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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4049/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza dell'8.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Locri, alla Via Marconi n. 25, presso lo studio dell'Avv. PIZZATA
MERI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: reiscrizione elenco nominativo braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo negli anni dal 2010 al 2013 presso l'azienda agricola di
BA CC, per un totale di 102 giornate lavorative annue e, in particolare: - dal 31.8.2010 al 31.12.2010; - dal 2.9.2011 al 31.12.2011; - dal mese di settembre 2012 a tutto il mese di dicembre 2012; - dal
31.8.2013 al 31.12.2013; dedotto che l'attività lavorativa veniva prestata presso i terreni agricoli dell'azienda che insistono nel Comune di Siderno e nel Comune di Mammola, per una superficie di circa 15 ettari;
allegato che l'ordinamento produttivo aziendale era prevalentemente di tipo olivicolo e orticolo, sebbene vi fossero anche un piccolo vigneto, un mandorleto di circa 150 alberi e circa 20 piante di melograno;
allegato di aver svolto la propria attività lavorativa, in ragione delle direttive impartite dal datore di lavoro, dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, dalle ore 07.00 circa alle ore 15.00 circa, con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 circa, a fronte di una retribuzione pari a circa 43,00 euro al giorno, corrisposta dal datore di lavoro con periodicità mensile e talvolta con piccoli acconti;
lamentato che in data 12.7.2022 gli venivano notificati quattro provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo prestate per gli anni dal 2010 al 2013 in favore dell'azienda agricola
BA CC;
concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di
BA CC negli anni 2010-2011-2012-2013 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei
Pag. 2 di 18 lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2010-2011-2012-
2013 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge”, CP_1
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
intervenuta decadenza e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
A seguito dell'espletamento della prova testimoniale, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare è necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza avanzata dall' . CP_1
L'istituto ha dedotto sul punto che la ricorrente sarebbe decaduta dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/70, non avendo tempestivamente incardinato il presente giudizio a seguito della notifica dei provvedimenti di cancellazione.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che non è necessaria l'esplicita formulazione dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Pag. 3 di 18 Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1
procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n.
7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nella fattispecie di causa i provvedimenti di cancellazione per gli anni oggetto di giudizio sono stati notificati personalmente alla ricorrente in data
12.7.2022.
La parte ricorrente ha fornito piena prova di aver correttamente osservato l'iter amministrativo disciplinato ai fini dell'impugnazione.
Pag. 4 di 18 Difatti, il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs.
375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. CP_1
729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo
Pag. 5 di 18 contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine
(30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N°
813\2007).
Pag. 6 di 18 Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11.
Ebbene mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il
Tribunale come parte ricorrente abbia osservato il termine decadenziale dei
120 giorni, decorrente dal trentesimo giorno successivo al 12.7.2022, avendo provveduto ad instaurare il presente giudizio in data 9.12.2022, ossia nell'ultimo giorno utile.
2. Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
La ricorrente ha agito in giudizio per rivendicare il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, contestando il disconoscimento operato dall' del rapporto lavorativo intercorso tra la CP_1
stessa e l'azienda agricola BA CC.
Sul punto è opportuno innanzitutto premettere che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'“impresa in generale”. Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
Pag. 7 di 18 di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass. 12033/1992, 11178/1996, n.
11502/2000, n 14414/2000).
Nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, inoltre, non appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico.
Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass., S.U., n. 265/1997 e Cass., n.
2654/1978, n. 7269/1986, n. 5649/1990, n. 1884/2000).
Passando al tema dell'onere probatorio, con riferimento all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, in presenza del disconoscimento dello stesso ad opera dell , la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13877 CP_1
del 2 agosto 2012, ha rilevato “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati
a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
Pag. 8 di 18 d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile
l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”. In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
Pag. 9 di 18 In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n.
1133/2000).
Nella fattispecie in esame, a causa della mancanza di iscrizione per gli anni dal 2010 al 2013, conseguente alla cancellazione dagli elenchi nominativi, incombe sul lavoratore l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per i medesimi anni.
Parte resistente a negazione del rapporto di lavoro ha versato in atti i verbali ispettivi da cui si evince che, ad esito dell'esame della documentazione fornita dal datore di lavoro e degli accessi ispettivi presso i campi e i locali dell'azienda, è emersa una rilevantissima discrepanza tra il fabbisogno di manodopera effettivamente necessario e quello dichiarato,
l'antieconomicità dell'attività di impresa, nonché incongruenze in merito alle colture e all'estensione dei terreni per come dichiarati nella denuncia aziendale e quanto accertato in fase di sopralluogo.
In particolare, ad esito degli accertamenti ispettivi svolti, gli ispettori concludevano per l'inesistenza assoluta dell'azienda agricola per i seguenti motivi: “- per il tipo di terreni denunciati dall'azienda, di natura ed estensione tale (terreno incolto e qualche albero di ulivo) da non richiedere, al fine della coltivazione, l'impiego della manodopera bracciantile denunciata;
- per l'assenza di dichiarazioni al Fisco di redditi d'impresa e di documentazione fiscale comprovante eventuali ricavi da azienda agricola,
Pag. 10 di 18 benché l'azienda denunci a questo Istituto retribuzioni per lavoro dipendente per notevoli importi;
- per l'evidente sproporzione fra i costi derivanti dalla gestione di un'azienda agricola come quella apparentemente condotta e la capacità economica del suo titolare;
- per l'assenza di retribuzione ai presunti lavoratori dal 2018, come dichiarato dal Titolare, requisito fondamentale per poter qualificare un rapporto di lavoro;
- per l'infedele dichiarazione della denuncia aziendale presentata nel
2014, nella quale vengono elencati molti terreni in agro di Mammola per una estensione di Ha 09.58.20, nonostante il contratto di fitto sia scaduto nel 2012 ed il Sig. BA CC abbia dichiarato di non aver mai coltivato tali terreni;
- per la fuorviante indicazione, registrata sulla Denuncia Aziendale presentata all'Istituto, del tipo di coltura (olivo, vite ed altre colture) effettuata sui terreni di estensione di oltre 15 ettari, che dal sopralluogo effettuato dagli scriventi non è risultata veritiera;
- per la accertata ridotta produzione dei terreni, destinata prevalentemente al consumo familiare, come dichiarato dal Sig. BA CC;
- per la notevole sproporzione del numero di lavoratori e di giornate di lavoro annue denunciate a fronte di un fabbisogno minimo di giornate richieste per le eventuali lavorazioni in base alla reale consistenza aziendale”.
Appare rilevante un'ulteriore circostanza, di ben quaranta lavoratori convocati dagli ispettori per essere ascoltati, nessuno si è presentato;
lo stesso ricorrente, dunque, seppur convocato in sede ispettiva non si è
Pag. 11 di 18 presentato a rendere dichiarazioni, circostanza questa senz'altro da valorizzare ai fini del presente giudizio.
A fronte di tale complesso quadro, appare dunque evidente l'assoluta centralità e decisività delle prove testimoniali richieste dal ricorrente, unico supporto probatorio in ipotesi atto a consentirgli di fornire la prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo.
Sul punto è difatti opportuno precisare che non sono sufficienti a provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro le produzioni documentali allegate al ricorso (comunicazioni Unilav per gli anni 2010 e 2011, contratto di lavoro per il solo anno 2013 e prospetti paga per l'anno 2013).
Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera, così come su altra documentazione proveniente unilateralmente dal datore di lavoro che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché la documentazione proveniente dall'azienda è funzionale, anzi indispensabile, a fornire un'apparenza di regolarità proprio in caso di falsa rappresentazione della sussistenza di rapporti lavorativi.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Pag. 12 di 18 Ebbene, la prova testimoniale espletata non ha fornito alcun riscontro utile a ritenere provata l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato contestato per gli anni oggetto di giudizio.
Si è proceduto difatti, su indicazione della parte ricorrente, all'escussione di due testimoni, , escussa all'udienza dell'11.4.2024 (e Testimone_1
nuovamente sentita per alcuni chiarimenti all'udienza del 13.11.2024) e
, escussa all'udienza del 13.11.2024. Testimone_2
Con riferimento alla prima testimonianza, la cui attendibilità deve essere valutata con estremo rigore, atteso che la teste è zia del ricorrente e a sua volta ha subito il disconoscimento del rapporto lavorativo intrattenuto con l' , non si ritiene che le dichiarazioni rese Parte_2
possano essere utilmente valutabili ai fini della decisione.
Sul punto si rappresenta difatti che la teste ha reso dichiarazioni gravemente incongruenti con quanto emerso in sede ispettiva.
La testimone ha in primo luogo dichiarato di occuparsi, tra le altre mansioni “della pulizia del terreno degli alberi di melograno e nel vigneto sempre della pulitura del terreno o con il decespugliatore o con la zappa intorno agli alberi nonché della raccolta dell'uva”; ha inoltre aggiunto “A
Mammola si trovavano terreni presso Piani di Canolo. A Siderno in Via
Ancinarra, località Salvi, c'erano circa venti alberi di melograno, un piccolo vigneto e alberi di ulivo, nonché vari ortaggi, come lattuga, broccoletti, cavolfiori, bieta. A Mammola c'erano sia ulivi sia ortaggi, ma soprattutto alberi di mandorle, circa cento o anche più, qui raccoglievamo le mandorle a fine agosto e le lasciavamo ad essiccare per circa una settimana e dopo le mettevamo in sacchetti”.
Pag. 13 di 18 Al riguardo si evidenzia che nel verbale ispettivo e nelle dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda agricola non v'è traccia di alberi di melograno, vigneti o mandorli. Sono tutte attività che non risultano essere state mai denunciate né, come già evidenziato, il titolare dell'azienda vi ha fatto alcun riferimento nella descrizione dei terreni aziendali e delle attività svolte.
Si evidenzia inoltre che la teste ha riferito di aver lavorato negli anni dal
2010 al 2013, insieme al ricorrente, alle dipendenze di BA CC tanto presso i terreni di Siderno, tanto presso i terreni di Mammola.
Sul punto si osserva che BA CC, in sede ispettiva, ha dichiarato
“Ho terreni solo a Siderno, non ho altri terreni in altri comuni, nel
2011/2012 avevo anche terreni a Mammola ma li gestiva mio padre. Da quando sono subentrato io, non ho mai gestito questi terreni, solo quelli a
Siderno”. La teste ha dichiarato “Le direttive a Mammola ci venivano date dal padre del signor BA CC, in quanto a ciò delegato”, ma anche di tale supposta delega non v'è traccia nelle dichiarazioni rese da BA
CC, che si è limitato a riferire che i terreni di Mammola li gestiva il padre, peraltro nei soli anni 2011 e 2012. Sul punto, d'altronde, è stato escusso alla stessa udienza dell'11.4.2024 , l'ispettore Persona_1
che insieme ad alcuni colleghi si è occupato dell'accertamento, che CP_1
ha dichiarato “Nella dichiarazione che ci ha rilasciato BA CC, lo stesso ha dichiarato che il contratto di affitto relativo ai terreni situati a
Mammola non era più stato rinnovato dal 2011 e gli stessi fino a quella data venivano gestiti dal padre. Ha specificato inoltre che dal momento in cui era subentrato al padre non si era mai occupato di terreni al di fuori di
Siderno”.
Pag. 14 di 18 La teste ha quindi riferito che BA CC era sempre presente sui terreni di Siderno per dare le direttive ai lavoratori, anche tale circostanza tuttavia è smentita dalle dichiarazioni rese dal titolare in sede ispettiva: “Io sono quasi sempre sul terreno dove c'è l'orto perché la coltivazione riguarda prodotti sia estivi che invernali. I lavoratori invece li contatto telefonicamente e gli dico su quali terreni andare”.
La teste ha inoltre riferito che i lavoratori si recavano sui terreni con i propri mezzi e, in occasione dei chiarimenti resi all'udienza del
13.11.2024, ha specificato di essersi solitamente recata presso i terreni dell'azienda con la Opel Corsa Station Wagon di sua proprietà e che “In
Via Ancinarra, sino ad un certo punto partendo da Siderno la strada è ben asfaltata, dopodiché ci sono dei tratti che non sono in ottime condizioni, ma si arriva con la macchina fino al piazzale antistante l'azienda agricola”.
Anche tali dichiarazioni stridono con quanto emerso in sede di accertamento ispettivo, difatti nel verbale si legge: “Il percorso che consente di raggiungere la strada secondaria di accesso ai terreni denunciati dall'azienda in agro di Siderno (RC) è in pessimo stato di manutenzione;
le condizioni della strada hanno reso estremamente difficoltoso il raggiungimento dei luoghi dichiarato sulla DA. I terreni si trovano a circa mezzo chilometro dalla frazione Salvi di Siderno e sono raggiungibili attraverso una strada sterrata in precario stato di manutenzione ed in accentuata pendenza. Le condizioni della strada rendono estremamente difficoltoso il raggiungimento dei terreni con mezzi meccanici comuni”.
Pag. 15 di 18 Sul punto il teste , ispettore dell , ha chiarito Persona_1 CP_1
“Confermo che il percorso che consente di raggiungere la strada secondaria di accesso ai terreni denunciati dall'azienda in agro di Siderno era in pessimo stato di manutenzione. Confermo che i terreni si trovano a circa mezzo chilometro dalla frazione Salvi di Siderno e sono raggiungibili attraverso una strada sterrata da sempre in precario stato di manutenzione ed in accentuata pendenza. Specifico anche che i terreni non fossero estesi al punto da giustificare tutta la manodopera impiegata. I terreni non erano raggiungibili con mezzi comuni, noi siamo saliti a piedi. Specifico, inoltre, che non vi sarebbe stato neanche il posto, in ipotesi, per far parcheggiare sedici macchine, avendo lo stesso dichiarato di aver assunto da quattordici
a sedici lavoratori”.
Da ultimo si evidenzia che la teste tra i propri colleghi di lavoro ha ricordato anche , che tuttavia è stato denunciato solo per gli Testimone_3
anni 2018 e 2020 e pertanto non ha mai lavorato con la teste medesima.
Né tantomeno risultano attendibili le dichiarazioni rese dalla teste Tes_2
escussa all'udienza del 13.11.2024.
[...]
In primo luogo, si evidenzia che contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato in udienza anche il rapporto lavorativo dalla stessa asseritamente intrattenuto con l'azienda agricola BA CC è stato oggetto di disconoscimento;
per tali motivi anche le dichiarazioni dalla stessa rese devono essere valutate con estremo rigore.
Anch'essa ha riferito di raggiungere il cancello dell'azienda agricola con il proprio mezzo, ha descritto la presenza di un vigneto, di piante di melograno e di mandorli, ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente presso i terreni di Mammola e che presso i terreni di Siderno le direttive
Pag. 16 di 18 venivano date ai lavoratori direttamente da BA CC;
circostanze su cui valgono le stesse considerazioni già svolte con riferimento alla teste
. Testimone_1
Si aggiunge che la teste ha riferito che i terreni siti in Siderno erano pianeggianti, mentre dal verbale ispettivo risultano in pendenza, salvo per una piccola porzione “leggermente pianeggiante” e che la stessa ha ricordato quale collega “tale ”, ma l'unica SA che risulta aver Per_2
lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola Parte_3
denunciata per i soli anni dal 2014 al 2017, ossia in annualità diverse da quelle in cui avrebbe lavorato la teste.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte dunque non possono essere considerate attendibili neanche le dichiarazioni rese da . Testimone_2
In conclusione, le dichiarazioni rese dai testimoni non sono minimamente idonee a scalfire l'accertamento contenuto nel verbale ispettivo.
È pertanto evidente che l'istruttoria espletata non ha dato alcun sostegno probatorio alle domande avanzate dal ricorrente e che lo stesso non ha assolto all'onere di provare l'effettiva sussistenza di un genuino rapporto lavorativo.
Da quanto sopra consegue l'integrale rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite considerata la qualità delle parti, la natura del giudizio e dei diritti azionati sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 08/05/2025
Pag. 17 di 18 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4049/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza dell'8.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Locri, alla Via Marconi n. 25, presso lo studio dell'Avv. PIZZATA
MERI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: reiscrizione elenco nominativo braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo negli anni dal 2010 al 2013 presso l'azienda agricola di
BA CC, per un totale di 102 giornate lavorative annue e, in particolare: - dal 31.8.2010 al 31.12.2010; - dal 2.9.2011 al 31.12.2011; - dal mese di settembre 2012 a tutto il mese di dicembre 2012; - dal
31.8.2013 al 31.12.2013; dedotto che l'attività lavorativa veniva prestata presso i terreni agricoli dell'azienda che insistono nel Comune di Siderno e nel Comune di Mammola, per una superficie di circa 15 ettari;
allegato che l'ordinamento produttivo aziendale era prevalentemente di tipo olivicolo e orticolo, sebbene vi fossero anche un piccolo vigneto, un mandorleto di circa 150 alberi e circa 20 piante di melograno;
allegato di aver svolto la propria attività lavorativa, in ragione delle direttive impartite dal datore di lavoro, dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, dalle ore 07.00 circa alle ore 15.00 circa, con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 circa, a fronte di una retribuzione pari a circa 43,00 euro al giorno, corrisposta dal datore di lavoro con periodicità mensile e talvolta con piccoli acconti;
lamentato che in data 12.7.2022 gli venivano notificati quattro provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo prestate per gli anni dal 2010 al 2013 in favore dell'azienda agricola
BA CC;
concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di
BA CC negli anni 2010-2011-2012-2013 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei
Pag. 2 di 18 lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2010-2011-2012-
2013 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge”, CP_1
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
intervenuta decadenza e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
A seguito dell'espletamento della prova testimoniale, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare è necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza avanzata dall' . CP_1
L'istituto ha dedotto sul punto che la ricorrente sarebbe decaduta dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/70, non avendo tempestivamente incardinato il presente giudizio a seguito della notifica dei provvedimenti di cancellazione.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che non è necessaria l'esplicita formulazione dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Pag. 3 di 18 Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1
procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n.
7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nella fattispecie di causa i provvedimenti di cancellazione per gli anni oggetto di giudizio sono stati notificati personalmente alla ricorrente in data
12.7.2022.
La parte ricorrente ha fornito piena prova di aver correttamente osservato l'iter amministrativo disciplinato ai fini dell'impugnazione.
Pag. 4 di 18 Difatti, il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs.
375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. CP_1
729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo
Pag. 5 di 18 contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine
(30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N°
813\2007).
Pag. 6 di 18 Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11.
Ebbene mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il
Tribunale come parte ricorrente abbia osservato il termine decadenziale dei
120 giorni, decorrente dal trentesimo giorno successivo al 12.7.2022, avendo provveduto ad instaurare il presente giudizio in data 9.12.2022, ossia nell'ultimo giorno utile.
2. Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
La ricorrente ha agito in giudizio per rivendicare il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, contestando il disconoscimento operato dall' del rapporto lavorativo intercorso tra la CP_1
stessa e l'azienda agricola BA CC.
Sul punto è opportuno innanzitutto premettere che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'“impresa in generale”. Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
Pag. 7 di 18 di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass. 12033/1992, 11178/1996, n.
11502/2000, n 14414/2000).
Nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, inoltre, non appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico.
Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass., S.U., n. 265/1997 e Cass., n.
2654/1978, n. 7269/1986, n. 5649/1990, n. 1884/2000).
Passando al tema dell'onere probatorio, con riferimento all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, in presenza del disconoscimento dello stesso ad opera dell , la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13877 CP_1
del 2 agosto 2012, ha rilevato “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati
a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
Pag. 8 di 18 d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile
l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”. In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
Pag. 9 di 18 In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n.
1133/2000).
Nella fattispecie in esame, a causa della mancanza di iscrizione per gli anni dal 2010 al 2013, conseguente alla cancellazione dagli elenchi nominativi, incombe sul lavoratore l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per i medesimi anni.
Parte resistente a negazione del rapporto di lavoro ha versato in atti i verbali ispettivi da cui si evince che, ad esito dell'esame della documentazione fornita dal datore di lavoro e degli accessi ispettivi presso i campi e i locali dell'azienda, è emersa una rilevantissima discrepanza tra il fabbisogno di manodopera effettivamente necessario e quello dichiarato,
l'antieconomicità dell'attività di impresa, nonché incongruenze in merito alle colture e all'estensione dei terreni per come dichiarati nella denuncia aziendale e quanto accertato in fase di sopralluogo.
In particolare, ad esito degli accertamenti ispettivi svolti, gli ispettori concludevano per l'inesistenza assoluta dell'azienda agricola per i seguenti motivi: “- per il tipo di terreni denunciati dall'azienda, di natura ed estensione tale (terreno incolto e qualche albero di ulivo) da non richiedere, al fine della coltivazione, l'impiego della manodopera bracciantile denunciata;
- per l'assenza di dichiarazioni al Fisco di redditi d'impresa e di documentazione fiscale comprovante eventuali ricavi da azienda agricola,
Pag. 10 di 18 benché l'azienda denunci a questo Istituto retribuzioni per lavoro dipendente per notevoli importi;
- per l'evidente sproporzione fra i costi derivanti dalla gestione di un'azienda agricola come quella apparentemente condotta e la capacità economica del suo titolare;
- per l'assenza di retribuzione ai presunti lavoratori dal 2018, come dichiarato dal Titolare, requisito fondamentale per poter qualificare un rapporto di lavoro;
- per l'infedele dichiarazione della denuncia aziendale presentata nel
2014, nella quale vengono elencati molti terreni in agro di Mammola per una estensione di Ha 09.58.20, nonostante il contratto di fitto sia scaduto nel 2012 ed il Sig. BA CC abbia dichiarato di non aver mai coltivato tali terreni;
- per la fuorviante indicazione, registrata sulla Denuncia Aziendale presentata all'Istituto, del tipo di coltura (olivo, vite ed altre colture) effettuata sui terreni di estensione di oltre 15 ettari, che dal sopralluogo effettuato dagli scriventi non è risultata veritiera;
- per la accertata ridotta produzione dei terreni, destinata prevalentemente al consumo familiare, come dichiarato dal Sig. BA CC;
- per la notevole sproporzione del numero di lavoratori e di giornate di lavoro annue denunciate a fronte di un fabbisogno minimo di giornate richieste per le eventuali lavorazioni in base alla reale consistenza aziendale”.
Appare rilevante un'ulteriore circostanza, di ben quaranta lavoratori convocati dagli ispettori per essere ascoltati, nessuno si è presentato;
lo stesso ricorrente, dunque, seppur convocato in sede ispettiva non si è
Pag. 11 di 18 presentato a rendere dichiarazioni, circostanza questa senz'altro da valorizzare ai fini del presente giudizio.
A fronte di tale complesso quadro, appare dunque evidente l'assoluta centralità e decisività delle prove testimoniali richieste dal ricorrente, unico supporto probatorio in ipotesi atto a consentirgli di fornire la prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo.
Sul punto è difatti opportuno precisare che non sono sufficienti a provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro le produzioni documentali allegate al ricorso (comunicazioni Unilav per gli anni 2010 e 2011, contratto di lavoro per il solo anno 2013 e prospetti paga per l'anno 2013).
Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera, così come su altra documentazione proveniente unilateralmente dal datore di lavoro che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché la documentazione proveniente dall'azienda è funzionale, anzi indispensabile, a fornire un'apparenza di regolarità proprio in caso di falsa rappresentazione della sussistenza di rapporti lavorativi.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Pag. 12 di 18 Ebbene, la prova testimoniale espletata non ha fornito alcun riscontro utile a ritenere provata l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato contestato per gli anni oggetto di giudizio.
Si è proceduto difatti, su indicazione della parte ricorrente, all'escussione di due testimoni, , escussa all'udienza dell'11.4.2024 (e Testimone_1
nuovamente sentita per alcuni chiarimenti all'udienza del 13.11.2024) e
, escussa all'udienza del 13.11.2024. Testimone_2
Con riferimento alla prima testimonianza, la cui attendibilità deve essere valutata con estremo rigore, atteso che la teste è zia del ricorrente e a sua volta ha subito il disconoscimento del rapporto lavorativo intrattenuto con l' , non si ritiene che le dichiarazioni rese Parte_2
possano essere utilmente valutabili ai fini della decisione.
Sul punto si rappresenta difatti che la teste ha reso dichiarazioni gravemente incongruenti con quanto emerso in sede ispettiva.
La testimone ha in primo luogo dichiarato di occuparsi, tra le altre mansioni “della pulizia del terreno degli alberi di melograno e nel vigneto sempre della pulitura del terreno o con il decespugliatore o con la zappa intorno agli alberi nonché della raccolta dell'uva”; ha inoltre aggiunto “A
Mammola si trovavano terreni presso Piani di Canolo. A Siderno in Via
Ancinarra, località Salvi, c'erano circa venti alberi di melograno, un piccolo vigneto e alberi di ulivo, nonché vari ortaggi, come lattuga, broccoletti, cavolfiori, bieta. A Mammola c'erano sia ulivi sia ortaggi, ma soprattutto alberi di mandorle, circa cento o anche più, qui raccoglievamo le mandorle a fine agosto e le lasciavamo ad essiccare per circa una settimana e dopo le mettevamo in sacchetti”.
Pag. 13 di 18 Al riguardo si evidenzia che nel verbale ispettivo e nelle dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda agricola non v'è traccia di alberi di melograno, vigneti o mandorli. Sono tutte attività che non risultano essere state mai denunciate né, come già evidenziato, il titolare dell'azienda vi ha fatto alcun riferimento nella descrizione dei terreni aziendali e delle attività svolte.
Si evidenzia inoltre che la teste ha riferito di aver lavorato negli anni dal
2010 al 2013, insieme al ricorrente, alle dipendenze di BA CC tanto presso i terreni di Siderno, tanto presso i terreni di Mammola.
Sul punto si osserva che BA CC, in sede ispettiva, ha dichiarato
“Ho terreni solo a Siderno, non ho altri terreni in altri comuni, nel
2011/2012 avevo anche terreni a Mammola ma li gestiva mio padre. Da quando sono subentrato io, non ho mai gestito questi terreni, solo quelli a
Siderno”. La teste ha dichiarato “Le direttive a Mammola ci venivano date dal padre del signor BA CC, in quanto a ciò delegato”, ma anche di tale supposta delega non v'è traccia nelle dichiarazioni rese da BA
CC, che si è limitato a riferire che i terreni di Mammola li gestiva il padre, peraltro nei soli anni 2011 e 2012. Sul punto, d'altronde, è stato escusso alla stessa udienza dell'11.4.2024 , l'ispettore Persona_1
che insieme ad alcuni colleghi si è occupato dell'accertamento, che CP_1
ha dichiarato “Nella dichiarazione che ci ha rilasciato BA CC, lo stesso ha dichiarato che il contratto di affitto relativo ai terreni situati a
Mammola non era più stato rinnovato dal 2011 e gli stessi fino a quella data venivano gestiti dal padre. Ha specificato inoltre che dal momento in cui era subentrato al padre non si era mai occupato di terreni al di fuori di
Siderno”.
Pag. 14 di 18 La teste ha quindi riferito che BA CC era sempre presente sui terreni di Siderno per dare le direttive ai lavoratori, anche tale circostanza tuttavia è smentita dalle dichiarazioni rese dal titolare in sede ispettiva: “Io sono quasi sempre sul terreno dove c'è l'orto perché la coltivazione riguarda prodotti sia estivi che invernali. I lavoratori invece li contatto telefonicamente e gli dico su quali terreni andare”.
La teste ha inoltre riferito che i lavoratori si recavano sui terreni con i propri mezzi e, in occasione dei chiarimenti resi all'udienza del
13.11.2024, ha specificato di essersi solitamente recata presso i terreni dell'azienda con la Opel Corsa Station Wagon di sua proprietà e che “In
Via Ancinarra, sino ad un certo punto partendo da Siderno la strada è ben asfaltata, dopodiché ci sono dei tratti che non sono in ottime condizioni, ma si arriva con la macchina fino al piazzale antistante l'azienda agricola”.
Anche tali dichiarazioni stridono con quanto emerso in sede di accertamento ispettivo, difatti nel verbale si legge: “Il percorso che consente di raggiungere la strada secondaria di accesso ai terreni denunciati dall'azienda in agro di Siderno (RC) è in pessimo stato di manutenzione;
le condizioni della strada hanno reso estremamente difficoltoso il raggiungimento dei luoghi dichiarato sulla DA. I terreni si trovano a circa mezzo chilometro dalla frazione Salvi di Siderno e sono raggiungibili attraverso una strada sterrata in precario stato di manutenzione ed in accentuata pendenza. Le condizioni della strada rendono estremamente difficoltoso il raggiungimento dei terreni con mezzi meccanici comuni”.
Pag. 15 di 18 Sul punto il teste , ispettore dell , ha chiarito Persona_1 CP_1
“Confermo che il percorso che consente di raggiungere la strada secondaria di accesso ai terreni denunciati dall'azienda in agro di Siderno era in pessimo stato di manutenzione. Confermo che i terreni si trovano a circa mezzo chilometro dalla frazione Salvi di Siderno e sono raggiungibili attraverso una strada sterrata da sempre in precario stato di manutenzione ed in accentuata pendenza. Specifico anche che i terreni non fossero estesi al punto da giustificare tutta la manodopera impiegata. I terreni non erano raggiungibili con mezzi comuni, noi siamo saliti a piedi. Specifico, inoltre, che non vi sarebbe stato neanche il posto, in ipotesi, per far parcheggiare sedici macchine, avendo lo stesso dichiarato di aver assunto da quattordici
a sedici lavoratori”.
Da ultimo si evidenzia che la teste tra i propri colleghi di lavoro ha ricordato anche , che tuttavia è stato denunciato solo per gli Testimone_3
anni 2018 e 2020 e pertanto non ha mai lavorato con la teste medesima.
Né tantomeno risultano attendibili le dichiarazioni rese dalla teste Tes_2
escussa all'udienza del 13.11.2024.
[...]
In primo luogo, si evidenzia che contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato in udienza anche il rapporto lavorativo dalla stessa asseritamente intrattenuto con l'azienda agricola BA CC è stato oggetto di disconoscimento;
per tali motivi anche le dichiarazioni dalla stessa rese devono essere valutate con estremo rigore.
Anch'essa ha riferito di raggiungere il cancello dell'azienda agricola con il proprio mezzo, ha descritto la presenza di un vigneto, di piante di melograno e di mandorli, ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente presso i terreni di Mammola e che presso i terreni di Siderno le direttive
Pag. 16 di 18 venivano date ai lavoratori direttamente da BA CC;
circostanze su cui valgono le stesse considerazioni già svolte con riferimento alla teste
. Testimone_1
Si aggiunge che la teste ha riferito che i terreni siti in Siderno erano pianeggianti, mentre dal verbale ispettivo risultano in pendenza, salvo per una piccola porzione “leggermente pianeggiante” e che la stessa ha ricordato quale collega “tale ”, ma l'unica SA che risulta aver Per_2
lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola Parte_3
denunciata per i soli anni dal 2014 al 2017, ossia in annualità diverse da quelle in cui avrebbe lavorato la teste.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte dunque non possono essere considerate attendibili neanche le dichiarazioni rese da . Testimone_2
In conclusione, le dichiarazioni rese dai testimoni non sono minimamente idonee a scalfire l'accertamento contenuto nel verbale ispettivo.
È pertanto evidente che l'istruttoria espletata non ha dato alcun sostegno probatorio alle domande avanzate dal ricorrente e che lo stesso non ha assolto all'onere di provare l'effettiva sussistenza di un genuino rapporto lavorativo.
Da quanto sopra consegue l'integrale rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite considerata la qualità delle parti, la natura del giudizio e dei diritti azionati sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 08/05/2025
Pag. 17 di 18 Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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