Sentenza 28 agosto 2008
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) della L. n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria greca, poiché la Costituzione greca impone la fissazione per legge di termini massimi della carcerazione preventiva.
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato. (Nella fattispecie, la legislazione della Grecia, Stato di emissione, prevede, nel caso di ingiustificata assenza dell'imputato al dibattimento, l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere).
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Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2008, n. 34574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34574 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2008 |
Testo completo
Mae AеRЖас
Messimm
345 74 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 28/08/2008
SENTENZA N. 77, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. CORRADINI GRAZIA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 025345/2008 2. Dott. KOVERECH OSCAR
3. Dott. CARCANO DOMENICO TT
4. Dott. GAZZARA SANTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di BOLOGNA
nei confronti di:
1) D'RS DE N. IL 14/04/1979
avverso SENTENZA del 10/07/2008
CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CARCANO DOMENICO bette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Deleage l'annullamentsper con rinvio
са
Chiappare che ha Udito il difensoro Avv.
lità del ricorss concluso for a ins iste per Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato insussistenti le condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti del cittadino italiano ID D'OR, dalla competente autorità giudiziaria greca al fine di procedere a suo carico per il delitto di introduzione nel territorio greco 21,95 grammi di canapa indiana, nonché di acquisto, trasporto e detenzione della predetta sostanza.
In tal modo, la Corte d'appello ha rifiutato la consegna di ID D'OR allo Stato emittente.
La Corte d'appello premette:
di avere richiesto documentazione integrativa all'autorità giudiziaria greca, poiché quella trasmessa non consentiva un'adeguata ricostruzione della vicenda e, in particolare ha richiesto: il provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall'autorità greca e la relazione ex art.6, comma 4, lett. a) legge n.
69 del 2005, concernente le fonti di prova;
il 19 giugno 2006 è pervenuta nota della Procura generale presso la
Corte d'appello di Kalamata con la quale si informa che non vi sono altri provvedimenti restrittivi a carico di D'OR oltre alla già trasmessa sentenza e, inoltre che l'unica prova è la latitanza di
D'OR.
La Corte d'appello pone in rilevo che, nonostante l'ordinanza 16 maggio 2008 di richiesta di ulteriore documentazione prevista dalla legge attuativa, non è pervenuta alcuna relazione circostanziata diretta a chiarire i fatti e gli elementi di prova;
elementi assolutamente necessari per disporre la consegna in esecuzione del mandato d'arresto.
In conclusione, la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti le condizioni di accoglimento della richiesta, non essendo stata messa nella condizione di delibare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a sostegno della emissione del mandato d'arresto europeo a carico di D'OR.
1 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di
Bologna propone ricorso e deduce che: gli atti trasmessi rendevano superflua la richiesta di ulteriore documentazione, in quanto il provvedimento d'arresto è stato emesso fino alla celebrazione del dibattimento in applicazione della procedura tipica di ordinamenti che non prevedono il giudizio in contumacia e la custodia è disposta per chi diserta il dibattimento che potrà avvenire solo alla presenza degli imputati, in questo senso va considerato il chiarimento reso dal
Procuratore generale di kalamata;
- i fatti e gli elementi di prova sono stati già compiutamente descritti nel mandato d'arresto europeo nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma
4 dell'art.6 legge n. 69 del 2005, là dove i fatti addebitati a D'OR, e per i quali è stato arrestato in flagranza di reato, sono descritti nel senso che il 29 settembre 2005 furono rinvenuti complessivi grammi 21,95 di canapa indiana all'interno dell'auto condotta da ZA mentre percorreva la strada provinciale di Areopoli in compagnia di D'OR; venti grammi della sostanza furono rinvenuti in un sacchetto di plastica posto sotto il sedile lato passeggero e i restanti grammi 1,95 confezionati in sacchetto di plastica, riposto in un marsupio trovato sul pianale del lato passeggero, proprio dove era seduto lo stesso D'OR e tra i piedi;
- l'infondatezza delle seguenti questioni poste dalla difesa e relative alla doppia incriminazione, già riconosciuta con la convalida dell'arresto nonché alla durata dei termini di custodia cautelare, poiché la custodia è stata disposta per consentire le finalità della celebrazione del dibattimento in presenza dell'imputato;
3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato in diritto
2 1.Il ricorso è fondato.
Occorre anzitutto precisare che il ricorso investe la decisione conclusiva della procedura di consegna instaurata innanzi alla Corte
d'appello nel cui ambito è stata disposta l'acquisizione di informazioni integrative, il cui mancato invio non avrebbe potuto precludere comunque l'esame delle informazioni contenute nel mandato d'arresto europeo, nella sentenza e nell'ulteriore documentazione allegato.
Questa Corte ha più volte ritenuto che la mera mancata trasmissione di informazioni e di completezza degli atti inviati non determina di per sé la conclusione negativa del procedimento perché spetta all'autorità giudiziaria richiesta la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6 L. n. 69 del 2005, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa (Sez. VI, 21 novembre 2006, dep. 12 dicembre
2006, n. 40614). In tale contesto, si è affermata la regula iuris per la quale spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6 L. n. 69 del
2005, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa (Sez. VI, 21 novembre 2006, dep. 12 dicembre 2006, n. 40614).
Nel nostro caso, la Corte d'appello non si è attenuta a tale regola e non ha verificato la possibile e legittima ricostruzione dei fatti in base alla documentazione trasmessa con la richiesta di consegna formulata con il mandato d'arresto. Non si è dato conto delle precise modalità esecutive dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento dell'ipotesi d'accusa, sebbene ictu oculi emergenti dal mandato d'arresto nel quale sono riassunti i fatti accertati nell'immediatezza, costituenti reato per lo Stato di emissione.
In tal modo, non è stata svolta la doverosa verifica volta ad accertare se l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione"
g del
provvedimento adottato che può essere realizzata anche attraverso la
3 puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. VI, 23 settembre 2005, dep. 26 settembre 2005, n.
34355).
In base agli atti, i fatti e le prove a carico dell'imputato, sono costituite dall'arresto operato nella flagranza della detenzione di canapa indiana rinvenuta nell'auto condotta da ZA con accanto, quale passeggero,
ID D'OR. Al riguardo, va ricordato che le Sezioni unite (Sez. un., 30 gennaio 2007, dep 6 febbraio 2007, n. 4614) hanno affermato che la riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 17, comma 4, legge citata, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto "seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna".
In conclusione, appare evidente che l'enunciazione delle condotte criminose dà conto dei reati commessi in Grecia. Reati per i quali non si pone alcuna verifica di doppia incriminabilità e, pertanto, ulteriori accertamenti fattuali per ricondurli nell'ambito di fattispecie delittuose previste dal nostro ordinamento - perché annoverati tra quelli per i quali, ex art. 8 lett. e) legge n. 69 del 2005 è "obbligatoria la consegna", indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione.
2. Corretti inoltre i rilievi del Procuratore generale ricorrente relativi ai termini di custodia cautelare.
Anzitutto, occorre in linea di principio porre in rilievo che la realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile a un ordinamento
"straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come
4
Đ disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio iura novit curia (Sez.VI, 13 febbraio 2007, dep. 19 febbraio 2007,
n. 6901).
Con riguardo alla previsione della legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18,
: lett. e) l'autorità giudiziaria italiana deve verificare, ai fini della consegna, 1
se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, "in mancanza", se un limite temporale implicito sia desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa" (Sez. un., 30 gennaio
2007,dep 5 febbraio 2007, n. 4614).
Le Sezioni unte si sono espresse, pur se incidentalmente, nel senso che in Grecia vi è un sistema che rispetta le condizioni richieste dalla legge attuativa della decisione quadro là dove afferma che "...., le legislazioni di gran parte degli Stati dell'Unione prevedono termini temporalmente definiti di custodia preventiva scanditi secondo le fasi del processo, analogamente al modello italiano, o stabiliti per la sola fase antecedente al giudizio (ad es.,
Francia, Grecia, malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Spagna) ovvero termini di durata massima prorogabili ma accompagnati da controlli ex officio a cadenze fisse ravvicinate ovvero solo questi ultimi.
L'art. 6 § 4 della Costituzione Greca prevede che "la legge fissa il termine massimo della detenzione preventiva, che non deve superare un anno per i crimini e sei mesi per i delitti. In casi del tutto eccezionali, i limiti massimi possono essere prorogati rispettivamente di sei mesi e tre mesi per decisione della Sezione istruttoria competente"( In commento, Sezioni unite, in Cass. Pen. 2007, p. 1936).
2. Va rilevato che non è in contrasto con diritti fondamentali del nostro ordinamento una disposizione che preveda che il processo non possa svolgersi in assenza dell'imputato e che la contumacia consenta l'adozione di un provvedimento restrittivo.
L'art. 13 della Costituzione sancisce che la libertà personale può essere limitata esclusivamente con “atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". I "casi" ei "modi" sono rimessi al legislatore ordinario sempre che, appare ovvio, siano funzionali a soddisfare esigenze processuali non arbitrarie.
Peraltro, il diritto dell'imputato di non partecipare al giudizio è istituto estraneo al processo accusatorio - che di regola non può svolgersi senza l'imputato perché non garantisce il contraddittorio orale, connotazione www essenziale e principio fondamentale di un giusto processo. La disciplina processuale italiana - oltre a prevedere garanzie volte ad assicurare la effettiva conoscenza del processo e rimedi per rimettere in termini l'imputato giudicato in assenza e inconsapevole di un procedimento a proprio carico prevede provvedimenti coercitivi, sebbene in casi particolari, per ottenere la presenza dell'imputato in giudizio.
In conclusione, non lede un diritto fondamentale e costituzionale, una disposizione processuale di altro ordinamento che preveda, nel caso di ingiustificata assenza dell'imputato tra l'altro rimesso in libertà su cauzione,
l'applicazione di misura cautelare volta evitare il giudizio in absentia.
6. Mette conto, infine, osservare che le questioni processuali quali le modalità di acquisizione della prova, i limiti di utilizzo e le regole di valutazione nonché l'articolazione delle imputazioni in relazione ai fatti accertati nello Stato richiedente - non possono essere oggetto di sindacato ai fini della sussistenza delle condizioni richieste per la consegna nell'ambito della procedura del mandato d'arresto europeo. Tali questioni debbono e possono essere esclusivamente dedotte e discusse, sotto il profili giuridici e
6 storico-fattuali nell'ambito del processo che si svolgerà nello Stato estero emittente.
7.La sentenza impugnata, a norma dell'art. 22, comma 3, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio, da svolgere in base ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte
d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Riserva la redazione della motivazione, a norma dell'art. 22, comma 4, legge n. 69 del
2005.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2008
IlPresidente Il Consigliere estensoregigliere
Domenico Carcano Antonio
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 SET. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli