Decreto cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 05/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rosa, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
informativa interdittiva antimafia del 18.11.2024 emessa dalla Prefettura di Cosenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’informativa interdittiva antimafia del 18.11.2024 adottata dalla Prefettura di Cosenza;
Ritenuto che:
- in sede di discussione la difesa di parte ricorrente ha dedotto di non avere ulteriore interesse alla definizione della controversia;
- previo avviso di una pronuncia in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., a ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.