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Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 26318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26318 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IS DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
la difesa, avv. R. Dainelli, ha fatto pervenire con p.e.c. del 5 aprile 2023, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26318 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, sezione Quinta penale, n. 27949 - 20, del 18 settembre 2020, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Siena, in data 21 marzo 2013, come modificata dalla sentenza della Corte di appello di Firenze, del 16 aprile 2019 oggetto di parziale annullamento con rinvio, rideterminando la pena irrogata ad ND Di GI, in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa, per i reati di cui agli artt. 99, comma quarto, 508, comma primo e secondo, cod. pen., contestati ai capi A) e B). 1.1. La sentenza di primo grado aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati contestati, ritenuta la recidiva, unificati sotto il vincolo della continuazione, all'esito di rito abbreviato, con la condanna alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Il reato originariamente ascritto all'imputato al capo A), è il delitto previsto e punito dall'art. 614, comma primo e quarto, cod. pen., perché al fine di commettere il reato di sabotaggio di cui al capo B), l'imputato si introduceva nella propria vettura all'interno della tenuta dell'azienda agricola denominata Case basse, contro la volontà del titolare della stessa, mediante violenza sulle cose consistita nell'aver rotto il doppio vetro antisfondamento della porta esterna posta sul retro della cantina. Veniva contestato, inoltre, il delitto di cui al capo B) in relazione ai reati di sabotaggio, perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, allo scopo di impedire il normale svolgimento dell'attività vitivinicola dell'azienda agricola denominata Case basse, danneggiava mediante dispersione, nel sottostante canale di scolo, protetto da una rete metallica e confluente con la rete fognaria, con l'apertura di rubinetti metallici delle botti in rovere, un quantitativo di vino rosso di tipo Brunello, di plurime annate, per un totale di circa 626 ettolitri. Il Tribunale condannava, infine, l'imputato anche in relazione al delitto di cui al capo C), previsto dall'art. 594 cod. pen. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Firenze, con sentenza deliberata il 16 aprile 2019, ha assolto l'imputato dal reato sub C), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena irrogata, in quella di anni 3, mesi 11 e giorni 23 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. A seguito di ricorso per cassazione dell'imputato, questa Corte, con la sentenza rescindente, procedeva alla riqualificazione del reato di cui al capo A), 2 in quello di cui al primo comma dell'art. 508 cod. pen., ravvisando la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'invasione, ossia l'ingresso nell'azienda invito domino e di quello soggettivo, rappresentato dal dolo specifico di impedimento del normale svolgimento dell'attività lavorativa. Dunque, la pronuncia annullava con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, tenuto conto che le sentenze di merito avevano considerato quale violazione più grave del reato continuato, quella di cui all'art. 614 cod. pen., oggetto della riqualificazione con la sentenza rescindente, rigettando il ricorso nel resto. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. R. Dainelli, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 597, comma 1 e 3, 627 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, nel rideterminare la pena, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius in relazione all'individuazione della pena base di anni due e mesi 8 di reclusione, in quanto di misura superiore alla pena base di anni due di reclusione, stabilita dal giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 614, comma primo, cod. pen. La pena irrogata dal Tribunale era stata quella di anni due di reclusione, poi aumentata di un anno per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'ad 614, comma quattro, cod. pen. Dopo aver ripercorso a pagina 4 e ss. l'iter del procedimento in corso nei confronti dell'imputato, la difesa ha sottolineato che, avverso la prima sentenza, al n. 21 dei motivi di appello si deduceva che la pena era illegale perché, invece di partire da quella prevista dall'art. 614 cod. pen. di cui al comma quattro, inteso quale fattispecie autonoma di reato, il Tribunale era partito dalla pena di cui all'articolo 614, comma primo, cod. pen., di anni due di reclusione, aumentandola di un anno di reclusione ritenendo la fattispecie di cui al comma quattro circostanza aggravante. Si sottolinea che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente aveva riqualificato il delitto di cui al capo A) in quello di cui all'art. 508, comma primo, cod. pen., rigettando i motivi relativi alla responsabilità penale e quello relativo alla recidiva contestata. Il giudice del rinvio ha condannato l'imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6000 di multa, per i reati di cui agli articoli 99, comma quarto, 508, comma primo e secondo, cod. pen., con conferma nel resto. Nella sentenza impugnata si è ritenuto limite invalicabile, dal quale partire quanto all'entità della pena base, quello di anni tre di reclusione, corrispondente, 3 secondo la Corte d'appello, alla pena applicata dal Tribunale per il reato di cui al capo A), poi riqualificato, indicando come reato più grave, quello di cui all'articolo 508 comma secondo, cod. pen. Quindi la Corte di appello è partita dalla pena base di anni due mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multa, aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo A) come riqualificato. Rileva la difesa, che, invece, il Tribunale era giunto alla pena di anni tre di reclusione, quale pena prevista per il reato base ritenuto più grave, perché avrebbe ritenuto, indebitamente, l'aumento per la circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 614 cod. pen., senza considerare che quella contestata è ipotesi autonoma di reato e che, dunque, di quell'anno di reclusione, irrogato a titolo di aumento, non si poteva tenere conto, posto che la Corte di cassazione con la sentenza rescindente, aveva riqualificato la condotta, come fatto punito ai sensi dell'art. 508, comma primo, cod. pen., dal quale è estraneo l'elemento della violenza sulle cose. Dunque la pena base dalla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto prendere le mosse è quella di anni due di reclusione, come indicata dal Tribunale per il capo A), così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius. Si richiamano precedenti di legittimità che impongono, in caso di modifica dei reati avvinti dalla continuazione da parte del giudice di appello, il divieto del superamento della pena base che era è stata individuata dal primo giudice (Sez. 3, n. 20422 del 2018) e si sostiene che, nel giudizio di rinvio, non può essere superata non solo la pena finale, ma anche quella a base del calcolo in sede di merito, nel caso in esame individuabile nella pena di anni due di reclusione, non anche in anni due e mesi otto di reclusione, misura indicata dalla Corte di appello. Si ritiene, quindi, determinata in violazione di legge la pena base di anni due mesi otto di reclusione, invece di quella di anni due di reclusione, individuata dal primo giudice, confermata dalla prima Corte d'appello, nonostante l'impugnazione del solo imputato, con motivo n. 21 dell'atto di gravame, pena che non poteva essere modificata in peius, con vizio che può essere rilevato anche di ufficio, attenendo, a parere del ricorrente, alla legalità della pena. Si sottolinea, infine, la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. perché il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto dell'operata riqualificazione da parte della Corte di cassazione, quanto al capo A), nel reato di cui all'art. 508, comma primo cod. pen. trattandosi di fatto che non ha, come proprio elemento costitutivo, la violenza sulle cose, così da non poter incidere in alcun modo, detto elemento di aggravamento, sulla determinazione dell'entità della pena per la violazione più grave. 4 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e 132 e 133 cod. pen., in relazione alla misura della pena base. La individuazione, da parte del giudice del rinvio della pena base per il reato ritenuto più grave di cui all'art. 508, comma secondo, cod. pen. di anni tre di reclusione utilizzando quale parametro di riferimento, quella irrogata dal primo giudice per il reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose, è illegittima. Si è utilizzato, infatti, un parametro di individuazione dell'entità della pena base usato per un reato non più esistente perché effetto di riqualificazione, rispetto a un delitto (art. 508, comma primo, cod. pen.) che prevede una sanzione notevolmente inferiore quale range edittale (fino a tre anni di reclusione, oltre la multa), rispetto al delitto di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen. (da due a sei anni di reclusione). Peraltro, nella determinazione dell'entità della pena previsa per il reato di cui al capo A), nella precedente formulazione, rientra l'elemento della violenza sulle cose che, invece, non è elemento costitutivo né del reato di cui all'art. 508 comma primo, né di quello di cui al comma secondo della medesima norma. Inoltre, a parere del ricorrente, il giudice del rinvio sarebbe incorso in violazione di legge anche nel determinare la pena base in misura notevolmente superiore al medio edittale, prossima anzi al massimo, richiamando elementi assunti quale riferimento per la determinazione della pena base per il reato di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen. (danno patrimoniale elevato e sproporzionato al preteso affronto subito, elevata intensità del dolo). Peraltro, la pena base indicata nel primo giudizio e confermata dalla prima sentenza di appello, si discostava di poco dal minimo edittale, sulla scorta degli stessi elementi indicati, poi, dal giudice del rinvio ex art. 133 cod. pen. e che, invece, ha irrogato una pena sostanzialmente di molto lontana dal minimo e superiore alla media, anzi vicina al massimo. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento agli artt. 627 cod. proc. pen., 81, 133 cod. pen, in relazione all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. L'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato satellite di cui all'art. 508 comma primo cod. pen. di cui al capo A), di anni uno di reclusione ed euro 1.500 di multa, risulta privo di motivazione, con conseguente nullità della sentenza in tale parte, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto dei principi di cui alle Sez. U, n 35406 del 24/06/2021, ricorrente Pizzone. Tanto, peraltro, senza prendere in considerazione l'operata riqualificazione della condotta in quella di invasione di azienda agricola e, dunque, della minore gravità del reato in cui quello di cui al capo A) è stato riqualificato, rispetto all'originaria contestazione di violazione di domicilio, quanto alla pena edittale. 3. Il Sostituto Procuratore generale S. Perelli, ha fatto pervenire richieste scritte, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa, avv. R. Dainelli, ha fatto pervenire, con p.e.c. del 5 aprile 2023, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. I primi due motivi sono infondati. Rileva, in via generale, il Collegio che il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., non implica che il giudice di secondo grado, diversamente qualificato il fatto, non possa ritenere la sussistenza di condotte connotate da maggiore gravità. Detto divieto, invece, come è noto, attiene all'entità del trattamento sanzionatorio che consegue all'operata riqualificazione che, mai, in assenza dell'appello della parte pubblica, potrà rivelarsi più gravoso per l'imputato. Secondo l'orientamento costante espresso in sede di legittimità, circa l'ambito del divieto di reformatio in peius in capo al giudice di appello, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, il descritto divieto investe l'entità complessiva della pena e gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv. 281831; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Savarese, Rv. 267853, quest'ultima relativa ad un caso nel quale il giudice di appello, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base — a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella irrogata in primo grado, applica per i reati satellite, già unificati per continuazione, un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata). 6 Anche con riferimento all'individuazione dell'entità della pena base, poi, questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha fissato il principio di diritto, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo il quale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Quindi il giudice di secondo grado, anche quando escluda una circostanza aggravante e, per l'effetto, irroghi una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066). In attuazione dei descritti principi, ma con specifico riferimento ad un caso in cui, a fronte della pronunciata assoluzione per il reato base, si sia irrogata soltanto la pena per il residuo reato satellite, si è sostenuto, però, che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello dell'imputato per taluni reati unificati dalla continuazione, irroghi, per il reato satellite rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumento, ex art. 81 cod. pen. Ciò, purché il trattamento sanzionatorio finale, derivato all'esito del mutamento della struttura del reato continuato, non sia superiore a quello determinato dal primo giudice (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, deo. 2018, N., Rv. 272631; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro, Rv. 266504). Si è, poi, in via generale affermato che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato è violato nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente irrogata, pur pronunciando assoluzione per un reato-satellite (Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom AM Eric, Rv. 282628). Con riferimento, più specifico, ai poteri del giudice del rinvio in tema di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si è, infine, affermato (Sez. 6, n. 28723 del 19/06/2013, Costa, Rv. 257101) che, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione su ricorso del solo imputato, ove la pena base debba essere rideterminata per effetto della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli per l'imputato, il divieto di reformatio in peius impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la commisurazione tanto della pena base quanto dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze aggravanti. 7 Su tale fronte, però, si registra l'intervento di questa Corte nella massima espressione (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653) secondo il quale, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore, rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Sulla scorta di tale indirizzo è stato affermato che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione o del rinvio che, per effetto del mutamento della struttura del reato continuato per essere la regiudicanda satellite divenuta la più grave, apporti per uno dei fatti unificati dalla identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072 nella specie, questa Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte di appello che, in sede di giudizio di rinvio, tenuto conto del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dal d. I. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014 n. 79, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva individuato come nuovo reato più grave quello di cui all'art. 629 cod. pen. e rideterminato per esso la pena base in termini peggiorativi rispetto a quelli fissati come reato-satellite dal giudice precedente, irrogando, comunque, per gli aumenti a titolo di continuazione, una pena complessivamente inferiore). 2. Applicati gli esposti principi al caso di specie, si osserva che il reato satellite, individuato dal primo giudice, è divenuto, all'esito del giudizio di rinvio, reato più grave e, per questo titolo, la pronuncia impugnata ha irrogato una pena inferiore rispetto a quella posta a base del calcolo dal primo giudice (anni tre di reclusione, divenuta all'esito del giudizio di rinvio, anni due mesi otto di reclusione, oltre la multa). La questione prospettata, in relazione alla qualificazione del reato di cui all'art. 614 cod. pen., svolta con il n. 21 dei motivi di appello è, allora, deduzione da reputarsi assorbita dall'operata riqualificazione che ha effettuato la sentenza rescindente rispetto al reato di cui al capo A), come riqualificato ai sensi dell'art. 508, comma primo, cod. pen. 8 In ogni caso, si osserva che la pena di anni tre di reclusione, indicata dal Tribunale, non può essere reputata pena illegale, tenuto conto dei range edittali di cui al reato ritenuto all'esito del giudizio di rinvio. Del resto, l'entità della pena base, rispetto a quella prevista dall'art. 508, comma secondo, cod. pen. (da sei mesi a quattro anni di reclusione) si discosta dal minimo edittale, ma tale decisione viene motivata congruamente dal giudice del rinvio, considerando il danno patrimoniale arrecato, indicato come sproporzionato rispetto al preteso affronto subito, nonché in base alla intensità del dolo, dunque facendo riferimento alla gravità del reato di cui all'art. 508, comma secondo, cod. pen. che, all'esito del primo giudizio, era stato considerato reato satellite, con profilo (quello della ritenuta gravità del reato di cui all'art. 508, comma secondo, cod. pen.) che, secondo il ragionamento immune da censure del giudice del rinvio, deve reputarsi coperto da giudicato stando al contenuto delle prime due sentenze di merito su tale punto. Sicché, alla stregua di quanto sin qui osservato, pur risultando la pena di anni tre di reclusione, irrogata per il reato di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen. (tenuto conto del range edittale da due a sei anni di reclusione) di poco superiore al minimo edittale, tale considerazione non consente di ritenere illegale nel senso prospettato, la pena irrogata dal giudice del rinvio di anni due mesi otto di reclusione oltre la multa, per il reato come riqualificato, né si ravvisa alcuna violazione del divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. 2.2. Con riferimento all'entità dell'aumento, ex art. 81 cod. pen., di cui al terzo motivo di ricorso, si osserva che questo è senz'altro inferiore alla misura di quello operato nei precedenti giudizi di merito. Tuttavia, il motivo proposto si limita a dedurre l'omessa motivazione sull'entità di detto aumento, ma non specifica, come necessario per non incorrere nella genericità della censura, le ragioni per le quali quella di un anno di reclusione è pena eccessiva, come aumento ex art. 81 cod. pen. Peraltro, su tale specifico punto, pur trattandosi di aumento relativo a reato ritenuto per la prima volta nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza rescindente (art. 508, comma primo, cod. pen. così riqualificato il capo A), risultano, dal complesso della motivazione, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., nel senso che non è censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con l'impugnazione, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata, Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). 9 Il Presidente 3.Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso proposto con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
la difesa, avv. R. Dainelli, ha fatto pervenire con p.e.c. del 5 aprile 2023, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26318 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, sezione Quinta penale, n. 27949 - 20, del 18 settembre 2020, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Siena, in data 21 marzo 2013, come modificata dalla sentenza della Corte di appello di Firenze, del 16 aprile 2019 oggetto di parziale annullamento con rinvio, rideterminando la pena irrogata ad ND Di GI, in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa, per i reati di cui agli artt. 99, comma quarto, 508, comma primo e secondo, cod. pen., contestati ai capi A) e B). 1.1. La sentenza di primo grado aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati contestati, ritenuta la recidiva, unificati sotto il vincolo della continuazione, all'esito di rito abbreviato, con la condanna alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Il reato originariamente ascritto all'imputato al capo A), è il delitto previsto e punito dall'art. 614, comma primo e quarto, cod. pen., perché al fine di commettere il reato di sabotaggio di cui al capo B), l'imputato si introduceva nella propria vettura all'interno della tenuta dell'azienda agricola denominata Case basse, contro la volontà del titolare della stessa, mediante violenza sulle cose consistita nell'aver rotto il doppio vetro antisfondamento della porta esterna posta sul retro della cantina. Veniva contestato, inoltre, il delitto di cui al capo B) in relazione ai reati di sabotaggio, perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, allo scopo di impedire il normale svolgimento dell'attività vitivinicola dell'azienda agricola denominata Case basse, danneggiava mediante dispersione, nel sottostante canale di scolo, protetto da una rete metallica e confluente con la rete fognaria, con l'apertura di rubinetti metallici delle botti in rovere, un quantitativo di vino rosso di tipo Brunello, di plurime annate, per un totale di circa 626 ettolitri. Il Tribunale condannava, infine, l'imputato anche in relazione al delitto di cui al capo C), previsto dall'art. 594 cod. pen. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Firenze, con sentenza deliberata il 16 aprile 2019, ha assolto l'imputato dal reato sub C), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena irrogata, in quella di anni 3, mesi 11 e giorni 23 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. A seguito di ricorso per cassazione dell'imputato, questa Corte, con la sentenza rescindente, procedeva alla riqualificazione del reato di cui al capo A), 2 in quello di cui al primo comma dell'art. 508 cod. pen., ravvisando la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'invasione, ossia l'ingresso nell'azienda invito domino e di quello soggettivo, rappresentato dal dolo specifico di impedimento del normale svolgimento dell'attività lavorativa. Dunque, la pronuncia annullava con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, tenuto conto che le sentenze di merito avevano considerato quale violazione più grave del reato continuato, quella di cui all'art. 614 cod. pen., oggetto della riqualificazione con la sentenza rescindente, rigettando il ricorso nel resto. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. R. Dainelli, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 597, comma 1 e 3, 627 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, nel rideterminare la pena, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius in relazione all'individuazione della pena base di anni due e mesi 8 di reclusione, in quanto di misura superiore alla pena base di anni due di reclusione, stabilita dal giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 614, comma primo, cod. pen. La pena irrogata dal Tribunale era stata quella di anni due di reclusione, poi aumentata di un anno per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'ad 614, comma quattro, cod. pen. Dopo aver ripercorso a pagina 4 e ss. l'iter del procedimento in corso nei confronti dell'imputato, la difesa ha sottolineato che, avverso la prima sentenza, al n. 21 dei motivi di appello si deduceva che la pena era illegale perché, invece di partire da quella prevista dall'art. 614 cod. pen. di cui al comma quattro, inteso quale fattispecie autonoma di reato, il Tribunale era partito dalla pena di cui all'articolo 614, comma primo, cod. pen., di anni due di reclusione, aumentandola di un anno di reclusione ritenendo la fattispecie di cui al comma quattro circostanza aggravante. Si sottolinea che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente aveva riqualificato il delitto di cui al capo A) in quello di cui all'art. 508, comma primo, cod. pen., rigettando i motivi relativi alla responsabilità penale e quello relativo alla recidiva contestata. Il giudice del rinvio ha condannato l'imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6000 di multa, per i reati di cui agli articoli 99, comma quarto, 508, comma primo e secondo, cod. pen., con conferma nel resto. Nella sentenza impugnata si è ritenuto limite invalicabile, dal quale partire quanto all'entità della pena base, quello di anni tre di reclusione, corrispondente, 3 secondo la Corte d'appello, alla pena applicata dal Tribunale per il reato di cui al capo A), poi riqualificato, indicando come reato più grave, quello di cui all'articolo 508 comma secondo, cod. pen. Quindi la Corte di appello è partita dalla pena base di anni due mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multa, aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo A) come riqualificato. Rileva la difesa, che, invece, il Tribunale era giunto alla pena di anni tre di reclusione, quale pena prevista per il reato base ritenuto più grave, perché avrebbe ritenuto, indebitamente, l'aumento per la circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 614 cod. pen., senza considerare che quella contestata è ipotesi autonoma di reato e che, dunque, di quell'anno di reclusione, irrogato a titolo di aumento, non si poteva tenere conto, posto che la Corte di cassazione con la sentenza rescindente, aveva riqualificato la condotta, come fatto punito ai sensi dell'art. 508, comma primo, cod. pen., dal quale è estraneo l'elemento della violenza sulle cose. Dunque la pena base dalla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto prendere le mosse è quella di anni due di reclusione, come indicata dal Tribunale per il capo A), così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius. Si richiamano precedenti di legittimità che impongono, in caso di modifica dei reati avvinti dalla continuazione da parte del giudice di appello, il divieto del superamento della pena base che era è stata individuata dal primo giudice (Sez. 3, n. 20422 del 2018) e si sostiene che, nel giudizio di rinvio, non può essere superata non solo la pena finale, ma anche quella a base del calcolo in sede di merito, nel caso in esame individuabile nella pena di anni due di reclusione, non anche in anni due e mesi otto di reclusione, misura indicata dalla Corte di appello. Si ritiene, quindi, determinata in violazione di legge la pena base di anni due mesi otto di reclusione, invece di quella di anni due di reclusione, individuata dal primo giudice, confermata dalla prima Corte d'appello, nonostante l'impugnazione del solo imputato, con motivo n. 21 dell'atto di gravame, pena che non poteva essere modificata in peius, con vizio che può essere rilevato anche di ufficio, attenendo, a parere del ricorrente, alla legalità della pena. Si sottolinea, infine, la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. perché il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto dell'operata riqualificazione da parte della Corte di cassazione, quanto al capo A), nel reato di cui all'art. 508, comma primo cod. pen. trattandosi di fatto che non ha, come proprio elemento costitutivo, la violenza sulle cose, così da non poter incidere in alcun modo, detto elemento di aggravamento, sulla determinazione dell'entità della pena per la violazione più grave. 4 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e 132 e 133 cod. pen., in relazione alla misura della pena base. La individuazione, da parte del giudice del rinvio della pena base per il reato ritenuto più grave di cui all'art. 508, comma secondo, cod. pen. di anni tre di reclusione utilizzando quale parametro di riferimento, quella irrogata dal primo giudice per il reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose, è illegittima. Si è utilizzato, infatti, un parametro di individuazione dell'entità della pena base usato per un reato non più esistente perché effetto di riqualificazione, rispetto a un delitto (art. 508, comma primo, cod. pen.) che prevede una sanzione notevolmente inferiore quale range edittale (fino a tre anni di reclusione, oltre la multa), rispetto al delitto di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen. (da due a sei anni di reclusione). Peraltro, nella determinazione dell'entità della pena previsa per il reato di cui al capo A), nella precedente formulazione, rientra l'elemento della violenza sulle cose che, invece, non è elemento costitutivo né del reato di cui all'art. 508 comma primo, né di quello di cui al comma secondo della medesima norma. Inoltre, a parere del ricorrente, il giudice del rinvio sarebbe incorso in violazione di legge anche nel determinare la pena base in misura notevolmente superiore al medio edittale, prossima anzi al massimo, richiamando elementi assunti quale riferimento per la determinazione della pena base per il reato di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen. (danno patrimoniale elevato e sproporzionato al preteso affronto subito, elevata intensità del dolo). Peraltro, la pena base indicata nel primo giudizio e confermata dalla prima sentenza di appello, si discostava di poco dal minimo edittale, sulla scorta degli stessi elementi indicati, poi, dal giudice del rinvio ex art. 133 cod. pen. e che, invece, ha irrogato una pena sostanzialmente di molto lontana dal minimo e superiore alla media, anzi vicina al massimo. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento agli artt. 627 cod. proc. pen., 81, 133 cod. pen, in relazione all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. L'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato satellite di cui all'art. 508 comma primo cod. pen. di cui al capo A), di anni uno di reclusione ed euro 1.500 di multa, risulta privo di motivazione, con conseguente nullità della sentenza in tale parte, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto dei principi di cui alle Sez. U, n 35406 del 24/06/2021, ricorrente Pizzone. Tanto, peraltro, senza prendere in considerazione l'operata riqualificazione della condotta in quella di invasione di azienda agricola e, dunque, della minore gravità del reato in cui quello di cui al capo A) è stato riqualificato, rispetto all'originaria contestazione di violazione di domicilio, quanto alla pena edittale. 3. Il Sostituto Procuratore generale S. Perelli, ha fatto pervenire richieste scritte, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa, avv. R. Dainelli, ha fatto pervenire, con p.e.c. del 5 aprile 2023, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. I primi due motivi sono infondati. Rileva, in via generale, il Collegio che il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., non implica che il giudice di secondo grado, diversamente qualificato il fatto, non possa ritenere la sussistenza di condotte connotate da maggiore gravità. Detto divieto, invece, come è noto, attiene all'entità del trattamento sanzionatorio che consegue all'operata riqualificazione che, mai, in assenza dell'appello della parte pubblica, potrà rivelarsi più gravoso per l'imputato. Secondo l'orientamento costante espresso in sede di legittimità, circa l'ambito del divieto di reformatio in peius in capo al giudice di appello, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, il descritto divieto investe l'entità complessiva della pena e gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv. 281831; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Savarese, Rv. 267853, quest'ultima relativa ad un caso nel quale il giudice di appello, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base — a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella irrogata in primo grado, applica per i reati satellite, già unificati per continuazione, un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata). 6 Anche con riferimento all'individuazione dell'entità della pena base, poi, questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha fissato il principio di diritto, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo il quale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Quindi il giudice di secondo grado, anche quando escluda una circostanza aggravante e, per l'effetto, irroghi una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066). In attuazione dei descritti principi, ma con specifico riferimento ad un caso in cui, a fronte della pronunciata assoluzione per il reato base, si sia irrogata soltanto la pena per il residuo reato satellite, si è sostenuto, però, che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello dell'imputato per taluni reati unificati dalla continuazione, irroghi, per il reato satellite rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumento, ex art. 81 cod. pen. Ciò, purché il trattamento sanzionatorio finale, derivato all'esito del mutamento della struttura del reato continuato, non sia superiore a quello determinato dal primo giudice (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, deo. 2018, N., Rv. 272631; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro, Rv. 266504). Si è, poi, in via generale affermato che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato è violato nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente irrogata, pur pronunciando assoluzione per un reato-satellite (Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom AM Eric, Rv. 282628). Con riferimento, più specifico, ai poteri del giudice del rinvio in tema di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si è, infine, affermato (Sez. 6, n. 28723 del 19/06/2013, Costa, Rv. 257101) che, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione su ricorso del solo imputato, ove la pena base debba essere rideterminata per effetto della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli per l'imputato, il divieto di reformatio in peius impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la commisurazione tanto della pena base quanto dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze aggravanti. 7 Su tale fronte, però, si registra l'intervento di questa Corte nella massima espressione (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653) secondo il quale, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore, rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Sulla scorta di tale indirizzo è stato affermato che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione o del rinvio che, per effetto del mutamento della struttura del reato continuato per essere la regiudicanda satellite divenuta la più grave, apporti per uno dei fatti unificati dalla identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072 nella specie, questa Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte di appello che, in sede di giudizio di rinvio, tenuto conto del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dal d. I. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014 n. 79, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva individuato come nuovo reato più grave quello di cui all'art. 629 cod. pen. e rideterminato per esso la pena base in termini peggiorativi rispetto a quelli fissati come reato-satellite dal giudice precedente, irrogando, comunque, per gli aumenti a titolo di continuazione, una pena complessivamente inferiore). 2. Applicati gli esposti principi al caso di specie, si osserva che il reato satellite, individuato dal primo giudice, è divenuto, all'esito del giudizio di rinvio, reato più grave e, per questo titolo, la pronuncia impugnata ha irrogato una pena inferiore rispetto a quella posta a base del calcolo dal primo giudice (anni tre di reclusione, divenuta all'esito del giudizio di rinvio, anni due mesi otto di reclusione, oltre la multa). La questione prospettata, in relazione alla qualificazione del reato di cui all'art. 614 cod. pen., svolta con il n. 21 dei motivi di appello è, allora, deduzione da reputarsi assorbita dall'operata riqualificazione che ha effettuato la sentenza rescindente rispetto al reato di cui al capo A), come riqualificato ai sensi dell'art. 508, comma primo, cod. pen. 8 In ogni caso, si osserva che la pena di anni tre di reclusione, indicata dal Tribunale, non può essere reputata pena illegale, tenuto conto dei range edittali di cui al reato ritenuto all'esito del giudizio di rinvio. Del resto, l'entità della pena base, rispetto a quella prevista dall'art. 508, comma secondo, cod. pen. (da sei mesi a quattro anni di reclusione) si discosta dal minimo edittale, ma tale decisione viene motivata congruamente dal giudice del rinvio, considerando il danno patrimoniale arrecato, indicato come sproporzionato rispetto al preteso affronto subito, nonché in base alla intensità del dolo, dunque facendo riferimento alla gravità del reato di cui all'art. 508, comma secondo, cod. pen. che, all'esito del primo giudizio, era stato considerato reato satellite, con profilo (quello della ritenuta gravità del reato di cui all'art. 508, comma secondo, cod. pen.) che, secondo il ragionamento immune da censure del giudice del rinvio, deve reputarsi coperto da giudicato stando al contenuto delle prime due sentenze di merito su tale punto. Sicché, alla stregua di quanto sin qui osservato, pur risultando la pena di anni tre di reclusione, irrogata per il reato di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen. (tenuto conto del range edittale da due a sei anni di reclusione) di poco superiore al minimo edittale, tale considerazione non consente di ritenere illegale nel senso prospettato, la pena irrogata dal giudice del rinvio di anni due mesi otto di reclusione oltre la multa, per il reato come riqualificato, né si ravvisa alcuna violazione del divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. 2.2. Con riferimento all'entità dell'aumento, ex art. 81 cod. pen., di cui al terzo motivo di ricorso, si osserva che questo è senz'altro inferiore alla misura di quello operato nei precedenti giudizi di merito. Tuttavia, il motivo proposto si limita a dedurre l'omessa motivazione sull'entità di detto aumento, ma non specifica, come necessario per non incorrere nella genericità della censura, le ragioni per le quali quella di un anno di reclusione è pena eccessiva, come aumento ex art. 81 cod. pen. Peraltro, su tale specifico punto, pur trattandosi di aumento relativo a reato ritenuto per la prima volta nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza rescindente (art. 508, comma primo, cod. pen. così riqualificato il capo A), risultano, dal complesso della motivazione, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., nel senso che non è censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con l'impugnazione, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata, Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). 9 Il Presidente 3.Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso proposto con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore