Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3241
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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Nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio possono rivestire efficacia probatoria ex art. 178 cod. nav., così come il contenuto del contratto di arruolamento, stipulato per atto pubblico ai sensi dell'art. 328 cod. nav., può fare piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che il giudice non può omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3241
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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