CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2024, n. 41491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41491 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL NN, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 26/06/2024 emessa dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Catania avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 7 febbraio 2024 e ha applicato a NN LL la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto il ricorrente gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è Penale Sent. Sez. 6 Num. 41491 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 16/10/2024 stato partecipe di un'associazione dedita al traffico di cocaina e di marijuana, operante in Catania sino al mese di aprile 2022 (capo 1) e di altri reati fine di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2). 2. L'avvocato Francesco Maria Marchese, nell'interesse di LL, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa;
in particolare, il difensore ha censurato l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'inserimento del ricorrente all'interno della consorteria criminale, non potendosi attribuire rilevanza in tal senso al solo dato del ripetuto svolgimento di attività di spaccio sulla pubblica strada. L'ordinanza impugnata avrebbe, infatti, posto a fondamento dell'applicazione della misura cautelare un unico elemento di prova, costituito dal fatto che il ricorrente è stato ripreso dai filmati delle videocamere, mentre, insieme ad altri soggetti, era intento ad attività di spaccio nell'area di Via Officina e Via Villascabrosa tra il novembre 2021 e il febbraio 2022. L'esistenza di plurime condotte di spaccio, tuttavia, non potrebbe da sola costituire prova dell'avvenuta integrazione del reato associativo, rappresentando al massimo un indice sintomatico della configurabilità di tale reato. La condotta del ricorrente, dunque, dovrebbe essere considerata alla stregua di un concorso nei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; il ricorrente, infatti, sarebbe stato un «semplice dipendente, occasionalmente reclutato sulla strada, che fa il suo turno di lavoro, riceve una remunerazione e finito l'orario torna a casa» 2.2. Con il secondo motivo il difensore eccepisce la violazione di legge e il vizio della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che la posizione del ricorrente non è stata oggetto di autonoma valutazione sia quanto all'individuazione delle specifiche esigenze cautelari da salvaguardare, che quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura di minor rigore degli arresti domiciliari. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale, il procedimento è stato trattato in forme cartolari. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il Procuratore generale Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa. 3. Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i vizi dedotti. 3.1. La censura relativa al vizio della motivazione è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e, comunque, si risolve nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.2. Parimenti il vizio di violazione di legge denunciato è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati- fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838 - 01). 3 L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va, infatti, individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (ex plurimis: Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, 2019, Noure, Rv. 275550 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti e il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie). Il Tribunale di Catania ha fatto corretta applicazione di tali consolidati principi, in quanto ha rilevato, con motivazione congrua e aderente alle risultanze procedimentali, che NN LL ha svolto stabilmente il ruolo di pusher, dal novembre 2021 al febbraio del 2022, nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta da MA NA e sua moglie AL Sudano, che operava a Catania nel quartiere San Cristoforo. Le videoriprese hanno dimostrato che il ricorrente quotidianamente, e prevalentemente nel turno serale, in collaborazione con MA NA e ND MB, era presente e operava nell'area di via Officina e via Villascabrosa, ove consegnava, senza sosta, involucri di sostanza stupefacente, spesso lanciati dai balconi soprastanti ai numerosissimi avventori;
il ricorrente talora riceveva anche il corrispettivo delle cessioni, recandosi anche in casa di EC o nel garage di MB per approvvigionarsi;
qualche volta, inoltre, sostava davanti l'abitazione di EC, fungendo da vedetta. Il Tribunale, dunque, ha non certo illogicamente ritenuto dimostrata la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso non solo dalla reiterazione delle condotte di spaccio poste in essere nella piazza di spaccio controllata dal sodalizio criminale, ma dalla stabile commissione delle stesse alle dirette dipendenze del sodalizio e in modo coordinato con gli altri partecipi. 4. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere disposta dall'ordinanza impugnata. 5. Il motivo è manifestamente infondato. 4 5.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Il Tribunale del riesame di Catania, peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha ampiamente argomentato la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, valorizzando, indipendentemente dall'operatività nella specie della doppia presunzione sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il carattere continuativo dell'apporto dato dall'indagato al sodalizio criminale, la prosecuzione dell'attività di spaccio, pur in costanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, e i numerosi precedenti penali del ricorrente per reati commessi contro il patrimonio e i plurimi "carichi pendenti" per reati di evasione. Il Tribunale ha congruamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che gli elementi indicati dalla difesa siano idonei a neutralizzare la doppia presunzione posta dal legislatore e, dunque, anche sul punto il ricorso risulta aspecifico. 5.2. Manifestamente infondate sono, inoltre, le censure svolte dal ricorrente in ordine alla carenza di autonoma valutazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'autonoma valutazione degli elementi di prova è, infatti, prevista a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette una misura cautelare personale inaudita altera parte ed è funzionale, nel disegno del legislatore, a garantire l'equidistanza tra il pubblico ministero che ha formulato la richiesta e il giudice, necessaria per bilanciare il potere attribuito a quest'ultimo di adottare limitazioni della libertà personale senza previa attivazione del contraddittorio. Tale previsione di legge, pertanto, non può essere invocata oltre il caso espressamente previsto e, segnatamente, ove non ricorra quello squilibrio originario che il legislatore ha inteso bilanciare. La giurisprudenza di legittimità ritiene, pertanto, che il requisito dell'autonoma valutazione non sia previsto con riferimento a provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica adottata ai sensi dell'art. 292, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/03/2020 (dep. 2021) Galletta, Rv. 280603-01, con riferimento al procedimento di riesame), nel giudizio di rinvio innanzi al Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito Giorgio, Rv. 276066) o quando la misura è stata adottata dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso il rigetto, da parte del Gip, della richiesta avanzata dal pubblico ministero, avendo carattere eccezionale e rilevando solo rispetto al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari (ex plurimis: Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016 (dep. 24/02/2017), Arcomano, Rv. 269338 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270737 - 01, entrambe con riferimento all'appello ex art. 310 cod. proc. pen.). È, dunque, pienamente legittima l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale che mutui argomenti o parte della trama espositiva dall'atto di appello proposto dal procuratore generale o della richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal pubblico ministero, in quanto il canone della motivazione autonoma non si applica all'appello cautelare. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 16/10/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Catania avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 7 febbraio 2024 e ha applicato a NN LL la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto il ricorrente gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è Penale Sent. Sez. 6 Num. 41491 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 16/10/2024 stato partecipe di un'associazione dedita al traffico di cocaina e di marijuana, operante in Catania sino al mese di aprile 2022 (capo 1) e di altri reati fine di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2). 2. L'avvocato Francesco Maria Marchese, nell'interesse di LL, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa;
in particolare, il difensore ha censurato l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'inserimento del ricorrente all'interno della consorteria criminale, non potendosi attribuire rilevanza in tal senso al solo dato del ripetuto svolgimento di attività di spaccio sulla pubblica strada. L'ordinanza impugnata avrebbe, infatti, posto a fondamento dell'applicazione della misura cautelare un unico elemento di prova, costituito dal fatto che il ricorrente è stato ripreso dai filmati delle videocamere, mentre, insieme ad altri soggetti, era intento ad attività di spaccio nell'area di Via Officina e Via Villascabrosa tra il novembre 2021 e il febbraio 2022. L'esistenza di plurime condotte di spaccio, tuttavia, non potrebbe da sola costituire prova dell'avvenuta integrazione del reato associativo, rappresentando al massimo un indice sintomatico della configurabilità di tale reato. La condotta del ricorrente, dunque, dovrebbe essere considerata alla stregua di un concorso nei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; il ricorrente, infatti, sarebbe stato un «semplice dipendente, occasionalmente reclutato sulla strada, che fa il suo turno di lavoro, riceve una remunerazione e finito l'orario torna a casa» 2.2. Con il secondo motivo il difensore eccepisce la violazione di legge e il vizio della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che la posizione del ricorrente non è stata oggetto di autonoma valutazione sia quanto all'individuazione delle specifiche esigenze cautelari da salvaguardare, che quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura di minor rigore degli arresti domiciliari. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale, il procedimento è stato trattato in forme cartolari. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il Procuratore generale Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa. 3. Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i vizi dedotti. 3.1. La censura relativa al vizio della motivazione è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e, comunque, si risolve nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.2. Parimenti il vizio di violazione di legge denunciato è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati- fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838 - 01). 3 L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va, infatti, individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (ex plurimis: Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, 2019, Noure, Rv. 275550 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti e il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie). Il Tribunale di Catania ha fatto corretta applicazione di tali consolidati principi, in quanto ha rilevato, con motivazione congrua e aderente alle risultanze procedimentali, che NN LL ha svolto stabilmente il ruolo di pusher, dal novembre 2021 al febbraio del 2022, nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta da MA NA e sua moglie AL Sudano, che operava a Catania nel quartiere San Cristoforo. Le videoriprese hanno dimostrato che il ricorrente quotidianamente, e prevalentemente nel turno serale, in collaborazione con MA NA e ND MB, era presente e operava nell'area di via Officina e via Villascabrosa, ove consegnava, senza sosta, involucri di sostanza stupefacente, spesso lanciati dai balconi soprastanti ai numerosissimi avventori;
il ricorrente talora riceveva anche il corrispettivo delle cessioni, recandosi anche in casa di EC o nel garage di MB per approvvigionarsi;
qualche volta, inoltre, sostava davanti l'abitazione di EC, fungendo da vedetta. Il Tribunale, dunque, ha non certo illogicamente ritenuto dimostrata la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso non solo dalla reiterazione delle condotte di spaccio poste in essere nella piazza di spaccio controllata dal sodalizio criminale, ma dalla stabile commissione delle stesse alle dirette dipendenze del sodalizio e in modo coordinato con gli altri partecipi. 4. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere disposta dall'ordinanza impugnata. 5. Il motivo è manifestamente infondato. 4 5.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Il Tribunale del riesame di Catania, peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha ampiamente argomentato la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, valorizzando, indipendentemente dall'operatività nella specie della doppia presunzione sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il carattere continuativo dell'apporto dato dall'indagato al sodalizio criminale, la prosecuzione dell'attività di spaccio, pur in costanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, e i numerosi precedenti penali del ricorrente per reati commessi contro il patrimonio e i plurimi "carichi pendenti" per reati di evasione. Il Tribunale ha congruamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che gli elementi indicati dalla difesa siano idonei a neutralizzare la doppia presunzione posta dal legislatore e, dunque, anche sul punto il ricorso risulta aspecifico. 5.2. Manifestamente infondate sono, inoltre, le censure svolte dal ricorrente in ordine alla carenza di autonoma valutazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'autonoma valutazione degli elementi di prova è, infatti, prevista a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette una misura cautelare personale inaudita altera parte ed è funzionale, nel disegno del legislatore, a garantire l'equidistanza tra il pubblico ministero che ha formulato la richiesta e il giudice, necessaria per bilanciare il potere attribuito a quest'ultimo di adottare limitazioni della libertà personale senza previa attivazione del contraddittorio. Tale previsione di legge, pertanto, non può essere invocata oltre il caso espressamente previsto e, segnatamente, ove non ricorra quello squilibrio originario che il legislatore ha inteso bilanciare. La giurisprudenza di legittimità ritiene, pertanto, che il requisito dell'autonoma valutazione non sia previsto con riferimento a provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica adottata ai sensi dell'art. 292, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/03/2020 (dep. 2021) Galletta, Rv. 280603-01, con riferimento al procedimento di riesame), nel giudizio di rinvio innanzi al Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito Giorgio, Rv. 276066) o quando la misura è stata adottata dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso il rigetto, da parte del Gip, della richiesta avanzata dal pubblico ministero, avendo carattere eccezionale e rilevando solo rispetto al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari (ex plurimis: Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016 (dep. 24/02/2017), Arcomano, Rv. 269338 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270737 - 01, entrambe con riferimento all'appello ex art. 310 cod. proc. pen.). È, dunque, pienamente legittima l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale che mutui argomenti o parte della trama espositiva dall'atto di appello proposto dal procuratore generale o della richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal pubblico ministero, in quanto il canone della motivazione autonoma non si applica all'appello cautelare. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 16/10/2024.