Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11636
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Sentenza 29 luglio 2003

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In tema di liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice in una procedura di esecuzione forzata per la stima del valore di un compendio immobiliare diviso in lotti, l'unicità dell'incarico , che ha ad oggetto la determinazione del valore del complesso immobiliare assoggettato ad esecuzione, comporta che il compenso a percentuale deve essere stabilito con riferimento al valore complessivo degli immobili, con il limite massimo di un miliardo di lire fissato dall'art. 13 DPR 352/1988, e non a quello dei singoli lotti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 terzo comma della L.319/1980, il consulente tecnico d'ufficio deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per l'attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell'incarico, non può essere riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all'attività svolta, per i rilievi dei fabbricati e della strada, da un tecnico incaricato, senza autorizzazione del giudice, dal consulente tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11636
    Data del deposito : 29 luglio 2003

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