Sentenza 21 novembre 1997
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata per irragionevolezza e per violazione del diritto di difesa, nella parte in cui non estende la sua sfera di applicabilità ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, limitandosi a dettare disposizioni transitorie ex art. 513 cod. proc. pen. ai soli giudizi di merito pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Appartiene infatti alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova disciplina processuale, stabilire se e che in limiti le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso ovvero debba valere la regola generale della non incidenza del "jus superveniens" sui rapporti processuali esauriti ("tempus regit actum"). Nella specie, il legislatore ha esercitato tale discrezionalità non irragionevolmente, perché la discriminazione tra processi pendenti in sede di legittimità e quelli in corso davanti alle sedi del merito riposa su una base razionale, che si ricollega alla natura propria del giudizio di cassazione, deputato al controllo di legalità del processo, essendo invece rimessa esclusivamente ai gradi di merito la formazione ed elaborazione del materiale probatorio. D'altro canto, eventuali differenze tra imputati in relazione al diverso stadio di avanzamento del processo non costituiscono ingiustificata disparità di trattamento, essendo detto evento connaturato agli ordinari effetti della successione della legge processuale nel tempo.
In tema di prove utilizzabili ai fini della decisione, le prove legittimamente acquisite in dibattimento sono legittimamente utilizzabili dal giudice in relazione ai vari "thema decidenda" che gli sono devoluti, senza alcuna limitazione derivante dall'astratto collegamento del mezzo di prova a una determinata imputazione o a un determinato imputato. Infatti le parti, in quanto regolarmente evocate in giudizio, sono in grado di esercitare un pieno contraddittorio sulle emergenze dibattimentali, eventualmente procedendo al controesame o richiedendo la prova contraria; facoltà, queste, che ben possono implicare, per il loro concreto e soddisfacente esercizio, la concessione di adeguati termini a difesa. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente circa la utilizzazione a suo carico del risultato di un esame introdotto a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta in appello dal p.m., ex art. 603 cod. proc. pen., appellante nei confronti solo di altri imputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/1997, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 21/11/1997
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela Consigliere N. 1657
3. Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 27337/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) ID PI, n. a Carosino il 9.2.1969
2) LA DM RI, n. a Milano il 27.3.1974
3) LA CO, n. a Milano il 7.7.1969
4) IN BI, n. a Milano il 12.10.1970
5) LA GI, n. a Milano l'11.1.1966
avverso la sentenza in data 5 dicembre 1996 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del SS e per il rigetto degli atri ricorsi;
Udito l'avv. Gaetano Pecorella, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 12 ottobre 1995, il Tribunale di Milano condannava ID IE e LA DM RI ciascuno alla pena di anni otto di reclusione e lire 60.000.000 di multa, quali responsabili del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 e 80, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 112 n, 2 seconda parte c.p. (capo A), e LA GI alla pena di anni cinque. mesi quattro di reclusione e lire 35.000.000 di multa, quale responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo H). Con la medesima sentenza, il Tribunale assolveva LA CO e IN BI dal reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., c.p., 73 e 80, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 112 n. 2 seconda parte c.p. (capo B).
A seguito di appello degli imputati ID, LO e SS e del Pubblico ministero nei confronti degli imputati OL e FI, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 5 dicembre 1996, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
dichiarava il OL e il FI colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla aggravante contestata, li condannava alla pena di anni dieci, mesi sei di reclusione e lire 90.000.000 di multa ciascuno;
concesse al ID e al LO le attenuanti generiche, equivalenti alla aggravante contestata, determinava la pena per ciascuno in anni sette, mesi quattro di reclusione e lire 60.000.000 di multa;
confermava le statuizioni relative al SS.
Secondo quanto esposto dai giudici di merito, il processo ha ad oggetto episodi di spaccio di eroina nella zona di piazza Tripoli e piazzale Brescia in Milano. Le indagini erano partite dalle dichiarazioni di IT NZ ed NG LU, sentiti a norma dell'art. 210 c.p.p., da intercettazioni telefoniche, e dall'attività di appostamento svolta dai carabinieri, che avevano rilevato che il ID e il LO, dopo il tramonto, rifornivano di eroina in zona appartata i c.d. cavalli, che poi provvedevano alla consegna delle bustine ai tossicodipendenti. I militari notavano che le modalità dello smercio avvenivano attraverso la formazione di "carovane" di auto dei tossicodipendenti, che seguivano le auto dei cavalli. In merito a tali episodi, Il IT e l'NG avevano indicato come fornitori tali DY e NC, riconosciuti in foto nel ID e nel LO. Al IT veniva sequestrato un appunto nel quale venivano riepilogati tutti gli acquisti e le cessioni, e indicati i fornitori con le sigle FR, JO, SQ e FA. Tali nomi erano gia noti agli inquirenti a seguito dell'arresto di altri spacciatori, tra i quali il SS, e di indagini di polizia giudiziaria. La Corte di appello, dopo aver preso in esame, rigettandole, varie questioni processuali, osservava, quanto alle posizioni del ID e del LO, che non sussistevano le dedotte contraddizioni tra le dichiarazioni del SS, dell'NG e del IT, da ritenere, salvo alcune reticenze del IT, attendibili. Motivava poi sulle ulteriori emergenze processuali, tra le quali quelle derivanti dalle dichiarazioni di SI BI, assunte nel dibattimento di appello, per pervenire a un convincimento di responsabilità di tutti gli imputati, compresi quelli assolti in primo grado, dai reati loro ascritti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti imputati.
ID PI denuncia la erronea applicazione della legge penale in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta ex art. 603 comma 2 c.p.p. nei confronti degli imputati ID e LO per i quali non vi era stato appello del pubblico ministero, che aveva proposto impugnazione solo nei confronti del OL e del FI. Le domande rivolte in tale sede a SI BI, sentito ex art. 210 c.p.p. si sono sostanzialmente concretizzate in riferimenti accusatori a carico dei predetti imputati ID e LO. La Corte di appello ha dunque illegittimamente utilizzato nei loro confronti tali risultati probatori.
Illegittimamente, inoltre la Corte ha apportato un aumento per la continuazione relativamente alla pena inflitta a tali imputati, in quanto tale aumento non era stato apportato dal Tribunale e, in mancanza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, i giudici di appello non potevano operare una reformatio in pejus quanto all'entità della pena.
Con un terzo motivo, si censura la ravvisata aggravante di cui all'art. 80 lett. b) d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 112 n. 2, seconda parte, c.p., assumendosi da parte dei giudici di merito che i due imputati avevano svolto un'attività di direzione nello spaccio di sostanze stupefacenti. Ma, stando all'ipotesi accusatoria, il ID e il LO avevano fornito delle quantità di stupefacente al IT e all'NG, i quali ultimi dovevano provvedere in modo autonomo a spacciarla, pagando i primi una volta esaurita la vendita. Manca del tutto, quindi, un'attività di direzione od organizzazione dello spaccio.
Con un quarto motivo il ID lamenta la illogicità della motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal IT e dall'NG, non essendosi tenuto conto di una quantità di contraddizioni che le rendevano inverosimili. In particolare, il IT aveva dichiarato che l'eroina era acquistata da lui e dal IT da due persone, mentre il IT parla di una sola persona. Inoltre il dato dello stupefacente venduto giornalmente e quello del prezzo pagato ai fornitori non si accordano con il prezzo di vendita da loro dichiarato di lire 250.000 per busta, ne' su tali dati singolarmente presi vi è coincidenza di versioni. Altre contraddizioni e imprecisioni riguardano l'identità dei loro fornitori, il colore della autovettura di questi ultimi e numerosi ulteriori particolari della vicenda.
LA DM MA denuncia con un primo motivo, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, essendo stata ritenuta sussistente una ipotesi di concorso di persone mai contestata ne' nel capo di imputazione ne' nel corso dei due dibattimenti: la Corte di appello ha affermato che il fatto di cui LO rispondeva unitamente al coimputato ID doveva sicuramente ritenersi commesso in concorso con il OL e con il FI, pur essendo le imputazioni contestate del tutto distinte. Si tratta di un elemento di particolare rilevanza, in quanto il profilo qualificante delle dichiarazioni del SI consiste proprio nell'avere il suddetto affermato di avere pagato a FI e a OL un debito contratto con LO e ID per pregresse forniture di stupefacenti;
e tale aspetto è stato ritenuto indispensabile per attribuire a tali ultimi due imputati la responsabilità nel concorso nello spaccio. La Corte è pertanto incorsa nella nullità prevista dall'art. 522 c.p.p. per la violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 598 del medesimo codice.
Con un secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza di appello sotto il profilo della illegittima rinnovazione della istruzione dibattimentale (assunzione in appello delle dichiarazioni del SI) svolgendo, da un lato, considerazioni analoghe a quelle del corrispondente motivo di ricorso del ID, dall'altro osservando che erroneamente la Corte ha ritenuto prova nuova ex art. 603 comma 2 c.p.p. l'esame del SI difettando l'estremo della richiesta di parte (in carenza di appello su tali posizioni): alla Corte sarebbe al più stato consentito di esercitare il potere di ufficio ex art.603 comma 3 c.p.p., purché avesse ritenuto, dandone adeguata motivazione, l'assoluta necessità di assunzione della prova ai fini della decisione.
Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità della ricognizione informale effettuata dal SI nel corso della deposizione, non essendo state rispettate le prescrizioni relative al riconoscimento di persone di cui all'art. 214 c.p.p.. In ogni caso, la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine ai criteri di valutazione di tale elemento di prova. E tale omissione è particolarmente rilevante sia in quanto al momento della identificazione da parte del SI del LO e del ID erano presenti in aula solo i due imputati sia per la qualità del SI, imputato di reato connesso e non testimone, circostanza quest'ultima che quantomeno avrebbe dovuto imporre l'applicazione della regola di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. Con un quarto motivo, si denuncia la carenza e la illogicità della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso, dato le numerose contraddizioni tra i soggetti dichiaranti, non rilevate dalla Corte di appello, se non per particolari illogicamente sottovalutati. Al riguardo il ricorrente svolge rilievi critici analoghi a quelli contenuti nella corrispondente censura del ID.
Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 lett. b) d.P.R. n.309 del 1990, in relazione all'art. 112 n. 2 c.p., svolgendo considerazioni non dissimili a quelle contenute, sul punto, nel ricorso del ID.
Infine, con un ultimo motivo si denuncia l'illegittimo aumento per la continuazione operato in secondo grado, sulla base degli stessi rilievi formulati nel ricorso del ID.
Il ricorrente ha poi presentato MOLIVI, aggiunti, sollevando la questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge n. 234 (recte, n. 267) del 1997, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede che anche in sede di giudizio di legittimità l'imputato abbia il diritto di avvalersi della disciplina transitoria predisposta per i procedimenti e i giudizi di merito in corso. Si osserva al riguardo che il legislatore, con l'art. 6, operando una deroga al principio tempus regit actum, ha irragionevolmente discriminato gli imputati interessati da giudizi di merito e quelli interessati dal giudizio di cassazione.
LA CO e IN BI, con un unico atto, denunciano, con un primo motivo, l'illegittimità del provvedimento ammissivo della nuova prova ex art. 603 c.p.p., costituito dall'esame di SI BI, per carenza di motivazione. In sede di motivi aggiunti, i ricorrenti illustrano ulteriormente tale censura. Inoltre, i ricorrenti lamentano l'inosservanza dell'art. 522 comma 1 c.p.p., essendo stato ravvisato il concorso di persone nel reato tra il OL, il FI, il ID e il LO, concorso che non è stato mai contestato. Ciò ha comportato, secondo i ricorrenti, che svolgono considerazioni analoghe a quelle contenute, sul punto, nel ricorso del LO, una mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Anche tale doglianza è stata ulteriormente illustrata dai ricorrenti nei motivi aggiunti.
Con un terzo motivo, si denuncia l'illogicità della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni del IT e la carenza di motivazione in ordine alla attendibilità intrinseca dei numerosi chiamanti in correità. Con motivi aggiunti, i ricorrenti puntualizzano ulteriormente che le dichiarazioni del IT sono de relato e che pertanto hanno solo valore di indizio.
Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni di SS, IT, ER ed LI, che nel dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, i ricorrenti sollevano la questione di costituzionalità dell'art. 513 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 10 e 11 Cost. e 6 par. 1 e 3 lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui consente che il giudice disponga la lettura delle dichiarazioni accusatorie rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari dal coimputato contumace o assente o che abbia rifiutato di sottoporsi all'esame e dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p. che si siano avvalse della facoltà di non rispondere.
Successivamente, con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno sollevato questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge n. 234 (recte, n. 267) del 1997, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma Cost., negli esatti termini esposti nei motivi aggiunti al ricorso del LO.
LA GI lamenta che, nonostante la sua collaborazione, e le promesse fattegli, egli aveva subito conseguenze penali per i fatti addebitatigli.
Diritto
Il ricorso del SS è inammissibile, per assoluta carenza di censure rivolte alla sentenza impugnata, risolvendosi l'atto di impugnazione in un generico sfogo per il mancato ottenimento di una impunità che, a suo dire, gli sarebbe stata assicurata a fronte della sua collaborazione.
I ricorsi degli altri imputati sono infondati.
Preliminarmente vanno esaminate le questioni processuali. ID e LO hanno dedotto la violazione dell'art. 603 c.p.p. sotto il profilo della illegittima utilizzazione a loro carico delle risultanze dell'esame di SI BI, sentito nel giudizio di appello in accoglimento della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale avanzata dal pubblico ministero, nonostante che detto organo avesse proposto impugnazione esclusivamente nei confronti degli imputati FI e OL, assolti in primo grado. Tale eccezione non può trovare accoglimento, data la natura unitaria del dibattimento di appello, che riguardava tutti gli imputati in esso coinvolti, sia appellanti (ID, LO) sia resistenti all'appello proposto dal pubblico ministero nei loro confronti (FI, OL). Deve invero ritenersi che le prove legittimamente acquisite in dibattimento siano utilizzabili dal giudice in relazione ai vari thema decidenda che gli sono devoluti (arg. ex art. 526 c.p.p.), senza alcuna limitazione derivante dall'astratto collegamento del mezzo di prova a una determinata imputazione o a un determinato imputato. Infatti, le parti, in quanto regolarmente evocate in giudizio, sono in grado di esercitare un pieno contraddittorio sulle emergenze dibattimentali, eventualmente procedendo al controesame (che è nella facoltà di tutte le "parti che non hanno chiesto l'esame": art. 498 comma 2 c.p.p.) o richiedendo la prova contraria (v. artt. 468 comma 4, 493 comma 3 e 495 comma 2 c.p.p.); facoltà, queste, che ben possono implicare, per il loro concreto e soddisfacente esercizio, la concessione di adeguati termini a difesa (v. al riguardo, in linea generale, C. cost., sent. n. 203 del 1992). Simili principi trovano evidentemente applicazione in ogni caso in cui si proceda alla istruzione dibattimentale, compresa, quindi, l'ipotesi della rinnovazione di essa in appello, a norma dell'art.603 c.p.p. Appare dunque irrilevante, ai fini della censura in esame,
la questione se nella specie sia stato esercitato dalla Corte di merito il potere di rinnovazione ex officio, ex art. 603 comma 3 c.p.p. (ipotesi contestata dal ricorrente) ovvero quello su richiesta di parte, ex art. 603 commi 1 e 2 c.p.p.. È il caso poi di rilevare che non è stata oggetto di censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato, per difetto di specificità, la richiesta dei difensori di alcuni imputati di ammissione di nuove prove a seguito dell'esame di SI. Quanto al dedotto difetto di motivazione in ordine mancanza dei presupposti per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (ricorsi OL, FI), si osserva che la Corte di appello ha puntualmente e logicamente esposto le ragioni per le quali, stante l'assoluzione di OL e di FI in primo grado, ai fini della decisione circa l'appello del pubblico ministero nei confronti di detti imputati, era indispensabile acquisire le dichiarazioni di SI, che era in grado di riferire circa lo smercio di droga operato per conto dei medesimi. Si tratta di motivazione immune da vizi logico-giuridici e pertanto insindacabile in sede di legittimità (v., tra le altre, Cass., sez. I, u.p. 8 giugno 1994, Marbito, rv. 199914).
Infondata è anche la censura circa la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (ricorsi LO, OL, FI) per essere stata ritenuta dai giudici di appello una ipotesi di concorso di persone non contestata (quella tra gli imputati ID, LO, OL e FI). Costituisce infatti jus receptum il principio per il quale la regola della correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso formale, ma in funzione della finalità cui essa è ispirata, che è quella della tutela del diritto di difesa: ne consegue che per la verifica della osservanza di tale regola non ci si deve limitare a un mero confronto formale tra imputazione e sentenza, ma l'indagine deve essere estesa a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti del processo da cui emerga che l'imputato abbia avuto modo di difendersi da tutte le circostanze e da tutti gli elementi posti a base della decisione. In applicazione di tale principio, si deve ritenere, in via generale, che accusare l'imputato di avere commesso un reato da solo (o con altra persona) e condannarlo per averlo posto in essere non da solo bensì in concorso con altri o anche con correi diversi o ulteriori rispetto a quelli formalmente indicati nella imputazione, non comporta alcuna immutazione del fatto pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, u.p. 15 aprile 1993, Ceraso, rv. 194219; e, in una ipotesi inversa di ritenuta responsabilità individuale a fronte di una contestazione di un fatto commesso in concorso di persone. Cass., sez. I, u.p. 10 luglio 1995, Verme, rv. 202422). Ma, più in particolare, nel caso in esame, risulta dagli atti che ID, LO, OL e FI erano imputati di avere spacciato le medesime quantità di sostanze stupefacenti tramite cavalli, i primi contattando questi ultimi direttamente, i secondi contattandoli anche attraverso la mediazione dei primi, sicché a tutti i predetti imputati era fatto carico di avere commesso il fatto in concorso tra loro e altri soggetti non tutti ab origine individuati. Essi non possono dunque lamentarsi di non avere potuto esercitare il diritto di difesa in ordine a una fattispecie di reato, sicuramente concorsuale, adducendo che solo nel corso del processo si sono venuti a definire con più precisione i referenti soggettivi del concorso. Irrilevante è, all'evidenza, per jus superveniens, la questione di costituzionalità dell'art. 513 c.p.p. sollevata dai ricorrenti OL e FI (nella parte in cui tale norma consente la lettura delle dichiarazioni accusatorie rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari dal coimputato contumace o assente o che abbia rifiutato di sottoporsi all'esame e dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p. che si siano avvalse in dibattimento della facoltà di non rispondere), in considerazione della novellazione di tale disposizione ad opera dell'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n.267, successiva alla proposizione del ricorso.
Peraltro, con i motivi aggiunti, sia i predetti due ricorrenti sia LO hanno sollecitato la devoluzione alla Corte costituzionale della disciplina transitoria recata dalla citata legge n. 267 del 1997, lamentando che l'art. 6, irragionevolmente e in violazione del diritto di difesa, non estende la sua sfera di applicabilità ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, limitandosi a dettare disposizioni transitorie ex art. 513 c.p.p. ai soli giudizi di merito pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Tale questione è manifestamente infondata. Come esattamente già osservato da questa Corte (Sez. I, u.p. 29 settembre 1997, Cascino, rv. 208476) in occasione della declaratoria di manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità, appartiene infatti alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova disciplina processuale, stabilire se e in che limiti le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso ovvero debba valere la regola generale della non incidenza del jus superveniens sui rapporti processuali esauriti (tempus regit actum) (v. per tale principio, ex plurimis, C. cost., sent. n. 10 del 1991;
sent. n. 136 del 1991) sicché eventuali differenze tra imputati in relazione al diverso stadio di avanzamento del processo non costituiscono ingiustificata disparità di trattamento, essendo detto evento connaturato agli ordinari effetti della successione della legge processuale nel tempo.
Ora, nella specie, il legislatore ha non ingiustificatamente esercitato tale discrezionalità, perché la discriminazione tra processi pendenti in sede di legittimità e quelli in corso davanti alle sedi del merito riposa su una base razionale, che si ricollega alla natura propria del giudizio di cassazione, deputato al controllo di legalità del processo, essendo invece rimessa esclusivamente ai gradi di merito la formazione ed elaborazione del materiale probatorio.
Nel contemperamento tra un'opzione di retroattività assoluta della nuova disciplina ai processi in corso e quella di economia della giustizia penale, il legislatore dell'agosto del 1997 si è così equilibratamente attestato su una soluzione di retroattività relativa, prevedendo che anche le situazioni processuali esaurite risentissero, entro certi limiti e con l'osservanza di particolari meccanismi, del nuovo regime dell'art. 513 c.p.p., ma sempre che il processo si svolgesse in una sede idonea all'assunzione di mezzi di prova, quale quella del merito;
tutto ciò anche considerando che, seppure in un quadro di riaffermata sensibilità politica ai principi dell'oralità, dell'immediatezza e del diritto al contraddittorio dibattimentale, della quale sono state per l'appunto espressione le numerose novità apportate, in senso restrittivo, dalla legge n. 267 al regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese nella fase precedente il dibattimento, il legislatore ha verosimilmente dovuto tenere presente che la disciplina che si andava a mutare non poteva dirsi in fumus di incostituzionalità, se non altro per la ragione che essa era stata proprio il portato di una, sia pur criticata, decisione della Corte costituzionale (sent. n. 254 del 1992), la cui ratio decidendi era stata poi ribadita anche in successive decisioni (v. tra le altre sent. n. 60 del 1995). La doglianza circa la reformatio in pejus in relazione all'aumento per la continuazione apportato dalla Corte di appello, non contemplato, a quanto dedotto, in primo grado (ricorsi ID, LO) non merita accoglimento.
I due imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato continuato di spaccio di stupefacenti, rubricato ex "artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 e 80 lett. b d.P.R. n. 309 del 1990", con esplicita indicazione della commissione di "più azioni esecutive di un unico disegno criminoso", del fatto che essi "cedevano a terzi in modo continuativo non meno di sessanta/settanta buste di eroina da gr. 4 al giorno", e del relativo ambito spazio-temporale: "Fatto [...] commesso in Milano, zone piazza Tripoli e piazzale Brescia con cadenza giornaliera quantomeno dal gennaio 1993 alla data del loro arresto (avvenuto l'11.5.1994)".
Il Tribunale, d'altro canto, ha ritenuto completamente provata la responsabilità penale degli imputati in ordine al fatto loro ascritto (v., in tal senso, letteralmente, le conclusioni finali riportate a p. 25 della sentenza nonché il dispositivo a p. 54), e anzi ha avuto cura di precisare che "la pluralità di azioni criminose (...) deve ritenersi unita dal vincolo della continuazione (...)". Ciò che non risulta dalla sentenza di primo grado è che sia stato apportato un aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. (p. 50 della sentenza).
Ma tale omissione non impediva alla Corte di appello di individuare la quantità di pena riferibile all'aumento per la continuazione già ritenuta dai primi giudici, una volta che, attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche denegate dal Tribunale, il trattamento sanzionatorio complessivo veniva a mitigarsi (v., per simili principi. Cass., sez. I, u.p. 6 dicembre 1993, Manna, rv. 196158; Cass., sez. I, u.p. 31 marzo 1992, Montecasino, rv. 190327).
Il ricorrente LO ha dedotto poi che la ricognizione informale effettuata da SI nel corso della deposizione era stata illegittimamente utilizzata, non essendo state rispettate le formalità previste dall'art. 214 c.p.p.. Peraltro, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio presta adesione, la identificazione effettuata in sede dibattimentale, anche se acquisita senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 213 c.p.p., può essere posta a base del convincimento del giudice, al pari di ogni altro elemento di prova assunto attraverso l'esame di un dichiarante (v. ad esempio, in tal senso. Cass., sez. IV, u.p. 28 marzo 1996, Gagliardi, rv. 205986;
Cass., sez. I, u.p. 19 giugno 1992, Timpani, rv. 191505). Non può nemmeno accogliersi la subordinata doglianza del ricorrente, circa il difetto di motivazione in punto di attendibilità del riconoscimento, avendo la Corte di merito sottolineato, tra l'altro, che il LO era stato riconosciuto come fornitore di eroina da altri dichiaranti (IT, NG, SS, Calvagna); sicché, pur dovendosi condividere la tesi secondo cui, provenendo il riconoscimento informale da un imputato di reato connesso, si rendono in tal caso applicabili i più rigorosi criteri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 comma 3 c.p.p., nella specie va ritenuto che, in presenza di ulteriori riscontri, anche di tipo oggettivo, di cui i giudici di appello hanno puntualmente dato atto, non sussiste il denunciato difetto di motivazione.
Passando poi alle censure di natura sostanziale, vanno in primo luogo considerate infondate, al limite della inammissibilità, in quanto attinenti a valutazioni di fatto adeguatamente e correttamente esplicitate dalla Corte milanese, quelle concernenti asserite contraddittorietà e antinomie tra le varie dichiarazioni accusatorie o tra queste e le obiettive risultanze processuali ovvero carenze motivazionali in punto di verifica della attendibilità intrinseca dei chiamanti (ricorsi ID, LO, OL e FI). Nella sentenza impugnata risultano esaurientemente e logicamente esposte (p. 11 e segg.) le ragioni per le quali le dedotte contraddittorietà o non sussistono o vertono su particolari non determinanti, sui quali il tempo decorso può avere ragionevolmente determinato ricordi non perfettamente coincidenti. In essa si dà inoltre adeguato conto dei criteri di valutazione circa l'attendibilità dei dichiaranti, in particolare con riferimento alle dichiarazioni accusatorie di IT, ritenute non completamente affidabili quanto alla negativa dell'effettivo ruolo svolto da OL e FI. Si tratta, dunque, come detto, di valutazioni di merito le quali, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, sono sottratte al sindacato di legittimità. Infine, infondata è anche la censura circa la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 80 lett. b) d.P.R. n.309 del 1990, in relazione all'art. 112, n. 2, seconda parte, c.p.
(ricorsi ID, LO). La Corte di appello ha osservato al riguardo che gli imputati rifornivano i c.d. cavalli dei mezzi per l'attuazione dello spaccio e ne controllavano l'attività; essi, infatti, pattugliavano le piazze per controllare i movimenti della polizia, consegnavano ai cavalli l'eroina già confezionata nelle bustine per lo smercio ai tossicodipendenti, ricevevano a fine giornata il ricavato complessivo dello spaccio, e assegnavano ai singoli cavalli il compenso in proporzione delle vendite effettuate. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto configurabile la predetta aggravante, che consiste, tra le varie ipotesi considerate dall'art. 112 n. 2 c.p., proprio nella condotta di chi, come gli imputati, ha organizzato la cooperazione nel reato ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
I ricorsi di ID, LO, OL e FI vanno pertanto rigettati.
Tutti i ricorrenti vanno condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento in solido delle spese processuali, e il solo SS, in considerazione della inammissibilità del suo ricorso, anche a versare una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 500.000 (cinquecentomila).
P.Q.M.
Dichiara non rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 513 c.p.p. e manifestamente infondata quella dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997.
Dichiara inammissibile il ricorso di SS;
rigetta tutti gli altri ricorsi:
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il SS anche a versare la somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998