CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
RA TT, EL
LA DANIELA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 139/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Sicilia Affissioni S.r.l. Unipersonale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8431DEL 28.12.2021 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2962/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione [da ora in poi anche "la società"] impugnò l'avviso di accertamento n. 8031/2021 emesso il 28 dicembre 2021 per il mancato versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità [ICP] relativa all'anno d'imposta 2020 per complessivi € 253.022,00.
Espose che il Comune di Palermo aveva già emesso altro avviso, avente il medesimo numero, per l'importo di € 436.179,42 che era stato impugnato e che era stato annullato con sentenza n.3262/04/2022 di questa
Corte di Giustizia Tributaria, con la quale era stato ritenuto infondato l'accertamento per 189 impianti contestati ed era stato accolto il ricorso per i residui 377 impianti.
Aggiunse che il Comune di Palermo aveva riemesso l'atto ma, nel rideterminare gli importi dovuti, aveva errato nella quantificazione dell'imposta richiesta oltre che, conseguentemente, nell'applicazione delle sanzioni e degli interessi legali.
Precisò che per effetto del citato annullamento il Comune avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento e non già rinotificare l'atto originario “rettificando” gli importi e il numero di impianti indicati in base alla sentenza.
Rilevò che dal raffronto tra gli impianti indicati dalla società nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 507/1993 e quelli contenuti nell'avviso di accertamento impugnato, emergeva che gli impianti indicati nell'avviso ai nn. 52-121-142-161-187-198-202-214-245-259-294-333-356-362-365-368-369-376-377 non erano inclusi nella dichiarazione.
In particolare, nell'avviso di accertamento impugnato, al n. 121, era stato tassato un impianto di tipo plancia avente una superficie espositiva di mq 3 ubicato in Indirizzo_1, mentre dalla dichiarazione resa da Ricorrente_1i per l'anno 2020 l'unico impianto presente in Indirizzo_1 era di tipo Poster delle dimensioni espositive di mq 6x3.
Inoltre, al n. 187 del prospetto di liquidazione era riportato un impianto tipo poster ubicato in Indirizzo_2 con superficie espositiva di mq 17, mentre l'impianto era del tipo plancia con superficie espositiva di mq 3; così come al n. 214 della liquidazione era tassato un impianto tipo poster in Indirizzo_3 con superficie espositiva di mq 17,00 mentre in dichiarazione era previsto un impianto tipo plancia con superficie espositiva di mq 3.
Lamentò che, così operando, il Comune di Palermo aveva disatteso il principio espresso più volte dal Giudice adito in altri giudizi tra le medesime parti in causa, in forza del quale l'ente impositore, nell'effettuare l'accertamento ai fini della tassazione, deve attenersi al contenuto delle dichiarazioni rese dalla società ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 507/1993 citato, che rappresentano il presupposto oggettivo ai fini della tassazione a titolo di ICP.
Aggiunse che l'atto impugnato era illegittimo anche perché nel determinare l'imposta il Comune di Palermo aveva applicato agli stendardi di tipo bifacciale la tariffa maggiorata prevista per le superfici pubblicitarie superiori ai 5,5 mq. ritenendo, erroneamente che la superfici tassabile per la predetta tipologia d'impianto fosse di 6 mq., mentre in realtà tali stendardi, avendo due distinte superfici pubblicitarie, ai fini della tassazione non potevano essere considerati come unico impianto, ma dovevano essere classificati separatamente, come previsto dall'art. 7 della l. 907/1993 a norma del quale “L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario”.
Sostenne che per effetto di tale vizio l'ente impositore aveva applicato la tariffa prevista dall'art.12 comma
4° vigente ratione temporis- per gli impianti la cui superficie è compresa tra i m.
5.5. e 8.5, pari a € 44,16, invece che quella di € 29,43 prevista dall'art.12 comma 1, così come per gli impianti ricadenti nelle c.d. zone speciali aveva illegittimamente applicato la tariffa di € 88,31 al mq. invece che quella corretta di € 73,60.
Concluse chiedendo l'annullamento dell'atto previa sospensione della sua efficacia esecutiva, nonché la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Dopo l'accoglimento della domanda cautelare si è costituito il Comune di Palermo e, premesso che l'avviso impugnato dalla ricorrente era stato emesso per uniformarsi al contenuto della decisione di questa Corte n.
3262/2022 e che la contribuente non aveva versato neppure gli importi in autoliquidazione negli anni trascorsi, ha dedotto che l'atto impugnato, pur recando per ragioni informatiche il medesimo numero di quello annullato in sede giudiziale, era espressione della riedizione del potere impositivo in dichiarata funzione adeguatrice della sentenza di questa Corte e anche per la previsione di un numero di impianti e di un importo inferiori
[377 per € 253.022,00] rispetto ai dati esposti nel primo atto [566 impianti per € 436.178,42].
Ha contestato, poi, la difformità tra i dati esposti nella dichiarazione della ricorrente e quelli riportati nell'atto impugnato, lamentata dalla ricorrente anche con riferimento all'esito dei giudizi relativi agli anni d'imposta
2017, 2018 e 2019, assumendo che l'esito dei richiamati giudizi non era rilevante per l'anno d'imposta in esame, sia perché gli impianti indicati nell'atto erano in numero inferiore a quelli riportati nella dichiarazione della società, sia perché era ben possibile che le caratteristiche degli impianti si fossero modificate rispetto a quelle dichiarate.
Ha aggiunto che la tesi attorea potrebbe comportare, al più, la riduzione della pretesa e non già il suo annullamento in toto.
Quanto alla censurata classificazione di 47 dei 377 impianti perché stendardi di tipo bifacciale ha contestato la tesi della società assumendo che l'imposta dovesse essere quantificata tenendo conto di entrambe le superfici, considerate, però, unitariamente, come previsto dall'art. 18 comma 6 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, approvato con Delibera Consiliare n. 93/2015, che, in coerenza con l'art. 7, co. 3, del D.Lgs. n. 507/93 prevede che “per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità”, tranne nel caso in cui il contribuente avesse dimostrato che le due "facce" dell'impianto avessero a oggetto messaggi pubblicitari autonomi.
Infine, per ciò che atteneva alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., ne ha contestato la fondatezza, anche ricordando che la società non aveva neppure pagato l'importo dell'imposta nascente dall'autoliquidazione.
Con memoria depositata il 25 ottobre 2025 la ricorrente ha ribadito le censure esposte nell'atto introduttivo del giudizio, specificando di non avere pagato quanto dovuto per effetto degli evidenti errori di quantificazione da parte del Comune, rilevati dalle sentenze emesse sulla vicenda e persistenti anche nell'atto per cui è causa.
Quanto agli stendardi bifacciali ha rilevato che con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 10 del
17/03/1994 era stato precisato come “la previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 del Dlgs 507/1993 non sia applicabile ai mezzi bifacciali, le cui due superfici vanno considerate separatamente, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio."
E ha richiamato l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui “l'art. 7 del Dlgs 507/1993 prevede come tipica l'ipotesi di tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone” e solo come ipotesi speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico. [Cass. 32648/2018] Infine, ha segnalato che con sentenza n. 4399/2025 di questa Corte era stato accolto il ricorso promosso da La Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Palermo, affermando che “La Circolare ministeriale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione chiariscono inequivocabilmente che gli impianti bifacciali, in quanto dotati di due superfici autonome e non necessariamente destinate a veicolare lo stesso messaggio, devono essere considerati separatamente ai fini della tassazione. L'art. 7 del D.Lgs. 507/1993 individua come criterio per la determinazione dell'imposta la figura piana geometrica nella quale è circoscritto ciascun mezzo pubblicitario, e non la somma delle superfici espositive.”
Ha rimarcato che il Comune, disattendendo il predetto principio, aveva considerato 43 impianti bi-facciali, specificamente indicati nell'atto di Accertamento impugnato ai nn. 6-7-39-48-50-56-59-61-111-113-115-11
7-118-119-128-135-141-147-149-150-155-156-158-160-188-226-227-228-232-236-247-261-291-293-311-
314-322-323-343-353-360-366 e 375, come aventi superficie espositiva unica, applicando, quindi, la tariffa prevista per una superficie compresa tra m.
5.5 e m.
8.5 pari ad € 44,16 al mq. in luogo di quella corretta, di € 29,43 prevista per superfici espositive inferiori ai mt 5.5 in quanto ciascuna facciata espositiva dello stendardo deve essere considerata e tassata singolarmente.
Ha rilevato, inoltre, che il medesimo errore era stato commesso anche per gli impianti bifacciali ricadenti nelle c.d. zone speciali, nelle quali era stata erroneamente applicata la tariffa di € 88,31 al mq. in luogo di quella prevista per le superfici fino a mq. 5,5. di € 73,60.
Infine, con riferimento alle sanzioni, ha censurato il fatto che il Comune di Palermo le aveva applicate nella misura del 30%, in difformità a quanto previsto all'art. 13 del d.lgs. 471/1997, a norma del quale ”Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato”.
Indi, la causa, all'udienza del 7 novembre 2025 è stata discussa e all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2025 è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo parzialmente.
Va premesso che non è condivisibile il rilievo preliminare sollevato dalla società sulle modalità dell'esercizio del potere di emissione dell'atto impugnato, ritenuto una mera riedizione di quello annullato.
E' indubbiamente vero, infatti, che il nuovo atto ha il medesimo numero di quello che questa Corte aveva dichiarato illegittimo.
Tuttavia, è parimenti incontestabile che la mera identità del numero, verosimilmente attribuibile solo a un fatto informatico, è del tutto irrilevante ove si consideri che il nuovo atto cita la sentenza che aveva annullato quello originario ed è motivato espressamente dalla finalità di ottemperare al suo contenuto, tanto da indicare un numero diverso di impianti e importi diversi.
Deve, pertanto, escludersi che si tratti di una mera "rinotifica" dell'atto originario modificato in alcuni elementi, costituendo invece espressione di un rinnovato esercizio del potere, indotto dalla ritenuta necessità di adeguarsi alla pronuncia giudiziale.
Fondata, per converso, è la censura sulla difformità tra alcuni dati indicati nell'avviso di accertamento rispetto a quelli esposti nella dichiarazione del contribuente. Giova premettere, al riguardo, che il pagamento del tributo per cui è causa viene attivato dalla dichiarazione del soggetto passivo che autoliquida l'importo dovuto, salva la possibilità da parte dell'Ente creditore di accertare il mancato pagamento o la difformità tra dichiarazione e realtà.
Orbene, nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento contiene il riferimento ad alcuni impianti, specificamente quelli contrassegnati ai nn. 52-121-142-161-187-198-202-214-245-259-294-333-356-362-
365-368-369-376-377, che non erano inclusi nella dichiarazione della società e, a fronte dell'espressa contestazione da questa formulata, l'Ente impositore non ha provato la ipotetica erroneità e/o omissione della dichiarazione.
Tanto basta, quindi, per ritenere ingiustificata la pretesa del pagamento della tassa relativamente ai predetti impianti e conseguentemente non dovuto il relativo tributo con sanzioni e interessi.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento alla tassazione degli stendardi cd. bifacciali in relazione ai quali il contrasto tra le parti investe il coefficiente della tassazione applicabile.
In particolare, mentre la società assume che la superficie delle due facce del manifesto debba essere distinta per ogni lato, ciascuno dei quali trattato autonomamente con l'applicazione del coefficiente più basso previsto per le superfici inferiori, l'Ente convenuto sostiene che la superficie dei due lati debba essere considerata unitariamente, così imponendo l'applicazione del coefficiente più alto relativo alle superfici più elevate.
Orbene, l'art. 7 del d.lgs. 507/1993, per la parte che qui rileva, dopo avere previsto al primo comma che "
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", al terzo comma dispone che "Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità".
Tale ultima previsione sembrerebbe comprovare la tesi del Comune di Palermo sulla correttezza del trattamento unitario della superficie complessiva dello stendardo bifacciale.
Tuttavia, la circolare n. 10 emanata dal Ministero delle Finanze il 17 marzo 1994, analizzando il testo del d. lgs. 507/1993 allora di recente adozione, dopo aver affermato che "ulteriore novità é quella che riguarda i mezzi pubblicitari polifacciali per i quali, ai sensi del comma 3 dello stesso art.7, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità", ha precisato che "In proposito si ritiene che tale criterio non sia applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia".
Va aggiunto che la Suprema Corte ha affermato che "In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, opera la regola generale della tassazione per ciascun messaggio pubblicitario, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, da ritenersi derogatoria della stessa e quindi rientrante nell'onere probatorio del contribuente che ne invoca l'applicazione, nella quale possono essere tassati unitariamente più messaggi pubblicitari, caratterizzati da un collegamento strumentale inscindibile, in quanto di identico contenuto, sebbene non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza. (Fattispecie in tema di cartelli pubblicitari bifronte)". [Cass. 32648/2018 e, nei medesimi termini, 20913/2025].
Ne consegue che, pur nella diversità di posizione delle parti nella predetta pronuncia di legittimità rispetto a quella dell'odierno giudizio e del correlato interesse, la presunzione di autonomia dei messaggi pubblicitari degli impianti bifacciali pone a carico di chi ne invoca l'unitarietà l'onere di allegarlo e provarlo.
E nella specie il Comune di Palermo, che, avendo richiesto l'applicazione di un trattamento più oneroso di quello previsto come ipotesi generale, era gravato da tale onere, non vi ha assolto con la conseguenza che ciascuna "faccia" dell'impianto va trattata autonomamente, con l'applicazione del relativo coefficiente correlato alla dimensione, più favorevole per il contribuente, adeguando, quindi, anche sanzioni e interessi.
Infondato, poi, è il capo del ricorso con il quale la società ha chiesto la quantificazione delle sanzioni nella misura del 25% e non già in quella del 30% applicata.
E invero, anche a voler prescindere dalla novità della questione, sollevata per la prima volta solo con la memoria del 24 ottobre 2025 e non già nel ricorso introduttivo, a comprovarne l'infondatezza è sufficiente precisare che l'art. 13 del decreto 471/1997, nel testo modificato dall'art. 2 del d.l. 87/2024 al quale ha fatto implicito riferimento la ricorrente, non è ratione temporis applicabile alla vicenda in esame.
Infondata, infine, è la domanda di condanna del Comune convenuto ex art. 96 c.p.c. sol che si abbia riguardo alla circostanza che l'Ente è soccombente solo in minima parte e certamente difettano sotto ogni profilo le condizioni per l'applicazione della norma.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei ristretti limiti fin qui esposti con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in ordine alle spese processuali che, stante la limitata reciproca soccombenza, ben possono essere compensate per un terzo, ponendosi la restante parte a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara illegittimo l'avviso di accertamento impugnato limitatamente ai diciannove impianti censiti ai nn. 52-121-142-161-187-198-202-214-245-259-294-333-356-362-365-368-369-376-377 della dichiarazione, nonchè con riferimento agli impianti bifacciali per i quali la classificazione ai fini impositivi deve essere effettuata tenendo conto di due superfici separate.
Rigetta per il resto il ricorso.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Palermo, della restante parte, liquidata in € 5.282,00, oltre oneri di legge.
Così deciso, previa discussione alla udienza del 7 novembre 2025, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2025.
L'estensore
Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
RA TT, EL
LA DANIELA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 139/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Sicilia Affissioni S.r.l. Unipersonale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8431DEL 28.12.2021 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2962/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione [da ora in poi anche "la società"] impugnò l'avviso di accertamento n. 8031/2021 emesso il 28 dicembre 2021 per il mancato versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità [ICP] relativa all'anno d'imposta 2020 per complessivi € 253.022,00.
Espose che il Comune di Palermo aveva già emesso altro avviso, avente il medesimo numero, per l'importo di € 436.179,42 che era stato impugnato e che era stato annullato con sentenza n.3262/04/2022 di questa
Corte di Giustizia Tributaria, con la quale era stato ritenuto infondato l'accertamento per 189 impianti contestati ed era stato accolto il ricorso per i residui 377 impianti.
Aggiunse che il Comune di Palermo aveva riemesso l'atto ma, nel rideterminare gli importi dovuti, aveva errato nella quantificazione dell'imposta richiesta oltre che, conseguentemente, nell'applicazione delle sanzioni e degli interessi legali.
Precisò che per effetto del citato annullamento il Comune avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento e non già rinotificare l'atto originario “rettificando” gli importi e il numero di impianti indicati in base alla sentenza.
Rilevò che dal raffronto tra gli impianti indicati dalla società nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 507/1993 e quelli contenuti nell'avviso di accertamento impugnato, emergeva che gli impianti indicati nell'avviso ai nn. 52-121-142-161-187-198-202-214-245-259-294-333-356-362-365-368-369-376-377 non erano inclusi nella dichiarazione.
In particolare, nell'avviso di accertamento impugnato, al n. 121, era stato tassato un impianto di tipo plancia avente una superficie espositiva di mq 3 ubicato in Indirizzo_1, mentre dalla dichiarazione resa da Ricorrente_1i per l'anno 2020 l'unico impianto presente in Indirizzo_1 era di tipo Poster delle dimensioni espositive di mq 6x3.
Inoltre, al n. 187 del prospetto di liquidazione era riportato un impianto tipo poster ubicato in Indirizzo_2 con superficie espositiva di mq 17, mentre l'impianto era del tipo plancia con superficie espositiva di mq 3; così come al n. 214 della liquidazione era tassato un impianto tipo poster in Indirizzo_3 con superficie espositiva di mq 17,00 mentre in dichiarazione era previsto un impianto tipo plancia con superficie espositiva di mq 3.
Lamentò che, così operando, il Comune di Palermo aveva disatteso il principio espresso più volte dal Giudice adito in altri giudizi tra le medesime parti in causa, in forza del quale l'ente impositore, nell'effettuare l'accertamento ai fini della tassazione, deve attenersi al contenuto delle dichiarazioni rese dalla società ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 507/1993 citato, che rappresentano il presupposto oggettivo ai fini della tassazione a titolo di ICP.
Aggiunse che l'atto impugnato era illegittimo anche perché nel determinare l'imposta il Comune di Palermo aveva applicato agli stendardi di tipo bifacciale la tariffa maggiorata prevista per le superfici pubblicitarie superiori ai 5,5 mq. ritenendo, erroneamente che la superfici tassabile per la predetta tipologia d'impianto fosse di 6 mq., mentre in realtà tali stendardi, avendo due distinte superfici pubblicitarie, ai fini della tassazione non potevano essere considerati come unico impianto, ma dovevano essere classificati separatamente, come previsto dall'art. 7 della l. 907/1993 a norma del quale “L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario”.
Sostenne che per effetto di tale vizio l'ente impositore aveva applicato la tariffa prevista dall'art.12 comma
4° vigente ratione temporis- per gli impianti la cui superficie è compresa tra i m.
5.5. e 8.5, pari a € 44,16, invece che quella di € 29,43 prevista dall'art.12 comma 1, così come per gli impianti ricadenti nelle c.d. zone speciali aveva illegittimamente applicato la tariffa di € 88,31 al mq. invece che quella corretta di € 73,60.
Concluse chiedendo l'annullamento dell'atto previa sospensione della sua efficacia esecutiva, nonché la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Dopo l'accoglimento della domanda cautelare si è costituito il Comune di Palermo e, premesso che l'avviso impugnato dalla ricorrente era stato emesso per uniformarsi al contenuto della decisione di questa Corte n.
3262/2022 e che la contribuente non aveva versato neppure gli importi in autoliquidazione negli anni trascorsi, ha dedotto che l'atto impugnato, pur recando per ragioni informatiche il medesimo numero di quello annullato in sede giudiziale, era espressione della riedizione del potere impositivo in dichiarata funzione adeguatrice della sentenza di questa Corte e anche per la previsione di un numero di impianti e di un importo inferiori
[377 per € 253.022,00] rispetto ai dati esposti nel primo atto [566 impianti per € 436.178,42].
Ha contestato, poi, la difformità tra i dati esposti nella dichiarazione della ricorrente e quelli riportati nell'atto impugnato, lamentata dalla ricorrente anche con riferimento all'esito dei giudizi relativi agli anni d'imposta
2017, 2018 e 2019, assumendo che l'esito dei richiamati giudizi non era rilevante per l'anno d'imposta in esame, sia perché gli impianti indicati nell'atto erano in numero inferiore a quelli riportati nella dichiarazione della società, sia perché era ben possibile che le caratteristiche degli impianti si fossero modificate rispetto a quelle dichiarate.
Ha aggiunto che la tesi attorea potrebbe comportare, al più, la riduzione della pretesa e non già il suo annullamento in toto.
Quanto alla censurata classificazione di 47 dei 377 impianti perché stendardi di tipo bifacciale ha contestato la tesi della società assumendo che l'imposta dovesse essere quantificata tenendo conto di entrambe le superfici, considerate, però, unitariamente, come previsto dall'art. 18 comma 6 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, approvato con Delibera Consiliare n. 93/2015, che, in coerenza con l'art. 7, co. 3, del D.Lgs. n. 507/93 prevede che “per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità”, tranne nel caso in cui il contribuente avesse dimostrato che le due "facce" dell'impianto avessero a oggetto messaggi pubblicitari autonomi.
Infine, per ciò che atteneva alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., ne ha contestato la fondatezza, anche ricordando che la società non aveva neppure pagato l'importo dell'imposta nascente dall'autoliquidazione.
Con memoria depositata il 25 ottobre 2025 la ricorrente ha ribadito le censure esposte nell'atto introduttivo del giudizio, specificando di non avere pagato quanto dovuto per effetto degli evidenti errori di quantificazione da parte del Comune, rilevati dalle sentenze emesse sulla vicenda e persistenti anche nell'atto per cui è causa.
Quanto agli stendardi bifacciali ha rilevato che con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 10 del
17/03/1994 era stato precisato come “la previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 del Dlgs 507/1993 non sia applicabile ai mezzi bifacciali, le cui due superfici vanno considerate separatamente, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio."
E ha richiamato l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui “l'art. 7 del Dlgs 507/1993 prevede come tipica l'ipotesi di tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone” e solo come ipotesi speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico. [Cass. 32648/2018] Infine, ha segnalato che con sentenza n. 4399/2025 di questa Corte era stato accolto il ricorso promosso da La Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Palermo, affermando che “La Circolare ministeriale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione chiariscono inequivocabilmente che gli impianti bifacciali, in quanto dotati di due superfici autonome e non necessariamente destinate a veicolare lo stesso messaggio, devono essere considerati separatamente ai fini della tassazione. L'art. 7 del D.Lgs. 507/1993 individua come criterio per la determinazione dell'imposta la figura piana geometrica nella quale è circoscritto ciascun mezzo pubblicitario, e non la somma delle superfici espositive.”
Ha rimarcato che il Comune, disattendendo il predetto principio, aveva considerato 43 impianti bi-facciali, specificamente indicati nell'atto di Accertamento impugnato ai nn. 6-7-39-48-50-56-59-61-111-113-115-11
7-118-119-128-135-141-147-149-150-155-156-158-160-188-226-227-228-232-236-247-261-291-293-311-
314-322-323-343-353-360-366 e 375, come aventi superficie espositiva unica, applicando, quindi, la tariffa prevista per una superficie compresa tra m.
5.5 e m.
8.5 pari ad € 44,16 al mq. in luogo di quella corretta, di € 29,43 prevista per superfici espositive inferiori ai mt 5.5 in quanto ciascuna facciata espositiva dello stendardo deve essere considerata e tassata singolarmente.
Ha rilevato, inoltre, che il medesimo errore era stato commesso anche per gli impianti bifacciali ricadenti nelle c.d. zone speciali, nelle quali era stata erroneamente applicata la tariffa di € 88,31 al mq. in luogo di quella prevista per le superfici fino a mq. 5,5. di € 73,60.
Infine, con riferimento alle sanzioni, ha censurato il fatto che il Comune di Palermo le aveva applicate nella misura del 30%, in difformità a quanto previsto all'art. 13 del d.lgs. 471/1997, a norma del quale ”Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato”.
Indi, la causa, all'udienza del 7 novembre 2025 è stata discussa e all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2025 è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo parzialmente.
Va premesso che non è condivisibile il rilievo preliminare sollevato dalla società sulle modalità dell'esercizio del potere di emissione dell'atto impugnato, ritenuto una mera riedizione di quello annullato.
E' indubbiamente vero, infatti, che il nuovo atto ha il medesimo numero di quello che questa Corte aveva dichiarato illegittimo.
Tuttavia, è parimenti incontestabile che la mera identità del numero, verosimilmente attribuibile solo a un fatto informatico, è del tutto irrilevante ove si consideri che il nuovo atto cita la sentenza che aveva annullato quello originario ed è motivato espressamente dalla finalità di ottemperare al suo contenuto, tanto da indicare un numero diverso di impianti e importi diversi.
Deve, pertanto, escludersi che si tratti di una mera "rinotifica" dell'atto originario modificato in alcuni elementi, costituendo invece espressione di un rinnovato esercizio del potere, indotto dalla ritenuta necessità di adeguarsi alla pronuncia giudiziale.
Fondata, per converso, è la censura sulla difformità tra alcuni dati indicati nell'avviso di accertamento rispetto a quelli esposti nella dichiarazione del contribuente. Giova premettere, al riguardo, che il pagamento del tributo per cui è causa viene attivato dalla dichiarazione del soggetto passivo che autoliquida l'importo dovuto, salva la possibilità da parte dell'Ente creditore di accertare il mancato pagamento o la difformità tra dichiarazione e realtà.
Orbene, nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento contiene il riferimento ad alcuni impianti, specificamente quelli contrassegnati ai nn. 52-121-142-161-187-198-202-214-245-259-294-333-356-362-
365-368-369-376-377, che non erano inclusi nella dichiarazione della società e, a fronte dell'espressa contestazione da questa formulata, l'Ente impositore non ha provato la ipotetica erroneità e/o omissione della dichiarazione.
Tanto basta, quindi, per ritenere ingiustificata la pretesa del pagamento della tassa relativamente ai predetti impianti e conseguentemente non dovuto il relativo tributo con sanzioni e interessi.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento alla tassazione degli stendardi cd. bifacciali in relazione ai quali il contrasto tra le parti investe il coefficiente della tassazione applicabile.
In particolare, mentre la società assume che la superficie delle due facce del manifesto debba essere distinta per ogni lato, ciascuno dei quali trattato autonomamente con l'applicazione del coefficiente più basso previsto per le superfici inferiori, l'Ente convenuto sostiene che la superficie dei due lati debba essere considerata unitariamente, così imponendo l'applicazione del coefficiente più alto relativo alle superfici più elevate.
Orbene, l'art. 7 del d.lgs. 507/1993, per la parte che qui rileva, dopo avere previsto al primo comma che "
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", al terzo comma dispone che "Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità".
Tale ultima previsione sembrerebbe comprovare la tesi del Comune di Palermo sulla correttezza del trattamento unitario della superficie complessiva dello stendardo bifacciale.
Tuttavia, la circolare n. 10 emanata dal Ministero delle Finanze il 17 marzo 1994, analizzando il testo del d. lgs. 507/1993 allora di recente adozione, dopo aver affermato che "ulteriore novità é quella che riguarda i mezzi pubblicitari polifacciali per i quali, ai sensi del comma 3 dello stesso art.7, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità", ha precisato che "In proposito si ritiene che tale criterio non sia applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia".
Va aggiunto che la Suprema Corte ha affermato che "In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, opera la regola generale della tassazione per ciascun messaggio pubblicitario, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, da ritenersi derogatoria della stessa e quindi rientrante nell'onere probatorio del contribuente che ne invoca l'applicazione, nella quale possono essere tassati unitariamente più messaggi pubblicitari, caratterizzati da un collegamento strumentale inscindibile, in quanto di identico contenuto, sebbene non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza. (Fattispecie in tema di cartelli pubblicitari bifronte)". [Cass. 32648/2018 e, nei medesimi termini, 20913/2025].
Ne consegue che, pur nella diversità di posizione delle parti nella predetta pronuncia di legittimità rispetto a quella dell'odierno giudizio e del correlato interesse, la presunzione di autonomia dei messaggi pubblicitari degli impianti bifacciali pone a carico di chi ne invoca l'unitarietà l'onere di allegarlo e provarlo.
E nella specie il Comune di Palermo, che, avendo richiesto l'applicazione di un trattamento più oneroso di quello previsto come ipotesi generale, era gravato da tale onere, non vi ha assolto con la conseguenza che ciascuna "faccia" dell'impianto va trattata autonomamente, con l'applicazione del relativo coefficiente correlato alla dimensione, più favorevole per il contribuente, adeguando, quindi, anche sanzioni e interessi.
Infondato, poi, è il capo del ricorso con il quale la società ha chiesto la quantificazione delle sanzioni nella misura del 25% e non già in quella del 30% applicata.
E invero, anche a voler prescindere dalla novità della questione, sollevata per la prima volta solo con la memoria del 24 ottobre 2025 e non già nel ricorso introduttivo, a comprovarne l'infondatezza è sufficiente precisare che l'art. 13 del decreto 471/1997, nel testo modificato dall'art. 2 del d.l. 87/2024 al quale ha fatto implicito riferimento la ricorrente, non è ratione temporis applicabile alla vicenda in esame.
Infondata, infine, è la domanda di condanna del Comune convenuto ex art. 96 c.p.c. sol che si abbia riguardo alla circostanza che l'Ente è soccombente solo in minima parte e certamente difettano sotto ogni profilo le condizioni per l'applicazione della norma.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei ristretti limiti fin qui esposti con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in ordine alle spese processuali che, stante la limitata reciproca soccombenza, ben possono essere compensate per un terzo, ponendosi la restante parte a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara illegittimo l'avviso di accertamento impugnato limitatamente ai diciannove impianti censiti ai nn. 52-121-142-161-187-198-202-214-245-259-294-333-356-362-365-368-369-376-377 della dichiarazione, nonchè con riferimento agli impianti bifacciali per i quali la classificazione ai fini impositivi deve essere effettuata tenendo conto di due superfici separate.
Rigetta per il resto il ricorso.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Palermo, della restante parte, liquidata in € 5.282,00, oltre oneri di legge.
Così deciso, previa discussione alla udienza del 7 novembre 2025, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2025.
L'estensore
Il Presidente