Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi aver riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti. (Nella specie, era stato richiesta dalle autorità giudiziarie rumene la consegna esecutiva per il reato di lesioni colpose gravi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2007, n. 46727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46727 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/12/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2259
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 040208/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MUSCALU COSTEL, N. IL 29/06/1979;
avverso SENTENZA del 29/10/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
1 La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 29/10/2007, ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla L. n. 69 del 2005, disponeva la consegna di MUSCALU Costei, cittadino rumeno, all'Autorità giudiziaria del Paese di origine richiedente, per l'esecuzione della sola pena di un anno di reclusione infintagli con sentenza irrevocabile 16/3/2005 n. 182 del Tribunale di Oltenita, che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di lesioni colpose gravi. Va precisato che l'Autorità giudiziaria rumena aveva emesso, in data 10/5/2007, nei confronti del MUSCALU mandato di arresto europeo, che, facendo esplicito riferimento alla richiamata sentenza, indicava però la pena da eseguire nella misura complessiva di anni due di reclusione, e ciò perché, con detta decisione, si era altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione inflitta con sentenza 5/3/2003 del Tribunale di Calarasi in relazione all'imputazione di circolazione alla guida di autoveicolo munito di "targa provvisoria con autorizzazione scaduta". La Corte torinese, con riferimento a quest'ultimo addebito, sanzionato dal nostro ordinamento sotto il profilo meramente amministrativo (art. 100 C.d.S., comma 12), rilevava che difettava il presupposto della doppia incriminabilità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, e negava, pertanto, la consegna della persona reclamata.
2 Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il MUSCALU, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 7. 3 Il ricorso non è fondato e va rigettato.
La gravata sentenza, invero, fa buon governo della legge penale ed è in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della sussistenza della condizione della doppia incriminabilità di cui alla citata norma, non rileva la perseguibilità a querela, secondo l'ordinamento italiano, del reato oggetto del mandato, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti: le lesioni colpose gravi, infatti, sono previste come reato sia dall'art. 184 c.p., dello Stato membro di emissione che dall'art. 590 c.p.. La disciplina sul mandato di arresto europeo non prevede tra le condizioni richieste per farsi luogo alla consegna la verifica sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione dello Stato di emissione e di quello di esecuzione.
Fuori luogo è il richiamo fatto dal ricorrente (con citazione di un isolato e non condivisibile precedente di questa Corte) all'art. 33 comma 1, lett. e) della Convenzione bilaterale di estradizione 11/11/1971 tra l'Italia e la Romania, considerato che tale Convenzione risulta abrogata per effetto dell'art. 28 della Convenzione europea 13/12/1957.
Impropriamente il ricorrente evoca la disposizione di cui al comma 3 della L. n. 69 del 2005, art. 7, che è riferibile alla posizione della persona imputata nello Stato membro di emissione e non a quella della persona nei cui confronti deve essere eseguita una sentenza di condanna, ipotesi quest'ultima regolata dal comma 4 della stessa norma.
La questione sollevata in ordine all'applicablità del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza 16/3/2005 non può trovare spazio in sede di delibazione della richiesta di consegna, considerato che l'operatività di singoli istituti penali deve essere riservata alle previsioni dell'ordinamento dello Stato richiedente.
4 Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Motivazione riservata. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007