Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2013, n. 28723
CASS
Sentenza 19 giugno 2013

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In presenza di un reato continuato in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione su ricorso del solo imputato, la pena base deve essere rideterminata per effetto della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli per l'imputato, il divieto della "reformatio in peius" impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la commisurazione tanto della pena base quanto dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze aggravanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che, dovendo rideterminare a seguito di precedente annullamento la pena base in relazione a reato derubricato da consumato a tentato, aveva fissato la stessa nel massimo edittale, sebbene in precedenza, per l'ipotesi consumata, fosse stata computata una sanzione in misura intermedia tra il massimo ed il minimo, ed aveva calcolato gli aumenti per aggravanti e continuazione nella medesima entità stabilita dalla decisione anteatta senza tener conto della nuova qualificazione data al reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2013, n. 28723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28723
    Data del deposito : 19 giugno 2013

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