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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4041/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4041/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 26.1.2023
DA
(C.F. e P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del socio accomandatario, elettivamente domiciliata in Como via Giocondo Albertolli n.
9 presso l'avv. Franco Fabiani, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), in persona di un procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale, elettivamente domiciliata in Milano corso Vercelli n. 40 presso gli avv.ti
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti in atti, pagina 1 di 20 CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
L'attrice ha così concluso:
“In via principale nel merito:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CIF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 68.046,56 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al tasso convenzionale come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 68.046,56 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali al tasso moratorio dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
In via subordinata con espressa riserva di gravame:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di rimessione in istruttoria,
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo
pagina 2 di 20 di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CIF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di
€ 21.354,05 come emerso emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al tasso convenzionale come quantificati in sede di istruttoria;
3) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 21.354,05 come emerso in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali al tasso moratorio dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
La convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. nel merito:
3) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
4) in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito
pagina 3 di 20 della banca odierna esponente. in via istruttoria:
5) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie e la richiesta di integrazione della CTU;
in ogni caso:
6) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.1.2023 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio deducendo l'illegittimità delle
[...] Controparte_1
pratiche di capitalizzazione degli interessi e di addebito di interessi ultralegali, commissioni e spese adottate da nei suoi riguardi, domandando la condanna CP_1
della banca al pagamento della somma di € 68.046,56 o della maggiore o minor somma risultante a credito in favore dell'attrice all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese, deduce: Pt_1
-di aver stipulato con i seguenti contratti: contratto di conto corrente di CP_1
corrispondenza, n. 3140/5/30, in data 22 luglio 1997; contratto di apertura di credito per
€ 120.000,00, in data 24 settembre 2004; contratto di “adesione al conto Package
Imprendo Silver”, in data 12 ottobre 2004; contratto di aumento dell'importo della linea di credito per € 20.000,00 in data 19 giugno 2006; contratti di concessione e aumento o riduzione dell'importo della linea di credito in data 19 giugno 2006, 19 ottobre 2009, 24 novembre 2009, 3 dicembre 2010, 14 giugno 2013, 4 dicembre 2014 e 3 giugno 2016;
-che in relazione ai richiamati rapporti, ha illegittimamente applicato nei CP_1
riguardi di interessi anatocistici;
Pt_1
-che in relazione al periodo antecedente al 2000 la capitalizzazione degli interessi non è ammessa sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione nelle sentenze n. 2374 del
16 marzo 1999 e n. 3096 del 30 marzo 1999;
-che la pratica anatocistica non può ritenersi ammessa neppure per il periodo successivo, considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000, ha pagina 4 di 20 decretato l'illegittimità costituzionale della previsione di cui all'intero comma 3 dell'art. 25 del d. lgs. n. 342 del 1999, nella parte in cui ha demandato al C.I.C.R. la individuazione delle modalità e criteri ammessi per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, e che la richiamata declaratoria di incostituzionalità travolge, pertanto, integralmente la delibera del 9.2.2000; Pt_2
-che detta delibera deve, peraltro, ritenersi inefficace anche in ragione della sua non coerenza con la volontà del Legislatore del 1999, che mirava a imporre una forma di trattamento del computo degli interessi non così palesemente sbilanciata a favore degli istituti di credito, e dunque a riequilibrare la posizione delle parti del rapporto bancario;
-la delibera in esame è, inoltre, incapace di derogare la norma codicistica dell'art. 1283
c.c. per ragioni attinenti alla gerarchia delle fonti, tenuto conto che né ai sensi della legge delega n. 142/92, né ai sensi del successivo e conseguente D.lgs. n. 385/93, né ai sensi del D.lgs. n. 342/99 all'esecutivo è stato dato il potere di derogare alle disposizioni codicistiche in materia di anatocismo;
-infine, la delibera del 2000 ha comunque introdotto una disciplina della capitalizzazione degli interessi più sfavorevole rispetto a quella precedentemente in essere – che, per via della nullità che ne scaturiva, di fatto si traduceva nella mancata applicazione di interessi anatocistici – con la conseguenza che le nuove condizioni stabilite dalla banca in virtù di essa avrebbero dovuto essere approvate dal cliente con specifica sottoscrizione;
-deve reputarsi illegittimo anche l'addebito nei riguardi di di interessi composti Pt_1
nel periodo fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, vista la disciplina introdotta dall'art. 1 comma 629 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che, ridisegnando il testo dell'art. 120 comma 2 del d.lgs. n. 385/93 (TUB), ha disposto che gli interessi periodicamente capitalizzati in conto – ed il cui conteggio deve essere paritetico tra attivi e passivi - non possano produrre interessi ulteriori e che, quindi, essi nelle successive operazioni di capitalizzazione, siano da calcolare esclusivamente sulla sorte capitale;
pagina 5 di 20 -per quel che concerne il quantum illegittimamente addebitato in conto per interessi anatocistici, deve aversi riguardo alla CTP in atti, che lo quantifica nella somma di €
35.882,84;
-attesa l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi operata da devono CP_1
ritenersi illegittime anche le “spese di chiusura periodica del conto” addebitate alla cliente con cadenza trimestrale fittizia, delle quali non è stato neppure mai indicato il peso economico, e che si quantificano, sulla scorta dell'elaborato tecnico allegato, in €
1.479,53;
-durante il corso del rapporto la banca ha addebitato sul conto dell'attrice, alla fine di ogni trimestre, anche delle “commissioni di massimo scoperto”, da reputarsi parimenti illegittime in relazione ai periodi trimestrali con riferimento ai quali la commissione non
è stata oggetto di determinazione alcuna, nonché con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione del documento del 24 settembre 2004, posto che con esso è stata espressamente prevista solo la misura percentuale delle commissioni in parola, senza alcuna indicazione in merito alle modalità di conteggio e di addebito;
peraltro, le clausole in rilievo devono ritenersi comunque nulle per difetto di causa;
-sono illegittime anche le ulteriori commissioni applicate da e, in particolare: CP_1
la commissione CIV, prevista contrattualmente solo a far data dal 14 giugno 2023, rispetto alla quale spetta alla banca dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività istruttoria che ne motiva all'applicazione; le commissioni CDF, le quali realizzano una duplicazione dei corrispettivi previsti in favore della banca, dal momento che la funzione di remunerazione del fido è già assolta dal pagamento degli interessi debitori.
È, quindi, non causalmente fondato applicare la CDF sull'intera misura del fido poiché, così facendo, oltre a violarsi il presupposto per il loro addebito, si finisce con il ripetere quella stessa situazione di duplicazione di importi che esisteva tra interessi passivi e
CMS e che la sostituzione delle CMS con le CDF ha inteso, almeno teoricamente, eliminare e rimuovere;
-la quantificazione della somma illegittimamente addebitata per C.I.V. e C.D.F. Pt_3
pagina 6 di 20 evidenziata nell'elaborato contabile prodotto è pari ad € 30.684,19.
Si è costituita in giudizio la banca contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle domande avversarie volte CP_1
alla ripetizione di somme, atteso che un “pagamento ripetibile” ricorre solo quando: (i) il conto sia stato chiuso;
(ii) la banca abbia esatto il saldo finale dal correntista. Nessun pagamento ripetibile può, invece, configurarsi prescindendo da tali circostanze, cosicché ove il conto corrente sia ancora aperto si determina, secondo la giurisprudenza di merito, la radicale inammissibilità delle domande di ripetizione.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione parziale delle pretese avversarie aventi ad oggetto le rimesse effettuate sui conti correnti prima del 26 gennaio 2013, con l'ulteriore precisazione che – in mancanza di prova offerta da parte attrice – tutte le rimesse dovranno considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Deduce, inoltre, che parte attrice non ha allegato né provato gli elementi costitutivi delle domande concernenti l'asserita illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Per giurisprudenza consolidata, infatti, il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Nel contempo, le perizie di parte sono prive di autonomo valore probatorio, costituendo semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico e considerato che il consulente tecnico non può sostituirsi al Giudice nella qualificazione giuridica dei fatti e che l'onere di allegazione deve essere soddisfatto avuto riguardo agli atti difensivi, e non mediante il rinvio alle allegazioni contenute nella perizia di parte.
Aggiunge, inoltre, che le contestazioni di in punto commissioni di massimo Pt_1
pagina 7 di 20 scoperto sono prive di qualsiasi evidenza documentale, generiche e comunque infondate.
Controparte si limita, infatti, a eccepire genericamente che sarebbero state applicate commissioni non pattuite, senza tuttavia offrire la prova delle proprie allegazioni, fermo restando che la c.m.s. è regolarmente indicata nel contratto di affidamento del 2004 oltre che negli estratti conto in atti e che, rispetto all'asserita mancanza di causa della clausola, la giurisprudenza ha da tempo evidenziato che l'entrata in vigore della riforma introdotta dalla L. n. 2/2009 ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Quanto alla commissione di disponibilità immediata fondi (c.d. D.I.F.) e alla commissione di istruttoria veloce, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare l'onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Nella specie, la legittimità della commissione D.I.F. è comprovata dalla pattuizione contenuta nei contratti di affidamento del 2009.
Infine, per quel che concerne le censure attoree relative all'applicazione di interessi anatocistici, deduce CP_1
-con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che la capitalizzazione degli interessi passivi non dev'essere esclusa del tutto: gli interessi passivi, infatti, devono essere ricalcolati quantomeno con una capitalizzazione in linea con la capitalizzazione praticata per gli interessi attivi;
-quanto, invece, al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del
2000, si precisa che, a decorrere dall'1.7.2000, tutti i rapporti bancari gestiti da CP_1
(e le banche in essa confluite) sono stati adeguati alla Delibera CICR del 9.2.2000,
[...]
che legittima la predetta capitalizzazione ove gli interessi creditori e debitori siano liquidati con la medesima periodicità;
pagina 8 di 20 -la modifica apportata dopo il 1.7.2000 in punto di capitalizzazione degli interessi ha senz'altro avuto effetto migliorativo rispetto all'assetto precedente, posto che si è passati da un regime di disparità di capitalizzazione annuale per quanto concerne gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi, ad un regime di identica capitalizzazione nel quale alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ha fatto da contraltare, a tutto vantaggio dei correntisti, una pari capitalizzazione degli interessi attivi, con la conseguenza che la banca si è perfettamente adeguata alle prescrizioni di legge, attraverso la pubblicazione della nuova regolamentazione degli interessi in Gazzetta
Ufficiale, nonché attraverso l'avvenuta pattuizione della rinnovate condizioni all'interno dei contratti di affidamento depositati dalla stessa attrice;
-per quel che concerne la capitalizzazione operata dalla successivamente al 1° CP_2
gennaio 2014, l'art. 120 comma secondo TUB, in vigore fino al 7 aprile 2016, non può essere considerato norma immediatamente precettiva, come confermato dalla introduzione di una nuova delibera CICR – del 3 agosto 2016, entrata in vigore alla chiusura del primo trimestre 2017 – resasi necessaria proprio per emendare le conseguenze di paralisi del sistema che talune interpretazioni della norma come disposizione immediatamente applicabile avevano generato. Non solo, ma a mente dell'art. 161, 5° comma, TUB, “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Da tale disposizione si desume che alla Banca non è consentito fissare autonomamente la disciplina del calcolo degli interessi, dal momento che tale compito è coperto dalla riserva a favore del CICR.
Quanto, da ultimo, alle censure in merito alle spese addebitate a rileva la Pt_1
corretta pattuizione delle stesse e la mancata tempestiva contestazione dell'attrice nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto.
Chiede, pertanto, di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dall'attrice siano fondate nei limiti pagina 9 di 20 che seguono.
Preliminarmente va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Quanto alla eccezione di inammissibilità delle domande attoree sollevata da CP_1
sull'assunto che un “pagamento ripetibile” ricorre solo quando il conto sia stato chiuso e la banca abbia esatto il saldo finale dal correntista, si osserva che, secondo il più recente e condivisibile orientamento della S.C. (v. Cass. n. 13586/24), in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua -che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso- si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato dalle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti, solo a conto chiuso, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823 comma 1 c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
Con riferimento alla doglianza inerente all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, si rileva che risulta circostanza documentale che, fra le parti, sono stati stipulati i seguenti contratti: contratto di conto corrente in data 22 luglio 1997; contratto di apertura di credito in data 24 settembre 2004; contratto Conto Package Imprendo
pagina 10 di 20 Silver in data 12 ottobre 2004; contratto di apertura di credito in data 19 giugno 2006; contratto di apertura di credito in data 19 giugno 2006; contratto di apertura di credito in data 19 ottobre 2009; contratto di apertura di credito in data 24 novembre 2009; contratto di apertura di credito in data 3 dicembre 2010; contratto di apertura di credito in data 14 giugno 2013; contratto di apertura di credito in data 4 dicembre 2014; contratto di apertura di credito in data 3 giugno 2016.
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 17150/16), in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il Giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Intervenuta la delibera C.I.C.R. del 9.2.00, la banca convenuta, in conformità alla medesima, risulta avere adeguato le condizioni del contratto mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 1 convenuta).
Ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 3 della delibera in questione, nella fattispecie non occorreva, peraltro, una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente “applicate”, poiché con riferimento agli interessi debitori rimane ferma la precedente capitalizzazione trimestrale applicata, mentre quella relativa agli interessi creditori passa dalla capitalizzazione annuale a quella trimestrale.
Dunque, deve ritenersi che le condizioni contrattuali derivanti dall'adeguamento non costituivano un peggioramento rispetto a quelle precedenti.
In proposito si deve tenere presente che l'art. 7 comma 2 della citata delibera C.I.C.R. richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto pagina 11 di 20 “applicate” concretamente dalla banca in precedenza, anche se in base a clausole nulle.
Pertanto, non si ritiene condivisibile quanto affermato dal Supremo Collegio (v. Cass. n.
9140/2020), poiché in primo luogo la dichiarazione di illegittimità del comma 3 dell'art. 25 D. L. vo n. 342/99 non ha riguardato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR, ma solo il regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo precedente e in secondo luogo perché se si ritenesse che, essendo le vecchie clausole tutte nulle poiché contrarie al previgente divieto di anatocismo, non si potrebbero più ritenere ancora applicabili il comma 2 e il comma 3 della delibera CICR atteso che ogni introduzione di anatocismo, anche con la stessa periodicità nel conteggio di interessi sia debitori sia creditori, sarebbe comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e sarebbe allora sempre necessaria l'approvazione della clientela. D'altro canto, secondo la normativa dell'epoca l'adeguamento si effettuava in via generale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale; non rientra, dunque, in tale meccanismo la notizia per iscritto, che doveva essere data alla clientela alla prima occasione solo per mera opportunità, come chiarisce la norma.
Perciò anche la Suprema Corte, di recente, ha modificato il suo orientamento ritenendo condivisibilmente (v. Cass. n. 5064/24) che “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica
pagina 12 di 20 non peggiorativa”.
Pertanto, non è illegittima nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.7.2000 e sino all'1.1.2014.
Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120
TUB del 2014, norma immediatamente precettiva secondo la consolidata interpretazione del Tribunale adito, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è, invece, illegittima.
Rileva, invero, il Tribunale che:
-nel nostro sistema esista il divieto generale dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., con le uniche deroghe codicistiche ammesse degli usi contrari, della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
-il D.L.vo n. 342/99, modificando l'art. 120 TUB, ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cosicché è stata aggiunta con norma primaria un'altra deroga -oltre a quelle codicistiche- al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
-l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/13, norma primaria, ha modificato di nuovo l'art. 120 TUB, prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi” e non più di interessi sugli interessi;
non è più prevista, quindi, una deroga esplicita, necessaria in considerazione del permanente divieto -tranne eccezioni espresse- di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., cosicché essendo venuta meno la base normativa della precedente deroga, l'anatocismo era ammissibile dall'1.1.2014 solo
-anche per quanto riguarda l'anatocismo bancario- nei ristretti limiti previsti dalla norma codicistica;
peraltro, la lett. b) dell'art. 120 TUB come modificato nel 2013 chiarisce e conferma che con la modifica normativa non viene introdotta alcuna nuova deroga al divieto, poiché si stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e che gli interessi ulteriori sono calcolati esclusivamente sulla pagina 13 di 20 sorte capitale;
-l'art. 17 bis del D.L. n. 18/16, convertito nella L. n. 49/16, norma primaria, ha infine modificato di nuovo l'art. 120 TUB, ribadendo da un lato il divieto di anatocismo -ed invero gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- e dall'altro ha introdotto una nuova deroga esplicita, consentendo alla lett. b) n. 2) che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (cd. anatocismo su accordo preventivo delle parti).
D'altro canto, non “può invocarsi l'art. 161 V comma TUB, in forza del quale “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” per sostenere l'applicabilità della delibera CICR 9.2.2000 anche dopo il 1.1.2014, sino a che non intervenga una nuova delibera del CICR;
trattasi, infatti, di norma transitoria idonea a disciplinare l'entrata in vigore del TUB quale emanato dal D. Lgs. n. 385/93 e non ha carattere di norma generale, che possa prevedere l'ultrattività della normativa tecnica secondaria anche in relazione a successive modifiche normative (che, a loro volta, sono accompagnate da norme transitorie).
Questa lettura dell'art. 161 V comma TUB trova ulteriore conferma nell'intervento legislativo D. L. vo n. 72/15 che, all'art 2 comma II, nel dettare esplicita disciplina transitoria, prevede espressamente l'ultrattività delle delibere del CICR e dei decreti e regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emessi ai sensi di norme abrogate o modificate dallo stesso decreto legislativo, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie, specificando che “…Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.” Il richiamo espresso della norma fa ritenere che essa non abbia una portata generale e che non sia pertanto applicabile a pagina 14 di 20 qualsiasi modifica del TUB intervenuta dopo la sua entrata in vigore;
diversamente opinando il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di esplicitare tale richiamo.
Infine, anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 21344/24) ha di recente affermato che, in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 comma 2 del D.
L.vo n. 385/93, come sostituito dall'art. 1 comma 628 della L. n. 147/13, decorre dal
2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Con riferimento, poi, alle rimesse e alla prescrizione estintiva, rileva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S. U. n. 15895/19),
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c.
(secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (v. in tal senso Cass. n. 19812/22).
Con riferimento alla questione relativa alla necessità di far riferimento -per valutare la prescrizione delle rimesse- al saldo banca ovvero al saldo rideterminato dal CTU, rileva il Tribunale che, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 9141/20), in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la pagina 15 di 20 ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio;
nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (v. Cass. n. 7721/23).
Peraltro, nei contratti di conto corrente bancario a cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi di cui all'art. 1194 comma 2
c.c. trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (v. Cass. n. 3858/21).
Con riferimento alle ulteriori doglianze svolte da parte attrice, ritiene il Tribunale che le censure relative all'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, nonché di spese non dovute poiché non concordate, siano svolte in modo generico, senza indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.
Ed invero, l'attrice non ha dedotto nell'atto di citazione neppure una singola specifica pagina 16 di 20 applicazione di una commissione di massimo scoperto, di una commissione di istruttoria veloce o di disponibilità fondi, nonché di una spesa non dovute, poiché in contrasto con la disciplina legale ovvero quella pattizia.
In ogni caso, per giurisprudenza consolidata, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto solo quando indichi semplicemente la misura percentuale dell'addebito, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. n. 19825/22).
Sotto il profilo dell'invocata mancanza di causa della clausola de qua, rileva poi il
Tribunale come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.
Ciò posto, nel caso di specie, per quanto concerne l'applicazione illegittima di interessi anatocistici sino all'1.7.2000 e poi dal gennaio 2014, di commissioni e spese non pattuite e di rimesse solutorie si è reso necessario -alla luce degli insegnamenti della
Suprema Corte sopra delineati- l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente dell'attrice.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata, in particolare, affidata alla dott.ssa , Persona_1
alla quale è stato sottoposto il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, esperito un tentativo di conciliazione, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale -valutando anche se ciò sia possibile pagina 17 di 20 laddove vi siano soltanto conto estratti scalari- del conto corrente n. n. 3140530, poi 5134866, per il periodo documentato in atti, applicando i seguenti criteri:
1. effettui ogni conteggio secondo data valuta con verifica progressiva e con decorrenza dalla data di apertura del conto;
2. espunga dal conteggio spese, oneri e commissioni sino alla data in cui sono state pattuite, tenendo conto delle successive eventuali modifiche;
3. (vuoto)
4. in merito all'anatocismo: sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione. A decorrere dal primo saldo periodico successivo al
1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso convenzionale) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca (alla data del primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data come determinati sub 5). a far data dall'1.1.2014 espunga gli interessi anatocistici applicati al contratto di conto corrente sino alla proposizione della domanda, calcolandoli separatamente. A far data dall'1.3.2017, fermo il conteggio separato degli interessi maturati dall'1.1.2014 e sino al 31.12.2015, da portare in conto solo alla chiusura del rapporto, porti in conto gli interessi maturati dall'1.1.2016 al 31.12.2016, procedendo a calcolare separatamente anno per anno gli interessi maturati dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno l'1 marzo dell'anno successivo e gli interessi maturati nell'ultimo anno di svolgimento del rapporto alla data di estinzione del rapporto (se dimostrano di ricevuto autorizzazione scritta del cliente alla capitalizzazione degli interessi in conto ai sensi dell'art. 4 della delibera CICR 3.8.2016 attuativa dell'art. 120 comma 2 TUB attualmente vigente), 5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto, tenuto conto dei nuovi numeri debitori rettificati in forza dei punti 2 e 3 del quesito:
a. il tasso convenzionale;
6. ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori: a. al tasso convenzionale
7. verifichi, per il periodo anteriore al 26.1.201, sulla base del saldo ricalcolato previa eliminazione degli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate in assenza di fido oppure extra-fido, consistenti in versamenti in conto a pagamento delle poste indebite sub nn. 2, 3, 4 e 5 tempo per tempo addebitate (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi –individuabili dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), oppure versamenti in conto a pagamento di poste indebite sub nn. 2, 3, 4 e 5 tempo per tempo addebitate per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido); in tal caso, in deroga a quanto sopra richiesto, mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se successivamente pagate con rimesse di natura solutoria, con la precisazione che a tal fine non rileva l'affidamento per anticipazioni s.b.f. e che la presenza e l'ammontare del fido potrà essere desunta, oltre che dai relativi contratti e delibere, anche dalle segnalazioni in Centrale Rischi e dai dati presenti negli e/c, in particolare dalla indicazione contestuale di più tassi debitori in sede di conteggio delle competenze trimestrali;
qualora sia certa la presenza del fido, ma non sia possibile determinarne l'ammontare, le rimesse saranno considerate ripristinatorie. In caso di operazioni infragiornaliere, in difetto di prova contraria, devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.
8. all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca. Il CTU applichi inoltre il seguente principio: Ricongiunzione dei saldi se attore è il correntista: qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo pagina 18 di 20 ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto”.
Le conclusioni a cui è giunta la medesima -la quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e
Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data
24.6.2024, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
La C.T.U. nominata – in ossequio al quesito formulato – ha, quindi, espunto dal proprio calcolo, oltre agli interessi illegittimamente applicati, anche le commissioni, le spese e gli oneri sino alla data in cui sono stati pattuiti.
In particolare, con riferimento alle richiamate commissioni e spese, si legge nell'elaborato della consulente che “come argomentano al precedente paragrafo 4, nel contratto di apertura di credito datato 24.09.04, firmato per accettazione del cliente, la commissione di massimo scoperto è stata contrattualmente pattuita;
tuttavia, non risultano pattuiti anche i relativi criteri di calcolo che sono illustrati esclusivamente negli estratti scalari agli atti (nel menzionato contratto è, infatti, indicata l'aliquota percentuale, ma non la periodicità di addebito e le relative modalità di calcolo). La stessa, verrà, pertanto, espunta dal conteggio;
(iv) quanto alle commissioni che, dal
2009, hanno sostituito la c.m.s. (nel caso della presente analisi trattasi della
“commissione istruttoria veloce” e “commissione di disponibilità fondi”) si precisa che le stesse sono state pattuite nel contratto di apertura di credito, datato 14.06.13. Le stesse, pertanto, verranno espunte dal conteggio sino al 13.06.13” (v. pag. 19 CTU).
Ciò premesso, la consulente ha conclusivamente affermato che, a seguito della rettifica di interessi, commissioni e spese indebite, il saldo finale del conto corrente n. 3140530, poi rinumerato con il n. 5134866, intestato alla , alla Parte_1
data del 31.8.2021 non è pari a € 1.161,75, bensì a € 22.515,80.
Va, quindi, dichiarato che il saldo del predetto conto corrente è pari alla data del
31.8.2021 ad euro 22.515,80 a credito della società correntista. pagina 19 di 20 Le ulteriori domande attoree sono, per le ragioni esposte, infondate e vanno rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, in considerazione della soccombenza parziale (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18), sussistono motivi per compensarle nella misura della metà e la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice la restante parte come liquidata in dispositivo, la quale viene distratta in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Vanno poste definitivamente a carico della convenuta le spese della Controparte_1
C.T.U. contabile come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara che il saldo del conto corrente n. 3140530, poi rinumerato n. 5134866, intestato alla società è pari alla data del Parte_1
31.8.2021 ad euro 22.515,80 a credito della società correntista;
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura della metà e, per l'effetto,
-condanna a rimborsare alla società Controparte_1 Parte_1
a restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di
[...]
euro 7.945,00, di cui euro 7.052,00 per compenso ed euro 893,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. Franco
Fabiani, dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. contabile Controparte_1
come liquidate in corso di causa.
Milano, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4041/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 26.1.2023
DA
(C.F. e P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del socio accomandatario, elettivamente domiciliata in Como via Giocondo Albertolli n.
9 presso l'avv. Franco Fabiani, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), in persona di un procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale, elettivamente domiciliata in Milano corso Vercelli n. 40 presso gli avv.ti
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti in atti, pagina 1 di 20 CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
L'attrice ha così concluso:
“In via principale nel merito:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CIF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 68.046,56 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al tasso convenzionale come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 68.046,56 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali al tasso moratorio dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
In via subordinata con espressa riserva di gravame:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di rimessione in istruttoria,
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo
pagina 2 di 20 di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CIF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di
€ 21.354,05 come emerso emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al tasso convenzionale come quantificati in sede di istruttoria;
3) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 21.354,05 come emerso in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali al tasso moratorio dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
La convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. nel merito:
3) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
4) in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito
pagina 3 di 20 della banca odierna esponente. in via istruttoria:
5) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie e la richiesta di integrazione della CTU;
in ogni caso:
6) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.1.2023 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio deducendo l'illegittimità delle
[...] Controparte_1
pratiche di capitalizzazione degli interessi e di addebito di interessi ultralegali, commissioni e spese adottate da nei suoi riguardi, domandando la condanna CP_1
della banca al pagamento della somma di € 68.046,56 o della maggiore o minor somma risultante a credito in favore dell'attrice all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese, deduce: Pt_1
-di aver stipulato con i seguenti contratti: contratto di conto corrente di CP_1
corrispondenza, n. 3140/5/30, in data 22 luglio 1997; contratto di apertura di credito per
€ 120.000,00, in data 24 settembre 2004; contratto di “adesione al conto Package
Imprendo Silver”, in data 12 ottobre 2004; contratto di aumento dell'importo della linea di credito per € 20.000,00 in data 19 giugno 2006; contratti di concessione e aumento o riduzione dell'importo della linea di credito in data 19 giugno 2006, 19 ottobre 2009, 24 novembre 2009, 3 dicembre 2010, 14 giugno 2013, 4 dicembre 2014 e 3 giugno 2016;
-che in relazione ai richiamati rapporti, ha illegittimamente applicato nei CP_1
riguardi di interessi anatocistici;
Pt_1
-che in relazione al periodo antecedente al 2000 la capitalizzazione degli interessi non è ammessa sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione nelle sentenze n. 2374 del
16 marzo 1999 e n. 3096 del 30 marzo 1999;
-che la pratica anatocistica non può ritenersi ammessa neppure per il periodo successivo, considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000, ha pagina 4 di 20 decretato l'illegittimità costituzionale della previsione di cui all'intero comma 3 dell'art. 25 del d. lgs. n. 342 del 1999, nella parte in cui ha demandato al C.I.C.R. la individuazione delle modalità e criteri ammessi per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, e che la richiamata declaratoria di incostituzionalità travolge, pertanto, integralmente la delibera del 9.2.2000; Pt_2
-che detta delibera deve, peraltro, ritenersi inefficace anche in ragione della sua non coerenza con la volontà del Legislatore del 1999, che mirava a imporre una forma di trattamento del computo degli interessi non così palesemente sbilanciata a favore degli istituti di credito, e dunque a riequilibrare la posizione delle parti del rapporto bancario;
-la delibera in esame è, inoltre, incapace di derogare la norma codicistica dell'art. 1283
c.c. per ragioni attinenti alla gerarchia delle fonti, tenuto conto che né ai sensi della legge delega n. 142/92, né ai sensi del successivo e conseguente D.lgs. n. 385/93, né ai sensi del D.lgs. n. 342/99 all'esecutivo è stato dato il potere di derogare alle disposizioni codicistiche in materia di anatocismo;
-infine, la delibera del 2000 ha comunque introdotto una disciplina della capitalizzazione degli interessi più sfavorevole rispetto a quella precedentemente in essere – che, per via della nullità che ne scaturiva, di fatto si traduceva nella mancata applicazione di interessi anatocistici – con la conseguenza che le nuove condizioni stabilite dalla banca in virtù di essa avrebbero dovuto essere approvate dal cliente con specifica sottoscrizione;
-deve reputarsi illegittimo anche l'addebito nei riguardi di di interessi composti Pt_1
nel periodo fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, vista la disciplina introdotta dall'art. 1 comma 629 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che, ridisegnando il testo dell'art. 120 comma 2 del d.lgs. n. 385/93 (TUB), ha disposto che gli interessi periodicamente capitalizzati in conto – ed il cui conteggio deve essere paritetico tra attivi e passivi - non possano produrre interessi ulteriori e che, quindi, essi nelle successive operazioni di capitalizzazione, siano da calcolare esclusivamente sulla sorte capitale;
pagina 5 di 20 -per quel che concerne il quantum illegittimamente addebitato in conto per interessi anatocistici, deve aversi riguardo alla CTP in atti, che lo quantifica nella somma di €
35.882,84;
-attesa l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi operata da devono CP_1
ritenersi illegittime anche le “spese di chiusura periodica del conto” addebitate alla cliente con cadenza trimestrale fittizia, delle quali non è stato neppure mai indicato il peso economico, e che si quantificano, sulla scorta dell'elaborato tecnico allegato, in €
1.479,53;
-durante il corso del rapporto la banca ha addebitato sul conto dell'attrice, alla fine di ogni trimestre, anche delle “commissioni di massimo scoperto”, da reputarsi parimenti illegittime in relazione ai periodi trimestrali con riferimento ai quali la commissione non
è stata oggetto di determinazione alcuna, nonché con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione del documento del 24 settembre 2004, posto che con esso è stata espressamente prevista solo la misura percentuale delle commissioni in parola, senza alcuna indicazione in merito alle modalità di conteggio e di addebito;
peraltro, le clausole in rilievo devono ritenersi comunque nulle per difetto di causa;
-sono illegittime anche le ulteriori commissioni applicate da e, in particolare: CP_1
la commissione CIV, prevista contrattualmente solo a far data dal 14 giugno 2023, rispetto alla quale spetta alla banca dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività istruttoria che ne motiva all'applicazione; le commissioni CDF, le quali realizzano una duplicazione dei corrispettivi previsti in favore della banca, dal momento che la funzione di remunerazione del fido è già assolta dal pagamento degli interessi debitori.
È, quindi, non causalmente fondato applicare la CDF sull'intera misura del fido poiché, così facendo, oltre a violarsi il presupposto per il loro addebito, si finisce con il ripetere quella stessa situazione di duplicazione di importi che esisteva tra interessi passivi e
CMS e che la sostituzione delle CMS con le CDF ha inteso, almeno teoricamente, eliminare e rimuovere;
-la quantificazione della somma illegittimamente addebitata per C.I.V. e C.D.F. Pt_3
pagina 6 di 20 evidenziata nell'elaborato contabile prodotto è pari ad € 30.684,19.
Si è costituita in giudizio la banca contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle domande avversarie volte CP_1
alla ripetizione di somme, atteso che un “pagamento ripetibile” ricorre solo quando: (i) il conto sia stato chiuso;
(ii) la banca abbia esatto il saldo finale dal correntista. Nessun pagamento ripetibile può, invece, configurarsi prescindendo da tali circostanze, cosicché ove il conto corrente sia ancora aperto si determina, secondo la giurisprudenza di merito, la radicale inammissibilità delle domande di ripetizione.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione parziale delle pretese avversarie aventi ad oggetto le rimesse effettuate sui conti correnti prima del 26 gennaio 2013, con l'ulteriore precisazione che – in mancanza di prova offerta da parte attrice – tutte le rimesse dovranno considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute nel periodo precedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Deduce, inoltre, che parte attrice non ha allegato né provato gli elementi costitutivi delle domande concernenti l'asserita illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Per giurisprudenza consolidata, infatti, il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Nel contempo, le perizie di parte sono prive di autonomo valore probatorio, costituendo semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico e considerato che il consulente tecnico non può sostituirsi al Giudice nella qualificazione giuridica dei fatti e che l'onere di allegazione deve essere soddisfatto avuto riguardo agli atti difensivi, e non mediante il rinvio alle allegazioni contenute nella perizia di parte.
Aggiunge, inoltre, che le contestazioni di in punto commissioni di massimo Pt_1
pagina 7 di 20 scoperto sono prive di qualsiasi evidenza documentale, generiche e comunque infondate.
Controparte si limita, infatti, a eccepire genericamente che sarebbero state applicate commissioni non pattuite, senza tuttavia offrire la prova delle proprie allegazioni, fermo restando che la c.m.s. è regolarmente indicata nel contratto di affidamento del 2004 oltre che negli estratti conto in atti e che, rispetto all'asserita mancanza di causa della clausola, la giurisprudenza ha da tempo evidenziato che l'entrata in vigore della riforma introdotta dalla L. n. 2/2009 ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Quanto alla commissione di disponibilità immediata fondi (c.d. D.I.F.) e alla commissione di istruttoria veloce, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare l'onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Nella specie, la legittimità della commissione D.I.F. è comprovata dalla pattuizione contenuta nei contratti di affidamento del 2009.
Infine, per quel che concerne le censure attoree relative all'applicazione di interessi anatocistici, deduce CP_1
-con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che la capitalizzazione degli interessi passivi non dev'essere esclusa del tutto: gli interessi passivi, infatti, devono essere ricalcolati quantomeno con una capitalizzazione in linea con la capitalizzazione praticata per gli interessi attivi;
-quanto, invece, al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del
2000, si precisa che, a decorrere dall'1.7.2000, tutti i rapporti bancari gestiti da CP_1
(e le banche in essa confluite) sono stati adeguati alla Delibera CICR del 9.2.2000,
[...]
che legittima la predetta capitalizzazione ove gli interessi creditori e debitori siano liquidati con la medesima periodicità;
pagina 8 di 20 -la modifica apportata dopo il 1.7.2000 in punto di capitalizzazione degli interessi ha senz'altro avuto effetto migliorativo rispetto all'assetto precedente, posto che si è passati da un regime di disparità di capitalizzazione annuale per quanto concerne gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi, ad un regime di identica capitalizzazione nel quale alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ha fatto da contraltare, a tutto vantaggio dei correntisti, una pari capitalizzazione degli interessi attivi, con la conseguenza che la banca si è perfettamente adeguata alle prescrizioni di legge, attraverso la pubblicazione della nuova regolamentazione degli interessi in Gazzetta
Ufficiale, nonché attraverso l'avvenuta pattuizione della rinnovate condizioni all'interno dei contratti di affidamento depositati dalla stessa attrice;
-per quel che concerne la capitalizzazione operata dalla successivamente al 1° CP_2
gennaio 2014, l'art. 120 comma secondo TUB, in vigore fino al 7 aprile 2016, non può essere considerato norma immediatamente precettiva, come confermato dalla introduzione di una nuova delibera CICR – del 3 agosto 2016, entrata in vigore alla chiusura del primo trimestre 2017 – resasi necessaria proprio per emendare le conseguenze di paralisi del sistema che talune interpretazioni della norma come disposizione immediatamente applicabile avevano generato. Non solo, ma a mente dell'art. 161, 5° comma, TUB, “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Da tale disposizione si desume che alla Banca non è consentito fissare autonomamente la disciplina del calcolo degli interessi, dal momento che tale compito è coperto dalla riserva a favore del CICR.
Quanto, da ultimo, alle censure in merito alle spese addebitate a rileva la Pt_1
corretta pattuizione delle stesse e la mancata tempestiva contestazione dell'attrice nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto.
Chiede, pertanto, di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dall'attrice siano fondate nei limiti pagina 9 di 20 che seguono.
Preliminarmente va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Quanto alla eccezione di inammissibilità delle domande attoree sollevata da CP_1
sull'assunto che un “pagamento ripetibile” ricorre solo quando il conto sia stato chiuso e la banca abbia esatto il saldo finale dal correntista, si osserva che, secondo il più recente e condivisibile orientamento della S.C. (v. Cass. n. 13586/24), in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua -che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso- si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato dalle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti, solo a conto chiuso, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823 comma 1 c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
Con riferimento alla doglianza inerente all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, si rileva che risulta circostanza documentale che, fra le parti, sono stati stipulati i seguenti contratti: contratto di conto corrente in data 22 luglio 1997; contratto di apertura di credito in data 24 settembre 2004; contratto Conto Package Imprendo
pagina 10 di 20 Silver in data 12 ottobre 2004; contratto di apertura di credito in data 19 giugno 2006; contratto di apertura di credito in data 19 giugno 2006; contratto di apertura di credito in data 19 ottobre 2009; contratto di apertura di credito in data 24 novembre 2009; contratto di apertura di credito in data 3 dicembre 2010; contratto di apertura di credito in data 14 giugno 2013; contratto di apertura di credito in data 4 dicembre 2014; contratto di apertura di credito in data 3 giugno 2016.
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 17150/16), in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il Giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Intervenuta la delibera C.I.C.R. del 9.2.00, la banca convenuta, in conformità alla medesima, risulta avere adeguato le condizioni del contratto mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 1 convenuta).
Ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 3 della delibera in questione, nella fattispecie non occorreva, peraltro, una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente “applicate”, poiché con riferimento agli interessi debitori rimane ferma la precedente capitalizzazione trimestrale applicata, mentre quella relativa agli interessi creditori passa dalla capitalizzazione annuale a quella trimestrale.
Dunque, deve ritenersi che le condizioni contrattuali derivanti dall'adeguamento non costituivano un peggioramento rispetto a quelle precedenti.
In proposito si deve tenere presente che l'art. 7 comma 2 della citata delibera C.I.C.R. richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto pagina 11 di 20 “applicate” concretamente dalla banca in precedenza, anche se in base a clausole nulle.
Pertanto, non si ritiene condivisibile quanto affermato dal Supremo Collegio (v. Cass. n.
9140/2020), poiché in primo luogo la dichiarazione di illegittimità del comma 3 dell'art. 25 D. L. vo n. 342/99 non ha riguardato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR, ma solo il regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo precedente e in secondo luogo perché se si ritenesse che, essendo le vecchie clausole tutte nulle poiché contrarie al previgente divieto di anatocismo, non si potrebbero più ritenere ancora applicabili il comma 2 e il comma 3 della delibera CICR atteso che ogni introduzione di anatocismo, anche con la stessa periodicità nel conteggio di interessi sia debitori sia creditori, sarebbe comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e sarebbe allora sempre necessaria l'approvazione della clientela. D'altro canto, secondo la normativa dell'epoca l'adeguamento si effettuava in via generale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale; non rientra, dunque, in tale meccanismo la notizia per iscritto, che doveva essere data alla clientela alla prima occasione solo per mera opportunità, come chiarisce la norma.
Perciò anche la Suprema Corte, di recente, ha modificato il suo orientamento ritenendo condivisibilmente (v. Cass. n. 5064/24) che “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica
pagina 12 di 20 non peggiorativa”.
Pertanto, non è illegittima nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.7.2000 e sino all'1.1.2014.
Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120
TUB del 2014, norma immediatamente precettiva secondo la consolidata interpretazione del Tribunale adito, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è, invece, illegittima.
Rileva, invero, il Tribunale che:
-nel nostro sistema esista il divieto generale dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., con le uniche deroghe codicistiche ammesse degli usi contrari, della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
-il D.L.vo n. 342/99, modificando l'art. 120 TUB, ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cosicché è stata aggiunta con norma primaria un'altra deroga -oltre a quelle codicistiche- al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
-l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/13, norma primaria, ha modificato di nuovo l'art. 120 TUB, prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi” e non più di interessi sugli interessi;
non è più prevista, quindi, una deroga esplicita, necessaria in considerazione del permanente divieto -tranne eccezioni espresse- di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., cosicché essendo venuta meno la base normativa della precedente deroga, l'anatocismo era ammissibile dall'1.1.2014 solo
-anche per quanto riguarda l'anatocismo bancario- nei ristretti limiti previsti dalla norma codicistica;
peraltro, la lett. b) dell'art. 120 TUB come modificato nel 2013 chiarisce e conferma che con la modifica normativa non viene introdotta alcuna nuova deroga al divieto, poiché si stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e che gli interessi ulteriori sono calcolati esclusivamente sulla pagina 13 di 20 sorte capitale;
-l'art. 17 bis del D.L. n. 18/16, convertito nella L. n. 49/16, norma primaria, ha infine modificato di nuovo l'art. 120 TUB, ribadendo da un lato il divieto di anatocismo -ed invero gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- e dall'altro ha introdotto una nuova deroga esplicita, consentendo alla lett. b) n. 2) che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (cd. anatocismo su accordo preventivo delle parti).
D'altro canto, non “può invocarsi l'art. 161 V comma TUB, in forza del quale “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” per sostenere l'applicabilità della delibera CICR 9.2.2000 anche dopo il 1.1.2014, sino a che non intervenga una nuova delibera del CICR;
trattasi, infatti, di norma transitoria idonea a disciplinare l'entrata in vigore del TUB quale emanato dal D. Lgs. n. 385/93 e non ha carattere di norma generale, che possa prevedere l'ultrattività della normativa tecnica secondaria anche in relazione a successive modifiche normative (che, a loro volta, sono accompagnate da norme transitorie).
Questa lettura dell'art. 161 V comma TUB trova ulteriore conferma nell'intervento legislativo D. L. vo n. 72/15 che, all'art 2 comma II, nel dettare esplicita disciplina transitoria, prevede espressamente l'ultrattività delle delibere del CICR e dei decreti e regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emessi ai sensi di norme abrogate o modificate dallo stesso decreto legislativo, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie, specificando che “…Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.” Il richiamo espresso della norma fa ritenere che essa non abbia una portata generale e che non sia pertanto applicabile a pagina 14 di 20 qualsiasi modifica del TUB intervenuta dopo la sua entrata in vigore;
diversamente opinando il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di esplicitare tale richiamo.
Infine, anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 21344/24) ha di recente affermato che, in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 comma 2 del D.
L.vo n. 385/93, come sostituito dall'art. 1 comma 628 della L. n. 147/13, decorre dal
2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Con riferimento, poi, alle rimesse e alla prescrizione estintiva, rileva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S. U. n. 15895/19),
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c.
(secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (v. in tal senso Cass. n. 19812/22).
Con riferimento alla questione relativa alla necessità di far riferimento -per valutare la prescrizione delle rimesse- al saldo banca ovvero al saldo rideterminato dal CTU, rileva il Tribunale che, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 9141/20), in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la pagina 15 di 20 ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio;
nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (v. Cass. n. 7721/23).
Peraltro, nei contratti di conto corrente bancario a cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi di cui all'art. 1194 comma 2
c.c. trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (v. Cass. n. 3858/21).
Con riferimento alle ulteriori doglianze svolte da parte attrice, ritiene il Tribunale che le censure relative all'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, nonché di spese non dovute poiché non concordate, siano svolte in modo generico, senza indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.
Ed invero, l'attrice non ha dedotto nell'atto di citazione neppure una singola specifica pagina 16 di 20 applicazione di una commissione di massimo scoperto, di una commissione di istruttoria veloce o di disponibilità fondi, nonché di una spesa non dovute, poiché in contrasto con la disciplina legale ovvero quella pattizia.
In ogni caso, per giurisprudenza consolidata, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto solo quando indichi semplicemente la misura percentuale dell'addebito, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. n. 19825/22).
Sotto il profilo dell'invocata mancanza di causa della clausola de qua, rileva poi il
Tribunale come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.
Ciò posto, nel caso di specie, per quanto concerne l'applicazione illegittima di interessi anatocistici sino all'1.7.2000 e poi dal gennaio 2014, di commissioni e spese non pattuite e di rimesse solutorie si è reso necessario -alla luce degli insegnamenti della
Suprema Corte sopra delineati- l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente dell'attrice.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata, in particolare, affidata alla dott.ssa , Persona_1
alla quale è stato sottoposto il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, esperito un tentativo di conciliazione, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale -valutando anche se ciò sia possibile pagina 17 di 20 laddove vi siano soltanto conto estratti scalari- del conto corrente n. n. 3140530, poi 5134866, per il periodo documentato in atti, applicando i seguenti criteri:
1. effettui ogni conteggio secondo data valuta con verifica progressiva e con decorrenza dalla data di apertura del conto;
2. espunga dal conteggio spese, oneri e commissioni sino alla data in cui sono state pattuite, tenendo conto delle successive eventuali modifiche;
3. (vuoto)
4. in merito all'anatocismo: sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione. A decorrere dal primo saldo periodico successivo al
1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso convenzionale) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca (alla data del primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data come determinati sub 5). a far data dall'1.1.2014 espunga gli interessi anatocistici applicati al contratto di conto corrente sino alla proposizione della domanda, calcolandoli separatamente. A far data dall'1.3.2017, fermo il conteggio separato degli interessi maturati dall'1.1.2014 e sino al 31.12.2015, da portare in conto solo alla chiusura del rapporto, porti in conto gli interessi maturati dall'1.1.2016 al 31.12.2016, procedendo a calcolare separatamente anno per anno gli interessi maturati dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno l'1 marzo dell'anno successivo e gli interessi maturati nell'ultimo anno di svolgimento del rapporto alla data di estinzione del rapporto (se dimostrano di ricevuto autorizzazione scritta del cliente alla capitalizzazione degli interessi in conto ai sensi dell'art. 4 della delibera CICR 3.8.2016 attuativa dell'art. 120 comma 2 TUB attualmente vigente), 5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto, tenuto conto dei nuovi numeri debitori rettificati in forza dei punti 2 e 3 del quesito:
a. il tasso convenzionale;
6. ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori: a. al tasso convenzionale
7. verifichi, per il periodo anteriore al 26.1.201, sulla base del saldo ricalcolato previa eliminazione degli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate in assenza di fido oppure extra-fido, consistenti in versamenti in conto a pagamento delle poste indebite sub nn. 2, 3, 4 e 5 tempo per tempo addebitate (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi –individuabili dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), oppure versamenti in conto a pagamento di poste indebite sub nn. 2, 3, 4 e 5 tempo per tempo addebitate per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido); in tal caso, in deroga a quanto sopra richiesto, mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se successivamente pagate con rimesse di natura solutoria, con la precisazione che a tal fine non rileva l'affidamento per anticipazioni s.b.f. e che la presenza e l'ammontare del fido potrà essere desunta, oltre che dai relativi contratti e delibere, anche dalle segnalazioni in Centrale Rischi e dai dati presenti negli e/c, in particolare dalla indicazione contestuale di più tassi debitori in sede di conteggio delle competenze trimestrali;
qualora sia certa la presenza del fido, ma non sia possibile determinarne l'ammontare, le rimesse saranno considerate ripristinatorie. In caso di operazioni infragiornaliere, in difetto di prova contraria, devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.
8. all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca. Il CTU applichi inoltre il seguente principio: Ricongiunzione dei saldi se attore è il correntista: qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo pagina 18 di 20 ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto”.
Le conclusioni a cui è giunta la medesima -la quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e
Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data
24.6.2024, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
La C.T.U. nominata – in ossequio al quesito formulato – ha, quindi, espunto dal proprio calcolo, oltre agli interessi illegittimamente applicati, anche le commissioni, le spese e gli oneri sino alla data in cui sono stati pattuiti.
In particolare, con riferimento alle richiamate commissioni e spese, si legge nell'elaborato della consulente che “come argomentano al precedente paragrafo 4, nel contratto di apertura di credito datato 24.09.04, firmato per accettazione del cliente, la commissione di massimo scoperto è stata contrattualmente pattuita;
tuttavia, non risultano pattuiti anche i relativi criteri di calcolo che sono illustrati esclusivamente negli estratti scalari agli atti (nel menzionato contratto è, infatti, indicata l'aliquota percentuale, ma non la periodicità di addebito e le relative modalità di calcolo). La stessa, verrà, pertanto, espunta dal conteggio;
(iv) quanto alle commissioni che, dal
2009, hanno sostituito la c.m.s. (nel caso della presente analisi trattasi della
“commissione istruttoria veloce” e “commissione di disponibilità fondi”) si precisa che le stesse sono state pattuite nel contratto di apertura di credito, datato 14.06.13. Le stesse, pertanto, verranno espunte dal conteggio sino al 13.06.13” (v. pag. 19 CTU).
Ciò premesso, la consulente ha conclusivamente affermato che, a seguito della rettifica di interessi, commissioni e spese indebite, il saldo finale del conto corrente n. 3140530, poi rinumerato con il n. 5134866, intestato alla , alla Parte_1
data del 31.8.2021 non è pari a € 1.161,75, bensì a € 22.515,80.
Va, quindi, dichiarato che il saldo del predetto conto corrente è pari alla data del
31.8.2021 ad euro 22.515,80 a credito della società correntista. pagina 19 di 20 Le ulteriori domande attoree sono, per le ragioni esposte, infondate e vanno rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, in considerazione della soccombenza parziale (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18), sussistono motivi per compensarle nella misura della metà e la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice la restante parte come liquidata in dispositivo, la quale viene distratta in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Vanno poste definitivamente a carico della convenuta le spese della Controparte_1
C.T.U. contabile come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara che il saldo del conto corrente n. 3140530, poi rinumerato n. 5134866, intestato alla società è pari alla data del Parte_1
31.8.2021 ad euro 22.515,80 a credito della società correntista;
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura della metà e, per l'effetto,
-condanna a rimborsare alla società Controparte_1 Parte_1
a restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di
[...]
euro 7.945,00, di cui euro 7.052,00 per compenso ed euro 893,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. Franco
Fabiani, dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. contabile Controparte_1
come liquidate in corso di causa.
Milano, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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