Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
In presenza di un reato continuato in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione su ricorso del solo imputato, la pena base deve essere rideterminata per effetto della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli per l'imputato, il divieto della "reformatio in peius" impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la commisurazione tanto della pena base quanto dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze aggravanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che, dovendo rideterminare a seguito di precedente annullamento la pena base in relazione a reato derubricato da consumato a tentato, aveva fissato la stessa nel massimo edittale, sebbene in precedenza, per l'ipotesi consumata, fosse stata computata una sanzione in misura intermedia tra il massimo ed il minimo, ed aveva calcolato gli aumenti per aggravanti e continuazione nella medesima entità stabilita dalla decisione anteatta senza tener conto della nuova qualificazione data al reato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2013, n. 28723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28723 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1140
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 45103/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTA MAURIZIO N. IL 01/05/1984;
avverso la sentenza n. 4874/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti VANNITIELLO Dario e CAMPANA Saverio che concludono come da ricorso e memoria aggiunta.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 13/1/2012 la Corte di Cassazione annullava limitatamente alla pena la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 20/11/2009, che aveva confermato la condanna alla pena di anni 12 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, inflitta a Costa Maurizio a seguito di giudizio abbreviato in ordine ai reati ex art.416 bis c.p.(capo A) e L. n. 497 del 1974, art. 9 aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (capo NN1), osservando che il secondo reato,
ritenuto più grave, sul quale era caduto il giudicato, doveva considerarsi tentato e non consumato, onde la pena doveva essere rideterminata, risultando illegale per eccesso la pena base di anni 10 di reclusione, calcolata nella sentenza impugnata. Ebbene con sentenza in data 7/2/2012 la Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio rideterminava la pena irrogata a Costa Maurizio in anni nove mesi quattro di reclusione e Euro 1.400,00 di multa, partendo dalla pena base di anni 8 di reclusione e Euro 1.000,00 di multa aumentata ad anni 11 e Euro 1.500,00 ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 aumentata ancora di anni 3 e Euro 600,00 per la continuazione del reato associativo fino a anni 14 e Euro 2.100,00, definitivamente ridotta a anni 9, mesi 4 di reclusione e Euro 1.400,00 per il rito.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo dei suoi difensori, i quali a sostegno della richiesta di annullamento articolano quattro motivi.
Con i primi due motivi denunciano la violazione degli artt. 132 e 133 c.p., e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena, sostenendo che la Corte di Cassazione nel disporre il nuovo giudizio, affermando che in ordine alla pena base si sarebbe dovuto determinarla fino ad un massimo di anni otto, non aveva inteso per nulla vincolare la corte di merito, ma solo sottolineare la illegittimità della pena inflitta con la sentenza impugnata e consentire alla stessa di pronunciarsi sulla gravità del diverso reato, meramente tentato, e stabilire il quantum di riduzione da applicare ex art. 56 c.p.. La sentenza impugnata invece aveva applicato la pena base nel massimo edittale, e effettuato la minima riduzione di un terzo senza alcuna motivazione sull'uso del potere discrezionale esercitato, limitandosi a valorizzare la gravità del fatto, riportandosi ai rilievi contenuti alle pagine 52 e seguenti della prima sentenza annullata senza neppure verificare la sussistenza della maggior parte degli indici indicati dall'art. 133 c.p.. Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alle argomentazioni fornite nella memoria difensiva depositata in data 7/2/2012.
Infine con il quarto motivo eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius in riferimento alla applicazione dello aumento per la continuazione.
Segue poi il deposito di due memorie difensive, nelle quali si illustrano le censure esposte nei motivi principali e si produce una serie di documenti.
Il ricorso merita di essere accolto, perché fondato. Va preliminarmente ricordato che in materia di calcolo della pena, questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva delle pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza - art. 597 c.p.p., coma 4 - non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Cass. Sez. Un. 27/9-10/11/2005 n. 40910 Rv. 232066). Al riguardo occorre soffermarsi sul rapporto di interdipendenza che lega la pena base agli altri componenti della catena, che concorrono a determinare il risultato finale, e in particolare, sul fatto che, fissata la pena base, il valore di ogni componente è calcolato su quello del componente precedente, di talché ogni variazione a monte si ripercuote necessariamente sui valori a valle.
Detto questo, non sembra che la corte di rinvio nel rideterminare la pena sulla base del reato più grave, che si identificava nell'ipotesi di fornitura di armi al capo NN1, non già nell'ipotesi consumata, ma in quella tentata, e nel calcolare l'aumento per la continuazione si sia uniformato al principio di diritto testè enunciato.
Ed invero quanto alla determinazione della pena base, ponendo a raffronto il computo effettuato dalla prima sentenza di appello in data 20/11/2009 con quello esposto nella sentenza impugnata, si rileva che la prima irrogò, su una pena edittale che spazia da un minimo di anni tre ad un massimo di anni dodici, la pena di anni dieci di reclusione;
la sentenza impugnata ha invece irrogato la pena di anni 8 di reclusione, partendo dalla pena massima di anni 12, ridotta per il tentativo nella misura minimo di un terzo ex art. 56 c.p., senza tener conto che nella prima la corte di merito aveva graduato la pena in anni 8, ritenendo quindi medio il disvalore penale della condotta incriminata, e così violando il divieto della reformatio in peius, giacché sproporzionata per eccesso rispetto a quella fissata per il medesimo reato nella forma consumata. Allo stesso modo nel calcolare l'aumento per la continuazione in ordine al reato ex art. 416 bis c.p., mentre nella prima sentenza detto aumento si fissava in anni tre e si aggiungeva a quello dell'aggravante del fine di agevolare l'attività della associazione di stampo camorristico L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in riferimento ad una pena base relativa ad un reato, per come si è detto, ritenuto di media gravità, nella sentenza oggetto di annullamento è stata incongruamente calcolata la stessa misura di aumento, come se fosse rimasta immutata la qualificazione giuridica del reato di riferimento.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello, che nel demandato nuovo giudizio sulla determinazione della pena, provveda ad eliminare le rilevate incongruenze, tenendo presente la regola, secondo la quale la intangibilità del giudicato e il divieto di reformatio in peius, nel caso in cui la pena inflitta per il concorso di circostanze attenuanti o aggravanti o per l'applicazione della disciplina della continuazione, sia il risultato di operazioni di addizioni e/o sottrazioni dei valori corrispondenti a ciascun componente, impongono che sia rispettato non solo il criterio di determinazione della pena base, ma anche i criteri aritmetici, secondo cui furono calcolati i susseguenti aumenti o riduzioni di pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013