Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4873 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
SEZIONE TERZA0487 3/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAT Istanza di regolamento di competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19400/99 Dott. NG GIULIANO Dott. Ernesto LUPO Consigliere Consigliere Cron. 10454 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 1718 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio, IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. per diritti L. 3000 EZ CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 3.APR 2001 it IL CANCELLIERE GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LIRE 3000 CANCELLERI CIRASELLA LUIGI, D'ANGELO PAOLO, MEIE ASSIC SPA, WINTERTHUR ASSIC SPA;
- intimati -
CG508675 avversO la sentenza n. 5726/99 del Pretore di ROMA, emessa il 04/08/99 e depositata il 07/08/99 (R.G. 2000 3950/97) ; - 22.095 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/12/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari la competenza per valore del Tribunale di Roma, quale giudice unico di primo grado, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 27/29 gen- naio 1997, UC AN convenne in giudizio, davanti al Pretore di Roma, GI Cirasella, la s. p. a. Inter- continentale Assicurazioni, Paolo D'NG e la S. p. a. MEIE Assicurazioni, chiedendo la condanna dei mede- simi, in solido, al risarcimento dei danni subiti da essa istante in conseguenza del sinistro stradale veri- ficatosi in Roma il giorno 22 giugno 1996. Radicatosi il contraddittorio, i convenuti D'NG e IE eccepirono l'incompetenza per valore del giudice essere competente il Giudice di Pace di Ro-adito, per ma. Con sentenza in data 4 7 agosto 1999, il Pretore adito, ritenuta fondata l'eccezione proposta dai suin- dicati convenuti atteso che il valore della
contro
- versia non appariva superiore a L.30.000.000 -, dichia- rò la propria incompetenza per valore, per essere com- 2 petente il Giudice di Pace di Roma. Con ricorso notificato in dat a 13 - 14 ottobre 1999, UC AN ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il P.M. ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la competenza del tribunale di Roma. Motivi della decisione Il proposto ricorso per regolamento necessario di competenza deve essere accolto. Invero, come si evince dall'esame dell'atto intro- duttivo del giudizio, con lo stesso l'odierna ricorren- te ha chiesto la condanna dei convenuti a titolo di ri- sarcimento del danno, limitandosi ad indicare il valore soltanto di alcune voci del danno medesimo, senza pre- cisare il valore di altre voci. In tale ipotesi, giusta il testuale disposto del primo camma dell'art.14 del codice di rito, la causa si presume di competenza del giudice adito. Peraltro, per effetto dello "ius superveniens", CO- stituito dal d.lgs. 19.2.1998 n.51, la competenza appar- tiene ora non più al Pretore, ma al Tribunale di Roma. Occorre, infatti, considerare: 1) che gli artt.49 e 50 del decreto in questione statuiscono, rispettivamen- te, che l'art.8 C. p. c. (competenza del Pretore) 3 abrogato e che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice ed, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile;
2) che l'art.50 è entrato in vigore dal 2 giugno 1999, per effetto delle disposizioni di cui al successivo art.247 dello stesso decreto legislativo, modificato dalla L.16.6.1998 n. 188 ed ulteriormente, nella materia de qua, dal D.L.24 maggio 1999 n.145; 3) che gli artt. 1 e 42 del d.leg. 51/1998 sanciscono che l'ufficio del pretore è soppresso, disponendo, nel contempo, che l'ufficio medesimo è mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti;
4) che, attraverso il combinato disposto degli artt.132 e 133 del decreto in esame, si ricavano, con sufficiente chiarezza, le ipotesi, estre- mamente limitate, nelle quali l'ufficio pretorile sop- presso debba continuare transitoriamente ad esistere. Statuisce, infatti, la prima di dette norme che "1 i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del predetto decreto sono definiti dal tribu- nale, al di fuori dei casi previsti dal successivo art.133". Secondo, poi, quest'ultima norma: "le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore.... se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione"; "nel 4 caso di rimessione in istruttoria, la causa è definita nel dal tribunale sulla base disposizioni introdotte presente decreto". Orbene, dall'esame coordinato delle suindicate di- sposizioni, appare evidente come l'intento del legi- slatore sia stato quello di limitare al massimo la com- petenza del pretore "mantenuto", e cioè solo nelle ipo- tesi previste dal primo comma del citato art. 133, vale a dire quando la causa debba essere ormai decisa, sia perché le parti abbiano già precisato le conclusioni, sia perché la stessa sia stata ritenuta in decisione. In tutte le altre possibili ipotesi, come quella della fattispecie in esame, in cui è intervenuta una pronun- cia solo di incompetenza del Pretore e, successivamen- te, prima dell'entrata in vigore del decreto legislati- vo 19 febbraio 1998 n.51, l'istanza per regolamento di competenza, il regolamento proposto deve, comunque, ri- solversi con la designazione del tribunale competente per valore. In conclusione, deve essere dichiarata la competen- a decidere del tribunale di Roma, in funzione di za giudice unico, davanti al quale il giudizio dovrà pro- seguire. Sussistono giusti motivi per compensare integral- mente le spese del giudizio di cassazione. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per valore del Tri- bunale di Roma;
compensa le spese fel presente procedimento Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 18 dicembre 2000. Il Consigliereconsiglier tore ed estensore Presidente Il Angel IL CANCELLIERECT Depositato in Cancelleria Concetta Ammendola OGGI, -3 APR 2001.3. 3 IL COLLABORATORE/EN/CANCELLERIA (Concetta Amendola) 40000 290000 AGENZIA DILLE E MBOTOSA ENTRATE ROMA 2 MAG. 2002. Registrato in plat Soria 4 122507 149.77 al (euroCENTOSUN ANTANOVE 77 p. Dirigente (Dott.sca da Crofia DI FILIPPO) Responsabile So lo Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) 6