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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.2185/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2185/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
A) il 20.05.1973, C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliata in Battipaglia (SA), alla via
[...] lo studio dell'avv. Giovanni Grattacaso che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Roma, alla via L. Bodio n. 3 Luana Izzo che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 21.03.2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili d ponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 31 agosto 2002 nel CP_1
Comune di CA UM (SA) e che dalla loro unione era nato un figlio, (26.09.2008). Per_1 are, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5402/2023 del 27.11.2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e chiedeva la previsione del accessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 11 settembre 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione dei coniugi la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 11 settembre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente del minore presso l
-porre in capo al sig. e in favore di un assegno di mantenimento CP_1 Per_1 ordinario, da versars ig.ra p 0,00 oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie da concordarsi pre ente tra i coniugi;
-al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali tra le parti, il sig. , CP_1 cederà e trasferirà (in separata sede), relativamente alla propria quo dell'immobile comune indiviso tra i coniugi, sito in Battipaglia (SA) alla via S.S. 18 n.3, P.co Domus, piano primo, meglio descritto in NCEU al foglio n.5, p.lla 149 sub 7 catg. A/2, cl.1, con annesso locale box al subalterno 34 piano S1, catg. C/6 mq 39, il diritto di proprietà in capo al proprio figlio minore Pt_2 Persona_2 nato il 2 08 e il correlativo diritto di usufrutto in
[...]
, con accollo da parte di quest'ultima e liberazione del sig. , d Parte_1 CP_1 ancora gravanti sull'immobile da maggio 2025 sino al completa estinzione;
-non disporre alcuna forma di contributo al mantenimento della casa familiare a carico del sig. ; CP_1
-non disporre ssegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 31 agosto 2002 nel Comune di CA UM (SA) tra
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1 [...] tr gistro Atti Matrimonio Comune di C.F._2
B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA UM (SA) (Anno 2002, Atto n. 83, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2185/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
A) il 20.05.1973, C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliata in Battipaglia (SA), alla via
[...] lo studio dell'avv. Giovanni Grattacaso che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Roma, alla via L. Bodio n. 3 Luana Izzo che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 21.03.2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili d ponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 31 agosto 2002 nel CP_1
Comune di CA UM (SA) e che dalla loro unione era nato un figlio, (26.09.2008). Per_1 are, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5402/2023 del 27.11.2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e chiedeva la previsione del accessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 11 settembre 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione dei coniugi la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 11 settembre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente del minore presso l
-porre in capo al sig. e in favore di un assegno di mantenimento CP_1 Per_1 ordinario, da versars ig.ra p 0,00 oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie da concordarsi pre ente tra i coniugi;
-al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali tra le parti, il sig. , CP_1 cederà e trasferirà (in separata sede), relativamente alla propria quo dell'immobile comune indiviso tra i coniugi, sito in Battipaglia (SA) alla via S.S. 18 n.3, P.co Domus, piano primo, meglio descritto in NCEU al foglio n.5, p.lla 149 sub 7 catg. A/2, cl.1, con annesso locale box al subalterno 34 piano S1, catg. C/6 mq 39, il diritto di proprietà in capo al proprio figlio minore Pt_2 Persona_2 nato il 2 08 e il correlativo diritto di usufrutto in
[...]
, con accollo da parte di quest'ultima e liberazione del sig. , d Parte_1 CP_1 ancora gravanti sull'immobile da maggio 2025 sino al completa estinzione;
-non disporre alcuna forma di contributo al mantenimento della casa familiare a carico del sig. ; CP_1
-non disporre ssegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 31 agosto 2002 nel Comune di CA UM (SA) tra
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1 [...] tr gistro Atti Matrimonio Comune di C.F._2
B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA UM (SA) (Anno 2002, Atto n. 83, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi