Improcedibile
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9586 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09586/2025REG.PROV.COLL.
N. 07624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7624 del 2022, proposto da NN FE, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Mignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 97/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. DE ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La proprietaria FE NN aveva realizzato, sul lastrico solare del proprio immobile, una struttura metallica destinata a sostenere elementi ombreggianti. L’opera era stata eseguita senza il necessario permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica.
Il Comune di Ponza, dopo aver ordinato la sospensione dei lavori, aveva emanato un’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi.
La proprietaria, per evitare la sanzione, aveva presentato due diverse domande di sanatoria (prima ai sensi dell’art. 37 e poi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001), entrambe respinte. Ha quindi impugnato davanti al TAR Lazio – Latina sia l’ordinanza sanzionatoria che i successivi dinieghi, sostenendo che l’opera non costituiva una nuova costruzione ma un intervento di edilizia libera, che non era stata rispettata la garanzia della comunicazione di avvio del procedimento e che le istanze di sanatoria avrebbero reso inefficace l’ordinanza repressiva. Inoltre, ha fatto valere la pendenza di una precedente domanda di condono edilizio.
Il Comune si è difeso affermando che gli ordini di demolizione in materia edilizia sono atti vincolati e non richiedono la comunicazione di avvio, che la struttura per dimensioni, stabilità e funzione permanente non poteva essere considerata un’opera precaria, e che le domande di sanatoria erano tardive o comunque non pertinenti.
All’esito del giudizio il Tar ha rigettato il ricorso con la sentenza n. 97 del 2022, oggetto del presente appello. In dettaglio è stato chiarito che in materia di abusi edilizi non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, che la struttura in questione, estesa circa 50 mq e stabilmente infissa all’edificio, non poteva essere qualificata come arredo precario ma come nuova costruzione soggetta a permesso, e che la presentazione di domande di sanatoria sospende solo temporaneamente l’efficacia dell’ordinanza di demolizione senza renderla inefficace. Ha inoltre rilevato che la precedente istanza di condono edilizio riguardava opere diverse e che la seconda istanza di sanatoria era stata presentata fuori termine. Di conseguenza il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti integralmente e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello FE NN articolando n. 2 motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto “ cessazione della materia del contendere/rimozione dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione ”.
L’appellante ha rimosso spontaneamente i manufatti oggetto del provvedimento, ma il giudice di primo grado ha negato la cessazione della materia del contendere, sostenendo che la demolizione non equivalesse ad acquiescenza. Tale posizione viene criticata perché implica un’indagine sulle motivazioni soggettive del ricorrente, quasi a richiedere un pentimento. Le misure amministrative, però, non hanno funzione rieducativa: l’adempimento spontaneo può avvenire anche senza riconoscere la legittimità del provvedimento. Ciò che rileva è l’effetto oggettivo della rimozione, che elimina l’oggetto del provvedimento e rende irrilevanti le ragioni personali dell’appellante, comportando quindi la cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo ha dedotto “ difetto di motivazione rispetto alla violazione di legge/eccesso di potere in relazione all‘assunta necessità di un permesso di costruire ”.
Il giudice di primo grado ha escluso che i manufatti potessero rientrare nell’edilizia libera, richiamando la loro estensione e stabilità. Tale decisione contrasta però con la normativa, che all’art. 6 del DPR 380/2001 include tra le opere libere gli elementi di arredo pertinenziali, come gazebo, pergolati o ripostigli, quando accessori e non autonomamente utilizzabili, come nel caso di specie. I manufatti, consistenti in semplici strutture leggere con pagliarelle a protezione dal sole, non rientrano infatti tra gli interventi che richiedono permesso di costruire, poiché non producono nuova volumetria né modificano i prospetti. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, solo le opere che incidono in modo permanente sul tessuto urbanistico necessitano di permesso: qui, al contrario, non vi era alcuna trasformazione permanente. Al massimo, in assenza di titolo preventivo, sarebbe stata possibile soltanto una sanzione pecuniaria.
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa passava in decisione.
In via preliminare, oltre agli effetti della avvenuta demolizione in parte qua , assume rilievo dirimente il sopravvenuto rilascio dei seguenti titoli in sanatoria: permesso di costruire a sanatoria Prot. n. 9441/2025 n. 7 del 30 maggio 2025; e autorizzazione paesaggistica n. 26/2025 Prot. n. 9063 del 26.05.2025.
Il rilascio di tali titoli comporta la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del gravame (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 13/05/2022, n. 3792); per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarato improcedibile il ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Di RL, Presidente FF
DE ON, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE ON | LA Di RL |
IL SEGRETARIO