Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano De Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri presentata dal ricorrente in data 3 ottobre 2024;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate a provvedere sull’istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 l’avv. EL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con determinazione n. -OMISSIS- del 3 settembre 2025, il ricorrente è stato trasferito, a domanda e ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto;
Ritenuto, pertanto, che la pretesa fatta valere in giudizio è stata integralmente soddisfatta con conseguente cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite in quanto il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di cui all’art. 1040, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 90 del 2010 è stato tempestivamente sospeso per esigenze istruttorie in data 14 aprile 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SP, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
EL IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IN | RD SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.