Sentenza 2 aprile 2009
Massime • 1
La commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione (art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997). (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità albanesi per un reato di sfruttamento aggravato della prostituzione di una cittadina albanese, commesso interamente in Italia da un suo concittadino e giudicato con sentenza irrevocabile dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente).
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Ai fini dell'accertamento delle condizioni ostative all'estradizione, consìstente in un rischio di discriminazioni per motivi razziali, il Giudice di merito deve utilizzare elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni esistenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio. Si è, però, precisato come gravi sull'estradando, nei rapporti che si svolgono su base convenzionale, l'onere di allegare gli elementi da cui evincere la sussistenza della causa obbligatoria di rigetto intesa quale richiesta di consegna che dissimuli la finalità di persecuzione politica che preluda alla violazione di uno dei diritti fondamentali …
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Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …
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Vige il divieto di estradizione ove per lo stesso fatto sia in corso procedimento penale nei confronti della persona oggetto della relativa domanda: la eventuae norma pattizia contraria è indirizzata agli Stati contraenti e non direttamente operativa all?interno di questi ultimi, e quindi necessariamente rimette ai singoli ordinamenti la regolazione della fattispecie, onde compete a ciascuno Stato stabilire "se e a quali condizioni, e per determinazione di quale autorità, l?estradizione possa o debba essere concessa o negata", qualsiasi soluzione risultando conforme alla norma internazionale. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 15 settembre ? 19 settembre, n. 38762 Ritenuto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2009, n. 24474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24474 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2009 |
Testo completo
ESTRADIZIONE
24474 109 M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 02/04/2009
SENTENZA N.7501 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. MILO NICOLA " N. 003839/2009
3. Dott. LANZA LUIGI
4.Dott.CITTERIO CARLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) GJONI ARIAN N. IL 03/09/1978
avverso SENTENZA del 22/12/2008
CORTE APPELLO di FIRENZE
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. DrDr. G. Galati, che ha chiesto MILO NICOLA
l'annullamento senzor rinvio della sentenza, revoca Sella mussurs contelare e trasmissione att al P.M. Si Milaus;
usito il Sifensore am G. Pepi, che ha concluso per l'accoglimento See ricorso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 22/12/2008, dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione verso l'Albania di JO Arian, colpito da ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di quel Paese per l'esecuzione della pena di anni dodici di reclusione inflittagli con sentenza n. 99 emessa il 25/5/2004 (irrevocabile
1'1/7/2005) dal Tribunale distrettuale di Fier, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di sfruttamento aggravato della prostituzione della cittadina albanese IL Gjino, costretta a seguirlo in Italia ed esattamente a Milano, dove aveva praticato il meretricio e da dove, grazie all'aiuto di un cliente, era riuscita a rientrare in Albania e a denunciare il suo sfruttatore alla Polizia di Tirana.
Il Giudice distrettuale, dopo avere dato atto che la persona richiesta era stata sottoposta, in prospettiva della consegna, alla misura cautelare della custodia in carcere a fare data dal
7/7/2008, sottolineava che: a) l'eccepito difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria albanese era stato legittimamente disatteso dalla stessa, in base a quanto previsto dall'ordinamento di quel Paese;
b) non era in corso in Italia procedimento per gli stessi fatti;
c) rientrava nella mera facoltà dello Stato richiesto rifiutare l'estradizione per un reato commesso in tutto o in parte sul suo territorio;
d) il JO aveva avuto regolare conoscenza del processo celebratosi in Albania, si era reso volontariamente latitante, aveva comunque esercitato ampiamente il diritto di difesa a mezzo di difensore di fiducia. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'estradando e ha dedotto: 1) violazione di legge, con riferimento agli art. 705/2° lett. b) c.p.p. e 25 Cost., non potendo farsi luogo alla sollecitata consegna, in quanto la sentenza straniera di condanna aveva ad oggetto un reato commesso interamente in Italia, la cui cognizione doveva essere riservata alla giurisdizione italiana;
2) violazione degli art. 111 Cost. e 3 del protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione, in quanto il processo contumaciale celebrato a suo carico in Albania non gli aveva consentito di difendersi adeguatamente. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.
Ed invero, la sentenza del Tribunale distrettuale di Fier, per la cui esecuzione si è sollecitata l'estradizione del ricorrente, non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Impropriamente il ricorso richiama il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) e la regola del nostro codice di rito (art. 8 c.p.p.) che individua la competenza per territorio. Tale richiamo ha un senso nell'ambito della giurisdizione italiana, ma nessuna incidenza può spiegare nella verifica della sussistenza delle condizioni per farsi luogo alla sollecitata estradizione.
Altrettanto impropriamente si evoca, nel ricorso, l'art. 18/1° lett. p) della legge n. 69/05, per inferirne il divieto di consegna, considerato che tale norma attiene al diverso istituto del mandato d'arresto europeo.
Rileva la Corte che correttamente il Giudice a quo ha ritenuto che la commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera (l'art. 77 c.p.p. albanese prevede la perseguibilità del proprio cittadino per reato commesso all'estero) né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea (applicabile nella specie), in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione (art. 7), irrevocabile in Italia. ful riservato alle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia in base a sue scelte di opportunità politica (cfr. anche, in tema di rapporti tra ordinamento interno e convenzioni interstatuali, C. Cost. n. 58/'97). Né risulta che, per lo stesso fatto, nei confronti della persona reclamata sia in corso procedimento penale o sia stata pronunciata sentenza
2 La documentazione prodotta dallo Stato richiedente ed allegata alla domanda di estradizione non evidenzia aspetti o profili che denotino la violazione, nella dinamica del procedimento celebrato a carico del JO in Albania, del principio del giusto processo, considerato che al predetto, resosi volontariamente latitante (tanto si desume da una serie di circostanze sintomatiche, poste in evidenza nella sentenza impugnata), è stata garantita la più ampia difesa, essendo stato assistito da difensore fiduciario, il quale ha curato anche le fasi delle impugnazioni in appello e in cassazione. Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla ricorrenza delle altre condizioni legittimanti l'estradizione.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di € 1.000,00.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma il 2/4/2009
I Presidente ell Il Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 12 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seece
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