Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 1
L'obbligo, per l'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l'immobile all'inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l'appartamento sia stato inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, perché quest'ultimo costituisce un mero atto preparatorio del procedimento amministrativo finalizzato all'alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2012, n. 9719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9719 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. CHIARINI MA Margherita - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8727/2010 proposto da:
COMUNE FIRENZE 01307110484, in persona del Sindaco pro tempore Dott. ZI TE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato LORIZIO MA Athena, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERUZZI SERGIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE RE [...], PE IA IA
[...], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato LORENZO COLEINO, rappresentate e difese dall'avvocato PETTINI Andrea giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1392/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2009; R.G.N. 602/2006. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2012 dal Consigliere Dott. ANNAIA AMBROSIO;
udito l'Avvocato LUIGI MANZI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel settembre 2003 ON BE conveniva il Comune di Firenze innanzi al locale Tribunale, per sentire accertare il proprio diritto di acquistare l'alloggio E.R.P. di cui era assegnataria, sito in Firenze, via Spoleto n. 10, di proprietà dello stesso Comune (già di proprietà dell'ATER Firenze) alle condizioni previste dalla L. 24 dicembre 1993, n. 560, della legge.
Resisteva il Comune, che deduceva il mancato completamento delle procedure da cui sarebbe conseguito il diritto al trasferimento della proprietà.
La causa, documentalmente istruita, era decisa con sentenza in data 05.09.2005, con la quale il Tribunale di Firenze dichiarava il diritto di MA RA e RE NZ, succedute alla madre, originaria attrice, di acquistare e, correlativamente, l'obbligo del Comune di Firenze di cedere loro l'immobile per cui è causa alle condizioni di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 10. La decisione, gravata da impugnazione del Comune di Firenze, era confermata dalla Corte di appello di Firenze, la quale con sentenza in data 20.10.2009 rigettava il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Firenze, svolgendo un unico motivo
Hanno resistito MA RA e RE NZ, depositando controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello - confermando l'impostazione del primo giudice - ha ritenuto che, a seguito dell'inserimento dell'immobile di edilizia residenziale pubblica nel piano di vendita L. 24 dicembre 1993, n. 560, ex art. 1, comma 4, e dell'inoltro della domanda di acquisto da parte dell'assegnataria, avente titolo all'acquisto ai sensi del comma 6 della stessa disposizione, la pretesa di quest'ultima (e, quindi, delle sue eredi) ad ottenere dal Comune di Firenze l'alienazione dell'alloggio occupato, ancorché non tutelabile ex art. 2932 cod. civ., abbia assunto la configurazione di diritto soggettivo perfetto.
1.1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: della L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, commi 4, 5, 6, 8, 10, 12. Al riguardo parte ricorrente -
precisato che l'immobile per cui è causa non è stato compreso nelle due tzanches di vendita predisposte dall'originario ente proprietario, ATER Firenze - osserva che l'attuazione del piano di vendita regionale non costituisce attività vincolata al rispetto di un preteso diritto di acquisto dell'assegnatario, non potendo rimettersi l'assetto gestionale della programmazione edilizia residenziale pubblica alle domande di acquisto di alloggi via via presentate dagli assegnatari;
deduce che dal tenore complessivo della norma emerge - come, peraltro, confermato dalla circolare ministeriale in materia - che la formulazione del piano di vendita ha "natura essenzialmente programmatoria e di verifica del rispetto delle percentuali minime e massime di patrimonio vendibile", fermo restando che, una volta approvato detto piano, le scelte di effettiva e graduale messa in vendita debbono essere correlate dall'ente proprietario, anche tempisticamente, a precise iniziative di reinvestimento;
rileva, infine, che il diritto delle odierne resistenti va escluso anche perché il provvedimento di assegnazione e il contratto di locazione non prevedevano alcuna promessa di vendita futura, ne' vi era stata accettazione della domanda di riscatto e neppure si poteva parlare di un prezzo determinato.
2. Il ricorso è fondato.
Va premesso che nella disciplina di cui alla L. n. 560 del 1993, art.1, rilevante nella fattispecie, manca una norma analoga a quella dettata, per la disciplina previgente, dalla L. n. 513 del 1977, art.27, come modificato dalla L. n. 457 del 1978 ("si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto dalla legge") che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ricollega la definitività e incontestabilità del diritto dell'assegnatario di conseguire la cessione alla comunicazione del prezzo di cessione (cfr. Cass. sez. un. 12389/1992). La soluzione della controversia postula, dunque, l'individuazione del momento in cui si esaurisce il procedimento amministrativo diretto all'attuazione del programma di vendita previsto dalla cit. L. n. 560 del 1993, art. 1, e, correlativamente, sorge il diritto dell'assegnatario a pretendere (non già la cessione, ma) la valutazione della propria domanda di cessione, con conseguente facoltà, in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, di ottenere il risarcimento del danno per il mancato trasferimento. Si tratta, cioè, di individuare in quale momento si esauriscono le scelte di natura tecnico-discrezionale funzionali alla parziale dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente pubblico, perché solo in tale momento la legittima aspettativa dell'assegnatario a conseguire la proprietà dell'alloggio occupato, altrimenti tutelabile come mero interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura, assume la consistenza giuridica di diritto soggettivo.
2.1. Orbene ritiene il Collegio che, nell'ambito del procedimento previsto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, la formulazione del piano di vendita da parte della regione, su proposta dell'ente proprietario ai sensi del comma 4 della stessa norma, si inquadri come atto meramente propedeutico alla vendita, risultando esclusivamente funzionale "al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 15 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia" (comma 4 art. 1 cit.), id est all'inclusione di determinati immobili, nella percentuale massima prevista dalla legge, nel patrimonio disponibile dell'ente; mentre la concreta attuazione del piano presuppone l'effettiva messa in vendita, affidata a ponderate ed, eventualmente, graduali scelte dell'ente proprietario, correlate anche tempisticamente a precise iniziative di reinvestimento, posto che "l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore" (comma 5 dello stesso art. 1).
Valga considerare che il procedimento risulta caratterizzato da una serie di adempimenti di natura tecnico-discrezionale, che la legge affida in via esclusiva alla valutazione dell'ente proprietario, segnatamente assegnando l'art. 1 cit. allo stesso ente il compito di adottare "le opportune misure di pubblicità" e di disciplinare "le modalità di presentazione delle domande di acquisto" (comma 8) e, correlativamente, prevedendo i criteri di determinazione del prezzo di vendita (commi 10) con possibilità per l'acquirente di chiederne "in alternativa" la determinazione all'U.T.E. (comma 11) e stabilendo le modalità con cui "possono essere effettuate le alienazioni" (comma 12); il che lascia intendere che l'inclusione nel piano di vendita non implica alcuna proposta di alienazione e che la stessa determinabilità del corrispettivo non autorizza tout court la presentazione della domanda di acquisto dell'assegnatario, risultando, questa, subordinata ai necessari provvedimenti attuativi, con i quali soltanto l'ente proprietario effettivamente rivolge (e pubblicizza) una precisa proposta di alienazione, che "gli aventi titolo" ai sensi del precedente comma 6 della stessa norma possono accettare o meno.
2.2. Siffatto inquadramento sistematico risulta confermate dal disposto del comma 13 dell'art. 1 all'esame, a tenore del qual "i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ... rimangono nella disponibilità degli enti proprietari", e da quello del comma 14, secondo cui, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi, "le regioni, ... determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti", in una quota non inferiore all'80%, risultando la parte residua "destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti". Invero dette disposizioni - rimarcando la necessità di piena correlazione tra l'alienazione del patrimonio immobiliare e le esigenze di sviluppo del settore (e, in percentuale minima, il risanamento del deficit) - confermano che la formulazione del piano regionale di vendita costituisce un mero "programma di vendita", la cui concreta attuazione va gestita dall'ente proprietario in maniera necessariamente flessibile al fine di calibrare le alienazioni a precise possibilità di reinvestimento, realizzabili nel periodo, secondo le indefettibili finalità previste dalla norma.
2.3. I giudici del merito, dunque, pur correttamente escludendo che si possa ipotizzare un trasferimento ex art. 2932 cod. civ., in considerazione dei connotati pubblicistici del rapporto tra assegnatario ed ente proprietario o gestore, hanno errato a ritenere che l'inclusione nel piano regionale di vendita abbia esaurito l'ambito delle scelte discrezionali riservate alla P.A., nella sostanza vincolando la successiva attività prevista dalla norma all'iniziativa dell'assegnatario di esercitare il diritto di cessione. Invero la formulazione del piano di vendita ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 4, non esaurisce gli adempimenti di natura tecnico-discrezionale che la norma affida in via esclusiva alla valutazione dell'autorità amministrativa ai fini della parziale dismissione del patrimonio pubblico e solo la concreta inclusione dell'alloggio nelle tranches di vendita predisposte dall'ente proprietario per la concreta attuazione del programma ivi delineato - rendendo individuabili gli alloggi vendibili e determinate le modalità dell'alienazione - segna il momento del sorgere del diritto dell'assegnatario al relativo acquisto. In definitiva il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata. Non sono necessari accertamenti di fatto, poiché è pacifico che l'immobile per cui è causa non è stato incluso nelle due tranches di vendita predisposte dall'ATER Firenze in graduale attuazione del piano di vendita e neppure è dedotta l'esistenza di una promessa di vendita e/o accettazione della domanda di riscatto;
di conseguenza questa Corte può decidere nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., comma 2, rigettando la domanda di accertamento del diritto alla cessione.
Si impone - attesa la peculiarità della controversia e la novità della questione specifica - l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda attrice;
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012