Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
Nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio possono rivestire efficacia probatoria ex art. 178 cod. nav., così come il contenuto del contratto di arruolamento, stipulato per atto pubblico ai sensi dell'art. 328 cod. nav., può fare piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che il giudice non può omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g. 10202/98) proposto dall'
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti Paolo Marchini, Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Domenico Ponturo e con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma alla via della Frezza 17 (presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto), giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
VI CE, rappr.to e difeso dagli avv.ti Vittorio Peronaci e Maria Luisa Jaus, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via C. Mirabello 18, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché sul ricorso (r.g. 12021/98) proposto da
VI CE, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato
- ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, come dinanzi indicato
- intimato in via incidentale e ricorrente principale - avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto-Sezione Lavoro n. 359/97 del 22 maggio 1997 resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1225/1995.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2001 dal relatore Prof. Bruno Balletti;
Udito il PA., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso al Tribunale di Grosseto (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Pretore-Giudice del Lavoro di Grosseto - riuniti i procedimenti ed accogliendo l'opposizione prodotta da LL LV - aveva dichiarato l'illegittimità dell'atto di precetto notificato il 15 marzo 1994 e revocato il decreto ingiuntivo posto a sostegno di detto atto di precetto e, per l'effetto, aveva dichiarato non dovuti i contributi e gli "accessori" pretesi dall'Istituto in forza del verbale di accertamento in data 27 aprile 1992. In particolare, l'appellante Istituto - dichiarando di prestare acquiescenza alla motivazione della sentenza predetta relativamente alla ritenuta insussistenza del controverso obbligo contributivo del LV per la posizione strettamente inerente all'attività di pesca personalmente svolta dal medesimo mediante la propria imbarcazione - contestava la decisione pretorile in ordine alla negazione della pretesa contributiva nei confronti dello stesso LV per gli altri soggetti dei quali era stata registrata l'attiva presenza lavorativa sull'imbarcazione in questione: per cui - ribadendo che, alla stregua delle risultanze documentali le predette persone erano da considerare lavoratori dipendenti del LV, dato che non era condivisibile il diverso inquadramento per quelle operato dal "primo giudice" - concludeva chiedendo che fosse dichiarata, per il corrispondente titolo, dovuta la somma di lire 30.799.211 con conseguente condanna della controparte al pagamento di tale somma, oltre agli interessi dalla domanda. L'appellato si costituiva nel relativo giudizio contestando il fondamento dell'impugnativa e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Grosseto - all'esito delle conclusioni delle parti - rigettava l'appello come dinanzi proposto e dichiarava compensate tra le parti le spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "il Pretore, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali acquisite, ha condivisibilmente ritenuto non adeguatamente provato dall'I.N.P.S. (attore in senso sostanziale al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo), a mezzo del solo dato formale del ruolino di bordo, la qualità di lavoratori subordinati dei soggetti imbarcati sul natante del LV"; b) "a fronte di tale negativa registrazione, il riferimento a contrastanti comportamenti formali del LV e degli altri soggetti di cui si tratta non può valere a sostenere la pretesa contributiva per il cui riconoscimento insiste l'Istituto appellante".
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'I.N.P.S. adducendo a sostegno due motivi di annullamento.
Resiste con controricorso l'intimato LL LV che ha proposto "ricorso incidentale" affidato ad un motivo ed ha, poi, depositato "memoria" ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con il primo motivo il ricorrente in via principale - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2730, 2732, 2735, cod. civ. degli artt. 169, 170 n. 5, 178, 325, 328, 330 e 332 cod. nav., degli artt. 3, primo comma, e 5, primo comma, e 19 del r.d.l. n. 1918/1937 e successive modificazioni, degli artt. 17, 18, 19, e 20 reg. esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 27/1973 approvata con d.m. 6 luglio 1974" - rileva che
"le norme suindicate formano un sistema integrato di ordinamenti destinato a regolare nel settore della previdenza marinara, da un lato, il rapporto del lavoratore subordinato marittimo (codice della navigazione e relativo regolamento), dall'altro, il rapporto previdenziale trilatero tra armatore-soggetto imbarcato-INPS (leggi di settore) ... e principio dominante è che l'obbligo assicurativo nasce nel momento in cui una persona diviene componente di un equipaggio su di una nave munita di carte di bordo (art. 1 del r.d.l. n. 1918/1937, artt. 4 e 5 della legge n. 413/1984) e limitatamente ai periodi di imbarco (registrati sul prescritto documento di bordo)". L'Istituto ricorrente afferma, quindi, a sostegno dell'impugnativa che "l'iscrizione da parte dell'armatore LV LL dei marittimi nominati sui ruolini di equipaggio, già allegati in primo grado, del 24 febbraio 1981 nn. 10470 e 47162F, costituisce confessione stragiudiziale resa alla parte, con valore legale di prova, del rapporto di lavoro subordinato e di automatico obbligo contributivo, prova legale che è vincibile esclusivamente con il mezzo della revoca ex art. 2732 cod. civ.". Con il secondo motivo del ricorso principale viene censurata la sentenza del Tribunale di Grosseto "per violazione e falsa applicazione degli artt. 178 cod. nav., 2709, 2697, 1988, 2722, 2724 e 2725 in relazione all'art. 1417 cod. civ. e per omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia", in quanto "il ruolo di equipaggio, non essendo diretto al lavoratore, bensì agli uffici della p.a. marittima ed agli enti previdenziali affinché possano rilevare correttamente la base contributiva della retribuzione in esso denunciata, implica il riconoscimento che su detta base l'annotante debba la contribuzione obbligatoria, stante la presunzione legale di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 ... Nella specie - aggiunge il ricorrente - nei ruoli di equipaggio sono stati regolarmente annotati i contratti di arruolamento "alla parte", in ossequio alla norma imperativa di cui all'art. 328, secondo comma, cod. nav.: contratto alla parte (in cui il lavoratore compartecipa all'utile al netto delle spese di nolo) che si inquadra nello schema del rapporto di lavoro subordinato". Conclude, infine, il ricorrente che "la prova ad substantiam del contratto si giustifica proprio in ragione dei particolari vincoli che scaturiscono dal contratto di lavoro nautico, poiché in un contesto del genere, le prove testimoniali, tendenti a provare la simulazione e l'esistenza di contratti dissimulati di lavoro autonomo, debbono ritenersi inammissibili e, comunque, non valutabili dal giudice del gravame: per cui il Tribunale, avendo al contrario ritenuto l'INPS onerato della prova idonea a vincere tali testimonianze, è incorso nella violazione delle norme in tema di onere della prova, di prova della simulazione dei contratti solenni e di efficacia delle prove ex art. 178 cod. nav.". Con l'unico motivo del ricorso incidentale il LV addebita al Tribunale "la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ... per avere ingiustamente compensato le spese del grado, disapplicando gli ordinari canoni in tema di soccombenza".
II. - Deve essere disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). III. - Il profilo delle censure - caratterizzanti in modo sostanzialmente analogo entrambi i motivi del ricorso "principale" - consiglia l'esame e la valutazione congiunta di detti mezzi. In relazione al valore probatorio della documentazione prodotta nell'ambito del giudizio di merito dell'Istituto ricorrente ("ruolo di equipaggio" e "contratti di arruolamento"), anche se condividendo sul punto la specifica eccezione proposta con controricorso del LV - deve ritenersi preclusa per "novità" della relativa questione" la prospettazione della difesa dell'I.N.P.S. di considerare l'iscrizione del marittimo nel ruolo di equipaggio quale "confessione stragiudiziale" in quanto effettivamente avvenuta per la prima volta in sede di legittimità, sicuramente la cennata documentazione riveste efficacia probatoria, la cui rilevanza è stata erroneamente obliterata dal Tribunale di Grosseto in base ad un'inesatta applicazione delle disposizioni di legge e, anche, ad una carente motivazione.
Al riguardo si deve, anzitutto, rilevare che effettivamente il giudice del gravame si è riportato in maniera inappropriata alla motivazione della sentenza di primo grado - limitandosi alla seguente affermazione: "il Pretore, alla stregua, delle dichiarazioni testimoniali acquisite, ha condivisibilmente ritenuto non adeguatamente provate dall'I.N.P.S., a mezzo del solo dato formale delle risultanze del ruolino di bordo, la qualità di lavoratori subordinati dei soggetti imbarcati sul natante del LV" -, mentre (come questa Corte ha più volte statuito) la motivazione per relationem è consentita solo quando dalla interpretazione complessiva della sentenza sia possibile desumere che il giudice dell'impugnazione non si sia limitato a riprodurre pedissequamente ed acriticamente i motivi della sentenza di primo grado, ma abbia mostrato di farli propri e, soprattutto di tenere nella debita considerazione i motivi di impugnazione contro la stessa sentenza di primo grado (Cass. n. 383/1990, Cass. n. 9582/1998, Cass. n. 12120/1998). In ogni caso, il contenuto del "ruolo di equipaggio" riveste efficacia probatoria in forza dell'art. 178 cod. nav., con la precisazione che, ai sensi degli artt. 9 e segg. del d.l. n. 1918/1937 - sull'assicurazione obbligatoria - della - gente di mare,
"la prescritta annotazione sul ruolo di equipaggio non è soltanto prova di uno sbarco, ma adempimento sostanziale su cui poggia il sistema della specifica assistenza" (Cass. n. 1543/1962, Cass. n. 1256/1947). Ciò anche in relazione a quanto sancito dagli artt. 3 e 5 del r.d.l. n. 1918/1937 - secondo cui "sono considerate componenti dell'equipaggio di una nave le persone regolarmente iscritte sul ruolo d'equipaggio ... e l'assicurazione ha inizio dal giorno in cui l'assicurato è imbarcato e cessa il giorno nel quale si risolve il rapporto di arruolamento" - e dall'art. 4 della legge n. 413/1984 - secondo cui "sono iscritte alle assicurazioni generali obbligatorie ... le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati" -.
Per quanto concerne i "contratti di arruolamento" dei marittimi imbarcati quali membri dell'equipaggio del natante del LV - prodotti nel giudizio di merito dal ricorrente Istituto -, si rimarca che l'art. 328 cod. nav. (richiamato nel primo motivo del ricorso "principale") dispone che "il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico", per cui i cennati contratti di arruolamento fanno piena prova quale "atto pubblico", ex art. 2700 cod. civ.. Di conseguenza la decisione del Giudice di appello - che sostanzialmente ha disapplicato la cennata rigorosa normativa sul regime probatorio attribuito ex lege al "ruolo di equipaggio" ed al "contratto di arruolamento" - si appalesa sicuramente errata. IV. - Comunque, il riferimento contenuto nella sentenza del Tribunale di Grosseto alla summenzionata documentazione denota anche un vizio di motivazione nella cennata sentenza, poiché l'asserita definizione (contenuta, appunto, nella sentenza impugnata) di "mero dato formale del ruolino di bordo" e di "comportamenti formali del LV" attribuita alle cennate prove documentali dimostra sostanzialmente l'obliterazione degli elementi probatori deducibili dai documenti in questione, mentre, invece, gli stessi potevano rivelarsi idonei a fornire la prova di fatti costitutivi dei rapporti giuridici su contestazione, in modo da condurre ad una pronuncia diversa rispetto a quella erroneamente adottata.
V. - L'accoglimento, per quanto di ragione, del "ricorso principale" comporta l'assorbimento del ricorso "incidentale" relativo alle spese del giudizio di appello, dovendo le spese di tale grado essere liquidate dal Giudice del rinvio a carico della parte effettivamente soccombente.
VI. - La sentenza del Tribunale di Grosseto va - in definitiva - cassata e la causa rimessa ad altro Giudice, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "le risultanze del "ruolo di equipaggio" possono rivestire - efficacia probatoria ex art. 178 cod. nav. e il contenuto del "contratto di arruolamento" stipulato per atto pubblico ex art. 328 cod. nav. può fare piena prova ex art. 2700 cod. civ., per cui nel giudizio instaurato dall'Istituto
previdenziale per ottenere il pagamento di contributi assicurativi non deve essere omessa la valutazione delle risultanze e del contenuto delle cennate prove documentali al fine di stabilire la fondatezza, o meno, delle relative pretese contributive". Il Giudice del rinvio dovrà, quindi, - sulla base di detto principio - valutare la documentazione processuale acquisita ed accertare, al fine della determinazione dell'eventuale obbligo contributivo, la natura e la consistenza dei rapporti di arruolamento dei membri dell'equipaggio del natante in questione. Il medesimo Giudice, provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2001