Sentenza 14 aprile 2011
Massime • 1
Rientra nei poteri della Corte di Cassazione disporre l'estensione in "bonam partem" degli effetti della decisione ai coimputati non appellanti, non attuata dal giudice della sentenza impugnata. (In applicazione del principio la Corte, sul presupposto che il giudice d'appello aveva pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti di un soggetto imputato di cessione di sostanza stupefacente ad altra persona, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di quest'ultima, non appellante, per l'imputazione di cessione della medesima sostanza a terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2011, n. 20509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20509 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 811
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29389/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI FA, nato in [...] il [...];
e da ST DA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 1.04.2010 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa loro inflitta nel giudizio di primo grado quali colpevoli di reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG Dott. De Santis Fausto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentito il difensore del ricorrente ST, avv. Corticelli Maurizio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 1.04.2010 la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a MI FA e a ST DA quali colpevoli di reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (acquisto, detenzione e plurime cessioni di cocaina).
Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. RI censurava la dosimetria della pena (anni 8 di reclusione Euro 40.000 di multa) che sarebbe stata applicata senza alcun aggancio all'oggettività concreta dei fatti essendo stato omesso l'esame del numero delle cessioni (dai dati emergenti dalla lettura dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche erano stati ceduti solo 100 grammi circa di cocaina di scarsa qualità), della qualità e quantità della sostanza ceduta e delle modalità dei fatti. Inoltre, andava esclusa, per il suo stato di tossicomane, la recidiva specifica reiterata infraquinquennale e il relativo aumento di pena violazione così com'era stato deciso per il coimputato ST ritenuto figura centrale del presente procedimento. Ingiustificato era il diniego delle attenuanti generiche che gli competevano per la modesta consistenza dei fatti, per lo stato d'indigenza e di tossicodipendenza.
ST, che per la condanna sul capo d) dell'imputazione non aveva proposto specifica censura, si doleva per la disapplicazione dell'effetto estensivo del motivo sulla responsabilità proposto dal coimputato NI che, nel giudizio d'appello, era stato assolto con formula pena dal reato a entrambi ascritto (capi a) ed) della rubrica).
Se non vi era prova della cessione del venditore NI all'acquirente ST della sostanza stupefacente, ST, a sua volta fornitore a terzi delle medesima sostanza avuta da NI, andava assolto dal reato di cui al capo d) con eliminazione dell'aumento di pena per la continuazione. Contestava, altresì, ST, il diniego dell'attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 7 che, invece, andava concessa per avere egli propiziato, con la sua collaborazione, l'arresto di più persone e il sequestro di circa 220 grammi di sostanza stupefacente e di un'ingente somma di denaro.
Per tali ragioni la recidiva doveva essere esclusa anche perché dalla precedente sentenza di patteggiamento non emergevano elementi negativi su cui basare un giudizio di spiccata pericolosità e di propensione alla commissione di delitti della stessa specie. Chiedevano entrambi l'annullamento della sentenza. Il ricorso di RI è inammissibile perché basato su doglianze, peraltro formulate anche in maniera generica, che attengono ad apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie non deducibili in sede di legittimità.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (ex plurimis, Sez. 3, n. 4115/1996, RV. 203272). Tale principio, più volte ribadito da questa Corte, è stato altresì avallato dalle Sezioni Unite che hanno puntualizzato che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793).
Nel caso di specie le argomentazioni svolte dalla corte distrettuale danno adeguatamente conto del convincimento circa la determinazione della pena inflitta a RI e sul diniego delle attenuanti generiche.
La negativa personalità del predetto, pluripregiudicato specifico sotto diverse identità, era ostativa al riconoscimento di un meno gravoso trattamento sanzionatorio e certamente erano inidonee a sostenere il riduttivo assunto difensivo le illecite condotte da lui poste in essere, continuative e costanti, come emergeva dagli innumerevoli e quotidiani contatti telefonici col suo fornitore che sfociavano, in taluni casi, anche a più cessioni nel corso della stessa giornata.
Quanto alle attenuanti generiche, si osserva che le stesse hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere, sicché le stesse possono essere riconosciute quando siano provati elementi favorevoli all'imputato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.
Nella specie, la corte distrettuale, in mancanza di elementi positivi, ha dedotto prevalenti significazioni negative dalla personalità dell'imputato proclive a delinquere nel circuito dello spaccio di sostanze stupefacenti, donde il coerente riconoscimento della recidiva qualificata.
Per l'inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente RI l'onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
Il primo motivo del ricorso del ST è fondato.
In sede d'appello il coimputato NI (indicato al capo a) della rubrica come venditore a ST di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (circa 10 grammi) destinato alla successiva commercializzazione), è stato assolto per l'inconcludenza delle conversazioni telefoniche intervenute tra i due, mentre il motivo di ricorso del primo non è stato esteso a ST, che nell'imputazione di cui al capo d) era designato come acquirente di quelle sostanze.
Ha affermato questa Corte che, in tema di estensione degli effetti dell'impugnazione, sono da considerarsi motivi estensibili agli imputati che versano in identiche situazioni, quelli che, investendo l'esistenza stessa del reato, non possono essere considerati esclusivamente personali.
Pertanto, qualora dal testo della sentenza impugnata si ricavi che l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste, l'omessa estensione in bonam partem degli effetti della decisione agli altri coimputati non appellanti può essere corretta dalla Cassazione (cfr. Sezione 5 n. 7557/1999, RV. 213784). Ne consegue che, nella specie, gli effetti della sentenza di appello operano anche nei confronti del ST che non aveva proposto appello.
La sentenza va, quindi, annullata perché il fatto non sussiste limitatamente al reato di cui al capo d) ascritto a ST con l'eliminazione della relativa pena di mesi 6 di reclusione Euro 5.000 d'ammenda.
In ordine al diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e al riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale, il ricorso di ST non è puntuale perché basato su doglianze generiche che attengono ad apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie che distorcono le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, non deducibili in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al ricorrente ST, limitatamente al reato di cui al capo d) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione Euro 5.000 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso del ST.
Dichiara inammissibile il ricorso di RI FA che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 14 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011