Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 1
È configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave - i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale - e conseguente dichiarazione di prescrizione; tuttavia, anche in tal caso, rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività non può concretamente esplicarsi nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2011, n. 13559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13559 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 02/12/2011
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1642
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 15225/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO NO, n. a Napoli il 6/11/1934;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 18/5/2010 (n. 256/08);
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18/5/2010 la Corte di Appello di Napoli rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da LI NO.
Il ricorrente era stato arrestato il 6/4/1993, in esecuzione di ordinanza cautelare del G.I.P. di Napoli, per i delitti di corruzione continuata e concussione. Con provvedimento del 30/4/1993 il Tribunale del Riesame annullava la misura per difetto delle esigenze cautelari. Successivamente, con sentenza del 25/2/2003 (irrevocabile il 17/4/03) il Tribunale di Napoli proscioglieva il LI dall'imputazione di concussione, perché il fatto non costituisce reato e dalla corruzione, derubricato il fatto in finanziamento illecito continuato di partito politico, per intervenuta prescrizione.
Nel negare l'equo indennizzo, il giudice di merito osservava che :
- il ricorrente era stato attinto da misura cautelare concernente una pluralità di imputazioni e non per tutte era stato prosciolto con formula piena;
- vero è che la riqualificazione dell'imputazione di corruzione era relativa ad una fattispecie di reato che non consentiva l'adozione della misura cautelare, ma l'indennizzo non poteva essere riconosciuto in ragione del fatto che, nella condotta del LI, si rinvenivano profili di colpa grave che inibivano il riconoscimento del diritto alla riparazione.
Infatti, essendo titolare di un'impresa partecipante ad un consorzio per appalti pubblici, tra i quali la Linea Tranviaria Rapida nel territorio napoletano, le erogazioni di danaro al partito ER (dell'on. De Lorenzo), effettuate in modo illecito, ragionevolmente avevano indotto il giudice della cautela a ritenere la strumentalità delle erogazioni con il beneficio dell'attribuzione di lavori pubblici.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del LI, lamentando:
2.1. la violazione di legge per la mancata acquisizione agli atti dell'interrogatorio reso dal LI al P.M. in data 7/4/1993 e nel corso del quale il ricorrente aveva delineato la sua linea difensiva;
2.2. la violazione di legge ed il difetto di motivazione laddove la Corte di merito non aveva riconosciuto che la riparazione spetta in ragione del proscioglimento adottato con qualsiasi formula, in quanto idoneo a connotare di ingiustizia la detenzione patita. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Questa Corte di legittimità ha statuito che in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempre che autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27466 del 26/03/2009 Cc. (dep. 06/07/2009), Rv. 245108).
L'affermazione di tale principio di diritto non è però pertinente al caso che ci occupa in quanto nella vicenda che ha visto coinvolto il LI, l'imputazione di corruzione è stata derubricata in finanziamento illecito di partito politico, reato per il quale non era consentita l'adozione della misura cautelare. Sul punto va invece rammento il recente indirizzo, che trova origine nell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "È configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata all'intervenuta riqualificazione del fatto in sede di merito, con conseguente derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21342 del 19/04/2011 Cc. (dep. 27/05/2011), Rv. 250474). Invero, premesso che la domanda di riparazione deve ritenersi ammissibile anche nel caso che la "ingiustizia" venga accertata nel processo e non nella procedura incidentale "de libertate", la derubricazione del reato in un diverso titolo che non consente la cautela, è idonea a rendere "ex post" ingiusta la custodia, per violazione dell'art. 280 c.p.p., con conseguente diritto alla riparazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 314 c.p.p. (cd. ingiustizia "formale").
Pertanto, anche nell'ipotesi di cui all'odierno giudizio, ricorrono astrattamente i presupposti per il riconoscimento della riparazione.
3.2. Ciò detto va ricordato che mentre l'ingiustizia sostanziale presuppone l'affermazione dell'innocenza dell'istante, l'ingiustizia formale prescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente sciolto un dubbio interpretativo e se cioè, anche nel caso di ingiustizia formale rilevassero, come cause ostative, i comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persona illegalmente ristretta. È stato stabilito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (art. 314, comma 2) (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32383 del 27/05/2010 Cc. (dep. 30/08/2010), Rv. 247663).
Ha osservato la Corte di legittimità che anche nel caso della insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente negligenti dell'imputato. Pertanto attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia "patito", e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo. Le Sezioni Unite hanno però fatto una ulteriore importante precisazione. Se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato:
infatti in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.
Potrà invece effettuare la valutazione della sinergia causale del dolo o della colpa grave, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente detenuto dal giudice della cautela.
3.3. Alla luce di quanto esposto, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Invero, premesso che può essere oggetto di riparazione anche la ingiusta detenzione patita in ragione della riqualificazione dell'originaria imputazione e della conseguente dichiarazione di prescrizione;
premesso che effettivamente il dolo o la colpa grave possono essere cause ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo;
spetta al giudice di merito, nel rispetto dei principi statuiti dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 32383 del 2010, stabilire se l'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura sia stato effettuato sulla base di elementi a disposizione del giudice fin dall'origine, ovvero sulla base di successive acquisizione (e non mere rivalutazioni dell'esistente),
A tal proposito valuterà il giudice di rinvio l'opportunità dell'acquisizione dell'interrogatorio reso dal ricorrente al P.M. e che, secondo le deduzioni difensive, non risulta presente in atti.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2012