Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11269 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nni1 126 9 /02 LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente R.G.N. 4193/99 Dott. EL GIULIANO Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 28876 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. GI CO DI NANNI Rel. Consigliere 2931 Rep. Ud. 03/05/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOP LA COSTRUTTRICE ROMANA ARL, in persona del legale rapp, te p.t. sig. MA DR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F S NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDI STEFANO, difesa dall'avvocato RUSSO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
- ricorrente -
UFFICIO COPIE Richiesta copia stu contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE DI MAIO CRISTINA, VARCHETTA ANGELO, SCHIANO LO MORIELLO per diritti € 1,55 31 LUG. 2002 MARIA LUISA, SCHIANO LO MORIELLO MARIA L IN PR NO GE, IL CANCELLIERE ANTIMO, COSTAGLIOLA COSTAGLIOLA GIUSEPPE, COSTAGLIOLA CANCELLERIA 2002 CRISTINA, COSTAGLIOLA ORSOLA;
1031 intimati - D avverso la sentenza n. 677/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, 2 sezione civile emessa il 13/2/98, depositata il 26/03/98; RG. 1945/1992; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. GI CO DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 14 di- cembre 1991, ha accolto la domanda con la quale Cristi- na Di IO e SA CO avevano chiesto che la srl Cooperativa La Costruttrice Romana e l'ing. An- gelo RC fossero condannati a risarcire loro i danni che si erano verificati in un immobile di loro proprietà dopo che i convenuti vi avevano eseguito la- vori di riparazione.
2. La decisione è stata impugnata con separati ap- pelli dal RC e dalla Cooperativa La Costruttrice ei con appello incidentale, da TI Di IO e Sal- vatore CO.
3. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 marzo 1998, per quanto ancora interessa, ha dichia- rato inammissibile l'appello proposto dalla Cooperati- 2 va. Secondo la Corte di merito l'appello della Coopera- tiva, proposto il 7 settembre 1992, era inammissibile, perché rivolto contro sentenza ad essa notificata il 19 giugno 1992. 4. Per la cassazione della sentenza la srl Coopera- tiva La Costruttrice Romana ha proposto ricorso. Gli intimati TI Di IO, EL RC e gli eredi di SA CO non hanno svolto at- tività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è accolto con le considerazioni di seguito esposte. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di ap- pello che l'ha emessa.
2. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato che la sentenza di primo grado è stata notificata alla So- cietà La Costruttrice il 19 giugno 1992 e che l'appello è stato proposto il 7 settembre 1992, cioè fuori termi- ne di qui l'inammissibilità dell'appello. Con l'unico motivo del ricorso la Società La Co- struttrice Romana si duole della dichiarazione di inam- missibilità dell'appello e sostiene che il termine per quest'impugnazione non era decorso, in quanto la noti- 3 ficazione della sentenza, effettuata alla parte e non al suo procuratore, non valeva a far decorrere il ter- mine per l'impugnazione: censura di violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.
3. Dalla lettura degli atti di causa, consentita in ragione della denuncia di norme processuali, si ricava che la sentenza del tribunale di Napoli del 14 dicembre B 1991, munita di formula esecutiva, stata notificata alla Società La Costruttrice, insieme ad atto di pre- cetto il 19 giugno 1992. Questa forma di notificazione, effettuata ai fini dell'esecuzione e compiuta alla parte personalmente, già costituita a mezzo di procuratore, non è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione, come si ricava dal combinato disposto degli articoli 285 e 170 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla notifi- cazione della sentenza ai fini dell'impugnazione, che è istituto diverso dalla notificazione della sentenza Co- stituente titolo esecutivo, richiesta dall'art. 479 dello stesso codice.
4. Ne discende che la sentenza impugnata è incorsa nell'errore denunciato con il ricorso e deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in composizione diversa da quella che ha adottato la deci- sione impugnata, che terrà conto di quanto emerso in 4 questo giudizio.
5. La liquidazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
p. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudi- zio, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 3 maggio 2002. GI CO Di, Nanni, Est. My fue way Ilpresidente ماندا"Ayala Juntion IL CANCAD RE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 30.07.0 IL CANCELLIERE C1 0 Dott.ssa Maria N T E A R /0 le el A 8 2 M 109T129,11 RO TE T TRA 0 E 456T 20,66 0 S EN . 9 u ELLE q 5 TOT. 149,77 D ) vizi PO ZIA € FILIP er te di S EN I tti Glu a rsa re 8067 6, D razia A G ve e A t T A ervizio 0 n G e N ria irig LI 4 a IC S M D sabile 5 C ott.ssa C (euro 1 . A p R n po . (D M es . r R (D #