Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2005, n. 8674
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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La commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera né impedisce la estradizione fondata sulla Convenzione europea, in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione (art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost. n. 58 del 1997).

In tema di estradizione per l'estero, è facoltà della parte richiesta, in presenza di una domanda di estradizione riguardante distinti fatti penali, ancorchè contestati dall'autorità straniera in un unico titolo, accoglierla anche solo parzialmente, qualora ritenga che unicamente alcuni di essi soddisfino le condizioni per l'estradabilità, mentre compete all'esclusivo sindacato dell'autorità richiedente l'eventuale rinuncia alla domanda non interamente accolta. (Nella specie, la Corte ha disatteso le argomentazioni del ricorrente volte a sostenere l'impossibilità di estrapolare, ai fini della sua estradizione, dal provvedimento cautelare straniero solo alcuni degli episodi di truffa contestati, posto che quest'ultimo, così decurtato, sarebbe conseguentemente venuto a cadere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2005, n. 8674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8674
    Data del deposito : 11 ottobre 2005

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