Sentenza 28 aprile 2016
Massime • 1
Il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza con la quale la Corte di Appello non aveva disposto di integrare l'istruttoria nonostante la parte richiedente avesse offerto tutti gli atti nella propria disponibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2016, n. 41359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41359 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2016 |
Testo completo
ACR 41359 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CLAUDIO D'ISA - Presidente - SENTENZA Dott. Consigliere 468/2016 N. Dott. FAUSTO IZZO - - REGISTRO GENERALE MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - Dott. N. 1502/2016 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC QU N. IL 12/11/1955 avverso l'ordinanza n. 1/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MARIO PINELLI CHE HA CHIESTO IL RIGETTO not RICORSO Udit i difensor Avv.; 1- RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma ha parzialmente accolto la richiesta di riparazione dell'errore giudiziario avanzata ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. da SQ OL in relazione a vari periodi di detenzione subita in espiazione di pene inflitte con otto sentenze di condanna, tutte emesse dal 2002 al 2004, per plurime violazioni dell'art. 9 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, essendo stato da tali condanne prosciolto per insussistenza del fatto a seguito di sentenza di revisione in data 9 maggio 2013, per effetto della dichiarazione, da parte del Tribunale di Benevento di cessazione degli effetti della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, misura che lo stesso Tribunale aveva applicato con decreto del 3 maggio 2000, essendosi altresì escluso che OL abbia dato causa all'errore giudiziario. Nel determinare il quantum riparatorio, la Corte territoriale ha individuato in complessivi sei giorni di restrizione in carcere ed in complessivi settanta giorni di arresti al domicilio il periodo utilmente valutabile, attribuibile peraltro solo a due sentenze tra le otto oggetto della domanda, ritenendo che i documenti allegati all'istanza, cioè le posizioni giuridiche aggiornate all'8 ed all'11 ottobre 2013, non contengano elementi tali per ritenere che altri periodi siano riferibili a custodia cautelare ovvero ad espiazione pena in relazione alle restanti sei condanne oggetto di revisione. Moltiplicando ciascuno dei sei giorni di carcere presi in considerazione per il valore di 230,00 euro e ciascuno dei settanta giorni di arresti domiciliari ritenuti utili per il valore di 115,00 euro, ha liquidato infine al richiedente la somma di 9.430,00 euro.
2. Ricorre per Cassazione il difensore di SQ OL, che lamenta violazione di legge e difetto motivazionale. Censura, prioritariamente in ordine logico, la possibilità stessa di respingere l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario per incompletezza della documentazione, in quanto, atteso il valore pubblicistico della questione, ben potrebbe e, occorrendo, dovrebbe l'Autorità giudiziaria che procede richiedere i documenti ritenuti necessari, tra l'altro segnalando che nel procedimento in questione la Corte di appello di Roma aveva dato mostra di aderire a tale tesi, avendo già acquisito di ufficio posizione giuridica aggiornata al 7 ottobre 2015, ulteriore rispetto alle due già allegate dalla parte privata all'istanza. Critica, inoltre, la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la difesa richiedente aveva sin dall'origine prodotto, non soltanto le posizioni giuridiche, ma anche i vari provvedimenti di cumulo di pene concorrenti adottati 2 пи via via nel tempo dalla Procura della Repubblica, sicché l'attento esame dei documenti già in atti ed il necessario confronto tra i dati contenuti nei cumuli e nelle posizioni giuridiche avrebbe consentito di valutare la fondatezza dell'istanza avanzata, accolta si assume illegittimamente in maniera solo parziale. - L'illegittimità e l'ingiustizia della decisione discenderebbe, ad avviso del ricorrente, anche dal rilievo che la difesa non avrebbe nessun altro modo di dimostrare lo stato dell'esecuzione dei singoli provvedimenti. Chiede, in definitiva, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
3.II P.G. nel suo intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen., ritenuta la infondatezza del ricorso nell'interesse di OL siccome, ad avviso del Requirente, generico e non accompagnato dalla indicazione di quella che avrebbe dovuto essere, invece, l'esatta commisurazione del periodo valutabile ai fini riparatori, richiamata giurisprudenza di legittimità ritenuta applicabile al caso di specie, ha chiesto la reiezione del ricorso.
4. Con memoria pervenuta l'11 aprile 2016 il difensore dell'interessato ha replicato agli argomenti svolti dal P.G., in particolare specificando che sin dall'origine l'istanza indicava il periodo complessivo da risarcire in tre anni e sette mesi di privazione della libertà, periodo contenuto comunque nelle posizioni giuridiche allegate, e che l'esecuzione di quasi tutte le sentenze oggetto di revisione è avvenuta in un unicum ininterrotto relativo anche ad altre e diverse decisioni di condanna;
ulteriormente illustrate le ragioni dell'impugnazione, ha insistito per l'accoglimento della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.il ricorso è fondato e va accolto. Il parziale diniego da parte della Corte di appelo della riparazione invocata dal richiedente è fondato sulla seguente, testuale ed integrale, affermazione: «osserva il Collegio che i documenti allegati all'istanza (cfr. le posizioni giuridiche aggiornate all'8 e all'11 ottobre 2013) non contengono elementi per ritenere che i periodi di carcerazione ivi indicati siano riferibili a custodia cautelare e/o espiazione pena, in relazione ai reati in questione e, segnatamente, all'esecuzione delle restanti condanne oggeto di revoca in sede di revisione»> (così alla p. 5 del provvedimento impugnato). L'affermazione, come lamentato dal ricorrente, è incongrua. Appare preliminarmente opportuno ribadire il risalente e sempre valido principio secondo il quale «il procedimento per la riparazione dell'errore м giudiziario, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza» (così Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep. 2004, Barillà, Rv. 227667). Identico, peraltro, il principio affermato da varie sentenze di legittimità relative all'istituto, avente forti profili di affinità con quello della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per ingiusta detenzione: il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, per quanto ispirato ai principi generali del processo civile, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico, dal che consegue la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cui conoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta di copie alla pubblica amministrazione ed alla stessa amministrazione della giustizia» (così Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, dep. 2003, Demurtas, Rv. 226062; v. in senso conforme, più recentemente: Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Cacopardo, Rv. 258424; e Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555). Opportuno appare anche il richiamo alle pronunzie rese, sempre nella materia affine della riparazione per ingiusta detenzione, da: Sez. 4, n. 3042 del 24/05/2000, Iannino, Rv. 216735; Sez, 4, n. 2815 del 11/05/2000, Salamone, Rv. 216936; e Sez, 4, n. 3707 del 8/12/1998, dep. 1999, Nourredine BF, Rv. 213145; decisioni in cui, condivisibilmente, si afferma, sul presupposto della natura pubblicistica del rapporto, che l'onere probatorio di parte è temperato dai poteri istruttori del giudice.
2. Ebbene facendo applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, deve in primo luogo osservarsi, che, pur senza configurarsi un vero e proprio obbligo di acquisizione documentale di ufficio in capo al Giudice, nondimeno il valore pubblicistico sottostante l'istituto disciplinato dagli artt. 643 ss. cod. proc. pen. è di tale rilevanza da doversi raccomandare particolare prudenza giudiziale nell'escludere il ricorso alla integrazione istruttoria che possa essere utile a fini di giustizia, anche di ufficio, appunto mediante le opportune richieste di atti e di documenti alla pubblica amministrazione, nozione naturalmente comprensiva della stessa amministrazione della giustizia. Si rileva in ogni caso che, a ben vedere, la Corte territoriale nel caso di specie si è espressa sostanzialmente con un (non consentito) non liquet a riguardo della maggior parte della domanda avanzata, decidendo in senso 4 m reiettivo non già per ragioni di merito, ma sulla base di una ritenuta incompletezza delle allegazioni documentali della parte richiedente, che risulta, invece, avere adeguatamente precisato l'oggetto della domanda ed avere offerto o comunque richiamato i documenti che erano nella sua disponibilità (posizione giuridica, ordini di esecuzione, sentenze oggetto di revisione), esulando dalla possibilità del privato individuare quale specifico segmento, nella esecuzione avvenuta senza soluzione di continuità di più titoli concorrenti, alcuni dei quali successivamente oggetto di revisione, sia da addebitare all'una ovvero all'altra sentenza di condanna. Con la precisazione che, infine, una volta adeguatamente impostata ed istruita la questione, ove dovessero registrarsi difficoltà ricostruttive davvero insormontabili, non potrà che farsi ricorso, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento, canone del favor rei. Si tratta di indagine di merito che compete indubbiamente all'Autorità giudiziaria, che ben potrà, nella sua autonomia, valutare se integrare o meno la documentazione utile alla decisione e, successivamente, rigettare o accogliere, in tutto o in parte, la domanda, una volta attribuiti i vari periodi dell'avvenuta esecuzione ad un determinato titolo.
3. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame. Così deciso il 28/04/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente A DI CAS C Claudio D'Isa Cencipapiere cer и M E R P E U T S R GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O IV Sezione Penale C DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 OTT. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 10