Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non può ritenersi abrogata per effetto diretto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata violazione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2014, n. 44977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44977 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/09/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 996
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 45151/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
NDIAYE CHEIKH N. IL 20/01/1969;
NDIAYE SOHIBOU N. IL 04/03/1979;
NDIAGA M'BENGUE N. IL 17/06/1982;
MODOU NDIAYE N. IL 31/12/1985;
NDOYE MODOU N. IL 10/02/1980;
SAYE MOUSTAPHA N. IL 03/07/1985;
DIA IDRISSA N. IL 24/03/1986;
avverso la sentenza n. 130/2012 GIUDICE DI PACE di GIULIANOVA, del 13/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 13 dicembre 2012 il giudice di pace di Giulianova assolveva gli imputati di cui all'epigrafe dal reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato ritenendo che la normativa nazionale che tale reato prevedeva fosse in contrasto con la Direttiva Europea n. 115 del 2008 che, per consentire la facoltà del rimpatrio volontario dello straniero, subordinava ogni provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale allo scadere del termine stabilito.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila chiedendo l'annullamento della decisione. Ad avviso del requirente, che sul punto cita la sentenza n. 951 del 22/11/2011 di questa Corte, la normativa nazionale non era in contrasto con quella europea, aggiungendo che la Corte Costituzionale aveva ritenuto conforme alla Costituzione le norme che punivano l'ingresso irregolare dello straniero nel territorio dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affrontato la questione dell'ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato e con la sentenza citata dal Procuratore Generale dell'Aquila ha affermato che "la fattispecie contravvenzionale prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la cosiddetta Direttiva Europea rimpatri (Direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008 n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla Direttiva predetta di agevolare e assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di vario titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 6 e i 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato". La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata con la sentenza 6/12/2012, caso Sapor, sulla compatibilità con la Direttiva Europea Rimpatri di alcune norme del testo unico in materia di immigrazione, ma il reato in questione non è stato oggetto di sindacato dal momento che la direttiva citata non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare come reato e lo punisca con sanzione penale.
Va aggiunto che per l'abrogazione di questo reato il Parlamento nazionale con la L. n. 67 del 2014 ha conferito al governo una delega, che non è stata ancora esercitata, per cui va da sè che fino all'emanazione dei decreti delegati le fattispecie oggetto di depenalizzazione non potranno essere considerate violazioni amministrative.
3. La sentenza va quindi annullata con rinvio al giudice di pace di Teramo, stante l'avvenuta soppressione della sede di Giulianova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice di pace di Teramo.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2014