Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la droga, ma va intesa come disponibilità di fatto di essa, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2008, n. 47472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47472 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/11/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1989
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 004804/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
MA RD, N. IL 13/12/1966;
avverso SENTENZA del 10/07/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PICCIALLI PATRIZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G., Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore generale di Bologna ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha mandato MA RD assolto dal reato di detenzione a fini di spaccio di eroina.
La Corte di secondo grado motivava l'assoluzione sulla equivocità degli elementi acquisiti in atti che potessero ricollegare al prevenuto la disponibilità e, quindi, la detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto occultato in un terreno.
L'accertata presenza in loco del medesimo in assenza di più adeguati riscontri non consentiva di pervenire ad una pronuncia di responsabilità.
Il ricorrente prospetta l'illogicità della motivazione e l'erroneità nell'applicazione della legge penale. Sotto il primo profilo, contesta il contenuto della pronuncia liberatoria, analizzando quelli che, a suo dire, erano gli elementi che avrebbero dovuto essere valorizzati.
Sotto l'altro profilo, sostiene l'inesatta applicazione della legge penale in punto di ricostruzione della condotta di detenzione di sostanze stupefacenti, ritenendo che ai fini dell'integrazione di tale condotta sarebbe sufficiente che l'agente abbia o abbia avuto a qualsiasi titolo la materiale disponibilità della droga, essendo irrilevante sia l'appartenenza della stessa che il lasso di tempo di tale disponibilità.
Il ricorso è fondato, essendo sussistente il denunciato vizio di motivazione.
Il giudicante, infatti, ha prima valorizzato tutti gli elementi della fattispecie inquadrabili come "a carico" del prevenuto (il comportamento dell'Ardjan, il quale, percorso un breve tratto a piedi nella pineta, si chinava verso terra, tenendo in pugno qualcosa di azzurro;
il successivo rinvenimento nel medesimo luogo, a seguito di un servizio di appostamento, che non aveva fornito alcun risultato, nella parte in cui il terreno appariva smosso, di un sacchetto di plastica azzurra contenente la droga), ma poi ha ritenuto, in modo illogico, di non poter pervenire alla condanna, sul rilievo che nessun elemento diretto consentiva di collegare materialmente il prevenuto alla droga, risultando equivoca la sola accertata presenza in loco, a fronte della giustificazione fornita e di un contesto temporale non conciliabile con la ipotizzabile manipolazione della droga.
Tale conclusione è illogica e non regge al vaglio di legittimità, tenuto conto della nozione di detenzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità.
È in effetti pacifico, in ordine alla condotta materiale della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va inteso come disponibilità di fatto di questa, realizzata anche senza l'esercizio continuo di un potere manuale - continuo e/o immediato - su di essa da parte del soggetto attivo.
È detentore, in buona sostanza, non solo chi "ha" la droga presso di sè, fisicamente, ma anche chi, pur in assenza di alcun contatto materiale, ne può liberamente "disporre", conoscendo il luogo di custodia ed avendone libero accesso (tra le tante, Sezione 6, 27 febbraio 1995, Malservigi;
Sezione 6, 9 giugno 1997, Satanassi ed altro;
Sezione 5, 4 dicembre 2002, Nobile ed altro;
Sezione 4, 17 marzo 2005, Arenzani, per la quale, in particolare, il concetto di detenzione comprende, oltre il fatto della "relazione materiale" con la sostanza stupefacente, anche la "possibilità di disporre" della droga, pur senza alcun contatto con la stessa, in virtù di un titolo attributivo di detta facoltà).
Proprio alla luce della rilevata condotta di detenzione, appare apodittica e non satisfattiva la non valorizzazione degli elementi "a carico" su cui prima ci si è soffermati, la cui eventuale non concludenza dovrà semmai essere valorizzata attraverso una più attenta e complessiva disamina di tutte le circostanze fattuali e del surrichiamato principio di diritto.
La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al giudice competente, che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008