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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4268/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4268/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
(SA) il 30.09.1975, C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Salerno, alla via Ostaglio
[...] degli avv.ti Silvia Di Nesta e Stefano Volpe che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliato in Salerno, alla via Luigi Guerci
[...] io dell'avv. Pasquale Santoro che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di cessazione degli effetti civili del onendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 21 agosto Controparte_1
1999 nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) e c ione, era nata una figlia, (21.08.2001). Persona_1
In pa corrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 2599/2013 aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con l'obbligo delle ex coniuge di versare in suo favore la somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile e la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , nonche l'attribuzione, in Persona_1 favore di quest'ultima, del 50% delle som a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilita dall'ex coniuge. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella comparsa di costituzione. All'udienza di comparizione, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale , in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 27 novembre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la sig.ra insieme alla figlia risiedono in Giffoni Parte_1 Parte_2
Valle Piana (Sa) alla via Donna Francesca Troisio n. 3;
- il sig. risiede in Giffoni Valle Piana, Via Murate n. 41. Controparte_1
-la sig. dichiara di essere economicamente autosufficiente e di Parte_1 rinunciar i assegno divorzile di cui al ricorso giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-il sig. si obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della CP_1 figlia , maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente Persona_1 pari mensili che andranno versati entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo disposizione di bonifico su carta Postepay intestata direttamente alla figlia;
il suddetto importo sarà adeguato automaticamente secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT; le spese straordinarie mediche e di istruzione universitaria documentate accederanno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
-Le parti concordemente stabiliscono di revocare la disposizione di cui all'art. 14) dell'accordo di separazione consensuale del 11/06/2013 e, pertanto, viene meno l'obbligo del sig. di versare alla figlia il 50% del Controparte_1 Persona_1
TFR/Liquidazion cessazione del suo ra o;
-i sig.ri e , in considerazione della maggiore età della Parte_1 Controparte_1 figlia, o ita circa i rapporti tra genitore e figlia medesima, attesa la facoltà della sig.ra di autodeterminarsi e di Persona_1 stabilire i rapporti con il padre.
-la casa familiare sita in Giffoni Valle Piana alla via Donna Francesca Troisio n. 3 è stata trasferita alla figlia con atto del 20/12/2013 Rep. 4026 Racc. Persona_1
3069 per Notaio Dott. n diritto di abitazione in capo alla sig.ra Persona_2
Parte_1
continuerà a versare la somma di € 220,00 come quota parte di Controparte_1 su a rata del mutuo ipotecario contratto il 18/02/2011 ed acceso da entrambi i coniugi presso la banca Backer Generoso Andria s.p.a. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21 agosto 1999 nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) tra
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il 12.0
[...] Controparte_1 [...] tto nel Registro Atti Matrimonio Comune di Giffoni C.F._2 dizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) (Anno 1999, Atto n. 46, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4268/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
(SA) il 30.09.1975, C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Salerno, alla via Ostaglio
[...] degli avv.ti Silvia Di Nesta e Stefano Volpe che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliato in Salerno, alla via Luigi Guerci
[...] io dell'avv. Pasquale Santoro che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di cessazione degli effetti civili del onendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 21 agosto Controparte_1
1999 nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) e c ione, era nata una figlia, (21.08.2001). Persona_1
In pa corrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 2599/2013 aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con l'obbligo delle ex coniuge di versare in suo favore la somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile e la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , nonche l'attribuzione, in Persona_1 favore di quest'ultima, del 50% delle som a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilita dall'ex coniuge. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella comparsa di costituzione. All'udienza di comparizione, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale , in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 27 novembre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la sig.ra insieme alla figlia risiedono in Giffoni Parte_1 Parte_2
Valle Piana (Sa) alla via Donna Francesca Troisio n. 3;
- il sig. risiede in Giffoni Valle Piana, Via Murate n. 41. Controparte_1
-la sig. dichiara di essere economicamente autosufficiente e di Parte_1 rinunciar i assegno divorzile di cui al ricorso giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-il sig. si obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della CP_1 figlia , maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente Persona_1 pari mensili che andranno versati entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo disposizione di bonifico su carta Postepay intestata direttamente alla figlia;
il suddetto importo sarà adeguato automaticamente secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT; le spese straordinarie mediche e di istruzione universitaria documentate accederanno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
-Le parti concordemente stabiliscono di revocare la disposizione di cui all'art. 14) dell'accordo di separazione consensuale del 11/06/2013 e, pertanto, viene meno l'obbligo del sig. di versare alla figlia il 50% del Controparte_1 Persona_1
TFR/Liquidazion cessazione del suo ra o;
-i sig.ri e , in considerazione della maggiore età della Parte_1 Controparte_1 figlia, o ita circa i rapporti tra genitore e figlia medesima, attesa la facoltà della sig.ra di autodeterminarsi e di Persona_1 stabilire i rapporti con il padre.
-la casa familiare sita in Giffoni Valle Piana alla via Donna Francesca Troisio n. 3 è stata trasferita alla figlia con atto del 20/12/2013 Rep. 4026 Racc. Persona_1
3069 per Notaio Dott. n diritto di abitazione in capo alla sig.ra Persona_2
Parte_1
continuerà a versare la somma di € 220,00 come quota parte di Controparte_1 su a rata del mutuo ipotecario contratto il 18/02/2011 ed acceso da entrambi i coniugi presso la banca Backer Generoso Andria s.p.a. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21 agosto 1999 nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) tra
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il 12.0
[...] Controparte_1 [...] tto nel Registro Atti Matrimonio Comune di Giffoni C.F._2 dizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) (Anno 1999, Atto n. 46, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi