Sentenza 17 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Ugo Ric0 05 65/0 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist ti Dott. Pellegri R.G. N. 17018/99 Cron. 1082 Rel. Consigliere Rep. 185 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 19/09/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: L SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.
3.000 LA ME di UC & LE LA Snc, in #17 GEN. 200. persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MEDAGLIE LIRE 3000 CANCELLERIA D'ORO 169, presso lo studio BONGIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato BENITO MARRONE, giusta procura a margine del ricorso;
CG407418 ricorrente -
contro
FALLIMENTO ROPPO VITO ROCCO, in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, 2000 CIVILE rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MONACO, 1574 -1- giusta procura speciale per Notaio Michele labriola di Bari rep. n. 12623 del 13.9.2000; - resistente avverso la sentenza n. 624/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata 1'11/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato Monaco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4.5.1994 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Fallimento OP VI OC nei confronti della s.n.c. SE ET di UC e Michele SE, revocava ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.l L.F. il contratto di vendita dell'autocarro 180 NC targato BA 720585 che 1.1 fallito aveva stipulato il 14.1.1988, vale a dire nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento avvenuta il 17.7.1989. Proponeva impugnazione la s.n.c. SE ET ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Fallimento, la Corte d'Appello di Bari con sentenza del 18.6.1998 rigettava il gravame, condannando l'appellante alle spese del grado. Rilevava la Corte di merito la notevole sproporzione fra le reciproche prestazioni, essendo stato l'autocarro venduto al prezzo di £ 5.000.000, corrispondente alla metà dell'effettivo valore, come aveva accertato il C.T.U., le cui conclusioni erano da ritenersi ineccepibili, malgrado le contrarle affermazioni dell'appellante. Riteneva poi inammissibile il capitolo di 3 prova articolato in primo grado per dimostrare la mancanza della "scientia decoctionis" sia perchè conteneva un giudizio e sia perchè non erano stati indicati j. testimoni ma era stata solo espressa riserva al riguardo. Avverso tale sentenza SE ET di UC e Michele SE s.n.c. propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. La controparte non si è costituita, ma è comparso in udienza il difensore munito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con 11 primo motivo di ricorso la s.n.c. SE ET di UC e Michele SE denuncia omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la laCorte d'Appello abbia ritenuto "ineccepibile" C.T.U. senza fornire però al riguardo alcuna motivazione, nonostante le specifiche osservazioni che erano state dedotte in ordine alla vetustà del mezzo (ormai nemmeno considerato negli appositi Distini dell'usato), alla "raddrizzatura" del telaio resasi necessaria ed all'omessa indicazione delle fonti presso cui aveva attinto le proprie informazioni sui prezzi dell'usato. La censura è infondata. Cor il prospettato vizio di motivazione viene lamentato sostanzialmente dalla ricorrente che la Corte d'Appello abbia basato la propria decisione sulle conclusioni della C.T.U., senza tener conto delle critiche che sarebbero state sollevate al riguardo. Orbene, dall'esame del presente ricorso חנו solo elemento dj giudizio, risulta che dall'avvenuta esecuzione della costituito "raddrizzatura del telaio", non sarebbe stato e dalla Corte d'Appello, considerato dal C.T.U. mentre relativamente alle altre osservazioni, riguardanti la vetustà del mezzo e la mancanza di na Sua valutazione negli stessi listini, viene dato esplicitamente atto che il C.T.U. ne ha fatto espresso riferimento. Ora, in relazione alla circostanza che non (raddrizzatura delsarebbe stata considerata telaio), si Osserva che trattasi di elemento non decisivo, almeno nei termini in Cui stata prospettata, non essendo stata precisata l'entità deformazione nè indicata la sua concreta della incidenza nella valutazione complessiva di un veicolo già considerato vetusto. Precisazioni 5 theth queste certamente necessarie per giustificare una rivalutazione da parte della Corte d'Appello, che in ogni caso non era tenuta ad esaminare tutti gli elementi prospettati dalla parte, una volta formatosi il convincimento sulla base delle conclusioni motivate del C.T.U.. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 n.1 e comma 2 L.F. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Deduce l'applicabilità nel caso in esame del comma 2 € non già del comma 1 dell'art. 67 L.F., con la conseguenza che, essendo i l contratto intervenuto oltre l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, esso non era più revocabile. Sostiene altresì che, riguardando il Contratto sia la motrice (per £ 5.000.000) che il rimorchio (per £ 2.000.000) ed essendo per il decisione passata in giudicato, erarimorchio la impossibile ormai considerare separatamente le due parti. I l rigetto del primo motivo volto ad escludere, attraverso la censura alla dichiarata nella venditasproporzione fra le prestazioni dell'autocarro, l'ipotesi di cui al comma 1 n.1 comporta il sostanziale dell'art. 67 L. F 6 assorbimento del presente basato sulla circostanza che 11 contratto era intervenuto solo nel biennio di fallimento, ma dichiarazioneanteriore alla oltre l'anno. configurabilità dell'ipotesi Ribadita la delinvocata dal Fallimento, la stipulazione contratto deve ritenersi compresa nell'ambito temporale dell'azione revocatoria esercitata. Quanto poi alla dedotta unitarietà del cont ratto, riguardante sia la motrice che il rimorchio, поп v'è dubbio che la specifica indicazione dei relativi prezzi consentiva una loro separata valutazione ai fini in esame, sia pure nell'ambito dello stesso negozio. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 245 comma C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.F.C.. Lamenta che, nel rigettare la richiesta della prova testimoniale, la Corte d'Appello abbia omesso, relativamente al capitolo primo, di fornire la motivazione ed abbia ritenuto, per quanto riguarda il capitolo secondo, che la circostanza dedotta esprimesse, contrariamente al vero, un giudizio e che non fossero stati indicati i testi, pur in presenza di una richiesta di concessione di 7 un termine al riguardo. Il motivo è infondato. Relativamente alla specifica censura riguardante il primo capitolo di prova, la ricorrente non fa menzione alcuna del SUO contenuto, limitandosi a dedurre che la Corte d'Appello ha completamente omesso di motivare al riguardo. Trattandosi di censura che potrebbe essere prospettata solo sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C., non è consentito a questa Corte rilevare il contenuto della prova attraverso la lettura degli atti. E' appena il caso comunque di osservare, qualora tale capitolo si riferisse alla vetustà del mezzo, che il giudice di merito, come si è avuto modo di evidenziare con riferimento al primo motivo, ha tratto il proprio convincimento dalla relazione del C.T.U. ed era quindi libero di negare ingresso all'ulteriore prova richiesta, non essendo vincolato ad esaminare e ad accertare tutti gli elementi di prova dedotti dalle parti, specie quando questi mal si conciliano, come nel caso in esame, con la loro finalità rivolta alla stima di un bene. 8 1 te Per quanto riguarda infine la censura sulla duplice "ratio decidendi" fornita dalla Corte d'Appello nel ritenere inammissibile il secondo Capitolo di prova dedotto per dimostrare convincimento da parte della società acquirente in ordine alla solvibilità dell'alienante, è decisivo 60000 учу - al di là di ogni valutazione sul suo considerare 310000 13,12 Contenuto 11 cui esame diretto certamente 22001 M precluso a questa Corte che la concessione di un 1 termine rientra nel potere discrezionale del giudice di. merito ai sensi dell'art. 244 u.c. C.P.C. nel testo previgente, applicabile al caso in esame. ricorso Va pertanto integralmente ΓΙ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, limitatamente all'attività difensiva svolta in udienza dall'intimato Fallimento che non si era costituito in precedenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 1.000.000. Roma, 19.9.2000 Il Presidente. Il Consigliere est. Riccess Блиньми Мя IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 часте 105 حمدي Oggi. 17 GEN. 2001 ፡