Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 2
La commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera né impedisce la estradizione fondata sulla Convenzione europea, in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione (art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost. n. 58 del 1997).
In tema di estradizione per l'estero, è facoltà della parte richiesta, in presenza di una domanda di estradizione riguardante distinti fatti penali, ancorchè contestati dall'autorità straniera in un unico titolo, accoglierla anche solo parzialmente, qualora ritenga che unicamente alcuni di essi soddisfino le condizioni per l'estradabilità, mentre compete all'esclusivo sindacato dell'autorità richiedente l'eventuale rinuncia alla domanda non interamente accolta. (Nella specie, la Corte ha disatteso le argomentazioni del ricorrente volte a sostenere l'impossibilità di estrapolare, ai fini della sua estradizione, dal provvedimento cautelare straniero solo alcuni degli episodi di truffa contestati, posto che quest'ultimo, così decurtato, sarebbe conseguentemente venuto a cadere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2005, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/10/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1634
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 23332/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS AN AU, n. a Gutach-Schwarzwald (Germania) il 23/10/1947;
avverso la sentenza in data 27 aprile 2005 della Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova dichiarava sussistere le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica Federale di Germania nei confronti del cittadino tedesco OS AN AU, limitatamente ai reati di truffa di cui al decreto di custodia cautelare in carcere in data 16 agosto 2004 della Pretura di Wurtzburg in danno dei cittadini tedeschi AN OR e TZ VA, CL e EU OJ, e EL UL.
La Corte genovese si pronunciava invece in senso contrario alla estradizione del SE quanto al reato di truffa di cui al predetto decreto cautelare in danno di AN CH.
Con la medesima sentenza veniva sostituita nei confronti del SE la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, con prescrizioni, in Balestrino.
Rilevava la Corte di appello che sussistevano tutti i presupposti formali e sostanziali per l'estradabilità del SE per le truffe addebitategli, ad eccezione di quella in danno di AN CH, fatto per il quale pendeva a carico del medesimo procedimento davanti al Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, nulla portava a ritenere che l'autorità richiedente avesse inteso emettere il provvedimento cautelare inscindibilmente per tutti e quattro i fatti di truffa e non anche per ciascuno di essi.
In ordine, poi, al fatto per il quale pendeva procedimento penale in Italia, la Corte di appello osservava che poteva ritenersi ostativo alla estradizione il disposto dell'art. 705 c.p.p., comma 1, fermo restando il potere del Ministro della giustizia di sospendere l'esecuzione della estradizione a norma dell'art. 709 c.p.p., comma 1 in attesa della definizione del procedimento penale pendente a carico dell'estradando nel territorio dello Stato.
Quanto al profilo cautelare, nella sentenza impugnata si osservava che considerate le condizioni di salute del SE e il possibile esercizio da parte del Ministro della giustizia del potere di sospendere la consegna in relazione al procedimento pendente in Italia, il pericolo di fuga, pur sussistente, poteva essere adeguatamente fronteggiato con la misura dell'obbligo di soggiorno, con prescrizioni.
Ricorre per Cassazione il SE, a mezzo del difensore Avv. Ennio Pischedda, che deduce:
1. Violazione o falsa applicazione dell'art. 13 Cost., art. 12 della Convenzione europea di estradizione, e artt. 697 e 700 c.p.p.. La Corte di appello, dopo avere preso atto che la pendenza in Italia di un procedimento penale a carico del SE per uno degli episodi oggetto del provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria tedesca non consentiva l'estradizione, a norma dell'art. 705 c.p.p., comma 1 (come affermato da Corte Cost. nella sent. n. 58 del 1997)
non poteva pronunciare sentenza favorevole alla estradizione estrapolando dal provvedimento cautelare dell'autorità estera gli altri tre episodi contestati, posto che il provvedimento in questione, decurtato da una delle ipotesi ivi recate, veniva conseguentemente a cadere. Infatti, in mancanza di specificazioni derivanti dal provvedimento, deve presumersi che esso sia stato emesso prendendo in considerazione la portata antigiuridica complessiva di tutti gli episodi contestati.
D'altra parte, se l'a.g. tedesca avesse reputato ogni singolo fatto criminoso idoneo a costituire fondamento del provvedimento cautelare avrebbe verosimilmente emesso il medesimo anche a carico della moglie del SE, coimputata con il medesimo con riferimento a una delle truffe (episodio sub 4).
2. Violazione degli artt. 2 e 32 Cost., art. 275 c.p.p., comma 4 bis, art. 698 c.p.p., e art. 705 c.p.p., comma 2, laddove queste norme precludono l'estradizione quando questa comporti la lesione dei diritti fondamentali della persona o dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, posto che le condizioni di salute del SE, affetto da forma tumorale conclamata, come accertato dalla certificazione del medico del carcere, sono incompatibili con il regime carcerario.
3. Violazione dell'art. 7 della Convenzione europea di estradizione, secondo cui la parte richiesta può rifiutare l'estradizione se l'estradando ha commesso il reato, in tutto o in parte nel territorio dello stato richiesto.
Nella specie le condotte contestate sono state pressocché interamente commesse in Italia.
Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la valutazione circa la facoltà di rifiutare la estradizione è rimessa al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la quale ha invece proprio il compito di accertare la sussistenza di tutti i presupposti relativi alla estradabilità.
4. Violazione dell'art. 704 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al pericolo di fuga, con riferimento al rigetto della istanza di revoca di ogni misura cautelare, considerate le condizioni di salute del SE, il suo radicamento ventennale in Italia e l'ottemperanza alle prescrizioni inerenti al regime degli arresti domiciliari durato per oltre quattro mesi.
DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente infondato.
1. La tesi del ricorrente secondo cui un provvedimento cautelare cui si accompagni una domanda di estradizione per più reati ha un contenuto inscindibile, con la conseguenza che la domanda può essere accolta solo in toto, mentre deve essere respinta se non sussistono le condizioni di estradabilità per alcuna delle imputazioni, non ha alcuna base normativa ne' razionale, ed è comunque positivamente smentita dalla Convenzione Europea di estradizione, nella specie applicabile, il cui art. 2 comma 2, prevede che se la domanda contempla più fatti distinti alcuni dei quali non soddisfano le condizione relative all'ammontare della pena, è in facoltà della parte richiesta stabilire se concedere solo una estradizione parziale, e il cui art. 18 comma 2 contempla il caso di un rigetto totale o parziale della domanda di estradzione.
Il ricorrente osserva che deve presumersi che il provvedimento cautelare sia stato emesso dall'autorità tedesca prendendosi in considerazione il disvalore complessivo derivante da tutti i fatti contestati. Ma questo è per l'appunto un profilo che attiene alla valutazione dell'autorità richiedente, che ben può rinunciare alla domanda di estradizione ove questa non sia interamente accolta.
2. Le allegate condizioni di salute non costituiscono ostacolo alla estradizione, perché le disposizioni evocate dal rimettente si riferiscono ai casi in cui la sottoposizione a trattamenti punitivi che comportino la lesione di diritti fondamentali della persona siano riferibili a scelte normative o anche a prassi diffuse dello stato richiedente (cfr. Cass., sez. 6^, C.c. 26 aprile 2004, Martnez;
Cass., sez. 6^, C.c. 18 novembre 1998, Frederick); ma nulla lascia pensare, ne' è stato dedotto dal ricorrente, che simili previsioni o prassi siano riferibili al sistema giudiziario o penitenziario tedesco.
3. Contrariamente a quanto dedotto, la previsione di cui all'art. 7 della Convenzione, relativa al potere della parte richiesta di rifiutare l'estradizione di una persona per un reato commesso in tutto o in parte nel suo territorio, calata nel nostro ordinamento, non si riferisce ai poteri di valutazione dell'autorità giudiziaria italiana, definiti dall'art. 705 c.p.p., ma a quelli dell'autorità politica, e cioè al Ministro della giustizia (v. in questo senso Cass., sez. 6^, 27 settembre 1995, Celik;
nonché, in tema di rapporti tra ordinamento interno e convenzioni interstatuali, Corte Cost., n. 58 del 1997).
4. Anche il motivo relativo all'aspetto cautelare appare manifestamente infondato, dato che proprio in considerazione degli elementi addotti dalla difesa il SE è stato affrancato da misure custodiali, pur in presenza di un concreto pericolo di fuga basato sulla personalità dell'estradando e sulla prospettiva di una consegna allo stato richiedente, in ordine al quale la Corte di appello ha reso una modificazione diffusa e pienamente condivisibile, tale da imporre le cautele assicurate dall'obbligo di dimora nel comune di residenza, con le prescrizioni accessorie. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2006