TRIB
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/05/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N° 8076 - 2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nrg. 8076 dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa da Giudice di Pace di Afragola e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Pisano (CF: presso il cui C.F._2 studio elett.te domicilia in Frattamaggiore Via P.M. Vergara n.154;
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sara D'Antuono (C.F. ), giusta procura alle liti in calce al presente atto, in C.F._3 virtù di Determina del Responsabile Servizio Contenzioso n. gen. 573 del 29/11/2023, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in T'IO TE (Na) alla via Santa Maria la
Carità n. 46;
Appellato- appellante in via incidentale
NONCHE'
SO. , in persona del legale rappresentante p.t., dom.ta come in atti;
CP_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti del , in persona Controparte_1 del p.t. e della in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 Controparte_4 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 15 febbraio 2023 dal Giudice di Pace di
Afragola, n. 327/2023, con la quale dichiarava improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti, la domanda da essa proposta volta ad ottenere, previa sospensione e disapplicazione dei provvedimenti comunali ad esso propedeutici, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatole in data 11/7/2022 n.2022/67 dalla affidataria del CP_4 servizio di riscossione del , per il mancato pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione sine titulo di un fabbricato abusivo sito in alla Via Giacinto Gigante n.10 , CP_1 in catasto urbano al foglio 2, p.lla 878 sub 7, per le annualità 2007-2017, per l'importo di €
3.278,25; in subordine al fine di sentir dichiarare la prescrizione del diritto alla predetta indennità nonché l'annullamento per vizi propri come meglio specificato nel quarto motivo dell'atto di citazione.
-Aggiungeva l'appellante che in primo grado aveva eccepito la nullità della determina municipale n.177 del 29/4/21, emessa in attuazione della delibera di Giunta comunale n.152 del 3/11/2017, per “travisamento del potere affidato dalla legge al nella Controparte_1 gestione dei manufatti abusivi”, attesa la richiesta di pagamento di un'indennità a fronte dell'illegittima occupazione del bene acquisito al patrimonio disponibile del Comune ai sensi dell'art. 31 comma 3 DPR 380/01, destinato alla demolizione, evidenziando, altresì, la mancanza di prova dell'asserito danno da indebita occupazione;
la prescrizione della pretesa economica azionata dal dell'art. 2948 comma 4 c.c., con riferimento alla annualità CP_1
2007; la nullità dell'atto impugnato per violazione delle prescrizioni in materia di difesa del contribuente, essendo previsto il termine di gg. 30, anziché 60 giorni, per l'impugnazione; tanto premesso, deducendo la tempestività dell'impugnazione proposta in primo grado, e reiterando, nel merito, i motivi posti a fondamento della richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento nel merito della domanda svolta in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 - Con comparsa di costituzione depositata in data 5 dicembre 2023 si costituiva in giudizio il
, eccependo, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto non Controparte_1 conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 163 c.p.c. n.7); il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA deducendo che in materia della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva espressamente previste e diversamente disciplinate dall'ordinamento, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario ogni qualvolta la p.a. attivi la procedura esecutiva per la realizzazione di un credito ed il privato vi si opponga contestando, non l'esercizio del potere ed il provvedimento che ne è
l'espressione e il risultato, ma la esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva di quel credito ovvero le modalità del relativo esercizio.
Nel merito contestava la fondatezza dell'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda attorea formulata in primo grado, formulando, altresì appello incidentale sul capo relativo alla statuizione sulle spese e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
- Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello la rimaneva contumace. CP_4
-Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio a seguito di alcuni solleciti, rimessa la causa sul ruolo sul rilievo della mancata notifica al procuratore costituito della CP_4 rilievo rivelatosi errato alla luce di un vaglio approfondito della documentazione notificatoria prodotta in atti dall'appellante, veniva fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 10 aprile 2025 per la decisione della causa, termine entro il quiale le parti depositavano le rispettive note scritte di udienza.
##############################################################
-In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello: il gravame spiegato, infatti, individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando, altresì, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado (cfr. Cass., SS.UU., n. 27199 del 16/11/2017).
-Quanto alla mancanza dell'avvertimento, nell'atto di citazione in appello, previsto dall'art. 163 c.p.c. n.7) sulla necessità per il convenuto (appellato) della difesa tecnica, deve rilevarsi la sua irrilevanza in considerazione della intervenuta costituzione in giudizio dell'ente
3 impositore ( ) e della rituale notifica dell'appello al procuratore costituito Controparte_1 della costituitasi in primo grado e non costituitasi in giudizio nel presente CP_4 CP_4 giudizio di gravame.
-In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
[...]
, parte vittoriosa in primo grado, dovendo ritenersi, in adesione alla CP_1 giurisprudenza di legittimità, sufficiente ai fini del riesame la mera riproposizione della questione, posto che la parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame del soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni, ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. (cfr. Cass. 3717/07 e Cass. 24858/15)
-Va sul punto, confermata la statuizione di rigetto del primo giudice sulla diversa considerazione che, nella specie, sussiste la giurisdizione del GO posto che la pretesa dell'Amministrazione che ingiunge il pagamento delle somme dovute per l'occupazione abusiva di beni demaniali riguarda esclusivamente questioni di diritto soggettivo che, non comportando apprezzamenti discrezionali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (CdS, VI, 16.2.2010 n. 874)”.
- Va, altresì confermata la statuizione di primo grado che ha ritenuto improcedibile la domanda in quanto tardivamente proposta oltre il termine di gg. 30, tale essendo il termine all'uopo concesso e previsto dall'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
-Ad ogni modo, deve rilevarsi che, quand'anche l'opposizione fosse stata tempestiva, in quanto proposta nel rispetto dei termini normativamente previsti, la stessa avrebbe dovuto limitarsi unicamente ai motivi formali attinenti all'atto di accertamento esecutivo notificato, non essendo ammissibile da parte della la contestazione della validità della pretesa del Pt_1
per avere la stessa prestato acquiescenza alla pretesa del non avendo CP_1 CP_1 contestato gli atti propedeutici, solleciti di pagamento ad essa notificati nel 2017, come si evince dall'avviso di accertamento impugnato, da cui discende l' incontrovertibilità della pretesa del CP_1
4 -Risulta, difatti, dall'avviso impugnato che il di , al fine di ottenere il CP_1 CP_1 pagamento di somme dovute a titolo di entrate patrimoniali da indennità di occupazione per gli anni 2007/2017 dell'immobile Categ. FG. 2 P.LLA 878 SUB 7 CAT. A/7 CL. 1, ha emesso,
l'avviso/Sollecito di pagamento num. 2017/16917, notificato il 28/12/2017, nonchè
l'avviso/Sollecito di pagamento num. 2017/1 6989, notificato il 28/12/2017, e che, in assenza di pagamento spontaneo ed impugnazione dei predetti atti da parte della la Pt_1
., quale responsabile della riscossione per conto dell'Ente impositore (giusta CP_4 deliberazione n.177 n.sett. 4 del 29/04/2021), ha emesso, quindi, l'avviso di accertamento esecutivo de quo.
-Sulla base delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione, pertanto,
l'appello va respinto.
-Va, invece, accolto l'appello incidentale del sulla statuizione delle spese Controparte_1 del giudizio di primo grado che, in virtù del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in base al DM 55/2014, aggiornato nel 2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore economico del presente giudizio ai minimi tabellari stante la non complessità delle questioni trattate.
-Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità ai parametri di cui allo scaglione economico di riferimento suindicato ai valori medi, con attribuzione al procuratore antistatario, mentre nulla va disposto per le spese in favore della contumace CP_4
- Da ultimo, in ottemperanza al contenuto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e dell'insorgenza dell'obbligo di pagamento, in capo alla parte appellante soccombente, al momento del presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale proposto dal e per l'effetto, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute dal nel primo grado di giudizio che liquida in Controparte_1
5 complessivi euro 1278,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese genali al 15%; conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2552,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per la medesima parte appellata, Avv. Sara D'Antuono, dichiaratasi antistataria.
- -nulla per le spese in favore della appellata contumace CP_4
- Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Aversa, il 3 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nrg. 8076 dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa da Giudice di Pace di Afragola e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Pisano (CF: presso il cui C.F._2 studio elett.te domicilia in Frattamaggiore Via P.M. Vergara n.154;
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sara D'Antuono (C.F. ), giusta procura alle liti in calce al presente atto, in C.F._3 virtù di Determina del Responsabile Servizio Contenzioso n. gen. 573 del 29/11/2023, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in T'IO TE (Na) alla via Santa Maria la
Carità n. 46;
Appellato- appellante in via incidentale
NONCHE'
SO. , in persona del legale rappresentante p.t., dom.ta come in atti;
CP_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti del , in persona Controparte_1 del p.t. e della in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 Controparte_4 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 15 febbraio 2023 dal Giudice di Pace di
Afragola, n. 327/2023, con la quale dichiarava improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti, la domanda da essa proposta volta ad ottenere, previa sospensione e disapplicazione dei provvedimenti comunali ad esso propedeutici, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatole in data 11/7/2022 n.2022/67 dalla affidataria del CP_4 servizio di riscossione del , per il mancato pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione sine titulo di un fabbricato abusivo sito in alla Via Giacinto Gigante n.10 , CP_1 in catasto urbano al foglio 2, p.lla 878 sub 7, per le annualità 2007-2017, per l'importo di €
3.278,25; in subordine al fine di sentir dichiarare la prescrizione del diritto alla predetta indennità nonché l'annullamento per vizi propri come meglio specificato nel quarto motivo dell'atto di citazione.
-Aggiungeva l'appellante che in primo grado aveva eccepito la nullità della determina municipale n.177 del 29/4/21, emessa in attuazione della delibera di Giunta comunale n.152 del 3/11/2017, per “travisamento del potere affidato dalla legge al nella Controparte_1 gestione dei manufatti abusivi”, attesa la richiesta di pagamento di un'indennità a fronte dell'illegittima occupazione del bene acquisito al patrimonio disponibile del Comune ai sensi dell'art. 31 comma 3 DPR 380/01, destinato alla demolizione, evidenziando, altresì, la mancanza di prova dell'asserito danno da indebita occupazione;
la prescrizione della pretesa economica azionata dal dell'art. 2948 comma 4 c.c., con riferimento alla annualità CP_1
2007; la nullità dell'atto impugnato per violazione delle prescrizioni in materia di difesa del contribuente, essendo previsto il termine di gg. 30, anziché 60 giorni, per l'impugnazione; tanto premesso, deducendo la tempestività dell'impugnazione proposta in primo grado, e reiterando, nel merito, i motivi posti a fondamento della richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento nel merito della domanda svolta in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 - Con comparsa di costituzione depositata in data 5 dicembre 2023 si costituiva in giudizio il
, eccependo, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto non Controparte_1 conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 163 c.p.c. n.7); il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA deducendo che in materia della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva espressamente previste e diversamente disciplinate dall'ordinamento, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario ogni qualvolta la p.a. attivi la procedura esecutiva per la realizzazione di un credito ed il privato vi si opponga contestando, non l'esercizio del potere ed il provvedimento che ne è
l'espressione e il risultato, ma la esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva di quel credito ovvero le modalità del relativo esercizio.
Nel merito contestava la fondatezza dell'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda attorea formulata in primo grado, formulando, altresì appello incidentale sul capo relativo alla statuizione sulle spese e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
- Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello la rimaneva contumace. CP_4
-Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio a seguito di alcuni solleciti, rimessa la causa sul ruolo sul rilievo della mancata notifica al procuratore costituito della CP_4 rilievo rivelatosi errato alla luce di un vaglio approfondito della documentazione notificatoria prodotta in atti dall'appellante, veniva fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 10 aprile 2025 per la decisione della causa, termine entro il quiale le parti depositavano le rispettive note scritte di udienza.
##############################################################
-In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello: il gravame spiegato, infatti, individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando, altresì, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado (cfr. Cass., SS.UU., n. 27199 del 16/11/2017).
-Quanto alla mancanza dell'avvertimento, nell'atto di citazione in appello, previsto dall'art. 163 c.p.c. n.7) sulla necessità per il convenuto (appellato) della difesa tecnica, deve rilevarsi la sua irrilevanza in considerazione della intervenuta costituzione in giudizio dell'ente
3 impositore ( ) e della rituale notifica dell'appello al procuratore costituito Controparte_1 della costituitasi in primo grado e non costituitasi in giudizio nel presente CP_4 CP_4 giudizio di gravame.
-In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
[...]
, parte vittoriosa in primo grado, dovendo ritenersi, in adesione alla CP_1 giurisprudenza di legittimità, sufficiente ai fini del riesame la mera riproposizione della questione, posto che la parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame del soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni, ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. (cfr. Cass. 3717/07 e Cass. 24858/15)
-Va sul punto, confermata la statuizione di rigetto del primo giudice sulla diversa considerazione che, nella specie, sussiste la giurisdizione del GO posto che la pretesa dell'Amministrazione che ingiunge il pagamento delle somme dovute per l'occupazione abusiva di beni demaniali riguarda esclusivamente questioni di diritto soggettivo che, non comportando apprezzamenti discrezionali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (CdS, VI, 16.2.2010 n. 874)”.
- Va, altresì confermata la statuizione di primo grado che ha ritenuto improcedibile la domanda in quanto tardivamente proposta oltre il termine di gg. 30, tale essendo il termine all'uopo concesso e previsto dall'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
-Ad ogni modo, deve rilevarsi che, quand'anche l'opposizione fosse stata tempestiva, in quanto proposta nel rispetto dei termini normativamente previsti, la stessa avrebbe dovuto limitarsi unicamente ai motivi formali attinenti all'atto di accertamento esecutivo notificato, non essendo ammissibile da parte della la contestazione della validità della pretesa del Pt_1
per avere la stessa prestato acquiescenza alla pretesa del non avendo CP_1 CP_1 contestato gli atti propedeutici, solleciti di pagamento ad essa notificati nel 2017, come si evince dall'avviso di accertamento impugnato, da cui discende l' incontrovertibilità della pretesa del CP_1
4 -Risulta, difatti, dall'avviso impugnato che il di , al fine di ottenere il CP_1 CP_1 pagamento di somme dovute a titolo di entrate patrimoniali da indennità di occupazione per gli anni 2007/2017 dell'immobile Categ. FG. 2 P.LLA 878 SUB 7 CAT. A/7 CL. 1, ha emesso,
l'avviso/Sollecito di pagamento num. 2017/16917, notificato il 28/12/2017, nonchè
l'avviso/Sollecito di pagamento num. 2017/1 6989, notificato il 28/12/2017, e che, in assenza di pagamento spontaneo ed impugnazione dei predetti atti da parte della la Pt_1
., quale responsabile della riscossione per conto dell'Ente impositore (giusta CP_4 deliberazione n.177 n.sett. 4 del 29/04/2021), ha emesso, quindi, l'avviso di accertamento esecutivo de quo.
-Sulla base delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione, pertanto,
l'appello va respinto.
-Va, invece, accolto l'appello incidentale del sulla statuizione delle spese Controparte_1 del giudizio di primo grado che, in virtù del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in base al DM 55/2014, aggiornato nel 2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore economico del presente giudizio ai minimi tabellari stante la non complessità delle questioni trattate.
-Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità ai parametri di cui allo scaglione economico di riferimento suindicato ai valori medi, con attribuzione al procuratore antistatario, mentre nulla va disposto per le spese in favore della contumace CP_4
- Da ultimo, in ottemperanza al contenuto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e dell'insorgenza dell'obbligo di pagamento, in capo alla parte appellante soccombente, al momento del presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale proposto dal e per l'effetto, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute dal nel primo grado di giudizio che liquida in Controparte_1
5 complessivi euro 1278,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese genali al 15%; conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2552,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per la medesima parte appellata, Avv. Sara D'Antuono, dichiaratasi antistataria.
- -nulla per le spese in favore della appellata contumace CP_4
- Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Aversa, il 3 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6