Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2009, n. 24474
CASS
Sentenza 2 aprile 2009

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La commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione (art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997). (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità albanesi per un reato di sfruttamento aggravato della prostituzione di una cittadina albanese, commesso interamente in Italia da un suo concittadino e giudicato con sentenza irrevocabile dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente).

Commentari5

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    Vige il divieto di estradizione ove per lo stesso fatto sia in corso procedimento penale nei confronti della persona oggetto della relativa domanda: la eventuae norma pattizia contraria è indirizzata agli Stati contraenti e non direttamente operativa all?interno di questi ultimi, e quindi necessariamente rimette ai singoli ordinamenti la regolazione della fattispecie, onde compete a ciascuno Stato stabilire "se e a quali condizioni, e per determinazione di quale autorità, l?estradizione possa o debba essere concessa o negata", qualsiasi soluzione risultando conforme alla norma internazionale. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 15 settembre ? 19 settembre, n. 38762 Ritenuto in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2009, n. 24474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24474
Data del deposito : 2 aprile 2009

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