Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORT0 0 6 7 1 02 IN NOME DEL POSOLO ITALIANO DECA SAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 25375/00 Consigliere Cron. 1794 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Maura LA TERZA Rep. Rel. Consigliere Ud. 12/1 Dott. Saverio TOFFOLI 0/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AV MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso L'UFFICIO CENTRALE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE INVALIDI E FAM. CADUTI F.S. (AVV. PAPADIA) rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO DI BERARDINO, V. FRANCESCO PAPADIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS S.P.A. DELLO STATO SOCIETA' DI FERROVIE TRAPORTI E SERVIZI PER AZIONI in persona del legale ' rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIALE U. TUPINI 113, presso lo studio 3881 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3420/00 del Tribunale di BARI, depositata il 03/01/00 R.G.N.2614/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bari, AR ES chiedeva, nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, l'accertamento della dipendenza delle malattie da cui era affetto da causa di servizio o da malattia professionale, con condanna dell'ente al corrispondergli il relativo equo indennizzo, ovvero la rendita ca malattia professionale. L'Ente resisteva alla domanda, che era rigettata dal Pretore, la cui sentenza era confermata dal Tribunale di Bari. Per quanto ancora rileva, il giudice d'appello, accertata l'improponibilità della domanda per la parte relativa alla malattia professionale, rigettava la domanda in riferimento all'altro profilo, osservando, sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, che ambedue la patologie che il ricorrente presentava, e cioè un'artrosi delle ginocchia e delle articolazioni coxofemorali e una gastroduodenite, non erano ricollegabili all'attività lavorativa. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, aveva osservato che la prima patologia era in fase iniziale e non era sostanzialmente rilevabile all'esame obiettivo, a distanza di 10 anni dai primi controlli radiografici;
doveva considerarsi, quindi, una patologia dall'andamento molto lento, ricollegabile essenzialmente all'età anagrafica del soggetto, senza incidenza dell'attività lavorativa di capotreno, non comportante un particolare impegno fisico e un logoramento superiore a quello fisiologico delle strutture osteoarticolari. D'altra parte, la gastroduodenite, documentata endoscopicamente nell'aprile del 1990 e attualmente corredata da una sintomatologia esclusivamente dispeptica, era un'affezione di modesta entità clinica, non correlabile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, non comportante mansioni particolarmente stressanti o ansiogene. 3 Aggiungeva che non erano concludenti le osservazioni del consulente di parte, circa la possibile incidenza di eziologie lavorative sulle patologie in questione, poiché, pur tenendo presente la adibizione del ricorrente a mansioni di “conduttore" dal 1959 al 1969, e quindi di capotreno fino al 1985 (quando il lavoratore era passato a mansioni di ufficio, fino al collocamento in quiescenza nel 1992), non poteva ritenersi provata - tanto meno con specificazione dei tempi e delle modalità - l'effettiva esposizione dell'interessato a fattori di rischio quali stress psicofisico, adibizione a turni, alimentazione irregolare e inadeguata, inctive STU vibrazioni e scuotimenti, ecc. Sottolineava che le patologie erano documentate solo a partire dal 1983, quando il ricorrente aveva 48 anni, e avevano avuto un andamento assai lento, sì da potersi escludere una correlazione con le mansioni espletate sui treni. Contro detta sentenza ricorre per cassazione il ES, con due motivi. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente osservarsi che il controricorso delle Ferrovie dello Stato è inammissibile, in quanto notificato in data 7 marzo 2001, e quindi dopo che era ampiamente decorso il termine, di cui agli artt. 370 e 369 c.p.c., di quaranta giorni (venti più venti) dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 13 dicembre 2000. Tuttavia tale vizio non incide sulla validità della procura a margine del medesimo controricorso, sicché il difensore della parte ha legittimamente partecipato alla discussione orale. Con il primo motivo di ricorso il ES denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche con riferimento all'art. 2103 c.c. e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale non abbia ammesso la richiesta istruttoria di acquisizione del suo fascicolo sanitario agli atti delle Ferrovie dello Stato, osservando che tale acquisizione avrebbe consentito di disporre del c.d. documento di rischio, che giusta la normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori (e in particolare del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626), deve contenere l'indicazione dei rischi professionali presenti nell'attività espletata ed essere notificato al lavoratore. Osserva inoltre che ai fini dell'accertamento delle mansioni svolte, il Tribunale avrebbe dovuto tenere presente l'art. 2103 c.c., per cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2697 e 2087 c.c. e dell'art. 41 c.p. e vizio di motivazione. Lamenta la acritica adesione alla c.t.u., senza adeguata considerazione dei rilievi contenuti nella consulenza di parte circa l'incidenza, sulle patologie in questione, dei rischi professionali, sussistenti nella specie, quali lo stress psicofisico, la turnificazione, l'alimentazione irregolare e inadeguata, le vibrazioni e gli scuotimenti. Lamenta anche la violazione del principio, desumibile dall'art. 2697, secondo comma, c.c., secondo cui una volta che il lavoratore, cui peraltro non sia stato notificato, come nella specie, il c.d. documento di rischio, denunci e documenti una malattia da causa di servizio, è il datore di lavoro che dovrebbe provare la mancata esposizione a rischio, la messa in opera di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (a norma dell'art. 2087 c.c.) e, in caso di malattie a eziologia multifattoriale, la presenza di un elemento estraneo all'attività lavorativa, che abbia avuto incidenza causale esclusiva. I due motivi vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Il Tribunale, sulla base di un ampio riferimento alle considerazioni svolte dal 5 consulente tecnico, ha fornito una circostanziata motivazione in merito alla ritenuta non configurabilità di un'eziologia lavorativa delle patologie da cui era risultato affetto il lavoratore;
in particolare, nella parte conclusiva della motivazione ha attribuito rilievo sostanzialmente assorbente ai riscontrati fattori temporali circa l'andamento evolutivo delle patologie, rilevando che essi suffragavano in maniera particolare la tesi del consulente circa l'assenza di un effettivo collegamento tra le patologie e i fattori di rischio correlati alle mansioni disimpegnate sui treni. Poiché tali rilievi non hanno formato oggetto di specifica ed adeguata censura, visto che, con ambedue i motivi, si lamenta in sostanza la mancata considerazione di fattori di rischio tipici del personale viaggiante (assoggettamento a vibrazioni e scuotimenti, stress psicofisico correlato all'osservanza di turni e all'alimentazione irregolare, ecc.), le varie doglianze formulate dal ricorrente non possono ritenersi adeguatamente rilevanti. Può comunque osservarsi, con riferimento al primo motivo, che non sono fondate le considerazioni dirette a dimostrare la rilevanza, ai fini del decidere, della mancata acquisizione del fascicolo sanitario. Si assume che in detto fascicolo doveva essere contenuto il c.d. documento di rischio, ma la normativa cui al riguardo si fa riferimento (d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626), non solo è posteriore ai fatti di causa, ma anche prevede la redazione della cartella sanitaria e di rischio solo con riferimento ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo le norme vigenti (cfr. art. 4, comma 8, e art. 16), in quanto esposti a particolari, specifici fattori di rischio. 6 D'altra parte, il richiamo dell'art. 2103 c.c. è ininfluente, poiché in causa potevano esservi contrasti circa modalità specifiche dello svolgimento di determinate mansioni, ma non circa tale svolgimento in se stesso. Con riferimento alle censure di cui al secondo motivo, va, poi, ribadito che, in effetti, la sentenza impugnata ha valutato in maniera non acritica le risultanze delle consulenza tecnica d'ufficio e che il ricorrente inutilmente richiama considerazioni medico-legali di carattere generale sull'influenza di condizioni di stress correlate all'espletamento di turni, ad alimentazione irregolare, oppure a vibrazioni e scuotimenti, ecc., in mancanza di prova sull'effettiva entità della sua esposizione a simili fattori, sulle modalità dei turni, ecc. Né a quest'ultimo riguardo è adeguato il riferimento, contenuto nel primo motivo, all'inchiesta amministrativa conseguente alla iniziale domanda del ricorrente. Richiamati i principi sulla necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, va rilevato che il ricorrente non ha precisato quale produzione documentale attesti le risultanze di tale inchiesta e che, comunque, la eventuale conferma dello svolgimento delle mansioni di appartenenza "con turni rotativi" non rappresenta circostanza adeguatamente concludente, nell'ottica della già esposta motivazione, peraltro congrua, del giudice di merito. Analogamente non può considerarsi decisiva un'attestazione, contenuta in certificazione di parte, circa la sussistenza di un nesso causale tra patologie e mansioni svolte. E' evidente, infine, l'infondatezza della tesi secondo cui, a norma dell'art. 2087 c.c., in correlazione ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova, denunciata una malattia asseritamente dipendente dal servizio espletato dal lavoratore, ricada sul datore lavoro la prova della mancata esposizione a rischio e 7 della messa in opera di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Infatti spetta al lavoratore provare la malattia, la nocività delle condizioni di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi (Cass. 7 agosto 1998 n. 7792; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886; Cass. 16 settembre 1998 n. 9247). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE bryliche wall Samo Tiller. hauelle уводне IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 2 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIERE Jes Смене 3 I 0 A 1 3 D S 5 , . S T A O . R T L , N L A ' A O L 3 S B L E 7 I E - P D S D 8 - I I A 1 S N T 1 G S N E O O E S P A G I M D I A G E E , A O L T O D T R I E A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E 8