Sentenza 13 agosto 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in forza di un M.A.E. esecutivo anche se non sia stata allegata o acquisita in via integrativa la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2009, n. 33389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33389 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 13/08/2009
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 37
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 028776/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR HE LA N. IL 22/09/1981;
avverso SENTENZA del 16/07/2009 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta la ricorrenza delle condizioni previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, limitatamente alle condanne relative ai reati di lesione personali e di furto, inflitte con distinte sentenze, disponeva la consegna all'Autorità giudiziaria rumena del cittadino rumeno DU GE NT, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Rimnicu Valcea.
Avverso la pronuncia di consegna ha proposto ricorso per Cassazione il difensore fiduciario del richiesto articolando tre motivi. Con il primo motivo, ha dedotto la carenza di motivazione con riferimento al profilo del mancato consenso alla consegna espresso dal DU nel corso dell'udienza celebrata in data 30 maggio 2009, motivato sulla base del conseguente sradicamento dal proprio attuale ambito lavorativo e familiare, dallo stesso costruito nel territorio nazionale.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, per la mancata allegazione della sentenza n. 1975
del 2005. Con il terzo motivo, lamenta l'erronea interpretazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), da parte della Corte di merito, che ha ritenuto la non applicabilità della citata norma al cittadino rumeno, pur avendo lo stesso dimostrato di essere residente di fatto in Italia da circa due anni e di avere intrapreso una relazione affettiva stabile con una cittadina italiana. Il ricorso è infondato non emergendo le violazioni di legge denunciate ostative alla consegna.
Con riferimento al primo motivo, si osserva che nel sistema strutturato dal mandato di arresto europeo, il consenso del richiesto alla consegna, costituisce una facoltà della persona sottoposta alla misura cautelare (v. L. n. 69 del 2005, artt. 10 e 14), ma non un requisito di legittimità della stessa decisione di consegna, con il conseguente obbligo motivazionale della Corte di merito sulle ragioni poste a fondamento dell'espressa volontà contraria. Anche il secondo motivo è infondato.
In conformità a quanto già affermato da questa Corte (v., da ultimo, Sez. 6^, 3 aprile 2009, Burlacu;
v. anche, per riferimenti, Sezioni unite, 30 gennaio 2007, Ramoci), in tema di mandato di arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in forza di un M.A.E. esecutivo anche se non sia stata allegata o acquisita in via integrativa la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa.
Siffatta conclusione è fondata sulla condivisibile considerazione che la decisione quadro del Consiglio dell'U.E. relativa al mandato di arresto europeo (v. art. 8 della decisione quadro 2002/ 584/GAI - 13.6.2002) non prevede, diversamente dalla legge attuativa italiana, alcuna formale allegazione documentale della sentenza di condanna, ma la semplice "indicazione dell'esistenza si una sentenza esecutiva" e delle altre "informazioni" connesse all'identità del consegnando, ai connotati spazio - temporali del reato per cui è intervenuta condanna, alla qualificazione giuridica del reato e alla pena prevista ed inflitta dall'autorità giudiziaria richiedente. Il principio - affermato inizialmente con riferimento alla procedura di consegna per finalità processuali correlate ad un provvedimento cautelare coercitivo presupposto del M.A.E. - è stato ritenuto estesibile anche alla procedura di consegna per finalità di esecuzione penale, come quella in esame, avuto riguardo, altresì, alla indubbia minore complessità valutativa dei presupposti legittimanti la consegna previsti dalla L. n. 69 del 2005, per i casi di esecuzione di sentenze di condanna definitive.
Nel caso specifico, la completezza informativa del M.A.E. emesso dal Tribunale di Rimnicu Valcea nei confronti del prevenuto consente di acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la consegna a fini esecutivi predeterminati dalla L. n. 69 del 2005, art.
6. Parimenti infondato è il terzo motivo.
Proprio argomentando dalla norma citata dal ricorrente (L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), è agevole arguire che il rifiuto della consegna del condannato, per cui risulta essere stato emesso mandato di arresto europeo, opera soltanto in favore del cittadino italiano, e sempre che la Corte di appello competente abbia disposto che la sanzione (pena o misura di sicurezza) sia eseguita in Italia in conformità al suo diritto interno, con esplicita esclusione dello straniero, anche se "residente" nello Stato (v. di recente Sez. 6^, 28 gennaio 2009, Glameanu, che ha confermato l'esclusione allo straniero residente in Italia della interpretazione in via estensiva del citato art. 18, lett. r). In proposito è stato chiarito (v. sentenza citata ed i riferimenti in essa contenuti) che la norma sopra indicata, nel prevedere il rifiuto della consegna, quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del solo cittadino italiano, non si pone in contrasto con i principi della decisione quadro 2002/584/GAI, in quanto la norma stessa facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell'Unione europea ad estendere le guarentigie, eventualmente riconosciute ai propri cittadini, anche agli stranieri che risiedano o dimorino nel loro territorio. In tale quadro, la doglianza formulata dal ricorrente è all'evidenza infondata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 agosto 2009. Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2009