CASS
Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2024, n. 36346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36346 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER RL RT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2024 del Tribunale della libertà di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Norina Scorsa, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36346 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto nell'interesse di RL RT ER, nella qualità di conduttore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola, che aveva rigettato l'istanza di restituzione, avanzata dal ER medesimo, avente ad oggetto l'immobile sito in Modena, via Pietro Giardini n. 1087, di proprietà della società Calypso s.r.I., già sottoposto a confisca nel procedimento "Matassa". 2. Avverso l'indicata ordinanza, RL RT ER, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione che denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. Il difensore, in primo luogo, censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esservi un provvedimento di dissequestro, laddove, invece, sul bene immobile in questione persiste il vincolo di sequestro preventivo, posto che non risultano dissequestrate le particelle di cui al f. 232, mappale 11, sub 2, e mappale 12, 10 e 157, ovvero per quelle per le quelli si è chiesto il dissequestro, come da documentazione allegata all'appello cautelare. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza del fumus e del periculum, e non si è confrontato con i profili attinenti al diritto alla restituzione del bene, ampiamente documentati con l'appello. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Invero, come emerge dal provvedimento impugnato, il Tribunale cautelare ha evidenziato che, a seguito dell'aggiudicazione avvenuta con atto del 12 novembre 2019, è stato disposto il dissequestro del bene in data 28 ottobre 2020, conclusione ribadita all'esito delle produzioni difensive, come testualmente emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 3). Di conseguenza, la doglianza difensiva, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con quanto dedotto e prodotto dal ricorrente in relazione all'esatta individuazione del bene in esame, è manifestamente infondata, avendo il Tribunale espressamente dato atto di aver considerato le produzioni difensive. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a contestare la motivazione, ciò che non rientra nella nozione di "violazione di legge": l'unico vizio in relazione al quale, per espresso dettato normativo, è ammesso il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, vizio che comprende sia gli 2 errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), situazioni che certamente non ricorrono nel caso in esame. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/07/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Norina Scorsa, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36346 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto nell'interesse di RL RT ER, nella qualità di conduttore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola, che aveva rigettato l'istanza di restituzione, avanzata dal ER medesimo, avente ad oggetto l'immobile sito in Modena, via Pietro Giardini n. 1087, di proprietà della società Calypso s.r.I., già sottoposto a confisca nel procedimento "Matassa". 2. Avverso l'indicata ordinanza, RL RT ER, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione che denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. Il difensore, in primo luogo, censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esservi un provvedimento di dissequestro, laddove, invece, sul bene immobile in questione persiste il vincolo di sequestro preventivo, posto che non risultano dissequestrate le particelle di cui al f. 232, mappale 11, sub 2, e mappale 12, 10 e 157, ovvero per quelle per le quelli si è chiesto il dissequestro, come da documentazione allegata all'appello cautelare. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza del fumus e del periculum, e non si è confrontato con i profili attinenti al diritto alla restituzione del bene, ampiamente documentati con l'appello. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Invero, come emerge dal provvedimento impugnato, il Tribunale cautelare ha evidenziato che, a seguito dell'aggiudicazione avvenuta con atto del 12 novembre 2019, è stato disposto il dissequestro del bene in data 28 ottobre 2020, conclusione ribadita all'esito delle produzioni difensive, come testualmente emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 3). Di conseguenza, la doglianza difensiva, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con quanto dedotto e prodotto dal ricorrente in relazione all'esatta individuazione del bene in esame, è manifestamente infondata, avendo il Tribunale espressamente dato atto di aver considerato le produzioni difensive. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a contestare la motivazione, ciò che non rientra nella nozione di "violazione di legge": l'unico vizio in relazione al quale, per espresso dettato normativo, è ammesso il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, vizio che comprende sia gli 2 errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), situazioni che certamente non ricorrono nel caso in esame. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/07/2024.