Sentenza 27 aprile 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso con riferimento ad una misura cautelare "a termine". (Fattispecie relativa a mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia la cui efficacia era destinata a cessare decorsi tre mesi dall'avvenuta consegna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2007, n. 17810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17810 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/04/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Stefano Antonio - Consigliere - N. 1019
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12996/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM TO ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 16.03.2007 dalla Corte di Appello di Firenze ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto P.G. Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di ufficio del ricorrente, avv. Raffaele Caudullo, che - producendo memoria difensiva - ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per l'acquisizione di tutti gli atti connessi al mandato di arresto europeo emesso nei confronti del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha considerato soddisfatte le condizioni previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il
6.12.2006 dal Tribunale distrettuale di LE (Repubblica di Polonia) nei confronti del cittadino polacco TO AN IM sottoposto a processo penale per il reato di cui all'art. 291 c.p. polacco, paragrafo 1 connesso a condotta (realizzata in Polonia nel novembre 2005) di concorso in acquisizione di un autoveicolo di provenienza furtiva, nello smontaggio delle relative parti, nel loro occultamento nonché nella successiva loro rivendita a terzi. Comportamento antigiuridico da reputarsi corrispondente, secondo l'impugnato provvedimento della Corte territoriale, ai reati di ricettazione o di favoreggiamento reale sanzionati dall'ordinamento giuridico penale italiano. Per l'effetto l'indicata sentenza del 16.3.2007 disponeva la consegna alla richiedente autorità giudiziaria polacca del predetto TO IM (localizzato in Italia nel comune di Palazzuolo sul Senio), nei cui confronti la Corte di Appello di Firenze aveva emesso ordinanza 23.2.2007 applicativa della custodia cautelare carceraria L. n. 69 del 2005, ex artt. 9 e 13 (ordinanza eseguita con l'arresto dell'IM il 26.2.2007). In particolare la Corte territoriale toscana, ricevuta la documentazione dell'autorità giudiziaria polacca prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, ha rilevato che il reato attribuito all'IM
è punito dalla legge polacca con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno (L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 3) e che il prevenuto risulta recidivo specifico per essere stato già condannato per il medesimo reato oggetto del m.a.e. con sentenza definitiva del Tribunale distrettuale di Lublino del 17.6.2002 nonché soprattutto - con riguardo alla specifica natura e tipologia dell'eseguenda misura cautelare oggetto dell'invocata consegna - che il mandato di arresto europeo è stato emesso dall'autorità giudiziaria polacca in riferimento ad "una misura cautelare sotto forma di arresto provvisorio per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di arresto". Misura resa necessaria dall'essersi l'accusato TO IM dato alla "latitanza" per sottrarsi alla giustizia del proprio Paese, in tal modo vanificando la possibilità di svolgimento di atti processuali "che richiedono la sua partecipazione". Ricorre personalmente per cassazione l'IM ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1, deducendo le seguenti tre violazioni della legge attuativa del mandato di arresto europeo:
1. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. e) per asserita mancata verifica dell'esistenza di limiti massimi della carcerazione preventiva nell'ordinamento processuale penale polacco;
la Corte di Appello di Firenze avrebbe trascurato di rilevare che l'indicazione della durata dell'arresto provvisorio (tre mesi) recata dal m.a.e. emesso dal Tribunale distrettuale polacco di LE "non può essere considerato un termine di durata massima della carcerazione preventiva", non potendosi arguire se tale termine (che lo stesso ricorrente riconosce finalizzato alla celebrazione del processo a suo carico) sia ancorato al solo giudizio di primo grado, se sia rinnovabile e - in caso positivo - per quante volte fino al raggiungimento di un eventuale tetto massimo temporale;
2. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c) e comma 3, e art. 17, comma 4 sia per asserita mancata acquisizione del provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria polacca posto a fondamento dell'emesso mandato di arresto europeo, sia per asserita carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
ad avviso del ricorrente i gravi indizi di colpevolezza sarebbero smentiti (quanto ad effettiva consistenza) dalle stesse ragioni che presiedono al m.a.e. polacco precisate nella necessità di procedere ad attività processuale richiedente l'intervento dell'accusato; congiuntamente, si sostiene in ricorso, la Corte di Firenze non si è posta in grado di valutare l'effettiva esistenza della motivazione dell'eseguenda misura cautelare polacca per i fini di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t);
3. inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), motivo di censura correlato (e unificabile) a quello sub 2), atteso che la Corte non avrebbe vagliato la reale esistenza di fonti di prova asseveranti l'attribuzione dei contestati reati alla condotta del ricorrente.
I descritti motivi di doglianza sono stati integrati da memoria redatta dal difensore di ufficio del ricorrente, prodotta nel corso dell'odierna discussione camerale, con la quale si polarizza l'attenzione sul primo motivo di ricorso inerente l'assenza di termini massimi di fase della carcerazione preventiva nell'ordinamento giudiziario polacco.
Il ricorso dell'IM è infondato.
Invero la L. 22 aprile 2005, n. 69, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri della Comunità Europea, non prevede quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di consegna che al mandato di arresto europeo sia allegata la documentazione delle fonti di prova raccolte dall'autorità emittente, ma solo (come in concreto avvenuto nel caso di specie) che al provvedimento sia compiegata una relazione sui fatti ascritti alla persona di cui si chiede la consegna con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti e della loro qualificazione giuridica (art. 6, comma 4, lett. a). Nè può sottacersi, in oggettiva presenza di tutte le condizioni legittimanti la consegna dell'IM, come non rientri nei poteri di cognizione dell'autorità giudiziaria dello Stato esecutore del m.a.e. stabilire in quali esatti termini le fattispecie criminose previste dall'ordinamento dello Stato emittente si rendano applicabili nel caso concreto, spettando soltanto all'autorità giudiziaria in cui favore avviene la consegna formulare un simile giudizio all'esito delle espletate attività processuali. Va aggiunto, a fronte della completezza dei dati conoscitivi e documentali offerti dall'autorità giudiziaria richiedente, che il presupposto della motivazione del mandato di arresto europeo, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 18, comma 1, lett. t), non può essere di per sè commisurato sulla nozione ricavabile dall'ordinamento italiano (esposizione logico-argomentativa delle significanze e delle implicazioni del materiale probatorio). Ciò che rileva, infatti, è che l'autorità giudiziaria emittente il m.a.e. offra contezza delle cause del mandato di arresto, a tal fine essendo sufficiente anche una puntuale indicazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui è invocata la consegna. Nel caso di specie gli elementi rappresentati dall'autorità giudiziaria polacca appaiono adeguatamente rappresentativi dell'apprezzabilità criminosa della condotta attuata da TO IM con la contestata "ricettazione" e rivendita delle parti smembrate dell'autovettura Volkswagen Transport T3 rubata al cittadino polacco GN ZI.
Quanto alle doglianze di cui al primo motivo di gravame, afferenti all'asserita assenza di limiti massimi della custodia cautelare nell'ordinamento polacco, le stesse si mostrano in concreto immeritevoli di attenzione, avuto riguardo all'oggettiva pregiudiziale definizione temporale del mandato di arresto europeo emesso nei confronti dell'IM per la sola durata di tre mesi finalizzati allo svolgimento di attività processuale con la necessaria partecipazione dell'imputato. Termini entro cui - nel rispetto della normativa di principio della decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio d'Europa - è rigorosamente circoscritta l'efficacia della disposta esecuzione (consegna) del m.a.e. da parte dell'A.G. italiana. A prescindere dall'indimostrata tesi difensiva (non sorretta da utile o conoscibile documentazione) circa l'inesistenza di limiti della carcerazione preventiva polacca, non può non sottolinearsi che la specifica evenienza, quand'anche in ipotesi rispondente al vero, rimarrebbe priva - va ripetuto - di rilevanza applicativa nel presente giudizio a carico dell'IM, stante l'oggettiva natura di misura cautelare "a termine" assunta dal m.a.e. emesso a suo carico (la cui efficacia è comunque destinata a cessare decorsi tre mesi dall'avvenuta consegna dell'imputato). Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere alle comunicazioni L. n. 69 del 2005, ex art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2007