Sentenza 5 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2018, n. 8426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8426 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2018 |
Testo completo
- 5 APR. 2018 AULA 'B' 08426/ 1 8 T Oggetto T I REPUBBLICA ITALIANA R I D E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 21001/2013 Cron.8416 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente Ud. 13/02/2018 Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere FU Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Consigliere Dott. CARLA PONTERIO Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21001-2013 proposto da: elettivamente MI NI C. F. [...], 31, domiciliato in ROMA, VIA APRICALE presso lo rappresentato e studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, difeso dall'avvocato CARLO CORSINOVI giusta delega in atti;
ricorrente 2018 contro 636 S.P.A., in persona del legale TRENITALIA rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MERCADANTE 9, presso 10 studio )dell'avvocato CARLO MOLAIOLI, che la rappresenta (1 difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 385/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/03/2013 R.G.N. 775/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CORSINOVI CARLO;
udito l'Avvocato MOLAIOLI CARLO. R.G.21001/2013 FATTI DI CAUSA Con sentenza n.385/2013, la Corte d'Appello di Firenze rigettava il gravame proposto da SU NI avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda svolta nei confronti di TA SPA ed INPS ed intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto al c.d. superbonus ex art. 1, comma 12 della L. n. 243 del 2004. A fondamento della decisione la Corte osservava che parte ricorrente si fosse visto negare il superbonus per il raggiungimento del 58° anno d'età che era requisito per il conseguimento della pensione di vecchiaia, secondo la previsione di cui al D.M. 6/10/2004. Osservava inoltre che la legge 243/2004 avesse affidato al Governo di prevedere e disciplinare tramite appositi decreti legislativi delegati la liberalizzazione del termine del rapporto di lavoro per i lavoratori che avessero già raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia (articolo 1, comma due, lettera b) ); nessun intervento legislativo successivo aveva però disciplinato la materia non essendo stato previsto il superamento, nemmeno su accordo delle parti, del limite del pensionamento di vecchiaia. Pertanto, stante la mancata disciplina delegata, il superbonus non poteva dirsi recepito nell'ordinamento come beneficio spettante in ragione della prosecuzione dell'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia;
anche perché, ad avviso della Corte, la finalità perseguita dalla disposizione normativa era quella di disincentivare la pensione di anzianità non certo quella di vecchiaia, operabile solo tramite una riforma del sistema pensionistico nel suo complesso (nel tempo poi operata), come dimostrava il fatto che il superbonus in null'altro consistesse se non nella rinuncia ai contributi relativi al periodo intercorrente tra la maturata pensione di anzianità e la maturanda pensione di vecchiaia. Il ricorso del lavoratore domanda la cassazione della sentenza per due motivi;
resiste con controricorso TA;
l'INPS non è stata intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da TA PA ai sensi dell'art.366 c.p.c. avendo il ricorrente "omesso di indicare una delle parti del processo (l'INPS)." In realtà, nel caso di specie, vertendosi nell'ipotesi di cause scindibili, e ricorre la fattispecie prevista dall'art. 332 c.p.c. dal quale si evince che ll la rinnovazione della notifica possa essere ordinata dal giudice solo se non siano già decorsi i termini per l'impugnazione, com'è nella vicenda in esame;
talchè l'omessa notifica ad una delle parti, del ricorso proposto avverso sentenza pronunciata in cause scindibili, determina unicamente l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della stessa parte.
2.1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione di norme di diritto non avendo il giudice d'appello considerato che la delega legislativa prevista dall'art. 1 della legge 243/2004 avesse un duplice piano operativo contenendo pure regole in materia pensionistica di immediata applicazione. R.G.21001/2013 2.2. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia e contestuale erronea interpretazione e/o applicazione della legge costituita sia dal menzionato articolo 1 legge n. 243/2004 che dall'articolo 17 legge n. 400/1988, avendo la Corte omesso di pronunciarsi sulla nullità del D.M. 6 ottobre 2004. 2.3. Le censure proposte con il primo e secondo motivo di ricorso da valutare nella loro globalità e connessione sono infondate per le - corrette ragioni compiutamente esposte da questa Corte con la sentenza n. 15356/2014, della quale si fa di seguito richiamo.
3. La questione centrale da risolvere per la presente controversia è rappresentata dallo stabilire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 12, possa essere attribuito - oltre che ai soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità - anche ai soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Ebbene, la normativa (primaria e secondaria) che disciplina il suddetto beneficio porta a considerarne incompatibile la attribuzione ai titolari dei requisiti per la pensione di vecchiaia, come si desume dalla seguente ricostruzione del complessivo quadro normativo di riferimento.
3.1. La L. 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", si compone di un unico articolo comprendente sia norme di immediata attuazione, sia norme contenenti principi e criteri direttivi che dovranno informare i decreti legislativi da emanare in attuazione delle deleghe ricevute dal Governo. Il provvedimento, ha introdotto, fra l'altro, una nuova è più rigorosa disciplina per il conseguimento della pensione di anzianità con la - previsione, a partire dal 1 gennaio 2008, di più elevati limiti di età anagrafica - nonché per la pensione contributiva, ma al tempo stesso ha previsto una articolata normativa diretta a modulare, nel tempo, l'applicazione delle nuove disposizioni. In questa ottica, nei commi da 12 a 17 del suddetto art. 1 sono state dettate nuove regole dirette ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato, attribuendo loro la facoltà di rinunciare all'accredito dei contributi IVS all'assicurazione generale obbligatoria, ovvero ad un fondo sostitutivo della medesima onde ottenere in busta paga la somma corrispondente non versata all'Ente Previdenziale. In base al comma 12: "Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 7, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla R.G.21001/2013 data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore". Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all'atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Il comma 14 introduce la lettera i-bis) all'art. 51, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi con il quale viene stabilito che le somme erogate al lavoratore per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al comma 12 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Il comma 15 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di attuazione dei commi da 12 a 14. Il comma 16, prevede la verifica governativa dei risultati del sistema di incentivazione introdotto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Il comma 17, infine, abroga la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 75, che attribuiva ai lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità: 1) la possibilità di impegnarsi a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di due anni, rinunciando all'accredito contributivo IVS dei lavoratori dipendenti (commi da 1 a 4); 2) la facoltà, qualora avessero maturato 40 anni di anzianità contributiva prima del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, di impegnarsi a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di due anni, vedendosi accreditata sul proprio conto assicurativo il 60 per cento contributi IVS (comma 5). della quota di 3.2. Il decreto interministeriale 6 ottobre 2004, emanato ai sensi della citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 15, all'art. 1, comma 3, ha stabilito che: "La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia".
3.3. Ne deriva che sulla base dell'interpretazione letterale e logico- finalistica delle anzidette disposizioni legislative non possono nutrirsi dubbi sulla attribuibilità del bonus in oggetto ai soli titolari dei requisiti per la pensione di anzianità, appartenenti alle categorie individuate dalla legge stessa. Infatti, il tenore letterale del comma 12 è, sul punto, univoco, nel senso che il riconoscimento del beneficio è destinato a coprire il periodo intercorrente tra il momento in cui l'interessato che - er sia in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità esercita la - l facoltà di ottenerlo e il momento della maturazione del diritto alla l pensione di vecchiaia, momento in cui si ripristina l'obbligo contributivo del datore di lavoro. Comunque, quello indicato è l'unico significato attribuibile alla norma che sia compatibile con la finalità complessiva della riforma di cui alla L. n. 243 del 2004, resa palese - con riguardo ai benefici in favore dei soggetti titolari dei requisiti per la pensione di anzianità - anche dalla R.G.21001/2013 disposta abrogazione della L. n. 388 del 2000 , art. 75. Peraltro, l'esattezza e l'univocità del suddetto risultato ermeneutico sono state ribadite, in modo ancora più esplicito, dal del D.M. 6 ottobre 2004, citato art. 1, comma 3, che ha specificato che "il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia" impedisce l'esercizio della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia onde ottenere il bonus (cioè la corresponsione della somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà). D'altra parte, anche in successivi atti ministeriali e in circolari dell'INPS si è ulteriormente affermato che, tra i soggetti cui l'accesso al bonus non era consentito vi Щ erano "coloro che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi), ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto attuativo. Tale norma, infatti, dispone che il diritto al bonus viene meno per effetto del raggiungimento dell'età pensionabile" (vedi, per tutti: circolare INPS 11 novembre 2004, n. 149, p. 12, consultabile, in questa sede, perché presente nel sito internet ufficiale dell'Istituto, vedi in tal senso: Cass. 2 dicembre 2011, n. 25813; Cass. 19 agosto 2011, n. 17394). 4.- La sentenza impugnata si è attenuta ai principi fin qui espressi e non può essere cassata. I motivi di ricorso si rivelano invece infondati e vanno rigettati.
5. Le spese possono essere compensate in quanto l'orientamento di questa Corte di legittimità è sopravvenuto solo dopo la presentazione del ricorso. Sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi degli artt. 10 e 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n.115 del 2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 13.2.2018. Il consigliere estensore Il presidente Dott. Antonio Manna Dott. Roberto Riverso 12410 Auber Mo n Il Funzionario Giudiziario そ Dott.ssa Donatella COLETTA Depositato in Cancelleria CASSA oggi, 5. APR. 2018 Pazon Giudiziario Da Donna COLETTA Levatel 611