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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 860/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
OS TO, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4258/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 IU - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18088/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 11 e pubblicata il 25/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RM0045340.2017 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 63, commi 1 e 2, del D.lgs. nr. 546/92, notificato in data 07.08.2025, il Sig.
Ricorrente_1, riassume, a seguito dell'ordinanza di rimessione n. 9415/2025 del 11.03.2025 pubblicata in data 10.04.2025 all'esito del giudizio R.G. 17848/2022 con cui la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha cassato, con rinvio a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado in diversa composizione, la sentenza n. 2018/09/2022 pronunciata della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del
Lazio in data 28.04.2002 e depositata il 04.05.2022 che confermava la pronuncia di rigetto del 04.07.2018 resa dalla CGT di I grado di Roma n. 18088/11/2018, depositata 25.10.2018, nell'ambito del giudizio rubricato sub RGR n. 10089/2017, ed avente ad oggetto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. no
RM45340/2017 del 06.102.2017 con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA
- TERRITORIO attribuiva all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, di proprietà del ricorrente, la categoria catastale A/1 in luogo della richiesta A/2 aumentandone le contempo la rendita.
In sede di riassunzione, l'originario appellante riproponeva le questioni, oggetto sia del ricorso introduttivo che del successivo appello, nonché i motivi di censura non legittimamente valutati in I grado ed in particolare insisteva sulla omessa valutazione delle perizie depositate in giudizio nonché sull'omesso confronto di esse con gli elementi messi a disposizione dall'ufficio ai fini della valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e, quindi, della corretta attribuzione della categoria catastale e, per l'effetto, della rendita..
Chiedeva, quindi, contrariis reiectis, in ottemperanza alle coordinate interpretative fornite dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio ed in accoglimento dell'appello proposto e del presente ricorso in riassunzione, la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con condanna di parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA ENTRATE – UFFICIOO PROVINCIALE DI ROMA - TERRITORIO e resisteva con proprie controdeduzioni ex art. 23 D. Lgs. nr. 546/92 chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione e la confermare della piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese come da notula che allegava. Produceva sentenze di merito rese in giudizi già intercorsi tra le parti.
Con proprie memorie illustrative ex art. 32 del D.lgs. nr. 546/92, l'olim ricorrente, hodie appellante-ricorrente in riassunzione, deduceva in merito all'avversa comparsa di costituzione ed insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impositivo.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la trattazione della controversi in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto delle statuizioni della Suprema Corte esposte nella pronuncia di rinvio, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni riproposte dalle parti e relative alle circostanze ed eccezioni che il giudice di legittimità ha ritenuto infondate e/o inammissibili (I-II e III motivo di ricorso) per le quali si ritiene intervenuto il giudicato, il Collegio osserva come in questa sede si renda necessario procedere all'accertamento delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stabile di Indirizzo_1 (Roma) e della unità abitativa dell'appellante, quindi dei fatti storici a base del classamento catastale, al fine di sanare il vizio di omesso esame delle perizie prodotte dalle parti e delle mappe catastali nei precedenti gradi di giudizio. Da tale esame e dal confronto delle risultanze documentali in atti, al netto delle altre valutazioni già svolte dalla
Suprema Corte nella propria ordinanza di rimessione, dovrà essere accertata la corretta classificazione catastale dell'immobile de quo e, per l'effetto, la fondatezza o meno dell'atto di classamento opposto e delle lagnanze del contribuente come mosse in sede di ricorso introduttivo e del successivo atto di appello.
Orbene, va preliminarmente chiarito che, come più volte statuito dalla Suprema Corte, il principio del giudicato esterno non si applica se le parti nei due giudizi non sono identiche, come nel caso in esame ove le pronunce richiamate dal ricorrente sono relative ad unità immobiliari diverse da quella per cui qui ed appartenenti a parti non coinvolte nel presente giudizio a nulla rilevando che siano site nello stesso fabbricato o in fabbricati limitrofi, potendo tutt'al più tale circostanza costituire un indizio non dirimente nell'ambito di una più ampia e complessa valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile de quo.
Passando all'esame di tali caratteristiche, come emergenti dalle perizie depositate in giudizio dall'originario ricorrente, poi appellante ed oggi riassumente e come richiesto dalla Suprema Corte nella propria ordinanza di rinvio, va da subito fatto rilevare come l'allegazione fotografica, di pessima qualità, non consente a questa
Corte e l'incertezza sullo stato di manutenzione degli interni degli immobili non potendosi determinare se esso è riconducibile a situazioni esistente ante o post interventi di ristrutturazione interni e/o restauro. Peraltro il “reportage” fotografico allegato riguarda solo pochi e singoli particolari degli né stranamente vi è alcuna foto che renda un'idea complessiva dello stato e del livello di rifiniture interne dell'unità immobiliare de qua.
Lo stesso dicasi delle foto attinenti le parti comuni ed esterne del fabbricato che, invero, laddove apprezzabili aio fini di una valutazione complessiva del fabbricato fanno sicuramente protendere verso un giudizio di signorilità dell'intero fabbricato piuttosto che di edilizia economico popolare come preteso dal ricorrente. E' notorio peraltro che gli immobili costruiti durante il trentennio fascista, a Roma in particolare, pur avendo destinazione “economica popolare” oggi costituiscono immobili di sicuro pregio e non possono essere considerati alla stregua di normali civili abitazioni classificabili in A2.
Sotto il profilo delle mappatura, la zona di Indirizzo_1, Luogo_1, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, rappresenta zona sicuramente di pregio. Basta un semplice accesso sui siti web delle agenzie immobiliari per rendersi conto del valore economico degli immobili insistenti sulla zona, e anche di metrature di circa 2/3 inferiori e compresi in fabbricati del tutto similari, anche per epoca e criteri di costruzione, a quello qui oggetto di esame, valori del tutto incompatibili con le tesi dei ricorrenti e con le parti motive delle perizie depositate in atti, costituenti pur sempre atti di parte e non vincolanti laddove il giudice indica i motivi per i quali intende discostarsi da esse.
Pertanto, l'ubicazione dell'immobile qui oggetto di valutazione (Luogo_1), la sua metratura (240 mq ca), il valore di acquisto dichiarato nell'atto di compravendita (€ 1.000.000,00 ca), le caratteristiche estrinseche del fabbricato, solo eufemisticamente definibile di edilizia economico popolare, l'assenza in atti di documentazione fotografica parziale e frammentaria, non idonea a supportare un giudizio certo, sotto il profilo intrinseco di assenza del requisito di signorilità, inducono questa Corte a rigettare il ricorso in riassunzione ed a confermare, in ottemperanza all'ordinanza di rinvio della Cassazione e sulla scorta dei parametri interpretativi da essa fornita, la sentenza n. 2018/09/2022 pronunciata della Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Lazio in data 28.04.2002 e depositata il 04.05.2022 che confermava la pronuncia di rigetto del 04.07.2018 resa dalla CGT di I grado di Roma n. 18088/11/2018 e ritenere legittimo l'avviso di accertamento n. no RM45340/2017 del 06.102.2017 con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO
PROVINCIALE DI ROMA - TERRITORIO attribuiva all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1 Indirizzo_1, di proprietà del ricorrente, la categoria catastale A/1 in luogo della richiesta A/2 aumentandone le contempo la rendita.
Assorbito ogni altro motivo.
Spese compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso in riassunzione e conferma la sentenza di appello. Spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
OS TO, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4258/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 IU - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18088/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 11 e pubblicata il 25/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RM0045340.2017 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 63, commi 1 e 2, del D.lgs. nr. 546/92, notificato in data 07.08.2025, il Sig.
Ricorrente_1, riassume, a seguito dell'ordinanza di rimessione n. 9415/2025 del 11.03.2025 pubblicata in data 10.04.2025 all'esito del giudizio R.G. 17848/2022 con cui la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha cassato, con rinvio a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado in diversa composizione, la sentenza n. 2018/09/2022 pronunciata della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del
Lazio in data 28.04.2002 e depositata il 04.05.2022 che confermava la pronuncia di rigetto del 04.07.2018 resa dalla CGT di I grado di Roma n. 18088/11/2018, depositata 25.10.2018, nell'ambito del giudizio rubricato sub RGR n. 10089/2017, ed avente ad oggetto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. no
RM45340/2017 del 06.102.2017 con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA
- TERRITORIO attribuiva all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, di proprietà del ricorrente, la categoria catastale A/1 in luogo della richiesta A/2 aumentandone le contempo la rendita.
In sede di riassunzione, l'originario appellante riproponeva le questioni, oggetto sia del ricorso introduttivo che del successivo appello, nonché i motivi di censura non legittimamente valutati in I grado ed in particolare insisteva sulla omessa valutazione delle perizie depositate in giudizio nonché sull'omesso confronto di esse con gli elementi messi a disposizione dall'ufficio ai fini della valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e, quindi, della corretta attribuzione della categoria catastale e, per l'effetto, della rendita..
Chiedeva, quindi, contrariis reiectis, in ottemperanza alle coordinate interpretative fornite dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio ed in accoglimento dell'appello proposto e del presente ricorso in riassunzione, la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con condanna di parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA ENTRATE – UFFICIOO PROVINCIALE DI ROMA - TERRITORIO e resisteva con proprie controdeduzioni ex art. 23 D. Lgs. nr. 546/92 chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione e la confermare della piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese come da notula che allegava. Produceva sentenze di merito rese in giudizi già intercorsi tra le parti.
Con proprie memorie illustrative ex art. 32 del D.lgs. nr. 546/92, l'olim ricorrente, hodie appellante-ricorrente in riassunzione, deduceva in merito all'avversa comparsa di costituzione ed insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impositivo.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la trattazione della controversi in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto delle statuizioni della Suprema Corte esposte nella pronuncia di rinvio, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni riproposte dalle parti e relative alle circostanze ed eccezioni che il giudice di legittimità ha ritenuto infondate e/o inammissibili (I-II e III motivo di ricorso) per le quali si ritiene intervenuto il giudicato, il Collegio osserva come in questa sede si renda necessario procedere all'accertamento delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stabile di Indirizzo_1 (Roma) e della unità abitativa dell'appellante, quindi dei fatti storici a base del classamento catastale, al fine di sanare il vizio di omesso esame delle perizie prodotte dalle parti e delle mappe catastali nei precedenti gradi di giudizio. Da tale esame e dal confronto delle risultanze documentali in atti, al netto delle altre valutazioni già svolte dalla
Suprema Corte nella propria ordinanza di rimessione, dovrà essere accertata la corretta classificazione catastale dell'immobile de quo e, per l'effetto, la fondatezza o meno dell'atto di classamento opposto e delle lagnanze del contribuente come mosse in sede di ricorso introduttivo e del successivo atto di appello.
Orbene, va preliminarmente chiarito che, come più volte statuito dalla Suprema Corte, il principio del giudicato esterno non si applica se le parti nei due giudizi non sono identiche, come nel caso in esame ove le pronunce richiamate dal ricorrente sono relative ad unità immobiliari diverse da quella per cui qui ed appartenenti a parti non coinvolte nel presente giudizio a nulla rilevando che siano site nello stesso fabbricato o in fabbricati limitrofi, potendo tutt'al più tale circostanza costituire un indizio non dirimente nell'ambito di una più ampia e complessa valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile de quo.
Passando all'esame di tali caratteristiche, come emergenti dalle perizie depositate in giudizio dall'originario ricorrente, poi appellante ed oggi riassumente e come richiesto dalla Suprema Corte nella propria ordinanza di rinvio, va da subito fatto rilevare come l'allegazione fotografica, di pessima qualità, non consente a questa
Corte e l'incertezza sullo stato di manutenzione degli interni degli immobili non potendosi determinare se esso è riconducibile a situazioni esistente ante o post interventi di ristrutturazione interni e/o restauro. Peraltro il “reportage” fotografico allegato riguarda solo pochi e singoli particolari degli né stranamente vi è alcuna foto che renda un'idea complessiva dello stato e del livello di rifiniture interne dell'unità immobiliare de qua.
Lo stesso dicasi delle foto attinenti le parti comuni ed esterne del fabbricato che, invero, laddove apprezzabili aio fini di una valutazione complessiva del fabbricato fanno sicuramente protendere verso un giudizio di signorilità dell'intero fabbricato piuttosto che di edilizia economico popolare come preteso dal ricorrente. E' notorio peraltro che gli immobili costruiti durante il trentennio fascista, a Roma in particolare, pur avendo destinazione “economica popolare” oggi costituiscono immobili di sicuro pregio e non possono essere considerati alla stregua di normali civili abitazioni classificabili in A2.
Sotto il profilo delle mappatura, la zona di Indirizzo_1, Luogo_1, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, rappresenta zona sicuramente di pregio. Basta un semplice accesso sui siti web delle agenzie immobiliari per rendersi conto del valore economico degli immobili insistenti sulla zona, e anche di metrature di circa 2/3 inferiori e compresi in fabbricati del tutto similari, anche per epoca e criteri di costruzione, a quello qui oggetto di esame, valori del tutto incompatibili con le tesi dei ricorrenti e con le parti motive delle perizie depositate in atti, costituenti pur sempre atti di parte e non vincolanti laddove il giudice indica i motivi per i quali intende discostarsi da esse.
Pertanto, l'ubicazione dell'immobile qui oggetto di valutazione (Luogo_1), la sua metratura (240 mq ca), il valore di acquisto dichiarato nell'atto di compravendita (€ 1.000.000,00 ca), le caratteristiche estrinseche del fabbricato, solo eufemisticamente definibile di edilizia economico popolare, l'assenza in atti di documentazione fotografica parziale e frammentaria, non idonea a supportare un giudizio certo, sotto il profilo intrinseco di assenza del requisito di signorilità, inducono questa Corte a rigettare il ricorso in riassunzione ed a confermare, in ottemperanza all'ordinanza di rinvio della Cassazione e sulla scorta dei parametri interpretativi da essa fornita, la sentenza n. 2018/09/2022 pronunciata della Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Lazio in data 28.04.2002 e depositata il 04.05.2022 che confermava la pronuncia di rigetto del 04.07.2018 resa dalla CGT di I grado di Roma n. 18088/11/2018 e ritenere legittimo l'avviso di accertamento n. no RM45340/2017 del 06.102.2017 con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO
PROVINCIALE DI ROMA - TERRITORIO attribuiva all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1 Indirizzo_1, di proprietà del ricorrente, la categoria catastale A/1 in luogo della richiesta A/2 aumentandone le contempo la rendita.
Assorbito ogni altro motivo.
Spese compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso in riassunzione e conferma la sentenza di appello. Spese compensate