Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2003, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DRBOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, ◇ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 15 BLICA ITALIANA DELLA CORTE01217403 13-4-88 N. OME DEL POPOLO ITALIANO LEGGE Oggetto SE NE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 8980/02 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Cron. 2678 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Ud.18/12/02 - ConsigliereDott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: IT FR, in proprio elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, rappresentato e all'Avvocatodifeso da se medesimo unitamente FRANCESCO PETTINARI giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimato R.G.C.C.S avverso il decreto n. 8/01 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 21/02/02; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2377 udienza del 18/12/2002 dal Consigliere Dott. Walter -1- CELENTANO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato NE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo RE NE, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988, propose domanda di risarcimento per il danno che egli asserì di aver sofferto in conseguenza di provvedimenti, denunciati come illegittimi, adottati, nell'esercizio delle loro funzioni, dal Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Roma dottor Giovanni Garofali e dal G.i.p. del medesimo tribunale dottor Roberto Reali, sotto forma, per l'uno, di richiesta di archiviazione, e per l'altro, della ordinanza di accoglimento della suddetta richiesta di archiviazione. Il NE aveva sostenuto, nella citazione, che i due magistrati avevano indebitamente "coperto", con i loro provvedimenti emessi con colpa grave, l'operato illecito di agenti e funzionari della Questura di Roma, i quali avevano omesso di provvedere in ordine alla di lui istanza, presentata il 08.06.1995, di rinnovo della licenza di porto d'armi, dandovi seguito con il rilascio immediato della licenza stessa soltanto il 17.07.1996, dopo che egli aveva sporto denuncia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Tale comportamento dell'Autorità di P.S. "l'aveva esposto a gravi rischi personali per l'impossibilità di difendersi con un'arma da eventuali aggressioni, non improbabili a motivo della sua controversa notorietà". Con decreto del 12.12.2000, il tribunale di Perugia dichiarò la domanda inammissibile per manifesta infondatezza. Propose reclamo il NE, che la Corte territoriale, in contraddittorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita nel procedimento con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, rigettò con il decreto camerale datato 21.02.2000. Per la cassazione di tale decreto il NE ha ora proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente ha denunciato: 1° la violazione del combinato disposto degli artt. 276, 158 e 359- c.p.c., deducendo la nullità del decreto impugnato per essere stato pronunciato da un collegio giudicante diverso da quello che all'udienza camerale se ne era riservata la decisione. 2° - la violazione degli artt. da 2 a 5 della legge di disciplina, n. 117 del 1988, in relazione ai limiti della disaminata preliminare di ammissibilità della domanda. 3° - la violazione degli stessi artt. da 2 a 5 della stessa legge n. 117 del 1988, nel merito e in relazione al giudizio di inammissibilità della domanda emesso dal tribunale e confermato dalla Corte di Appello con l'impugnato decreto. 4° - altra violazione delle stesse norme della legge n. 117 del 1988 sotto il profilo del danno risarcibile. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che " decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più componenti, da quello dinanzi al quale la causa è stata discussa, in violazione della norma di cui al comma 1° dell'art. 276 c.p.c., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. ( v. Cass. n. 4285 del 2002, n. 10458 del 2001, n. 13393 del 2000, n. 10015 e n. 8418 del 1994). Nel caso di specie, dall'originale del decreto esistente agli atti si rileva che tale pronuncia fu emessa, il 14/21.02.2002, da un collegio ( dott. Renato Santilli Presidente, dott. Claudio Pratillo Hermann relatore, dott. Maurizio Salvi) diverso in uno dei componenti da quello che, composto dai magistrati dott. Santilli, dott. Pratillo Hermann e dott. Andrea Lama, ebbe a riservarsi la decisione all'esito della discussione nella udienza camerale del 07.02.2002. . Il motivo, e con esso il ricorso, va dunque accolto e l'impugnato decreto cassato a cagione della rilevata nullità ex artt. 276 e 158 c.p.c. . Restano assorbiti gli altri motivi. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnato decreto e rinvia per nuovo giudizio, nonché per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Perugia. Così deciso addì 18 dicembre 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Antonio Saggio Presidente Вокий на Walter Celentano estensoreWhat. IL CANCELLERE Docendo Piscally CORTE SUPREM E Prime S Depoeltaso 28 GEN 2003 IL CANCEL