Sentenza 21 settembre 2015
Massime • 1
L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e deve, pertanto, persistere sino al momento della decisione. (Fattispecie in cui l'impugnazione del P.M. - proposta avverso la sentenza di condanna di primo grado ed erroneamente dichiarata tardiva dal giudice di appello - era preordinata ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti; la S.C. ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M., in quanto il giudice del rinvio, pur accogliendo le censure del P.M. in ordine alla diversa qualificazione giuridica dei fatti, avrebbe, comunque, dovuto dichiarare estinti i reati per prescrizione, vanificando così la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2015, n. 6166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6166 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2015 |
Testo completo
[ 6 1 6 6 / 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 9786 Dott. Paolo Antonio BRUNO - Presidente- Sent. n. sez. Dott. Rosa PEZZULLO - Consigliere - -UP 21/9/2015 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Giuseppe DE MARZO - Consigliere - R.G.N. 2934/2015 Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento nei confronti di: TA AU, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 2/10/2014 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla declaratoria di tardività dell'appello del p.g. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona dichiarava inammissibili in quanto tardivi l'appello proposto da TA AU avverso la pronunzia con cui era stato condannato per i reati di ingiurie, molestie, tentata violenza privata e lesioni personali e il ricorso, convertito in appello, del Procuratore Generale presso la medesima Corte d'appello.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona. Deduce violazione di legge evidenziando come, ai sensi dell'art. 585 comma secondo lett. d) c.p.p., il termine assegnato al PG per impugnare le sentenze dei giudici della sua circoscrizione decorre in ogni caso dalla comunicazione dell'avviso di deposito delle stesse e non dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 544 c.p.p. per la redazione della motivazione, talchè nel caso di specie l'impugnazione proposta dal ricorrente doveva ritenersi tempestiva in quanto intervenuta nei quarantacinque giorni dalla ricezione della menzionata comunicazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Invero astrattamente fondata è la censura proposta dal P.G. ricorrente, atteso che il termine assegnatogli dall'art. 585 comma 2 lett. d) c.p.p. per impugnare la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito e non dalla data di compimento del termine eventualmente fissato dal giudice per la redazione della motivazione. Poiché la suddetta comunicazione nel caso di specie è avvenuta il 17 ottobre 2008, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non poteva ritenersi tardiva l'impugnazione proposta il 1° dicembre dello stesso anno.
3. Cionondimeno, come accennato, il ricorso è inammissibile per il difetto dell'interesse del P.G. a proporlo.
3.1 Come pure rilevato nel ricorso, se l'impugnazione dovesse essere accolta e la sentenza impugnata annullata, il giudice del rinvio non potrebbe che dichiarare estinti i reati per cui è intervenuta la condanna del TA, anche qualora ritenesse di accogliere la diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati eccepita con l'originaria impugnazione del pubblico ministero erroneamente ritenuta tardiva dalla Corte territoriale. Infatti in entrambi i casi il termine di prescrizione si sarebbe compiuto e al giudice del merito non rimarrebbe che rilevarlo.
3.2 Va allora ricordato come, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, c.p.p. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione debba essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato ed esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione (Sez. Un., n. 7 del 25 giugno 1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208165).
3.3 In tal senso la giurisprudenza successiva ha ulteriormente precisato come l'interesse ad impugnare non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al proponente (ex multis Sez. 7, n. 21809/15 del 18 dicembre 2014, P.M. mil. in proc. Letorri e altro, Rv. 263538).
3.4 E' vero, come ricordato dal P.G. ricorrente, che questa Corte in alcuni casi ha riconosciuto l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per vedere affermata la corretta applicazione della legge penale anche qualora all'accoglimento del ricorso avrebbe dovuto seguire la dichiarazione di una causa estintiva del reato (v. ad es. Sez. 3, n. 32527 del 28 aprile 2010, Pmt in proc. Brini e altri, Rv. 248219; Sez. 2, n. 23627 del 10 maggio 2011, P.G. e P.C. in proc. Valdroni, Rv. 250255; Sez. 2, n. 28712 del 3 aprile 2013, P.G. e P.C. in proc. Parrillo e altri, Rv. 255704). A parte il fatto che non si tratta di un orientamento incontrastato (v. ad es. Sez. 6, n. 18105 del 13 aprile 2010, Curcio e altri, Rv. 246920), deve evidenziarsi come lo stesso si sia formato con riferimento a fattispecie affatto diverse da quella di cui si tratta, caratterizzate dal perseguimento attraverso l'impugnazione di un risultato comunque più "favorevole" rispetto a quello sancito dalla decisione impugnata. Infatti le summenzionate pronunzie riguardano casi in cui l'impugnazione del pubblico ministero ha avuto ad oggetto la sentenza di assoluzione dell'imputato o quella con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato contestatogli e non già una pronunzia di condanna come nella specie, la quale, dall'annullamento con rinvio richiesto, verrebbe vanificata per il sopravvenire nelle more della prescrizione già maturata o prossima a maturare invece di divenire definitiva atteso il difetto di impugnazione da parte dell'imputato. In tale ultimo caso, alla luce dei principi sopra ricordati deve dunque ritenersi che il pubblico ministero non abbia alcun concreto interesse all'impugnazione e cioè a perseguire la rimozione di una decisione processuale alla quale comunque dovrebbe seguire la declaratoria di estinzione dei reati in contestazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Così deciso il 21/9/2015 Il Consigliere estensor Il Presidente addi 1 EB/2016 Luca Pistorelli Paolo Antonio Bruno Qu\win IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise