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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 18815/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE ROMA CP_1
alle ore 10.05 sono presenti l'avv. CANTO LEONARDO anche in sostituzione dell'avv. Pane per parte ricorrente, e la dott.ssa Colombo nell'interesse dell' . CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che la prestazione è stata pagata e chiedono la cessata materia rispettivamente con vittoria e compensazione di spese e compensi.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18815 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 89, C.F.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Pane e Leonardo, C.F._1
Canto, per mandato in atti.
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Michele Alcuri, per mandato in atti,
-resistente - conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/05/2025
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 1200,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.11.2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della somma di € 11.630,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per ratei di indennità di accompagnamento non corrisposti a decorrere dal rateo del 1° novembre 2022 sino al reteo di Agosto 2024, atteso che il sottostante requisito sanitario le era stato riconosciuto, dalla data della domanda amministrativa, con decreto di omologa reso da questo Tribunale del 15/07/2024, emesso nel procedimento Rg n. 8003/2023.
Cont L' si costituiva in giudizio dichiarando di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e chiedeva pertanto la cessata materia del contendere.
All'odierna udienza le parti hanno dichiarato che la prestazione è stata pagata pertanto hanno chiesto la cessata materia del contendere, rispettivamente con vittoria di spese e compensazione delle spese del giudizio.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione,
oggetto della domanda, è già stata riconosciuta pertanto, va dichiarata la cessata la materia del contendere
Rilevato che il pagamento da parte dell' previdenziale dell'importo dovuto alla ricorrente è CP_3
avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al CP_4
pagamento delle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 9.5.2025.
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile