Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'avvenuta archiviazione in Italia di un procedimento penale, avente ad oggetto i medesimi fatti sui quali è fondata la domanda dello Stato richiedente, non costituisce causa ostativa alla concessione dell'estradizione ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di Parigi del 1957.
Commentario • 1
- 1. Archiviazione può fondare ne bis in idem estradizionale? (Cass., 27384/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 agosto 2022
In tema di estradizione passiva, è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e l'azione penale si sia definitivamente estinta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE sentenza depositata in data 14 luglio 2022, n. 27384 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2010, n. 41316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41316 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 14/05/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 795
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 9718/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA TU, nato a *Scutari (Albania) il 26/04/1974*, alias \P TU;
contro la sentenza emessa in data 27/01/2010 dalla Corte di Appello di VE;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza emessa il 27.1.2010 la Corte di Appello di VE ha dichiarato sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Albania nei confronti del cittadino albanese NI TU (che, con decisione 15.4.2003 dell'ufficio di anagrafe di Scutari, ha cambiato il suo originario cognome di DR nell'attuale NI\) per l'esecuzione di un mandato di cattura emesso in forma di sentenza il 19.11.2006 dal Tribunale albanese di Scutari per i reati di detenzione illegale di arma da guerra e di omicidio e tentato omicidio volontari commessi il *2.2.2003 a Padova* in danno -rispettivamente - dei connazionali IL RG, colpito con un colpo di pistola al capo all'esito di una lite insorta con altri cittadini albanesi in un locale pubblico, ed ME EN, intervenuto in soccorso del RG e raggiunto da un colpo di pistola all'addome esploso dal NI\ per assicurarsi la fuga. Mandato di cattura cui hanno fatto seguito una ordinanza (anch'essa in forma di sentenza) del Tribunale di Scutari del 21.7.2008 dichiarativa della latitanza dell'imputato ed altresì - dopo il suo rinvio a giudizio - la sentenza contumaciale in data 13.7.2009 del medesimo Tribunale di Scutari, che ha condannato il NI\ per i reati ascrittigli alla pena di venticinque anni di reclusione. Sentenza, quest'ultima, non ancora definitiva perché gravata da appello interposto dal difensore del NI\.
Il 5.8.2009 ufficiali di p.g. della Squadra Mobile di Padova, intervenuti presso la sua abitazione su richiesta della convivente dell'uomo vittima di atti di violenza, hanno posto in stato di arresto provvisorio per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 1 il NI\ ed il 6.8.2009 il Presidente della Corte
di Appello di VE ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare della custodia carceraria al cittadino albanese, che nell'audizione del 7.8.2009 non ha consentito ad una sua consegna senza formalità all'autorità estera richiedente, asserendo di "nulla sapere dei fatti" cui si riferisce la richiesta di estradizione albanese.
Misura cautelare tenuta ferma su rituale richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 4. Intervenuta da parte della Repubblica albanese tempestiva richiesta di estradizione del NI\ in conformità alla convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.1957 (resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300) ed avendo il Ministero della Giustizia trasmesso i relativi atti previamente tradotti in italiano, la Corte di Appello ha disposto l'udienza di trattazione della procedura, differita due volte.
Prima per acquisire copia degli atti del procedimento penale aperto dall'A.G. di Padova, per i delitti commessi il 2.2.2003, nei confronti del prevenuto (sotto il nome di AJ TU) e definito con decreto di archiviazione del 22.12.2005. Dopo per acquisire informazioni presso l'autorità albanese sulla esperibilità di un nuovo giudizio in praesentia ad avvenuta consegna dell'estradando.
Alla luce dei complessivi dati di conoscenza raccolti la Corte di Appello lagunare (udienza 27.1.2010) ha giudicato sussistenti, nel rispetto degli artt. 698 e 705 c.p.p., le condizioni per l'estradizione verso l'Albania di AR AN ai fini della esecuzione del mandato di cattura-sentenza del Tribunale di Scutari del 19.11.2006. La sentenza della Corte territoriale ha preliminarmente respinto alcune eccezioni formulate, anche con più memorie, dalla difesa del NI\ con riferimento: alla irrilevanza della trasmissione in fotocopia e non in originale o in copia autenticata della sentenza di condanna in presunta violazione dell'art. 12 della convenzione europea di estradizione;
alla mancanza di irrevocabilità della sentenza di condanna del 13.7.2009; alla asserita violazione del principio del ne bis in idem internazionale (art. 9 C.E. estradizione); alla carente assicurazione di un nuovo procedimento a richiesta del NI\ giudicato in contumacia;
alla mancanza di idonea garanzia, infine, dei diritti di difesa del NI\ nel processo svoltosi in Albania.
2.- Contro la sentenza favorevole all'estradizione ricorre per cassazione il difensore del cittadino albanese, deducendo violazioni di legge e carenze di motivazione in rapporto ai temi che seguono.
1. Erronea applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. a) della C.E. di estradizione (L. n. 300 del 1963) e difetto di motivazione. La richiedente autorità albanese non ha trasmesso l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza.
In atti è prodotta soltanto una fotocopia della traduzione italiana della sentenza di arresto del 19.11.2006.
L'evenienza determina l'inammissibilità della richiesta di estradizione, non potendosi accedere all'interpretazione in malam partem dell'art. 12 citato offerta dalla Corte di Appello, confliggente altresì con l'art. 13 Cost.. 2. Erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., L. n. 69 del 2005, art.19, comma 1, lett. a) - (mandato di arresto europeo) e art. 3 del 2^
protocollo addizionale della C.E. di estradizione e difetto di motivazione.
La sentenza di cui la Repubblica di Albania richiede l'esecuzione non ha assunto carattere irrevocabile come previsto dall'art. 705 c.p.p.. Impropriamente la Corte di Appello giudica non occorrente una formale dichiarazione dell'autorità giudiziaria albanese sulla rinnovazione del processo svoltosi in contumacia del NI\.
Nè possono ritenersi "sufficienti", ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19 e del protocollo addizionale alla C.E. di estradizione,
le "assicurazioni" suppletive al riguardo offerte dell'Albania.
3. Omessa applicazione dell'art. 9 della C.E. di estradizione sul principio del ne bis in idem con violazione dell'art. 10 Cost. e carenza di motivazione.
Il principio del ne bis in idem è generalmente accolto da tutti gli ordinamenti nazionali e deve in Italia considerarsi costituzionalizzato (art. 10 Cost.) come un principio cardine del diritto internazionale.
Il procedimento penale definito in Italia con il decreto di archiviazione per gli stessi fatti oggetto della richiesta di estradizione rappresenta un "valido titolo" ostativo alla consegna del NI\.
4. Disapplicazione dell'art. 3 del 2^ protocollo addizionale della C.E. di estradizione e insufficienza di motivazione. La menzionata disposizione pattizia internazionale prevede che lo Stato richiesto possa rifiutare l'estradizione se la procedura del giudizio svoltosi nei confronti del soggetto di cui si invoca la consegna non abbia soddisfatto "i diritti minimi della difesa assicurati ad ogni persona accusata di reato".
Ciò che è avvenuto nel processo albanese contro il NI\, dal momento che dal testo della sentenza di condanna (rectius mandato di arresto) del 19.11.2006 emerge che non risultano acquisiti i verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese ad organi italiani dai soggetti, chiamanti in reità, le cui dichiarazioni accusatorie - in contrasto con quelle italiane - sono state valorizzate come elementi indizianti nella procedura albanese.
Su tale censura già specificamente enunciata con memoria difensiva la Corte di Appello non si è soffermata.
3.- L'impugnazione proposta nell'interesse di NI TU deve essere respinta per l'infondatezza, per alcuni versi manifesta, dei dedotti motivi di ricorso.
A. Correttamente la Corte di Appello di VE, richiamandosi ad una decisione di legittimità (Cass. Sez. 6^, 10.3.2006 n. 10112, Gogolinca, rv. 233741, confermata - per altro - da successive conformi sentenze di questa S.C.) ha rilevato che la mancanza di un originale o di una copia autenticata del provvedimento giudiziario posto a base della domanda di estradizione non assurge a causa di rigetto e tanto meno di inammissibilità della richiesta, allorché - come nel caso di specie - tale atto e i documenti allegati risultino pacificamente trasmessi dall'autorità statale richiedente, la cui piena autenticità nella vicenda in esame deve ritenersi ulteriormente ribadita dall'ultima nota informativa del Ministro della Giustizia albanese del 15.1.2010.
In vero nell'estradizione basata sulla convenzione europea di estradizione la disponibilità di copie di atti dei documenti relativi alla domanda formale dello Stato richiedente elide eventuali vizi della procedura di consegna passiva in assenza di specifiche e puntuali ragioni (non dedotte dall'estradando) che facciano dubitare della veridicità di quei medesimi documenti.
D'altro canto l'autenticità dei titoli giustificativi della invocata estradizione è assicurata dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta proveniente dallo Stato estero, alla quale siano state allegate le copie degli atti giudiziari necessari o utili ai fini della decisione sulla consegna (cfr.: Cass. Sez. 6^, 24.5.2007 n. 24707, Lupan, rv. 237112; Cass. Sez. 6^, 9.10.2008 n. 48414, Dalli Cardillo, rv. 242425).
B. La censura sulla non definitività della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria albanese e la conseguente violazione dell'art. 705 c.p.p. in relazione al disposto dell'art. 3 del secondo protocollo addizionale della C.E. di estradizione (e, sebbene richiamata incongruamente, all'omologa disposizione sul mandato di arresto europeo tra Stati membri dell'Unione Europea, di cui non fa parte la Romania) è manifestamente infondata. Per un verso la sentenza impugnata ha congruamente rilevato che le informazioni aggiuntive fornite dal Ministero della Giustizia albanese nel confermare l'impugnabilità della decisione contumaciale di condanna del 13.7.2009, del resto già appellata dal difensore albanese del NI\, costituiscono garanzia idonea per una piena tutela dei diritti di difesa dell'estradando, come già riconosciuto da questa S.C. in un caso di estradizione passiva verso l'Albania (Cass. Sez. 6^, 24.3.2009 n. 1550, Sinani, rv. 243414: "In tema di estradizione per l'estero sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa a una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente riconosca a quest'ultima il diritto di impugnare la sentenza definitiva, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento").
Per altro verso la risposta della Corte di Appello è - a ben riflettere - ultronea, poiché la censura del ricorrente muove dall'equivoca trasposizione della sentenza di condanna riportata dal NI\ in Albania il 13.7.2009 (sentenza non irrevocabile, come precisa la stessa relazione di accompagnamento della domanda di estradizione) e la "sentenza", in realtà ordinanza in forma di sentenza, disponente l'arresto per fini di indagini penali del NI\ emessa il 16.11.2006 dal Tribunale di Scutari. Sentenza o ordinanza - questa - che, come puntualizza l'autorità rumena richiedente e come chiarisce la stessa sentenza della Corte di Appello di VE (in dispositivo e in motivazione), costituisce l'unica causa o provvedimento giudiziario fondante la richiesta consegna del NI\.
Laonde l'estradizione del medesimo è chiesta e concessa, non per l'esecuzione di una condanna e l'espiazione della relativa pena, ma soltanto per l'attuazione di un provvedimento coercitivo (cautelare) per finalità processuali, al quale non può applicarsi la categoria concettuale della definitività o non.
Deve solo aggiungersi, ad anticipata esclusione di concrete violazioni del diritto di difesa del ricorrente (lamentate con il quarto motivo di ricorso), che alla luce degli atti inviati a corredo della domanda di consegna dalla Repubblica di Albania, il NI\ alias DR (la sentenza di condanna 13.7.2009 coniuga il cambiamento di cognome conseguito dal cittadino albanese due mesi dopo i fatti omicidiari di *Padova* al suo deliberato intento di "evitare l'identificazione e munirsi di un passaporto internazionale" con nuove generalità), risulta aver avuto conoscenza del procedimento promosso nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria inquirente albanese su denuncia resa il 17.8.2006 dalla madre della vittima IL RG dopo aver appreso l'effettiva dinamica dell'uccisione del figlio.
L'autorità albanese ha, infatti, trasmesso copia della nomina effettuata fin dal 5.5.2007 da JO AN, padre del consegnando, di un difensore di fiducia del figlio, che (come da successiva sentenza di condanna di primo grado e da atti successivi) ha tutelato gli interessi del NI\, impugnando anche la prima decisione di merito.
C. Infondato è l'assunto dell'ipotizzata violazione dell'art. 9 della C.E. di estradizione per mancata applicazione del canone processuale del ne bis in idem.
L'archiviazione disposta in Italia del procedimento penale quivi avviato dopo i fatti criminosi del 2.2.2003 non costituisce "titolo" per radicare una non consentita duplicità di "giudizio" sui medesimi fatti di reato, giacché a tal fine la disposizione pattizia presuppone una decisione assunta "infarina definitiva", cioè una sentenza di merito sulla regiudicanda passata in giudicato. Il che certamente non può dirsi per un decreto di archiviazione in un contesto in cui non sia mai stata esercitata alcuna azione penale nello Stato di consegna (Italia) per i reati oggetto dell'accusa mossa al consegnando nello Stato richiedente. Ma non basta. Anche in questo caso la censura del ricorrente mutua l'erronea individuazione dell'effettivo oggetto della domanda di estradizione albanese, integrato non dalla condanna di primo grado del 13.7.2009 non definitiva, ma unicamente dal mandato coercitivo (ordinanza cautelare) del 16.11.2006.
Di tal che i riferimenti al principio del ne bis in idem sono nel caso in esame inconducenti.
In ogni caso pertinente e congrua è l'osservazione della Corte lagunare che segnala come la commissione dei reati in Italia non valga ad escludere la concorrente (e reclamata con la domanda di consegna estradizionale) giurisdizione estera ne' è di ostacolo all'estradizione in nome della convenzione europea di estradizione, che in siffatta ipotesi consente un rifiuto facoltativo della consegna (art. 7) ricadente nelle attribuzioni esclusive della autorità di governo nazionale, cioè del Ministro della Giustizia (v.: Cass. Sez. 6^, 11.10.2005 n. 8674/06, Moser, rv. 233688; Cass. Sez. 6^, 2.4.2009 n. 24474, Gjoni, rv. 244359). D. Prive di pregio si mostrano, come anticipato, le censure sulla violazione dei "diritti minimi di difesa" del NI\, basate sul dato secondo cui il mandato di cattura (aut sentenza albanese del 16.11.2006) e la successiva sentenza di condanna sono state emesse senza che l'autorità giudiziaria albanese si sia premurata di acquisire le dichiarazioni testimoniali rese in Italia dopo i fatti dai testimoni di accusa, sulle cui affermazioni accusatorie entrambi i provvedimenti albanesi (misura cautelare e prima sentenza di merito) sono in buona sostanza imperniati.
Vale a dire in particolare le sommarie informazioni rese da ME EN, vittima del tentativo di omicidio ascritto al NI\ (che gli ha sparato ferendolo all'addome), e da \ME AL, presente alla lite tra i connazionali poi sfociata nei contegni eterolesivi del NI\.
La Corte di Appello di VE ha linearmente chiarito l'irrilevanza del dato, già focalizzato dalla difesa del NI\ nel corso del giudizio sulla consegna, sottolineando come gli elementi probatori acquisiti durante le indagini italiane si siano rivelati contraddittori (i connazionali dell'ucciso e del ferito dapprima hanno negato di riconoscere in fotografia l'autore dei fatti nella persona di RA - NI\ e in un secondo momento hanno capovolto tali indicazioni).
Del resto la richiesta di archiviazione del procedente p.m. e il successivo decreto definitorio delle indagini del g.i.p. del Tribunale di Padova rimarcano, per l'appunto, tale discrasia e contraddittorietà delle fonti conoscitive.
Contraddittorietà evidentemente dissolte o risolte dall'autorità giudiziaria albanese con valutazioni e giudizi di fatto per certo non sindacabili nei loro contenuti dall'autorità giudiziaria italiana. Nè, a prescindere da tali considerazioni, le indagini e il successivo procedimento penale aperto in Albania nei confronti del NI\ risultano in concreto lesivi (dandosi atto della rilevata conoscenza delle indagini e del processo da parte del consegnando, resosi latitante e rimasto in Italia con un passaporto albanese recante le sue nuove generalità) di alcuna manifestazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 3 del 2^ protocollo addizionale della C.E. di estradizione o comunque frutto di un non "giusto processo".
Al riguardo il parametro di riferimento non può che essere rappresentato, come afferma la sentenza impugnata evocando statuizioni di questa S.C., dal fondamentale art. 6 della convenzione europea per i diritti dell'uomo richiamato dall'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 6^, 3.5.2007 n. 17632, Melina, rv. 237078). Ma della violazione dei principi delineati da detto art. 6 CEDU non è dato rinvenire traccia alcuna, anche con riferimento alla condanna di primo grado pronunciata in absentia dell'estradando riparato all'estero (recte latitante), negli atti processuali albanesi corredanti la domanda estradizionale formulata nei confronti di NI TU.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del NI\ al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli incombenti di comunicazione al Ministro della Giustizia previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010