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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/11/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico presso il Difensore CO IO
ATTORE/I
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE 8 CP_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso il Difensore DELL'LA AR RI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121,132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Ridotto il fatto alle linee essenziali per brevità.
1. In estrema sintesi, tutto nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato il
28 luglio 2003 tra la Banca di Piacenza e il sig. per l'importo di € Parte_1
145.000,00, garantito da fideiussione prestata dal sig. e da ipoteca Parte_2
volontaria di primo grado su immobile sito in San Damiano al Colle. Il rapporto creditorio, rimasto insoluto, è stato oggetto di cessione in blocco il 12 dicembre 2019 a favore di con pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale n. Controparte_2
147 del 14 dicembre 2019. La società cessionaria, per il tramite del mandatario
[...]
ha notificato precetto per € 245.378,09 il 2 gennaio 2024, cui è Controparte_3
seguita opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte dei debitori l'8 gennaio 2024.
2. Appare infondato il primo motivo di opposizione, relativo all'eccepita carenza di legittimazione attiva della cessionaria. L'opponente contesta infatti che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a provare la cessione, richiamando orientamenti giurisprudenziali che distinguono tra efficacia pubblicitaria della cessione e prova della titolarità del credito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nell'ambito della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b., l'intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario e non è sufficiente, da sola, a provare la legittimazione del cessionario in giudizio” (Cassazione civile sez. III,
25/07/2025, n.21279), dovendo il cessionario dimostrare tale inclusione mediante elementi probatori plurimi e concordanti. Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto non solo l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche la dichiarazione della Banca di Piacenza che conferma espressamente la cessione del credito specifico in data 11 dicembre 2019. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, “Premesso che la prova della cessione del credito può essere fornita con ogni mezzo,
pagina 2 di 5 la dichiarazione con cui il creditore cedente attesta che il credito è stato ceduto costituisce,
insieme ad altri elementi, prova sufficiente della titolarità del diritto azionato dal creditore cessionario” (Tribunale Macerata sez. I, 08/05/2025, n.340); “La pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto, ma non basta a dimostrare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione. In sostanza per provare l'avvenuta cessione dei crediti è necessaria la produzione del contratto di cessione o della dichiarazione di cessione da parte dell'istituto cedente.” (Tribunale Spoleto sez. I,
06/07/2023, n.529); “Qualora l'attore non fornisca la prova di essere titolare del diritto di credito che lo abilita all'azione, l'accertamento sulla titolarità della posizione soggettiva diventa una questione attinente al merito della controversia, in grado di pregiudicare l'accoglimento della domanda. In ogni stato del processo il convenuto può negare l'altrui titolarità del diritto senza incorrere in decadenze ed il Giudice può rilevarla d'ufficio. Laddove
venga prodotta in giudizio la dichiarazione della cedente che attesti il trasferimento del credito recando menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto, tale documentazione è idonea a provare la legittimazione attiva.” (Tribunale Napoli Nord sez.
III, 19/05/2023, n.2075); “Il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio traslativo.” (Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.1104)
3. Appare infondato altresì il motivo di opposizione concernente la pretesa nullità
della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023. Nel caso di specie si tratta infatti di fideiussione specifica e non omnibus, circostanza dirimente. La Cassazione ha chiarito che “La
pagina 3 di 5 natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò
anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”
(Cassazione civile sez. I, 02/08/2024, n.21841), come appunto nel caso di specie.
4. Quanto all'eccepita prescrizione, è sufficiente rinviare all'ordinanza resa dal precedente Istruttore in data 10.07.2024: “l'eccezione di prescrizione del credito non solo appare manifestamente inammissibile, essendo stata formulata in termini del tutto generici, (
v sul punto Tribunale Roma sez. XVII, 02/03/2020, n.4541 secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale”) ma risulta altresì infondata sol se si consider[i] che nel contratto di mutuo la somma mutuata viene restituita in più rate, ma ciò
non comporta il frazionamento del diritto di credito, posto che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, per cui la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (così da ultimo Tribunale Pavia sez. III, 11/10/2023,
n.1216)”.
L'opposizione va dunque respinta;
spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura pretestuosa dell'opposizione spiegata.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 20.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico presso il Difensore CO IO
ATTORE/I
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE 8 CP_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso il Difensore DELL'LA AR RI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121,132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Ridotto il fatto alle linee essenziali per brevità.
1. In estrema sintesi, tutto nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato il
28 luglio 2003 tra la Banca di Piacenza e il sig. per l'importo di € Parte_1
145.000,00, garantito da fideiussione prestata dal sig. e da ipoteca Parte_2
volontaria di primo grado su immobile sito in San Damiano al Colle. Il rapporto creditorio, rimasto insoluto, è stato oggetto di cessione in blocco il 12 dicembre 2019 a favore di con pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale n. Controparte_2
147 del 14 dicembre 2019. La società cessionaria, per il tramite del mandatario
[...]
ha notificato precetto per € 245.378,09 il 2 gennaio 2024, cui è Controparte_3
seguita opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte dei debitori l'8 gennaio 2024.
2. Appare infondato il primo motivo di opposizione, relativo all'eccepita carenza di legittimazione attiva della cessionaria. L'opponente contesta infatti che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a provare la cessione, richiamando orientamenti giurisprudenziali che distinguono tra efficacia pubblicitaria della cessione e prova della titolarità del credito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nell'ambito della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b., l'intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario e non è sufficiente, da sola, a provare la legittimazione del cessionario in giudizio” (Cassazione civile sez. III,
25/07/2025, n.21279), dovendo il cessionario dimostrare tale inclusione mediante elementi probatori plurimi e concordanti. Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto non solo l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche la dichiarazione della Banca di Piacenza che conferma espressamente la cessione del credito specifico in data 11 dicembre 2019. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, “Premesso che la prova della cessione del credito può essere fornita con ogni mezzo,
pagina 2 di 5 la dichiarazione con cui il creditore cedente attesta che il credito è stato ceduto costituisce,
insieme ad altri elementi, prova sufficiente della titolarità del diritto azionato dal creditore cessionario” (Tribunale Macerata sez. I, 08/05/2025, n.340); “La pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto, ma non basta a dimostrare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione. In sostanza per provare l'avvenuta cessione dei crediti è necessaria la produzione del contratto di cessione o della dichiarazione di cessione da parte dell'istituto cedente.” (Tribunale Spoleto sez. I,
06/07/2023, n.529); “Qualora l'attore non fornisca la prova di essere titolare del diritto di credito che lo abilita all'azione, l'accertamento sulla titolarità della posizione soggettiva diventa una questione attinente al merito della controversia, in grado di pregiudicare l'accoglimento della domanda. In ogni stato del processo il convenuto può negare l'altrui titolarità del diritto senza incorrere in decadenze ed il Giudice può rilevarla d'ufficio. Laddove
venga prodotta in giudizio la dichiarazione della cedente che attesti il trasferimento del credito recando menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto, tale documentazione è idonea a provare la legittimazione attiva.” (Tribunale Napoli Nord sez.
III, 19/05/2023, n.2075); “Il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio traslativo.” (Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.1104)
3. Appare infondato altresì il motivo di opposizione concernente la pretesa nullità
della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023. Nel caso di specie si tratta infatti di fideiussione specifica e non omnibus, circostanza dirimente. La Cassazione ha chiarito che “La
pagina 3 di 5 natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò
anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”
(Cassazione civile sez. I, 02/08/2024, n.21841), come appunto nel caso di specie.
4. Quanto all'eccepita prescrizione, è sufficiente rinviare all'ordinanza resa dal precedente Istruttore in data 10.07.2024: “l'eccezione di prescrizione del credito non solo appare manifestamente inammissibile, essendo stata formulata in termini del tutto generici, (
v sul punto Tribunale Roma sez. XVII, 02/03/2020, n.4541 secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale”) ma risulta altresì infondata sol se si consider[i] che nel contratto di mutuo la somma mutuata viene restituita in più rate, ma ciò
non comporta il frazionamento del diritto di credito, posto che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, per cui la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (così da ultimo Tribunale Pavia sez. III, 11/10/2023,
n.1216)”.
L'opposizione va dunque respinta;
spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura pretestuosa dell'opposizione spiegata.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 20.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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