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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/11/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2875/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di TO, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2875/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessandro Polenta e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Federica Pedrini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Transacqua (TN) in data 17 maggio 2003, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza
(TN), Parte I, N. 2, Anno 2003, e che dalla loro unione sono nati a Bassano del
PA (VI) i figli (il 17 dicembre 2004, maggiorenne ed economicamente Per_1
1 Per_ autosufficiente) e (il 25 dicembre 2007, minorenne, studente e lavoratore stagionale).
I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è dipendente a tempo indeterminato Pt_1 della Società Cooperativa Sociale Aurora con reddito mensile di circa € 1.300,00, mentre il sig. dal mese di novembre 2024 è pensionato, pur continuando a CP_1 svolgere lavori di carattere saltuario, con reddito mensile di circa € 1.200,00 per l'anno 2025 (v. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso sub docc. 4-5).
I coniugi hanno dedotto che la casa familiare è sita a Primiero San Martino di
Castrozza (TN), fraz. Transacqua, Via Scamorzi n. 15, in un appartamento condotto in locazione al canone mensile di € 526,00, e che il sig. - in accordo con la CP_1 moglie - ha già lasciato la casa coniugale.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Dichiarare che i coniugi sono patrimonialmente ed economicamente autonomi e rinunciano di conseguenza reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento.
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, Persona_3 con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazione padre-figlio regolata liberamente fra questi.
4) Assegnare la casa familiare in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz.
Transacqua, Via Scamorzi n. 15 alla signora 6) Disporre che, Parte_1 alla data di deposito del presente ricorso, la signora provveda a Parte_1 volturare a proprio nome il contratto di locazione dell'appartamento di Primiero
San Martino di Castrozza (TN), fraz. Transacqua, Via Scamorzi n. 15 e quelli delle relative utenze.
5) Disporre, in ogni caso, che dalla data di deposito del presente ricorso i canoni di locazione, le spese condominiali e quelle di utenza dell'appartamento di Primiero
2 San Martino di Castrozza (TN), fraz. Transacqua, Via Scamorzi n. 15, vengano sostenute per intero dalla signora Parte_1
7) Disporre un contributo di mantenimento in favore del figlio a carico Persona_3 del padre nella misura di € 200,00 mensili (esclusi i mesi di luglio e agosto), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ASTAT per la Provincia di TO (prima rivalutazione luglio 2026); il padre provvederà inoltre al pagamento della metà delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio . Per l'individuazione delle spese straordinarie, le modalità di Per_2 concertazione e relativo riparto si rimanda alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare di data
29.11.2027 del Consiglio Nazionale Forense, che si producono (doc. 11 – protocollo CNF) e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
8) Disporre che il c.d. “assegno unico per i figli a carico” ex D.L. n. 79/2021 (così come eventuali ulteriori contribuzioni pubbliche), verrà percepito per intero dalla sola signora . Pt_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in TO, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di TO, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2875/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessandro Polenta e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Federica Pedrini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Transacqua (TN) in data 17 maggio 2003, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza
(TN), Parte I, N. 2, Anno 2003, e che dalla loro unione sono nati a Bassano del
PA (VI) i figli (il 17 dicembre 2004, maggiorenne ed economicamente Per_1
1 Per_ autosufficiente) e (il 25 dicembre 2007, minorenne, studente e lavoratore stagionale).
I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è dipendente a tempo indeterminato Pt_1 della Società Cooperativa Sociale Aurora con reddito mensile di circa € 1.300,00, mentre il sig. dal mese di novembre 2024 è pensionato, pur continuando a CP_1 svolgere lavori di carattere saltuario, con reddito mensile di circa € 1.200,00 per l'anno 2025 (v. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso sub docc. 4-5).
I coniugi hanno dedotto che la casa familiare è sita a Primiero San Martino di
Castrozza (TN), fraz. Transacqua, Via Scamorzi n. 15, in un appartamento condotto in locazione al canone mensile di € 526,00, e che il sig. - in accordo con la CP_1 moglie - ha già lasciato la casa coniugale.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Dichiarare che i coniugi sono patrimonialmente ed economicamente autonomi e rinunciano di conseguenza reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento.
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, Persona_3 con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazione padre-figlio regolata liberamente fra questi.
4) Assegnare la casa familiare in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz.
Transacqua, Via Scamorzi n. 15 alla signora 6) Disporre che, Parte_1 alla data di deposito del presente ricorso, la signora provveda a Parte_1 volturare a proprio nome il contratto di locazione dell'appartamento di Primiero
San Martino di Castrozza (TN), fraz. Transacqua, Via Scamorzi n. 15 e quelli delle relative utenze.
5) Disporre, in ogni caso, che dalla data di deposito del presente ricorso i canoni di locazione, le spese condominiali e quelle di utenza dell'appartamento di Primiero
2 San Martino di Castrozza (TN), fraz. Transacqua, Via Scamorzi n. 15, vengano sostenute per intero dalla signora Parte_1
7) Disporre un contributo di mantenimento in favore del figlio a carico Persona_3 del padre nella misura di € 200,00 mensili (esclusi i mesi di luglio e agosto), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ASTAT per la Provincia di TO (prima rivalutazione luglio 2026); il padre provvederà inoltre al pagamento della metà delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio . Per l'individuazione delle spese straordinarie, le modalità di Per_2 concertazione e relativo riparto si rimanda alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare di data
29.11.2027 del Consiglio Nazionale Forense, che si producono (doc. 11 – protocollo CNF) e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
8) Disporre che il c.d. “assegno unico per i figli a carico” ex D.L. n. 79/2021 (così come eventuali ulteriori contribuzioni pubbliche), verrà percepito per intero dalla sola signora . Pt_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in TO, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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