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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Angela Vitarelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/5/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 7759/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1 pro tempore, rappr. e difeso dall' avv. Luigi Russo
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14/9/2024 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del , Parte_2 in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, a riottenere la somma di €
7.722,57, o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, indebitamente versata al
Sig. , per le ragioni esposte in narrativa e/o per quelle che si riterranno di Controparte_1 giustizia.2)Per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione, in favore del Controparte_1
, in persona del Direttore Generale legale Parte_2 rappresentante pro tempore, della somma di € 7.722,57, o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali, dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. 3) Condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno della propria domanda ha dedotto: che la Sig.ra dal 01.08.2001 a Parte_3 tutt'oggi, lavora alle dipendenze del , come Parte_2
collaboratore professionale sanitario -infermiere- presso il Reparto di Neurochirurgia;
che la Sig.ra risultava debitore esecutato nella procedura esecutiva iscritta n.R.G.E. 1147/2011 del Parte_3
Tribunale di Foggia (G.E. Dott.ssa Daniela De Santis), promossa dal Sig. (ex Controparte_1
coniuge), creditore procedente, con Azienda Ospedaliero- Universitaria “OSPEDALI RIUNITI” di terzo pignorato, conclusasi, in data 30.05.2011, con ordinanza di assegnazione delle Pt_2 somme, liquidate nella misura di € 29.932,64 oltre interessi legali, spese, competenze, esborsi e diritti, per un importo complessivo di € 34.577,43; che il suddetto provvedimento ordinava al terzo pignorato di pagare mensilmente al creditore procedente la somma pari ad un 1/5 della retribuzione spettante al debitore esecutato, nei limiti del quinto come per legge e ciò sino alla concorrenza con il debito come determinato;
che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “OSPEDALI RIUNITI” di terzo pignorato, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, applicava la trattenuta sulla basta Pt_2
paga della dipendente, Sig.ra da versare al Sig. , creditore Parte_3 Controparte_1 procedente, nella misura di € 300,00, con decorrenza dalla mensilità di Febbraio 2011; che, a seguito di una verifica contabile effettuata dall'Area del Personale dell'Ente ospedaliero, emergeva che il , pur essendo cessato l'obbligo del terzo derivante dall'ordinanza di Controparte_2 assegnazione somme, continuava ad applicare la trattenuta di € 300,00 sulla busta paga della Sig.ra ed a versarla in favore del Sig. , sino alla mensilità di Ottobre 2022, per una somma Parte_3 CP_1 complessiva di € 42.300,00; che, la trattenuta mensile di € 300,00 sulla retribuzione della Sig.ra
[...]
si sarebbe dovuta applicare dalla busta paga di Febbraio 2011 a quella di Agosto 2020, con il Pt_3 raggiungimento della somma complessiva di € 34.577,43 assegnata dal Giudice dell'Esecuzione nel provvedimento emesso;
che, di conseguenza, il Sig. percepiva, indebitamente, la somma pari CP_1 ad € 7.722,57 (€ 42.300,00 - € 34.577,43) e che ne era dovuta la restituzione, come richiesto dall'Azienda Ospedaliera di Foggia con note raccomandata A.R. del 30.11.2022 e del 17.01.2023, senza alcun esito.
2.Parte convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (cfr. nota di deposito del
20.12.2024), restava contumace.
3.La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale della ricorrente.
3.1 Quindi, la causa, trattata all' odierna udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
3.2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Deduce parte ricorrente di aver adempiuto, estinguendola, all' obbligazione portata nell' ordinanza di assegnazione di somme pignorate presso terzi del 30.5.2011, versata in atti. Nel provvedimento citato veniva assegnata all' odierno resistente la somma pari ad euro 34.026,49, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura pari al 15%, Iva e Cap come per legge e spese di registrazione, se dovute.
All' esito di un riscontro contabile effettuato dall' area del personale del , risulta invece Parte_2
che dal febbraio 2011 ad ottobre 2022 risulta versata in favore del resistente la somma complessiva di euro 42.300,00, di talchè la differenza, azionata nel presente giudizio, è senz' altro indebita e soggetta a ripetizione da parte del ricorrente.
La ricostruzione che precede appare convalidata dal tenore letterale dell'ordinanza di assegnazione, laddove si ordina al terzo pignorato di pagare mensilmente al creditore procedente la somma pari ad
1/5 della retribuzione mensile, fino a concorrenza del credito determinato.
Peraltro, dall' esame del carteggio intercorso fra le parti, versato in atti dal ricorrente, emerge che il resistente non ha affatto contestato di aver ricevuto le somme indebitamente versategli, limitandosi quest' ultimo a contestare che la scadenza dell'obbligazione del terzo pignorato sarebbe fissata alla data del 31.8.2023.
Ne deriva la condanna di parte resistente alla restituzione della somma azionata dal Policlinico, in quanto l'avvenuta soddisfazione del credito azionato con il pignoramento presso terzi, fino a concorrenza della somma assegnata, rende indebite le ulteriori trattenute effettuate sullo stipendio della debitrice esecutata e versate in favore di parte resistente.
Invero, in ipotesi di indebito oggettivo, quale la fattispecie in esame, lo spostamento patrimoniale è privo di causa ed il solvens ha diritto di ripetere quanto ha pagato ( art. 2033 cc). La prestazione, in questo caso, diveniva indebita per effetto dell'avvenuto saldo della somma azionata dal creditore, odierna parte resistente, in ragione del versamento in suo favore dell'intera somma assegnatagli dal
Giudice dell'esecuzione ( cfr. Cass. civ. n. 1089/2000: “È ravvisabile un indebito oggettivo nei pagamenti dovuti al momento della solutio, ma rimasti successivamente privi di causa per un fatto sopravvenuto. Una siffatta soluzione si verifica con riferimento ad un rapporto contrattuale a formazione progressiva, allorché la stessa obbligazione sia oggetto di molteplici, successivi accordi, l'ultimo dei quali, stabilendo definitivamente il quantum della obbligazione stessa, individua il carattere indebito dei pagamenti già effettuati, eccedenti la relativa somma. Ne consegue che i pregressi pagamenti effettuati dagli assegnatari di alloggi realizzati da società cooperativa edilizia, eccedenti i prezzi definitivamente fissati nei rispettivi rogiti di assegnazione, sono ripetibili dagli stessi”).
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento ed in applicazione dei valori minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla restituzione, nei confronti del Controparte_1
, della somma di euro 7.722,57, oltre accessori di Parte_1
legge;
2) liquida le spese di lite in complessivi euro 2.695,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15% e contributo unificato, che pone a carico della parte resistente.
Foggia, 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli