Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16055 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 6055 / 03 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P CORTE SUP EM DY CASSAZIONE Oggetto Locheta he SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: redt R.G.N. 12120/00 ost. Giovanni - Presidente LOSAVIO "Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere- Cron. 32664 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep. - Ud. 29/04/2003 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ANDREA MANCINI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CAMISASSI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
ASL/15 CUNEO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo 2003 rappresenta e difende, giusta procura in calce al 1115 controricorso;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 291/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 15/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente l'Avvocato CONTALDI con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo EL AL proponeva opposizione alla ordi- nanza ingiunzione emessa dal direttore della Asl n. 15 di Cuneo il 4 febbraio 1999 per la somma di £. 79.000.000 a fonte della violazione dell'art. 33, let- tera c, del d.lgs n. 119 del 1992 e dell'art. 3 punto 3 del d.lgs n. 118 del 1992. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Cuneo respingeva tale impugnazio- ne. Riteneva insussistente la pretesa prescrizione dell'illecito in questione, fondato da parte dell'opponente sul rilievo che la corte di cassazione aveva dichiarato prescritte le violazioni costituenti reato, osservando che ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 l'accertamento della violazione conte- 2 stata non dipendeva da un fatto costituente reato, ma piuttosto connesso ad un reato. Pertanto l'attrazione nella competenza del giudice penale aveva fatto si che la prescrizione stessa fosse stata interrotta fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale con la notificazione del rapporto della autorità ammi- nistrativa che aveva dato inizio al procedimento pena- le. Il giudice del merito in applicazione di tale prin- cipio rilevava la avvenuta interruzione della prescri- zione fino alla data nella quale la corte di cassazio- ne aveva pronunciato sul reato connesso, e ne escludeva l'affermato compimento. Quindi nel merito riteneva provato che il Pelle- grino, soccidante in un rapporto con altro operatore agricolo, aveva somministrato al bestiame della sua azienda le sostanze proibite riscontrate dalla autorità sanitaria negli accertamenti di laboratorio menzionati nel verbale di accertamento, e non aveva provato, come sarebbe stato suo onere, alcuna causa di giustificazio- ne. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con quattro motivi il EL. Resiste con controricorso la Asl. Motivi della decisione.
1. Il primo motivo con il quale il ricorrente la- 3 menta la inadeguatezza della motivazione sul punto de- cisivo della prova dell'illecito, con particolare rife- rimento ad una mancata Ctu sulla qualità dannosa del prodotto somministrato, é infondato. La sentenza impu- gnata infatti ha chiarito che l'accertamento dell'effetto anabolizzante del prodotto somministra- to, che ripetutamente il EL ha negato chiedendo sul punto ulteriori indagini, risultava irrilevante a fronte della proibizione comminata dalla legge e che sul punto rivestivano decisività le analisi compiute da un laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico di Tori- le cui risultanze nemmeno oggi il ricorrente af- no, ferma di avere contrastato con proprie opposte deduzio- ni tecniche.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la motivazione insufficiente, contraddittoria ed omessa sul punto della sua soggettiva responsabilità in ordine ai fatti di cui si tratta. In particolare lamenta che la istruttoria testimoniale è stata carente e che erro- neamente il giudice del merito ha rifiutato di dare in- gresso ad una prova testimoniale opportunamente richie- sta con la formulazione dei relativi capitoli.
2.a. Osserva il collegio che la sentenza impugnata, premessa la qualità di soccidante che il EL ri- vestiva e la accertata somministrazione delle sostanze 4 proibite ha rilevato la insufficienza della dichiara- zione successiva del soccidario contrastante con quanto emergente da verbale redatto in occasione del prelie- Tale motivazione è esente da censure di legittimi- vo. tà. Quanto alla restante parte della doglianza che si riferisce al preteso erroneo rifiuto di consentire una prova per testi essa è generica giacché non indica i capitoli cui accenna e la loro rilevanza in ordine alla soluzione della controversia. Per tale parte è pertanto inammissibile.
3. Il terzo ed il quarto motivo sono connessi e vanno esaminati congiuntamente. Il ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto, non precisate, con- seguentemente al rigetto della sua eccezione di pre- scrizione della azione amministrativa per effetto dell'estinzione dell'illecito penale per la medesima causa. Quindi, in particolare al quarto motivo, lamenta la mancata motivazione sul suo motivo di opposizione relativo al verbale di contestazione n. 336/VE, rispet- to al quale non risulta notificato alcun atto interrut- tivo della prescrizione.
3.a. Osserva il collegio come si evince dalle con- clusioni dell'opponente innanzi al Giudice la cui sen- tenza è oggi in esame, la pretesa sanzionatoria era 5 fondata su due verbali di contestazione, il 366 /Ve ed il 338 Ve. La sentenza impugnata non ha distinto tra tali due verbali, né tra gli illeciti da essi afferma- ti. Essa ha, peraltro esattamente, notato che l'art. 24 della legge n. 689 del 1981 al secondo comma chia- risce che laddove sussista rapporto di dipendenza tra un reato e l'accertamento della violazione ammini- strativa come nel caso di specie, il rapporto previsto dall'art. 17 della legge stessa viene trasmesso anche senza la notificazione di cui all'art. 14 alla autorità giudiziaria competente per il reato. Quindi ancora ha rilevato che è dalla notifica degli estremi della vio- lazione amministrativa agli obbligati che decorre il termine per il pagamento in misura ridotta che la prescrizione che si invoca è stata interrotta con l'atto che ha iniziato il giudizio, e che la interru- zione è cessata dal passaggio in giudicato della sen- tenza della corte di Cassazione che ha pronunciato sul- la estinzione del reato. Da ciò è stato concluso che tutta l'azione amministrativa, in quanto seguente, stata legittima e tempestiva. Tuttavia tale conclusione stata raggiunta senza tener conto della duplicità dei verbali predetti e del fatto che ad avviso del ricorrente la pretesa di cui al verbale n. 336 VE nulla ha a che vedere con la azio- 6 ne penale di cui s è detto e che riguarderebbe, al più, il solo fatto di cui all'altro verbale. Sul punto dun- que il giudice del merito non ha motivato. Il terzo motivo è dunque infondato, mentre è fon- dato il quarto.
4. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza im- pugnata deve essere cassata in relazione alla doglianza ritenuta fondata e la causa deve essere rinviata ad al- tro giudice del merito che la deciderà pronunciando an- che sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso. Cas- sa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Cuneo in persona di altro magistrato. In Roma il 29 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Maria Berruti Giovanni Losavio glotern же CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5 CANCELLIERE Prima Sa ne Civile Andrea Blaneri Depositato Cancelleria 11 24071. 2003 il CANCELLIERE 7