Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2015, n. 6166
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Sentenza 21 settembre 2015

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L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e deve, pertanto, persistere sino al momento della decisione. (Fattispecie in cui l'impugnazione del P.M. - proposta avverso la sentenza di condanna di primo grado ed erroneamente dichiarata tardiva dal giudice di appello - era preordinata ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti; la S.C. ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M., in quanto il giudice del rinvio, pur accogliendo le censure del P.M. in ordine alla diversa qualificazione giuridica dei fatti, avrebbe, comunque, dovuto dichiarare estinti i reati per prescrizione, vanificando così la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2015, n. 6166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6166
    Data del deposito : 21 settembre 2015

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