Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2007, n. 24707
CASS
Sentenza 24 maggio 2007

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In materia di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, la presenza di copie di atti nella documentazione trasmessa dallo Stato istante a sostegno della domanda di estradizione non costituisce un vizio formale della procedura quando non siano dedotte dall'interessato specifiche ragioni che potrebbero far dubitare dell'autenticità della documentazione stessa.

Alla luce del novellato art. 111 Cost. e dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo modificato, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 3 del secondo protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione, dall'art. 1, comma primo, lett. b), D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. in L. 22 aprile 2005 n. 60, deve ritenersi consentita l'estradizione basata su una sentenza emessa all'esito di un processo contumaciale, quando nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti rimedi per consentire all'imputato, che non sia stato messo nelle condizioni di conoscerne effettivamente l'esistenza, di impugnare la sentenza definitiva. (Nell'affermare tale principio con riferimento ad una estradizione richiesta dalle autorità rumene, la Corte ha chiarito che, a fronte dell'esistenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa di garanzia, spetta all'interessato rappresentare in termini specifici le ragioni che la rendano ineffettiva nei suoi confronti).

In tema di estradizione per l'estero, l'omessa traduzione degli atti trasmessi non preclude all'autorità giudiziaria italiana di ricorrere all'ausilio di un interprete per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da adottare.

Commentari3

  • 1Richiesta estradizionale al ministero, ma non trasmessa al giudice (Cass. 18594/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2025

    Ai fini del rispetto del termine di 40 giorni per la trasmissione della documentazione prevista dalla Convenzione europea dell'estradizione, avvenuta per via diplomatica e in attesa di traduzione presso il Ministero, va comunque accertato che sia stata trasmesso il mandato di arresto da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Il mancato arrivo della documentazione allegata alla domanda di estradizione entro il termine di quaranta giorni dall'applicazione della misura cautelare, comporta la revoca del provvedimento coercitivo, senza dispiegare alcun effetto sull'ulteriore corso della procedura estradizionale. In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della …

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  • 2Diritti fondamentali e tutela dei minori prevalgono sul trattato di estradizione (CA Catanzaro, 6/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2026

    L'estradizione deve essere negata quando sussistano elementi oggettivi, attendibili e aggiornati che attestino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti derivanti da carenze sistemiche del sistema penitenziario dello Stato richiedente, anche senza richiedere specifiche garanzie diplomatiche individualizzate. In tema di estradizione per l'estero, le cause ostative previste dall'art. 705, comma 2, c.p.p. operano anche in presenza di una convenzione bilaterale, qualora emergano violazioni concrete e attuali dei diritti fondamentali della persona richiesta. Non può essere concessa l'estradizione esecutiva qualora la persona sia stata condannata in contumacia e l'ordinamento dello …

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  • 3Brasile, per estradizione va esclusa violazione dei diritti fondamentali (Cass. 15661/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2024

    Non si può dar seguito alla consegna quando sussista un rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali (qui: condizioni di detenzione, tutela di madri di minori in tenera e e condanna in contumacia). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE SENTENZA n 15661/24 7 febbraio 2024 – 16 aprile 2024 sul ricorso proposto da APD, nata in Brasile il **/1986 avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2007, n. 24707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24707
Data del deposito : 24 maggio 2007

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