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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 18.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Costantini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli P. Bonetti CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 22.10.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante - al contrario di quanto sostenuto dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott. ha evidenziato quanto segue: “il complesso patologico Per_1 attualmente riscontrato nella signora , di oltre 54 anni, 'Lombalgia cronica Parte_1 statico dinamica in soggetto con sovrappeso corporeo, con spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale e con esiti di intervento chirurgico di artrodesi L5-S1 associata a segni clinici di radicolopatia periferica degli arti inferiori;
coxartrosi bilaterale con moderata limitazione funzionale;
gonartrosi bilaterale, più accentuata a destra, a più che discreta incidenza funzionale. Patologia della cuffia dei rotatori bilaterale con accentuata ricaduta funzionale a livello delle articolazioni scapolo-omerali. Ipertensione arteriosa senza documentati segni clinico-strumentali di cardiopatia ipertensiva' attualmente rende il soggetto invalido in misura superiore ai 2 / 3, in considerazione delle mansioni lavorative specifiche di bracciante agricola occasionale remunerata a giornata, oltre che nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Si configura pertanto la ricorrenza dei requisiti necessari previsti dalla legge per l'ottenimento dell'assegno di invalidità, in quanto l'assicurata non può svolgere agevolmente, proficuamente
e senza ulteriore pregiudizio per la sua salute le concrete attività lavorative confacenti alle sue attitudini;
l'attuale prosieguo dell'attività lavorativa è da considerarsi particolarmente usurante e aggravante per le condizioni patologiche del soggetto;
si ritiene che il beneficio dell'assegno mensile di invalidità ordinaria debba necessariamente decorrere dal marzo
2024”.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.pc. né in occasione dell'odierna udienza – idonee a scalfirne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario (in ogni caso successiva alla visita della CM) giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. La residua parte va posta a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa da marzo 2024, come da CTU depositata in data 5.8.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte CP_1 che liquida in € 1600,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere