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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17716/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Gestore Nominativo_1 - Ricorrente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023017SC0000153200001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gestore dei Servizi Energetici – “Ricorrente_1 S.p.A.” impugna l'avviso di liquidazione n. 2023/017/ SC/000015320/0/001, notificato tramite p.e.c. in data 21 agosto 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2 chiede il pagamento della somma di € 78.705,00
a titolo di imposta di registro dovuta in dipendenza della sentenza n. 000015320/2023 emessa dal TAR del
Lazio in data 17.10.23.
In particolare l'Ufficio richiedeva l'imposta, in solido tra la ricorrente e la convenuta Società_2 S.r.l., ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del DPR 131/86 e la liquidava ai sensi dell'art. 8, lett.b) della tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/86 con applicazione della aliquota del 3% sulla base imponibile costituita dalla somma di € 2.623.504,31 oltre interessi legali.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e come principale motivo di impugnazione sostiene di essere una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3, co. 4 del D.Lgs. 79/99), i cui indirizzi strategici ed operativi sono dettati dal Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica (“MASE”) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”) e sottoposti al potere di controllo della Corte dei Conti e, come precisato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato. Ad. Plen. n.
9/2019 – Allegato 6), rientra nella categoria “dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni, posto che, pur rivestendo formalmente la veste di società di capitali di diritto privato, è nondimeno soggetto munito dalla legge di funzioni pubbliche correlate – tra l'altro – alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli operatori del settore energetico”, configurandosi pertanto quale soggetto munito per legge di funzioni pubbliche che agisce come articolazione dell'Amministrazione dello Stato.
In ragione di ciò la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 59, comma 1, lettera a) DPR 131/1986
e 158 DPR 115/2002, trattandosi di soggetto privato svolgente pubbliche funzioni che in quanto tale non è tenuto ad alcun versamento diretto dell'imposta, potendo avvalersi dell'istituto della “prenotazione a debito”.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica alla eccezione di parte ricorrente sottolineando come Ricorrente_1 non sia una “amministrazione dello Stato” ammessa alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari nei termini stabiliti dalle suddette disposizioni, essendo una società per azioni la cui natura ai fini dell'invocata registrazione a debito ai sensi dell'art. 59 DPR 131/1986 non muta per l'essere le azioni di partecipazione interamente possedute dal MEF.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la decisione viene presa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (Cass. Sez. 5, Ordinanza
n. 363 del 9.1.2019).
Premesso ciò le ragioni della società ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, la Corte ritiene che la società ricorrente sia un soggetto che rientra tra quelle amministrazioni dello Stato previste dalla normativa di riferimento atteso che Ricorrente_1 è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3, co. 4 del D.Lgs.
79/99), i cui indirizzi strategici ed operativi sono dettati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica (“MASE”) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”) e sottoposti al potere di controllo della Corte dei Conti.
Sul punto interviene anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato. Ad. Plen. n. 9/2019) che colloca la società nella categoria “dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni, posto che, pur rivestendo formalmente la veste di società di capitali di diritto privato, è nondimeno soggetto munito dalla legge di funzioni pubbliche correlate
-tra l'altro- alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli operatori del settore energetico”, configurandosi pertanto quale soggetto munito per legge di funzioni pubbliche che agisce come articolazione dell'Amministrazione dello Stato.
Lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato poi che la registrazione a debito si giustifica nel caso delle amministrazioni statali parti dei relativi giudizi, onde evitare inutili partite di giro contabili tra diverse amministrazioni comunque facenti parte dello stesso apparato statale.
Chiarito ciò la Corte richiama l'art. 59, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.131/1986, applicabile alla fattispecie, laddove prevede che nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, « si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le
Amministrazioni dello Stato».
In ragione delle considerazioni svolte, la Corte accoglie il ricorso ritenendo la società ricorrente non tenuta al pagamento diretto dell'imposta proporzionale di registro liquidata dall'Ufficio ed oggetto del presente giudizio.
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore DO TI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17716/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Gestore Nominativo_1 - Ricorrente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023017SC0000153200001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gestore dei Servizi Energetici – “Ricorrente_1 S.p.A.” impugna l'avviso di liquidazione n. 2023/017/ SC/000015320/0/001, notificato tramite p.e.c. in data 21 agosto 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2 chiede il pagamento della somma di € 78.705,00
a titolo di imposta di registro dovuta in dipendenza della sentenza n. 000015320/2023 emessa dal TAR del
Lazio in data 17.10.23.
In particolare l'Ufficio richiedeva l'imposta, in solido tra la ricorrente e la convenuta Società_2 S.r.l., ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del DPR 131/86 e la liquidava ai sensi dell'art. 8, lett.b) della tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/86 con applicazione della aliquota del 3% sulla base imponibile costituita dalla somma di € 2.623.504,31 oltre interessi legali.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e come principale motivo di impugnazione sostiene di essere una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3, co. 4 del D.Lgs. 79/99), i cui indirizzi strategici ed operativi sono dettati dal Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica (“MASE”) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”) e sottoposti al potere di controllo della Corte dei Conti e, come precisato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato. Ad. Plen. n.
9/2019 – Allegato 6), rientra nella categoria “dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni, posto che, pur rivestendo formalmente la veste di società di capitali di diritto privato, è nondimeno soggetto munito dalla legge di funzioni pubbliche correlate – tra l'altro – alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli operatori del settore energetico”, configurandosi pertanto quale soggetto munito per legge di funzioni pubbliche che agisce come articolazione dell'Amministrazione dello Stato.
In ragione di ciò la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 59, comma 1, lettera a) DPR 131/1986
e 158 DPR 115/2002, trattandosi di soggetto privato svolgente pubbliche funzioni che in quanto tale non è tenuto ad alcun versamento diretto dell'imposta, potendo avvalersi dell'istituto della “prenotazione a debito”.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica alla eccezione di parte ricorrente sottolineando come Ricorrente_1 non sia una “amministrazione dello Stato” ammessa alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari nei termini stabiliti dalle suddette disposizioni, essendo una società per azioni la cui natura ai fini dell'invocata registrazione a debito ai sensi dell'art. 59 DPR 131/1986 non muta per l'essere le azioni di partecipazione interamente possedute dal MEF.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la decisione viene presa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (Cass. Sez. 5, Ordinanza
n. 363 del 9.1.2019).
Premesso ciò le ragioni della società ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, la Corte ritiene che la società ricorrente sia un soggetto che rientra tra quelle amministrazioni dello Stato previste dalla normativa di riferimento atteso che Ricorrente_1 è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3, co. 4 del D.Lgs.
79/99), i cui indirizzi strategici ed operativi sono dettati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica (“MASE”) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”) e sottoposti al potere di controllo della Corte dei Conti.
Sul punto interviene anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato. Ad. Plen. n. 9/2019) che colloca la società nella categoria “dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni, posto che, pur rivestendo formalmente la veste di società di capitali di diritto privato, è nondimeno soggetto munito dalla legge di funzioni pubbliche correlate
-tra l'altro- alla diffusione delle energie da fonte rinnovabile, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed all'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge agli operatori del settore energetico”, configurandosi pertanto quale soggetto munito per legge di funzioni pubbliche che agisce come articolazione dell'Amministrazione dello Stato.
Lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato poi che la registrazione a debito si giustifica nel caso delle amministrazioni statali parti dei relativi giudizi, onde evitare inutili partite di giro contabili tra diverse amministrazioni comunque facenti parte dello stesso apparato statale.
Chiarito ciò la Corte richiama l'art. 59, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.131/1986, applicabile alla fattispecie, laddove prevede che nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, « si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le
Amministrazioni dello Stato».
In ragione delle considerazioni svolte, la Corte accoglie il ricorso ritenendo la società ricorrente non tenuta al pagamento diretto dell'imposta proporzionale di registro liquidata dall'Ufficio ed oggetto del presente giudizio.
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore DO TI