Sentenza 3 agosto 2002
Massime • 1
In tema di "arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante, quando l'arricchimento sia stato conseguito dal terzo in via meramente di fatto (e perciò gratuita) nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resesi insolvente nei riguardi di quest'ultimo. La predetta azione è invece inammissibile ove la prestazione sia stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso.
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La Cassazione conferma l'azione ex art. 2041 c.c. anche contro chi si arricchisce indirettamente, se il vantaggio è gratuito e l'operazione è unitaria La Cassazione (sent. n. 32808/2025) chiarisce che l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è esperibile anche contro il terzo che si sia arricchito solo indirettamente, purché l'arricchimento derivi da un'operazione economica unitaria e sia stato conseguito a titolo gratuito. In particolare, il depauperato può agire non solo contro chi ha materialmente ricevuto il denaro (accipiens), ma anche contro chi, pur estraneo al rapporto, abbia ottenuto un incremento patrimoniale (ad esempio l'acquisto di un diritto reale …
Leggi di più… - 3. Mandato senza rappresentanza, azioni esperibili verso i terziAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11656 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SIDERCENTRO SRL, in persona del suo legale rappresentante IL OL IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, difesa dall'avvocato CESIDIO DI GRAVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del Direttore degli affari Rubens Esposito, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3180/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione 2^ civile emessa il 18/10/19991 depositata il 03/11/99;
RG.3748/1.998,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato CESIDIO DI GRAVIO;
udito l'Avvocato STEFANO MASTROLILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Sidercentro, assumendo di avere eseguito opere e forniture presso i cantieri della spa RAI in Roma, Bologna, Trieste ed altre città su ordine della srl Fiamm, restando creditrice di lire 157.266.873, conveniva innanzi al tribunale di Roma la RAI, effettiva beneficiaria, per sentirla condannare al pagamento della somma sopra indicata.
La RAI resisteva e chiedeva che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Fiamm o ne fosse subordinatamente disposta la chiamata in causa a norma dell'art. 107 c.p.c. Disattesa questa ultima richiesta, il tribunale rigettava la domanda;
il rigetto veniva confermato dalla corte di appello di Roma con sentenza resa il 18.10.1999 su gravame della Sidercentro, osservando che laddove il soggetto che si arricchisce è un terzo, di verso da quello nei cui confronti la parte che adempie la prestazione ha un rapporto contrattuale diretto - di modo che l'arricchimento del primo costituisca un mero effetto riflesso della prestazione dell'adempiente verso il suo contraente diretto- non sussistono i presupposti di fatto per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. verso il beneficiario dell'adempimento, potendo il soggetto impoverito esperire le azioni a tutela dei suoi diritti solamente nei confronti del soggetto destinatario della prestazione contrattuale;
che nella specie manca la prova dell'inadempimento della RAI o di azioni intraprese dalla società appaltatrice nei confronti della committente ne' dell'instaurarsi di rapporti negoziali diretti con la RAI, ipotizzabili solamente ove fossero dimostrati accordi in tale senso intervenuti tra la Sidercentro ed i titolari di poteri rappresentativi della RAI.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Sidercentro, deducendo un motivo;
ha resistito con controricorso la RAI;
le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la società ricorrente, denunciando "errata e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.; omessa e contraddittoria motivazione;
errata applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", lamenta che la corte di merito abbia rigettato l'azione di indebito arricchimento;
sostiene che 1) la detta azione è ammessa anche nei casi, come quello presente, di arricchimento indiretto, almeno quando "l'arricchimento abbia la sua fonte peculiare nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa o anche tale per l'insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto e il correlativo acquisto del terzo che ne abbia goduto senza titolo"; 2) la corte di merito non ha tenuto nella debita considerazione che il depauperamento della Sidercentro è conseguito alla violazione del divieto di subappaltare stabilito contrattualmente, comune alla RAI ed alla Fiamm, come è provato documentalmente e come sarebbe risultato attraverso la dimostrazione di rapporti diretti e non occasionali tra la RAI e la Sidercentro, ove fossero state accolte le richieste istruttorie avanzate in tale senso;
3) della violazione del divieto non può beneficiare la RAI "alla luce dei principi che regolano l'inefficacia dei contratti con riferimento all'art. 2041 c.c."; principi secondo i quali "nell'esecuzione di un contratto stipulato di fatto e concluso anche in violazione di impegni derivanti da precedenti accordi contrattuali può derivare il diritto all'indennizzo per arricchimento indebito ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte con il corrispondente depauperamento dell'altra".
Il motivo non può trovare accoglimento.
In tema di arricchimento indiretto la giurisprudenza è passata da una concezione liberale (Cass. 21.2.1955 n. 507) ad una restrittiva del principio di sussidiarietà (art. 2042 c.c.), pervenendo alla conclusione che non esiste alcuna altra possibilità di azione rispetto a quella contrattuale (Cass. 10.2.1993 n. 1686;
Cass. 16.12.1981 n. 6664; Cass.
5.9.1970 n. 1217), sicché il contraente, il quale ha già la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente, non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione;
in questo caso l'arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, di tal che resta esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione.
Tuttavia, se il contraente tenuto al pagamento sia insolvente, la giurisprudenza ammette limitatamente ad alcuni casi la possibilità di esercitare l'azione di indebito arricchimento contro il terzo.
In particolare, la possibilità va esclusa, se la prestazione sia conseguita in virtù di un atto a titolo oneroso in quanto il terzo paga per la prestazione, e va ammessa, se la prestazione sia conseguita a titolo gratuito ovvero di fatto, a prescindere, cioè, da un atto a titolo oneroso o gratuito, in quanto - specie nel caso di prestazione conseguita a titolo gratuito - l'arricchimento ha la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l'insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo (Cass. 18.8.1993 n. 8751). Or nella specie la corte di merito ha ritenuto che manca in atti la prova dell'inadempimento della RAI (terzo nel rapporto Fiamm- Sidercentro e parte contraente nel rapporto diretto con la Fiamm), aggiungendo che la medesima ha prodotto saldo-conto non contestato, sicché si verte nell'ipotesi di terzo beneficiario che ha ottenuto la prestazione in virtù di atto a titolo oneroso, nella quale manca la possibilità di esercitare l'azione di indebito arricchimento. L'inquadramento della fattispecie nel contratto di fatto e la conseguenza, che la società ricorrente ne fa discendere, dell'applicazione della giurisprudenza, secondo la quale dall'esecuzione di contratto nullo può derivare il diritto all'indennizzo per arricchimento indebito a norma dell'art. 2041 c.c., postula - a parte ogni altra considerazione- la prova di rapporti non semplicemente occasionali tra la RAI e la Sidercentro e, se è vero che questa ultima società lamenta l'errata o incompleta valutazione delle prove documentali e la mancata ammissione di quelle orali al riguardo, è ancor vero che non fornisce alcuna indicazione nè in ordine alle prove documentali ne' in ordine alle circostanze, sulle quali vertono quelle orali, sicché non è possibile alcuna valutazione sulla sola base del ricorso e senza necessità di riferirsi ad altre fonti.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese Euro 89,40, oltre onorari liquidati in lire 6.000.000 (Euro 3098,74). Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2002