Articolo 1020 del Codice della navigazione
Articolo 1035Articolo 1037
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 2006
Art. 1020.
(Prescrizione).

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.

((Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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