Articolo 17 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 aprile 1973
Art. 17. (Misura della pensione).

L' articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' sostituito dal seguente:
"La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.
Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.
L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione citata, allorche' competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versare a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.
Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti e' corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.
La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 , e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge".
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle pensioni in essere alla data di entrata in vigere della presente legge.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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