Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2011, n. 20509
CASS
Sentenza 14 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Rientra nei poteri della Corte di Cassazione disporre l'estensione in "bonam partem" degli effetti della decisione ai coimputati non appellanti, non attuata dal giudice della sentenza impugnata. (In applicazione del principio la Corte, sul presupposto che il giudice d'appello aveva pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti di un soggetto imputato di cessione di sostanza stupefacente ad altra persona, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di quest'ultima, non appellante, per l'imputazione di cessione della medesima sostanza a terzi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2011, n. 20509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20509
    Data del deposito : 14 aprile 2011

    Testo completo