Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 3
In materia di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, la presenza di copie di atti nella documentazione trasmessa dallo Stato istante a sostegno della domanda di estradizione non costituisce un vizio formale della procedura quando non siano dedotte dall'interessato specifiche ragioni che potrebbero far dubitare dell'autenticità della documentazione stessa.
Alla luce del novellato art. 111 Cost. e dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo modificato, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 3 del secondo protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione, dall'art. 1, comma primo, lett. b), D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. in L. 22 aprile 2005 n. 60, deve ritenersi consentita l'estradizione basata su una sentenza emessa all'esito di un processo contumaciale, quando nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti rimedi per consentire all'imputato, che non sia stato messo nelle condizioni di conoscerne effettivamente l'esistenza, di impugnare la sentenza definitiva. (Nell'affermare tale principio con riferimento ad una estradizione richiesta dalle autorità rumene, la Corte ha chiarito che, a fronte dell'esistenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa di garanzia, spetta all'interessato rappresentare in termini specifici le ragioni che la rendano ineffettiva nei suoi confronti).
In tema di estradizione per l'estero, l'omessa traduzione degli atti trasmessi non preclude all'autorità giudiziaria italiana di ricorrere all'ausilio di un interprete per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da adottare.
Commentari • 3
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Ai fini del rispetto del termine di 40 giorni per la trasmissione della documentazione prevista dalla Convenzione europea dell'estradizione, avvenuta per via diplomatica e in attesa di traduzione presso il Ministero, va comunque accertato che sia stata trasmesso il mandato di arresto da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Il mancato arrivo della documentazione allegata alla domanda di estradizione entro il termine di quaranta giorni dall'applicazione della misura cautelare, comporta la revoca del provvedimento coercitivo, senza dispiegare alcun effetto sull'ulteriore corso della procedura estradizionale. In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della …
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L'estradizione deve essere negata quando sussistano elementi oggettivi, attendibili e aggiornati che attestino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti derivanti da carenze sistemiche del sistema penitenziario dello Stato richiedente, anche senza richiedere specifiche garanzie diplomatiche individualizzate. In tema di estradizione per l'estero, le cause ostative previste dall'art. 705, comma 2, c.p.p. operano anche in presenza di una convenzione bilaterale, qualora emergano violazioni concrete e attuali dei diritti fondamentali della persona richiesta. Non può essere concessa l'estradizione esecutiva qualora la persona sia stata condannata in contumacia e l'ordinamento dello …
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Non si può dar seguito alla consegna quando sussista un rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali (qui: condizioni di detenzione, tutela di madri di minori in tenera e e condanna in contumacia). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE SENTENZA n 15661/24 7 febbraio 2024 – 16 aprile 2024 sul ricorso proposto da APD, nata in Brasile il **/1986 avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2007, n. 24707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24707 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/05/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1170
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 265/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IN;
avverso la sentenza in data 8.11.2006 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI AGNELLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. PA IN ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 8.11.2006 della Corte di Appello di Milano che ha deliberato favorevolmente in ordine alla sua estradizione verso la Romania perché egli era stato raggiunto da un ordine di esecuzione emesso in data 17.7.2001 dal Tribunale di Bacau per il reato di furto aggravato di cui alla sentenza 25.6.2001 dello stesso Tribunale (sentenza che, oltre a comminargli la pena di tre anni di reclusione, aveva anche revocato la sospensione dell'esecuzione della pena di anni due di reclusione inflitta con sentenza del 10.12.1996 della "giudicatura" di Bacau).
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza) in relazione all'art. 696 c.p.p., ed alla Convenzione europea di estradizione nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
Premesso che il fatto ascritto al LU è di lievissima entità (il furto di un pezzo di ferro del valore di cento dollari USA) la difesa sostiene che la documentazione inviata dallo Stato richiedente su richiesta della Corte di Appello di Milano prova solo che la sentenza di condanna fu notificata al LU ma non che egli abbia avuto alcuna notizia del procedimento in corso nei suoi confronti. La difesa aggiunge che manca in atti la dichiarazione dell'autorità giudiziaria romena che al condannato in contumacia sarà assicurata la possibilità di presentare ricorso avverso la sentenza di condanna contumaciale (in coerenza con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - sent. n. 33703 del 2005 - alla luce della giurisprudenza della CEDU, del D.L. n. 17 del 21 febbraio 2005, novellato art. 111 Cost., conv. nella L. n. 60 del 22 aprile 2005, in tema di remissione in termini del condannato in contumacia) e che la Corte di Appello si è limitata a rilevare in astratto la presenza del rimedio nel sistema giudiziario senza considerare che la remissione in termini non è consentita una volta iniziata l'esecuzione delle statuizioni civili o penali della sentenza.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza) in relazione all'art. 696 c.p.p., ed alla Convenzione Europea di estradizione nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) con riferimento all'emissione di sentenza favorevole all'estradizione in mancanza di documenti "originali" in atti idonei a comprovare la loro legittima provenienza dallo Stato richiedente, essendo presenti in atti solo copie, inidonee a provare la effettiva provenienza dei documenti.
4. Nel terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul rilievo che la normativa dello Stato richiedente in tema di prescrizione del reato e della pena non è stata trasmessa nella forma della traduzione giurata e certificata ma è stata tradotta ad opera di un interprete, con conseguente violazione del diritto di difesa (art. 178 c.p.p., lett. c).
5. Nell'ultimo motivo di ricorso si lamenta la mancanza di prova di una "effettiva" assistenza difensiva del ricorrente nel processo in Romania non essendo sufficienti a tal fine ne' la liquidazione in calce alla sentenza n. 2039 del 2001 emessa dal Tribunale di Bacau di una somma ad un difensore di ufficio ne' la dichiarazione relativa all'assistenza del difensore allegata alle sentenze in atti. DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso il collegio ricorda che, alla luce del novellato art. 111 Cost., e dell'art. 175 c.p.p, comma 2, (nel testo modificato, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 3 del secondo protocollo addizionale della Convenzione Europea di estradizione. dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L. 22 aprile 2005, n. 60), deve ritenersi contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento, ai fini della verifica delle condizioni richieste dall'art. 705 c.p.p., per la decisione favorevole all'estradizione, lo svolgimento di un processo contumaciale nel quale all'imputato che non sia stato messo nelle condizioni di conoscerne effettivamente l'esistenza non sia più consentito di impugnare la sentenza definitiva mentre l'estradizione non può essere rifiutata laddove nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti rimedi avverso la suddetta sentenza e siano previste norme sulla remissione in termini per la sua impugnazione (cfr., Cass., 6^, n. 33703 del 24.6.2005 che ha ritenuto la legittimità di una richiesta di estradizione avanzata dalla Bulgaria sulla base dell'esistenza, nella procedura penale di quel paese, di rimedi apprestati a favore del condannato in contumacia che non abbia avuto conoscenza del procedimento). In quest'ottica appare del tutto generica l'argomentazione difensiva secondo cui la Corte di Appello si è limitata a rilevare "in astratto" la presenza del rimedio nel sistema giudiziario (senza considerare che la remissione in termini non è consentita una volta iniziata l'esecuzione delle statuizioni civili o penali della sentenza).
Infatti, a fronte della incontestata esistenza - nell'ordinamento dello Stato richiedente - della invocata normativa di garanzia è il ricorrente che deve rappresentare - in termini specifici e con riguardo alla sua concreta posizione - le ragioni che renderebbero ineffettiva nei suoi confronti la garanzia prevista dalla legislazione dello Stato richiedente;
il che nel caso in esame non è avvenuto.
Il primo motivo di ricorso è pertanto da ritenere infondato.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso nel quale si lamenta, senza ulteriori specificazioni, che in atti manchino documenti "originali" idonei a comprovare la loro legittima provenienza dallo Stato richiedente, essendo presenti solo "copie", inidonee a provare la effettiva provenienza dei documenti. Al riguardo si ricorda che l'art. 12 della Convenzione Europea di estradizione (Richiesta e documenti giustificativi) equipara all'originale la "copia" autentica della sentenza di condanna esecutiva, mentre l'art. 700 c.p.p., nel descrivere i documenti a sostegno della domanda parla di "copia" del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva. Così che il generico riferimento alla presenza di "copie" di atti nella documentazione a sostegno della richiesta di estradizione non equivale a denunciarne un vizio formale soprattutto quando non sia accompagnato dalla indicazione di specifiche ragioni che potrebbero far dubitare della autenticità della documentazione.
3. In ordine al terzo motivo di ricorso il collegio osserva che la statuizione dell'art. 23 della Convenzione Europea di estradizione secondo cui "gli atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della parte richiedente sia in quella della parte richiesta" e la disposizione dettata dall'art. 201 disp. att. c.p.p., che prevede che "le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana" pongono a carico dello Stato richiedente un onere allo scopo di assicurare la funzionalità ed il celere svolgimento delle procedure estradizionali ma non determinano di per sè la "nullità" della richiesta di estradizione e della relativa procedura. Se, quindi, il mancato assolvimento di tale onere giustifica la richiesta di adempimento della parte richiedente, può comportare il ritardo della procedura estradizionale e può perfino determinare - in caso di totale e persistente assenza della collaborazione sollecitata da parte dello Stato richiedente - l'emissione di una pronuncia che dichiara l'inesistenza delle condizioni per procedere all'estradizione, ciò non significa che l'autorità giudiziaria italiana sia priva del potere di ricorrere all'ausilio di un interprete (nelle forme previste dal nostro ordinamento) per colmare eventuali omissioni della traduzione o sue lacune o per ottenere integrazioni e chiarimenti ritenuti utili ai fini della decisione da adottare.
Di talché il motivato e corretto esercizio di tale potere da parte del giudice non determina violazione della legge processuale.
4. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso nel quale si lamenta la mancanza di prova di una "effettiva" assistenza difensiva del ricorrente nel processo in Romania, atteso che - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - sono pienamente sufficienti a tal fine la liquidazione in calce alla sentenza n. 2039 del 2001 emessa dal Tribunale di Bacau di una somma ad un difensore di ufficio e la dichiarazione relativa all'assistenza del difensore allegata alle sentenze in atti.
5. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007