Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 2
In tema di liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice in una procedura di esecuzione forzata per la stima del valore di un compendio immobiliare diviso in lotti, l'unicità dell'incarico , che ha ad oggetto la determinazione del valore del complesso immobiliare assoggettato ad esecuzione, comporta che il compenso a percentuale deve essere stabilito con riferimento al valore complessivo degli immobili, con il limite massimo di un miliardo di lire fissato dall'art. 13 DPR 352/1988, e non a quello dei singoli lotti.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 terzo comma della L.319/1980, il consulente tecnico d'ufficio deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per l'attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell'incarico, non può essere riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all'attività svolta, per i rilievi dei fabbricati e della strada, da un tecnico incaricato, senza autorizzazione del giudice, dal consulente tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11636 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Luicio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato BOVELACCI C, difeso dall'avvocato SCAVONE ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI, GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
B.N.L. S.P.A. DIVISIONE CREDITO FONDIARIO, in persona del legale rapp.te p.t.; ROLO BANCA 1473, in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di BOLOGNA, depositato il 30/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato ANGELO SCAVONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CAROLINA VALENSISE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso in via principale inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 11 L. 319/80, IO GN ricorreva avverso il decreto di liquidazione dei compensi e delle spese emesso dal Giudice dell'Esecuzione a favore del Geom. VI IA per l'attività di esperto - stimatore svolta nella procedura di espropriazione immobiliare, promossa dalla Banca AL del AV (riunita alla procedura 336/94 promossa da Rolo Banca 1473), nei confronti del medesimo GN IO, esponendo: che il provvedimento di liquidazione del Giudice dell'esecuzione, sulla base delle richieste del geom. IA, prevedeva una liquidazione dell'importo totale di lire 19.814.900 oltre oneri di legge, così suddiviso:
a) Lire 3.000.000 (tremilioni) per prestazione ex art. 12 D.P.R. 352/88;
b) Lire 10.000.000 (diecimilioni) per onorari;
c) Lire 6.814.000 per spese;
che con la proposizione del ricorso si prospettava al giudice dell'esecuzione la violazione ed errata applicazione dell'art. 13 D.P.R. 352/88, avendo accolto la richiesta del CTU di liquidare onorari calcolati su un valore complessivo dei beni stimati in lire 3.300.000.000 (tremiliarditrecentomilioni); che ciò era in evidente contrasto con il disposto dell'art. 13, il quale fissa inderogabilmente un valore massimo, da assumere quale base di calcolo, pari ad lire 1.000.000.000 (unmiliardo); che era censurabile il provvedimento di liquidazione in relazione ai compensi di cui all'art. 12 D.P.R. 352/88 (perizia o consulenza per rilievi topografici, planimetrici, altimetrici, misurazione fondi rustici, rilievi di strade, fabbricati,......) in quanto per le attività svolte dal consulente, ricomprese nell'oggetto della norma, il geom.
IA aveva diritto ad un onorario massimo di lire 1.190.000 (unmilionecentonovantamila), in luogo della somma di lire 3.000.000 (tremilioni) liquidata;
che il giudice dell'esecuzione aveva provveduto alla liquidazione del rimborso delle spese ex art. 7 L. 319/80 per una somma complessiva di lire 6.814.900, benché il geom.
IA non avesse provveduto a documentarle, come invece richiede la norma, includendo inoltre anche il rimborso per i costi dell'ausiliario geom. CC RI, la cui attività non risultava autorizzata dal giudice medesimo.
Con decreto emesso in data 18 novembre 1998 il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso ritenendolo infondato in fatto ed in diritto in ordine alla liquidazione degli onorari e dei compensi ex artt. 12 e 13 D.P.R. 352/88 effettuata a favore del consulente, accogliendo parzialmente le doglianze proposte in relazione alla liquidazione delle spese, con una riduzione delle stesse a lire 2.838.000 rispetto alle originarie lire 6.814.900.
Avverso tale decreto ricorre per Cassazione Cagni IO, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, con quattro motivi di gravame, illustrati con memoria. Resiste IA VI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13 D.P.R. n. 352/1988 per avere il Tribunale liquidato il compenso al
C.T.U. con riferimento al valore di ogni frazione e non sul valore complessivo, superando così lo scaglione massimo di 1 miliardo previsto dalla legge, confermando sostanzialmente il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva valutato il compenso per ciascuno dei lotti individuati dal C.T.U. per la vendita al fine del miglior realizzo della procedura esecutiva, diminuendo solo il rimborso per le prestazioni di terzi, in quanto non preventivamente autorizzate.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 352/88, per avere il Tribunale ritenuto legittima la liquidazione di compensi nella misura di L. 3 milioni, violando il principio di unitarietà del compenso.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 7 della legge n. 319/80 per avere il Tribunale riconosciuto spese non autorizzate, come quelle attribuite al C.T.U. a titolo di rimborso per i rilievi dei fabbricati e della strada effettuati dal geom. CC RI, costi sostenuti per retribuire un collaboratore esecutore delle predette attività, - che incombevano direttamente al C.T.U., senza alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice.
Col quarto motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e carenza assoluta di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c, per avere il Tribunale fornito una motivazione meramente apparente del suo provvedimento, assumendo tautologicamente il frazionamento a giustificazione della liquidazione. I motivi, per la loro stretta connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.
Preliminarmente deve però esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nel controricorso, per carenza di legittimazione attiva di GN IO, debitore esecutato, essendo stata la liquidazione delle somme richiesta dalla banca, creditore precedente, e da questa pagata in via definitiva. L'eccezione è infondata, perché il debitore esecutato ha la legittimazione attiva ad opporsi alla liquidazione del compenso del C.T.U., ausiliare del giudice, ove lo ritenga in violazione delle prescrizioni di legge, perché il provvedimento di liquidazione ha natura provvisoria ed è destinato ad incidere sulle posizioni dei singoli coll'esito finale del giudizio.
È peraltro principio del procedimento esecutivo che il creditore precedente anticipi tutte le spese nel corso di detto procedimento, e che, in definitiva, sul debitore esecutato esse graveranno in sede di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati.
Nè può rilevarsi a posteriori una carenza di interesse ad agire da parte del debitore esecutato all'esito successivo della procedura esecutiva.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1753/1984, n. 8454/1990) che la liquidazione delle spese di consulenza tecnica di ufficio, effettuata dal giudice istruttore nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 90 c.p.c, non ha il valore ed il contenuto di una condanna al pagamento, ma solo di un ordine di anticipazione provvisorio, destinato ad essere superato dalla statuizione della sentenza circa il relativo onere, tenendo conto che tale anticipazione è regolata sulla base dell'interesse processuale a chiedere l'atto al quale si riferiscono le spese, laddove la decisione definitiva sul loro onere è regolata dal principio della soccombenza nell'intera controversia, salva la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c. Riconosciuta l'ammissibilità del ricorso lo stesso va accolto.
Invero, in ordine al primo motivo va rilevato che l'incarico circa la stima dei beni sottoposti a pignoramento deve considerarsi unitario e che la richiesta del giudice dell'esecuzione di procedere al frazionamento dei beni immobili mirava unicamente a vendere nelle migliori condizioni gli immobili per realizzare un maggiore prezzo. È giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 9761/97, n. 2379/96, n. 4741/94, n. 9588/93, n. 1220/92, n. 9253/1991) che il giudice nel liquidare gli onorari di stima effettuata dal C.T.U. non può superare, quale base del calcolo del compenso, il limite di valore di un miliardo, fissato dall'art. 13 del D.P.R. n. 352/1988.
Pertanto il frazionamento in lotti dei beni sottoposti ad esecuzione non può comportare una deroga al principio che la liquidazione del compenso del consulente tecnico, laddove gli immobili oggetto di stima siano stati divisi in più lotti comprendenti beni omogenei per ubicazione e destinazione - ferma restando l'unicità dell'incarico in relazione all'unicità del complesso immobiliare assoggettato a stima senza che ciò comporti una pluralità di incarichi distinti, come è avvenuto nel caso in esame, - deve avere luogo commisurando detto compenso in percentuale sul valore complessivo dei beni stimati, con il limite di un miliardo, e non già sul valore dei singoli lotti (cfr., in senso conforme, Cass. n. 10849/1998). Ed i principi sopra enunciati comportano l'accoglimento non solo del primo motivo, ma anche del secondo, perché il tribunale ha errato nel ritenere legittima la liquidazione effettuata ex art. 12 D.P.R. n. 352/88 a favore del geom. IA per la somma di L. 3 milioni per avere svolto, ai fini della lottizzazione degli immobili, rilievi topografici e planimetrici, misurazione dei fondi, rilievo delle strade e dei fabbricati, - in tutto il complesso dei beni sottoposti ad espropriazione immobiliare, - tutte attività rientranti nell'unico incarico conferitogli, che prevedevano un onorario unico e massimo di L.
1.190.000 ai sensi dell'art. 12 DPR n. 352/88. Fondato è anche il terzo motivo, perché il giudice dell'esecuzione non aveva preventivamente autorizzato il C.T.U. di servirsi del geom.
CC RI per i rilievi dei fabbricati e della strada. Infatti è giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 9767/1995, n. 9194/1991, n. 2643/1985) che nessun compenso, neanche sotto forma di costi rimborsi al C.T.U., può essere riconosciuto all'ausiliario non preventivamente autorizzato a prestare attività ai sensi dell'art. 7, 2^ comma, legge n. 319/1980. Questa Corte riconosce, invece, dovute al C.T.U. ove documentate le spese per rimborso chilometrico, fotografico e per n. 1200 copie fotostatiche.
Il quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi, riproponendo ripetitivamente le doglianze già esaminate e riconosciute fondate, deducendo erronea ed apparente motivazione del provvedimento impugnato, che pone il frazionamento degli immobili pignorati a giustificazione della liquidazione.
Accolto il ricorso, la Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bologna, che si atterrà ai principi di diritto dianzi enunciati e provvedere anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa al Tribunale di Bologna, che provvedere anche a liquidare le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003