Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/1997, n. 2315
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Sentenza 21 novembre 1997

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata per irragionevolezza e per violazione del diritto di difesa, nella parte in cui non estende la sua sfera di applicabilità ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, limitandosi a dettare disposizioni transitorie ex art. 513 cod. proc. pen. ai soli giudizi di merito pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Appartiene infatti alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova disciplina processuale, stabilire se e che in limiti le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso ovvero debba valere la regola generale della non incidenza del "jus superveniens" sui rapporti processuali esauriti ("tempus regit actum"). Nella specie, il legislatore ha esercitato tale discrezionalità non irragionevolmente, perché la discriminazione tra processi pendenti in sede di legittimità e quelli in corso davanti alle sedi del merito riposa su una base razionale, che si ricollega alla natura propria del giudizio di cassazione, deputato al controllo di legalità del processo, essendo invece rimessa esclusivamente ai gradi di merito la formazione ed elaborazione del materiale probatorio. D'altro canto, eventuali differenze tra imputati in relazione al diverso stadio di avanzamento del processo non costituiscono ingiustificata disparità di trattamento, essendo detto evento connaturato agli ordinari effetti della successione della legge processuale nel tempo.

In tema di prove utilizzabili ai fini della decisione, le prove legittimamente acquisite in dibattimento sono legittimamente utilizzabili dal giudice in relazione ai vari "thema decidenda" che gli sono devoluti, senza alcuna limitazione derivante dall'astratto collegamento del mezzo di prova a una determinata imputazione o a un determinato imputato. Infatti le parti, in quanto regolarmente evocate in giudizio, sono in grado di esercitare un pieno contraddittorio sulle emergenze dibattimentali, eventualmente procedendo al controesame o richiedendo la prova contraria; facoltà, queste, che ben possono implicare, per il loro concreto e soddisfacente esercizio, la concessione di adeguati termini a difesa. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente circa la utilizzazione a suo carico del risultato di un esame introdotto a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta in appello dal p.m., ex art. 603 cod. proc. pen., appellante nei confronti solo di altri imputati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/1997, n. 2315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2315
    Data del deposito : 21 novembre 1997

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