Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione.(Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato con rinvio per dare modo di valutare se la condotta del ricorrente, accertata in sede penale e consistente nella presenza in un rifugio di latitanti, potesse essere connotata da colpa grave e quindi impedire la concessione dell'equo indennizzo per la detenzione cautelare sofferta in riferimento al reato di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, da cui poi il ricorrente era stato assolto).
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Con la sentenza n. 7007/2025, la Corte di Cassazione ha affermato, in materia di riparazione per ingiusta detenzione: chi ha tenuto una condotta gravemente colposa, idonea a ingenerare la falsa apparenza della sua colpevolezza, non ha diritto all'indennizzo per la custodia cautelare subita. Il caso riguarda un avvocato, F.R., assolto dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta, ma la cui richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è stata rigettata. Secondo la Corte, il suo comportamento aveva contribuito a creare il quadro indiziario che aveva giustificato l'applicazione della misura cautelare, escludendo così il diritto all'indennizzo. Il caso concreto: rigetto della …
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2010, n. 27397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27397 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/06/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 916
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 43970/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
contro
1) LL EP, N. IL 02/08/1974;
avverso l'ordinanza n. 155/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO EP BRUSCO;
lette le conclusioni del PG, Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1) Il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, ha proposto ricorso contro l'ordinanza 21 maggio 2009 della Corte d'Appello della medesima Città che ha liquidato a favore di LL EP - per l'ingiusta detenzione subita, dal 13 novembre 1993 al 17 febbraio 2004 per reato (art. 416 bis cod. pen.) dal quale era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva - la somma di Euro 15.040,00.
Il Ministero ricorrente deduce, a fondamento del ricorso, sia la violazione di legge che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata perché la Corte di merito avrebbe completamente omesso l'indagine se l'istante avesse cagionato, con condotte gravemente colpose, l'emissione della misura cautelare e la sua permanenza;
indagine che il giudice della riparazione deve compiere d'ufficio tanto più che dagli atti del processo di merito emergeva l'esistenza di tali condotte. 2) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Va preliminarmente osservato che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e sulla gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.
In particolare il giudice della riparazione deve valutare i fatti accertati dal giudice penale per verificare se, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, nelle condotte della persona sottoposta a custodia cautelare possano ravvisarsi elementi di dolo o colpa grave che abbiano avuto efficacia causale nel provocare la privazione della libertà personale.
3) Nel caso in esame è avvenuto che l'odierno ricorrente è stato trovato all'interno di un ovile dove avevano trovato rifugio alcuni latitanti accusati di gravi reati relativi a fatti di criminalità organizzata.
I giudici del merito non hanno ritenuto provato che l'istante fosse partecipe delle attività dell'associazione criminosa cui appartenevano i latitanti;
il giudice della riparazione si è limitato a prendere atto della mancanza di prova del coinvolgimento di LL nell'attività dell'associazione criminosa senza però curarsi di valutare se la condotta accertata - presenza in un rifugio di latitanti - fosse idonea a configurare una condotta gravemente colposa idonea a dar luogo alla carcerazione.
Ciò premesso si osserva che, se è vero che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ben può rivalutare (non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma) ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione i fatti, anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici del merito.
Era dunque obbligo del giudice della riparazione verificare se questi ulteriori elementi esistessero e, nel caso di risposta positiva, se la condotta dell'istante fosse connotata da colpa grave e avesse avuto efficacia causale nell'emissione della misura cautelare. A questo compito si è completamente sottratta la Corte di merito la cui ordinanza - che si è limitata a compiere un tipo di valutazione apodittica riferita all'inesistenza della penale responsabilità - va dunque annullata con rinvio alla medesima Corte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010