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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17768 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
LE SI SENTENZA Sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dagli avv. Guido Contestabile e Girolamo XXXXXXX - di fiducia;
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dagli avv. Guido Contestabile e Girolamo XXXXXXX - di fiducia;
XXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall’avv. Auriemma Mario - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa in data 29/05/2025; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti da XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da XXXXXXXXXXX;
uditi i difensori degli imputati, i quali hanno insistito nei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/05/2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa in data 08/03/2022 dal Tribunale di Palmi, ha dichiarato Penale Sent. Sez. 2 Num. 17768 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 29/01/2026 XXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXX responsabili del reato di cui al capo B) – sequestro di persona -, ha escluso nei loro confronti la continuazione interna contestata al capo A) – tentata estorsione -, ha rideterminato la pena loro inflitta e ha confermato nel resto (porto illegale in luogo pubblico di armi da sparo e lesioni), condannando il coimputato XXXXXXXXXXX al pagamento delle spese processuali del grado di appello.
2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, per i motivi di seguito indicati. XXXXXXXXXXXXXXXX 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazionein ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di tentata estorsione;
assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla mera presenza dell'imputato in occasione di alcuni episodi, desunta da presunti scambi telefonici e dall'uso del plurale da parte del coimputato, il fratello XXXXXXXX;
osserva il ricorrente che ai fini del concorso nel reato non basta la semplice presenza sul luogo del delitto, ma occorre un consapevole contributo anche solo agevolativo alla realizzazione dello stesso, previo accertamento della conoscenza della condotta altrui da parte del concorrente;
la corte di merito non spiegherebbe in che modo la presenza del ricorrente abbia fornito stimolo all'azione o maggiore senso di sicurezza al fratello;
inoltre, la motivazione appare manifestamente illogica laddove desume la condivisione del disegno criminoso dall'uso del plurale da parte del fratello XXXXXXXX, trattandosi di mera congettura senza riscontri;
d’altro canto, non sarebbero adeguatamente valorizzati, elementi di segno contrario come la stima professionale che la stessa persona offesa, XXXXXXXXXXX, aveva inizialmente manifestato nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX;
cosa che mal si concilia con l'immagine di un soggetto partecipe ad un violento disegno estorsivo.
3.2. Con il secondomotivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 605, cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta autonomia del delitto di sequestro di persona rispetto a quello di tentata estorsione;
assume la difesa che la corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva assolto gli imputati dal reato di sequestro di persona, ritenendo che la privazione della libertà personale di XXXXXXXXXXXXXXX (corriere della persona offesa XXXXXXXXXXX) costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentata estorsione;
il Tribunale di Palmi aveva correttamente inquadrato l'episodio come una delle modalità esecutive della più complessa condotta estorsiva, che avrebbe assorbito in sé la privazione della libertà personale all'interno del reato fine, mentre la corte d'appello ha valorizzato “la diversa identità della persona offesa” e la “specifica finalità perseguita” 2 (ottenere un incontro con XXXXXXXXXXX) per affermare l'autonomia del reato;
tuttavia, assume la difesa, la condotta contestata al capo B) è intrinsecamente e funzionalmente collegata alla tentata estorsione di cui al capo A): la privazione della libertà personale del dipendente della persona offesa sarebbe stato lo strumento attraverso il quale si intendeva esercitare pressioni sulla reale vittima dell'estorsione, XXXXXXXXXXX, per costringerlo all'incontro; la motivazione della corte di appello sarebbe illogica poiché scinde un'unica sequenza criminosa in due distinti reati, mentre la condotta oggetto del capo B) avrebbe dovuto essere qualificata come parte integrante della violenza e minaccia costitutiva del tentativo di estorsione.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e artt. 2, 4, 7 L 895/1967 (capo C) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso;
secondo la difesa, la condanna del ricorrente XXXXXXXXXXXXXXXX per il concorso nel porto illegale di armisi fonderebbe su un ragionamento presuntivo, avendo la Corte d'appello ritenuto inverosimile che gli esecutori materiali, agendo su direttive dei fratelli XXXXXXX, abbiano autonomamente deciso di usare armi;
difetterebbero elementi (come testimonianze, intercettazioni, ecc.) a riprova che XXXXXXXXXXXXXXXX fosse a conoscenza, avesse pianificato o anche solo accettato il rischio che venissero utilizzate armi;
affermare la sua responsabilità, quale mandante, per tutte le modalità esecutive del reato, anche quelle non concordate, significa farlo rispondere per un fatto altrui in assenza della prova del suo contributo causale.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. (capo D) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di lesioni personali ai danni di RA ET (altro corriere dipendente di XXXXXXXXXXX); assume la difesa che la responsabilità di XXXXXXXXXXXXXXXX verrebbe affermata sulla base della sua presenza sul luogo del fatto e sul generico riferimento ad intercettazioni che proverebbero l'organizzazione della spedizione punitiva insieme al fratello XXXXXXXX;
l'affermazione sarebbe priva di adeguata analisi del contenuto delle conversazioni intercettate, né la sentenza riporta i passaggi specifici delle intercettazioni da cui si evincerebbe in modo inequivoco la pianificazione di un'aggressione fisica, mentre il mero accordo di incontrare i corrieri della ditta concorrente, di XXXXXXXXXXX, non implicherebbe di per sé la volontà di percuoterli;
la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare se dal tenore delle conversazioni intercettate potesse emergere la previsione ed accettazione da parte di XXXXXXXXXXXXXXXX di un'azione violenta ovvero se, al contrario, l'aggressione sia stata frutto di una decisione estemporanea del fratello XXXXXXXX non preventivamente concordata. 3 3.5. Con il quintomotivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
assume la difesa che, sul punto, la corte d'appello ha omesso di operare una valutazione individualizzata della posizione di XXXXXXXXXXXXXXXX, giustificando il diniego in ragione della “efferatezza delle condotte”, della “spregiudicatezza e della tracotanza criminale degli imputati”, nonché della loro “storia giudiziaria” e del ”contegno processuale”, in una valutazione cumulativa senza distinzione rispetto alla posizione del coimputato XXXXXXXXXXXXXXX, principale ideatore e protagonista delle azioni violente;
la corte di appello avrebbe, inoltre, omesso di considerare elementi positivi riferibili a XXXXXXXXXXXXXXXX, quali l'assenza di un ruolo di primo piano nelle aggressioni e il giudizio positivo espresso dalla stessa persona offesa, XXXXXXXXXXX, circa la professionalità da questi dimostrata all'inizio del rapporto di collaborazione;
si censura altresì l’eccessività della pena irrogata, reputata non proporzionata alla gravità concreta del fatto. XXXXXXXXXXXXXXX 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. Assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione (capo A) e rigettare la richiesta di derubricazione nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen., osservando che la stessa Corte di appello da un lato riconosce che alla base della vicenda si colloca un rapporto commerciale conflittuale tra la Mar.sal s.r.l. gestita dai fratelli XXXXXXX e la Atre Express s.r.l. di XXXXXXXXXXX e che i fratelli XXXXXXX erano convinti di vantare dei crediti nei confronti di XXXXXXXXXXX, e, dall’altro, pur a fronte di tale premessa, sostiene erroneamente che lo scopo degli imputati non sarebbe stato il recupero del credito, ma “il ripristino della partnership con la Atra Express s.r.l.”, qualificando tale obiettivo come “profitto ingiusto” ed operando così una scissione artificiosa tra il recupero del credito e il ripristino del contratto, che nella prospettiva difensiva sarebbe un'unica pretesa creditoria, sicché la condotta violenta sarebbe stata diretta a fare valere da sé una pretesa ritenuta fondata. 3.2. Con il secondomotivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 605 e 629 cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Assume la difesa che la corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi, che aveva assolto gli imputati dal reato di sequestro di persona, ritenendo che la privazione della libertà personale di XXXXXXXXXXXXXXX per circa due ore costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentata estorsione;
tale conclusione violerebbe il principio del concorso apparente di norme e del ne bis in idem sostanziale;
la corte di appello ha giustificato l’autonomia del reato in base a tre elementi: la 4 diversità della persona offesa (UD per il sequestro e XXXXXXXXXXX per l'estorsione), la finalità specifica (ottenere un incontro con XXXXXXXXXXX) e la portata offensiva dell'azione. In realtà, assume la difesa, la condotta posta in essere nei confronti di UD era finalizzata unicamente a realizzare il disegno estorsivo nei confronti del suo datore di lavoro XXXXXXXXXXX;
la limitazione della libertà del corriere UD di cui al capo B), era un mezzo attraverso il quale esercitare la pressione sulla vittima designata dell'estorsione, XXXXXXXXXXX, e quindi una modalità esecutiva dell'unica azione estorsiva, parte integrante della violenza o minaccia che costituisce l'elemento materiale del delitto di tentata estorsione di cui al capo A).
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e artt. 2, 4, 7 L 895/1967 (capo C) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Assume la difesa che la condanna del ricorrente XXXXXXXXXXXXXXX per il concorso, con persone rimaste ignote, nel porto illegale di arma da sparo si fonda soltanto sul fatto di essere mandante e promotore delle condotte, avendo la Corte d'appello - in mancanza di prove che l’utilizzo delle armi sia stato ordinato, concordato o anche solo ratificato - ritenuto inverosimile che gli esecutori materiali abbiano assunto un’iniziativa su un aspetto talmente importante delle modalità dell’azione.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 582 cod. pen. (capo D) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Assume la difesa che l’aggressione fisica ai danni di ET sia stata erroneamente qualificata come lesione, mentre avrebbe dovuto essere ricondotta alla meno grave fattispecie di percosse (art. 581 cod. pen.), tenuto conto della sproporzione tra le lievi lesioni riportate (refertate come “trauma contusivo laterocervicale sn ecchimosi digitale parte addominale sn” con prognosi di tre giorni) e la gravità delle minacce;
ove ove correttamente qualificato come percosse tale reato sarebbe rimasto assorbito nel più grave delitto di tentata estorsione (ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), costituendone l'elemento materiale della violenza.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. La difesa si duole dell’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’irrogazione di una pena sproporzionata, osservando che la Corte territoriale ha giustificato il diniego di dette attenuanti e la severità della pena inflitta in ragione della “efferatezza delle condotte”, della “spregiudicatezza e della tracotanza criminale degli imputati”, del fatto che le azioni sono state perpetrate “in pieno giorno e in luoghi trafficati”, tenuto anche conto dei precedenti a carico degli imputati. Tale motivazione sarebbe meramente assertiva, omettendo di 5 considerare gli elementi di segno positivo ed un reale bilanciamento dei fattori indicati dall'art. 133 cod. pen.: in particolare, si evidenzia che la stessa Corte di merito ha escluso l'aggravante del metodo mafioso, riconoscendo che le condotte, per quanto violente, non evocavano interessi di consorterie criminali, ma erano dettate da interesse personale dei fratelli XXXXXXX;
né sarebbe stato valorizzato il contesto della vicenda, originata da un dissidio di natura commerciale e lavorativa, che ridimensiona il disvalore sociale rispetto a un'azione criminale immotivata;
quanto alla pena finale, sarebbe eccessiva e non proporzionata alla gravità concreta del fatto.
4. Con l’ulteriore ricorso unico per entrami gli imputati, a firma dell’avv. Guido Contestabile, si deducono sei motivi.
4.1. Con il primo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. di cui al capo A) dell’imputazione. Assume la difesa che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto, come anche il giudice di primo grado, l’esistenza di un rapporto commerciale e di un credito degli imputati verso la Atre Express s.r.l., ha ritenuto che le condotte violente e minacciose fossero dirette ad ottenere non le somme vantate, bensì un profitto ingiusto, pur trattandosi in entrambe le ipotesi di diritti azionabili innanzi alla autorità giudiziaria;
inoltre, secondo la difesa, la Corte territoriale omette di considerare che il rapporto di lavoro, di cui si afferma che i ricorrenti intendessero ottenere il ripristino, prevedesse anche un diritto di esclusiva territoriale, rispetto al quale non poteva negarsi l'esistenza di un diritto azionabile giuridicamente per gli imputati, tanto più che l'interruzione unilaterale del rapporto di distribuzione e consegna dei plichi, formalizzato all'interno di un contratto a prestazioni corrispettive, appariva agli occhi dei ricorrenti come illegittima: pertanto, in considerazione dell’elemento psicologico (che differenzia il reato estorsivo da quello di ragion fattasi) sia che si trattasse di agire quali creditori insoddisfatti, sia perché mossi dalla convinzione di ottenere un ripristino (non dovuto) del contratto o comunque un risarcimento determinato dalla violazione del diritto di esclusiva, contrattualmente riconosciuto anche dalla persona offesa, la condotta degli imputati era comunque diretta al soddisfacimento di un diritto giuridicamente tutelabile ed il reato estorsivo avrebbe dovuto essere riqualificato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come già richiesto con l’atto di appello.
4.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla riassunzione della prova dichiarativa della parte offesa, XXXXXXXXXXX, eventualmente estesa ai residui testimoni dai quali si era tratto il convincimento degli imputati dell'esistenza di rapporti di credito e dell'esclusiva intercorrente tra le due compagini societarie;
le dichiarazioni della parte civile, evidenzia la difesa, afferivano proprio al tratto saliente della vicenda ossia vantare o meno un credito nei confronti degli imputati nonché l’avere o meno contrattualizzato un diritto di esclusiva rispetto 6 al quale gli imputati avrebbero potuto agire tutelando il rapporto commerciale.
4.3. Con il terzo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110-112 e 605 cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto che la privazione della libertà personale di GI UD per circa due ore costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentata estorsione;
assume la difesa che tale “sequestro” si colloca nel più ampio novero di azioni criminose poste in essere dai due imputati, non a caso tutte eseguite ai danni dei corrieri della società di XXXXXXXXXXX, per costringere costui a ripristinare il rapporto di collaborazione con la loro società; UD, infatti, è stato trattenuto prima allo scopo di fare contattare il datore di lavoro (per fissare un incontro tra lui e i fratelli XXXXXXX) e poi per verificare che tale incontro avesse effettivamente luogo, facendo andare via l’UD subito dopo e, quindi, prima per fargli contattare telefonicamente XXXXXXXXXXX e poi per aspettare che questi si presentasse all'incontro; pertanto, lungi dall'assumere dignità di reato autonomo la condotta in cui si sarebbe sostanziato il sequestro di persona avrebbe dovuto essere letta nel contesto del più ampio disegno estorsivo architettato dagli imputati.
4.4. Con il quartomotivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riforma della sentenza assolutoria per il capo B) - art. 605 cod. pen. limitatamente alla condotta di cui all’art. 2 L. 895/67 - rispetto al quale gli imputati erano stati assolti “per insussistenza del fatto”, senza provvedere preliminarmente alla riapertura istruttoria ex articolo 603 cod. proc. pen.; osserva la difesa, richiamando l'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., che nel caso in esame la Corte di appello ha operato un diverso apprezzamento della prova dichiarativa proveniente dai testimoni escussi, e in particolare dalla persona offesa XXXXXXXXXXX, attribuendo la condotta contestata agli imputati al capo B), piena autonomiaritenendo la contestazione del sequestro di persona concorrente con il reato estorsivo, fondando il proprio ragionamento sull'insussistenza di un nesso di strumentalità alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite;
ne deriva, secondo la difesa, che, trattandosi di prove decisive, se ne imponeva la rinnovazione.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione per illogicità in relazione al capo C) dell’imputazione relativamente agli artt. 4 e 7 L. 895/1967 per mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
lamenta la difesa che la Corte d'appello ha affermato la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo senza argomentare circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, operando un ragionamento in termini di verosimiglianza, laddove ha supposto che gli ignoti autori non avessero alcuna autonomia decisionale circa le modalità esecutive del reato estorsivo;
la motivazione sarebbe anche contraddittoria, tenuto conto che in un’occasione (capo D) gli stessi aggressori erano i due germani XXXXXXX, i quali agirono senza l’utilizzo di armi;
7 pertanto, in mancanza di elementi da cui desumere l'esistenza di direttive fornite dai due imputati, si imponeva di considerare la condotta degli ignoti correi come estemporanea ed avvenuta non solo in assenza dei due ricorrenti ma anche senza la loro consapevolezza.
4.6. Con il sestomotivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 133 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in ragione della gravità delle condotte;
si censura altresì l’eccessività della pena base che secondo la difesa sarebbe stata applicata senza tenere conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. XXXXXXXXXXX.
5. Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., violazione di legge per erronea applicazione del regime di procedibilità in relazione all'art 582, comma 2, cod. pen.; osserva la difesa che il reato di lesioni personali è stato ritenuto procedibile d'ufficio nonostante fosse stata esclusa l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art 61 n. 2 cod. pen.; SA è stato condannato per il reato di lesioni in concorso con la sola aggravante delle più persone riunite (ininfluente ai fini della determinazione del regime di procedibilità); il reato così circostanziato risulta perseguibile a querela.
5.1. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art. 118 cod. pen. per implicita estensione al concorrente ”ignaro” degli effetti sfavorevoli di una circostanza aggravante avente natura soggettiva (l’aggravante teleologica), con conseguente violazione dei principi di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale: la Corte di appello non si sarebbe avveduta della svista in cui è era già incorso il tribunale, il quale avrebbe dovuto ravvisare la procedibilità a querela in ragione dell’esclusione dell'aggravante e pronunciare sentenza di non luogo a procedere (p. 4 ricorso). 5.2. Con il terzo motivo, si deduce ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui afferma la procedibilità d'ufficio del reato di lesioni per tutti gli imputati (per il ricorrente in maniera implicita), pur escludendo per il ricorrente l'aggravante del nesso teologico;
la difesa assume che Corte territoriale ha omesso di considerare che l'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico per il ricorrente comporta necessariamente l'applicazione in suo favore del regime di procedibilità a querela, risultando illegittima l'estensione - peraltro implicita, senza motivazione sul punto -, del diverso regime della procedibilità d'ufficio, applicabile invece ai concorrenti, proprio per effetto del riconoscimento a loro carico della citata circostanza aggravante;
la corte di merito ha applicato al ricorrente le conseguenze processuali (procedibilità d'ufficio) di un'aggravante che ha espressamente escluso rispetto alla sua condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili essendo stati proposti per motivi generici, aspecifici, 8 reiterativi di motivi già sottoposti in sede di appello e già diffusamente affrontati dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, scevra da illogicità e giuridicamente corretta per tutti i ricorrenti.
1. Il primo motivo di ricorso, nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, riferito ai vizi di legge e di motivazione sulla sussistenza del concorso nella fattispecie estorsiva, fondandosi sul dato della “mera presenza” dell’imputato in occasione di alcuni episodi estorsivi e sull’asserita errata interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, si risolve nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. E’ d’uopo ribadire che la Corte di cassazione, in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica dei percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,[...], Rv. 262965); cosa che nel caso di specie nemmeno avviene. Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità, se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: in sede di legittimità, cioè, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, AP e altri, Rv. 259516).
1.1. Nel caso in esame, la Corte d'appello, con motivazione persuasiva, non illogica né apparente (pp. 22-23 sentenza impugnata), conferma la ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale e chiarisce come a nulla rilevi che il ricorrente non abbia esplicitato richieste estorsive dirette nei confronti della p.o. XXXXXXXXXXX, essendo emersa dal compendio probatorio (la pacifica e non contestata presenza agli episodi del 27/09/2017 e il 09/10/2017 consistiti nella minaccia ed aggressione dei corrieri della Atre Express e le conversazioni telefoniche tra i due fratelli XXXXXXX) la partecipazione morale e materiale del ricorrente nell’attività estorsiva gestita dal fratello XXXXXXXX, condividendo con lui l’interesse per le sorti della loro azienda. La Corte di appello ha pertanto fatto buon governo delle indicazioni fornite da questa Corte, nel ritenere la condotta di XXXXXXXXXXXXXXXX pienamente inquadrabile nella fattispecie incriminatrice dell’estorsione, posto che, ai fini del concorso di persone nel reato di estorsione, non si richiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, purché sorretto, come nel caso oggetto di giudizio, dalla consapevole adesione all’azione delittuosa e idonea fornire all'autore materiale del fatto stimolo all'azione delittuosa o maggiore senso di sicurezza nel 9 proprio agire (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, [...], Rv. 279807-01; da ultimo, Sez. 6, n. 3348 del 14/01/2025, [...], non massimata). La replica contenuta nel ricorso si limita a contestare apoditticamente la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di appello, contro l’evidenza della sua correttezza, con conseguente aspecificità della doglianza.
2. Quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo B) – artt. 110, 112, 605, 61 n.2, cod. pen., art. 7 d. l. 152/1991 - oggetto del terzo motivo del ricorso nell’interesse di entrambi i fratelli XXXXXXX e del secondo motivo dei ricorsi nell’interesse di ciascuno di essi, viene trattata congiuntamente con il quarto motivo del comune ricorso, per ragioni di evidente connessione, essendo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria a seguito della riforma della sentenza di primo grado. Infatti, XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, a seguito di appello del P.M., sono stati condannati, in concorso con soggetti rimasti ignoti, per avere privato della libertà personale GI UD, dipendente della ditta della persona offesa XXXXXXXXXXX, al fine di ottenere un incontro con quest’ultimo. La difesa assume che tale condotta sia inquadrabile nel più ampio disegno estorsivo architettato dai fratelli XXXXXXX unicamente al fine di esercitare una pressione maggiore su XXXXXXXXXXX.
2.1. I ricorrenti lamentano il mancato adempimento da parte del giudice di appello dell’obbligo di rinnovazione dell’attività istruttoria. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., in ipotesi di possibile contrasto di giudicati ed in presenza dell'impugnazione del Pubblico Ministero, non impone la rinnovazione integrale delle prove dichiarative ma solo di quella ritenuta decisiva ai fini della valutazione di responsabilità (in tal senso ex ceteris: Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A. Rv. 286266 - 01). In particolare, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, [...], Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, [...], Rv. 276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 02). Nella specie, la difesa, si è limitata a richiamare genericamente la necessità di rinnovazione della “prova dichiarativa proveniente dai testi escussi, uno su tutti la p.o. XXXXXXXXXXX” (così in ricorso p.14), senza chiarire le ragioni che sostanziano la pretesa decisività delle dichiarazioni della persona offesa per dimostrare la strumentalità ovvero il concorso tra i reati di sequestro e si estorsione.
2.1.1.Ebbene, la Corte di appello, a pag. 17 della sentenza impugnata ha congruamente spiegato le ragioni per le quali ha qualificato l’episodio come fattispecie autonoma di sequestro di persona rispetto a quella di estorsione, evidenziando la diversa identità della persona offesa, il corriere GI RC (dipendente di XXXXXXXXXXX), privato per oltre due ore della libertà personale, impedendogli di utilizzare il cellulare e sotto 10 la minaccia dell’uso di un’arma da sparo;
azione – spiega il collegio di merito – che “travalicai confini della violenza e minaccia diretti a ottenere l’ingiusto profitto proseguito con l’estorsione, in quanto rivolta ad un terzo soggetto e solo in via mediata volta all’ottenimento dell’esclusiva per la Mare. Sal. s.r.l.” (p.17 sentenza), ossia solo indirettamente rivolta a XXXXXXXXXXX affinché affidasse in via esclusiva sul territorio di Gioia Tauro i servizi di consegna alla società dei fratelli XXXXXXX. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della conseguenzialità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
2.1.2. Nessun dubbio, poi, che la sentenza impugnata abbia anche rispettato i canoni della cd. "motivazione rafforzata" secondo i quali «In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado) (ex multis: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, [...], Rv. 278056 – 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, [...], Rv. 281404 – 01). Quanto, più in generale, all'operato overturning della sentenza di primo grado non resta che ulteriormente evidenziare che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata e che detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro, deve osservarsi che la difesa dei ricorrenti - ancorché legittimamente sposando le valutazioni favorevoli operate dal tribunale - sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio con particolare riguardo all'attendibilità dei testi escussi, ed in particolare della persona offesa XXXXXXXXXXX, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in relazione a tale prova ritenuta decisiva, trascurando peraltro le altre prove costituite dalla dichiarazioni di UD e dalle intercettazioni telefoniche. Sul punto rimane solo da ricordare che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, [...], Rv. 257241), vizio non riscontrabile nel caso in esame.
3. Quanto all’invocata prospettata riqualificazione del reato di estorsione in quello previsto dall’art. 393 cod. pen,. - oggetto del primo motivo del ricorso nell’interesse dei fratelli 11 XXXXXXX e del primo motivo di quello nell’interesse del solo XXXXXXXXXXXXXXX - va ribadito che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. A tal proposito le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02) hanno affermato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263589 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, [...], Rv. 268362 – 01). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, [...], Rv. 268362 – 01), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, [...], Rv. 269967 – 02).
3.1. Quanto sopra specificato vale ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso diretto a suggerire una sussunzione della vicenda nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., posto che, sottolinea la Corte di appello (p. 21 sentenza), lo scopo dei XXXXXXX non era il recupero forzoso del credito di cui si ritenevano portatori - che li avrebbe indotti ad indirizzare la propria azione direttamente nei confronti del XXXXXXXXXXX - , quanto piuttosto il profitto ingiusto costituito dal preteso rapporto di collaborazione esclusiva con la società del XXXXXXXXXXX, già interrotto per pregressi contrasti, perseguito mediante minacce e violenze rivolte ai singoli collaboratori della persona offesa, per diffidarli dall’effettuare consegne nel territorio di Gioia Tauro;
del resto, dal momento che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia 12 alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-02), non è revocabile in dubbio, alla luce delle emergenze istruttorie riportate nelle sentenze di merito, la piena consapevolezza in capo ai ricorrenti della natura estorsiva della loro pretesa.
4. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso inerenti ai denunciati vizi di legge e di m o t i v a z i o n e p e r l a r i t e n u t a r e s p o n s a b i l i t à c o n c o r s u a l e d i XXXXXXXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di lesioni e di porto illegale di armi da sparo, contestati ai capi C) e D) ed oggetto del quinto motivo del ricorso comune ai fratelli XXXXXXXXXXXXXXX e OM e del terzo e quarto motivo dei ricorsi nell’interesse di ciascuno di essi. Premesso che non risulta dedotta in appello la invocata riqualificazione del reato di lesioni in quello di percosse e che quindi il motivo, sotto tale profilo, non è consentito, la censura parte dal presupposto che i fratelli XXXXXXX non fossero presenti al momento dell’uso delle armi ovvero non abbiano partecipato alle aggressioni. La Corte di appello, sulla scorta di una lettura aderente ai dati processuali, ha ritenuto, invece, gli imputati autori del progetto delittuoso, materialmente attuato anche da terzi con violenza alla persona e minaccia, compreso il “pestaggio” ai danni del corriere ET (commesso il 09/10/2017 e al quale era presente XXXXXXXXXXXXXXXX) in quanto finalizzati all’estorsione ai danni di XXXXXXXXXXX (p. 25 sentenza). Quanto alla valenza concorsuale di tali condotte, correttamente il collegio di merito ha affermato che nessun rilievo assume a detti fini la circostanza che gli imputati non abbiano direttamente minacciato o aggredito le persone offese, avendo comunque organizzato la spedizione punitiva ai danni di ET - richiamando su tale punto gli esiti delle intercettazioni sulle utenze dei fratelli XXXXXXX - in quanto l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, di talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei ricorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo perseguito in varia e diversa misura dagli imputati ed è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, [...], Rv. 276820; Sez. 2 n. 990 del 13/06/2025, [...], non mass.).
5. Generico è anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. e la eccessività della pena, oggetto del sesto motivo del ricorso comune per i fratelli XXXXXXX e del quinto motivo dei ricorsi di ciascuno di essi. Ad onta di quanto sostenuto dalla difesa, il collegio di merito ha precisamente argomentato in ordine alla congruità del quantum sanzionatorio (pp. 25-26 sentenza impugnata), richiamando espressamente la gravità dei fatti commessi e la negativa personalità degli imputati, così correttamente applicando gli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. Va ricordato il consolidato 13 orientamento di questa Corte per il quale la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione del giudizio di congruità la cui affermazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [...], Rv. 281217). È inoltre principio condiviso quello per cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, [...], Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, [...], Rv. 238851; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [...], Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, [...], Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288). XXXXXXXXXXX 6.Non consentiti e comunque manifestamente infondati, sono i tre motivi di ricorso nell’interesse dell’imputato SA, trattati unitariamente per evidenti ragioni di stretta connessione, relativi agli eccepiti vizi di violazione dilegge e di motivazione in ordine alla procedibilità per il reato di lesioni, a seguito di esclusione dell’aggravante del nesso teleologico. Premesso che il punto relativo alla procedibilità non ha formato oggetto di un correlativo motivo di appello, va in ogni caso rilevato come i giudici di merito (p. 64 sentenza del Tribunale e p. 27 della sentenza della Corte di appello) – in relazione al concorso di SA nel reato di lesioni contestato al capo D) - abbiano specificamente chiarito che la condotta di SA (già presente all’episodio del 26/09/2017 con RC e autista della vettura usata per la spedizione punitiva ai danni di ET, tenendo poi aperto lo sportello dell’auto durante il pestaggio, garantendo il supporto per allontanarsi immediatamente dopo) fosse evidentemente volta a coprire i due germani XXXXXXX, dimostrando piena consapevolezza circa il carattere illecito dell'azione da loro intrapresa e, dunque, la sua piena adesione al proposito criminale degli stessi, ritenendo così pienamente integrata l’aggravante di cui all’art. 585, essendo emerso che il reato in oggetto è stato effettivamente commesso da più persone riunite, con conseguente procedibilità di ufficio. Del resto, non è controverso il fatto che detta aggravante che concerne le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato ed è integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.
7. Per i motivi sopra esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma di 14 euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 15
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dagli avv. Guido Contestabile e Girolamo XXXXXXX - di fiducia;
XXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall’avv. Auriemma Mario - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa in data 29/05/2025; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti da XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da XXXXXXXXXXX;
uditi i difensori degli imputati, i quali hanno insistito nei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/05/2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa in data 08/03/2022 dal Tribunale di Palmi, ha dichiarato Penale Sent. Sez. 2 Num. 17768 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 29/01/2026 XXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXX responsabili del reato di cui al capo B) – sequestro di persona -, ha escluso nei loro confronti la continuazione interna contestata al capo A) – tentata estorsione -, ha rideterminato la pena loro inflitta e ha confermato nel resto (porto illegale in luogo pubblico di armi da sparo e lesioni), condannando il coimputato XXXXXXXXXXX al pagamento delle spese processuali del grado di appello.
2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, per i motivi di seguito indicati. XXXXXXXXXXXXXXXX 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazionein ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di tentata estorsione;
assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla mera presenza dell'imputato in occasione di alcuni episodi, desunta da presunti scambi telefonici e dall'uso del plurale da parte del coimputato, il fratello XXXXXXXX;
osserva il ricorrente che ai fini del concorso nel reato non basta la semplice presenza sul luogo del delitto, ma occorre un consapevole contributo anche solo agevolativo alla realizzazione dello stesso, previo accertamento della conoscenza della condotta altrui da parte del concorrente;
la corte di merito non spiegherebbe in che modo la presenza del ricorrente abbia fornito stimolo all'azione o maggiore senso di sicurezza al fratello;
inoltre, la motivazione appare manifestamente illogica laddove desume la condivisione del disegno criminoso dall'uso del plurale da parte del fratello XXXXXXXX, trattandosi di mera congettura senza riscontri;
d’altro canto, non sarebbero adeguatamente valorizzati, elementi di segno contrario come la stima professionale che la stessa persona offesa, XXXXXXXXXXX, aveva inizialmente manifestato nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX;
cosa che mal si concilia con l'immagine di un soggetto partecipe ad un violento disegno estorsivo.
3.2. Con il secondomotivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 605, cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta autonomia del delitto di sequestro di persona rispetto a quello di tentata estorsione;
assume la difesa che la corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva assolto gli imputati dal reato di sequestro di persona, ritenendo che la privazione della libertà personale di XXXXXXXXXXXXXXX (corriere della persona offesa XXXXXXXXXXX) costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentata estorsione;
il Tribunale di Palmi aveva correttamente inquadrato l'episodio come una delle modalità esecutive della più complessa condotta estorsiva, che avrebbe assorbito in sé la privazione della libertà personale all'interno del reato fine, mentre la corte d'appello ha valorizzato “la diversa identità della persona offesa” e la “specifica finalità perseguita” 2 (ottenere un incontro con XXXXXXXXXXX) per affermare l'autonomia del reato;
tuttavia, assume la difesa, la condotta contestata al capo B) è intrinsecamente e funzionalmente collegata alla tentata estorsione di cui al capo A): la privazione della libertà personale del dipendente della persona offesa sarebbe stato lo strumento attraverso il quale si intendeva esercitare pressioni sulla reale vittima dell'estorsione, XXXXXXXXXXX, per costringerlo all'incontro; la motivazione della corte di appello sarebbe illogica poiché scinde un'unica sequenza criminosa in due distinti reati, mentre la condotta oggetto del capo B) avrebbe dovuto essere qualificata come parte integrante della violenza e minaccia costitutiva del tentativo di estorsione.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e artt. 2, 4, 7 L 895/1967 (capo C) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso;
secondo la difesa, la condanna del ricorrente XXXXXXXXXXXXXXXX per il concorso nel porto illegale di armisi fonderebbe su un ragionamento presuntivo, avendo la Corte d'appello ritenuto inverosimile che gli esecutori materiali, agendo su direttive dei fratelli XXXXXXX, abbiano autonomamente deciso di usare armi;
difetterebbero elementi (come testimonianze, intercettazioni, ecc.) a riprova che XXXXXXXXXXXXXXXX fosse a conoscenza, avesse pianificato o anche solo accettato il rischio che venissero utilizzate armi;
affermare la sua responsabilità, quale mandante, per tutte le modalità esecutive del reato, anche quelle non concordate, significa farlo rispondere per un fatto altrui in assenza della prova del suo contributo causale.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. (capo D) per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di lesioni personali ai danni di RA ET (altro corriere dipendente di XXXXXXXXXXX); assume la difesa che la responsabilità di XXXXXXXXXXXXXXXX verrebbe affermata sulla base della sua presenza sul luogo del fatto e sul generico riferimento ad intercettazioni che proverebbero l'organizzazione della spedizione punitiva insieme al fratello XXXXXXXX;
l'affermazione sarebbe priva di adeguata analisi del contenuto delle conversazioni intercettate, né la sentenza riporta i passaggi specifici delle intercettazioni da cui si evincerebbe in modo inequivoco la pianificazione di un'aggressione fisica, mentre il mero accordo di incontrare i corrieri della ditta concorrente, di XXXXXXXXXXX, non implicherebbe di per sé la volontà di percuoterli;
la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare se dal tenore delle conversazioni intercettate potesse emergere la previsione ed accettazione da parte di XXXXXXXXXXXXXXXX di un'azione violenta ovvero se, al contrario, l'aggressione sia stata frutto di una decisione estemporanea del fratello XXXXXXXX non preventivamente concordata. 3 3.5. Con il quintomotivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
assume la difesa che, sul punto, la corte d'appello ha omesso di operare una valutazione individualizzata della posizione di XXXXXXXXXXXXXXXX, giustificando il diniego in ragione della “efferatezza delle condotte”, della “spregiudicatezza e della tracotanza criminale degli imputati”, nonché della loro “storia giudiziaria” e del ”contegno processuale”, in una valutazione cumulativa senza distinzione rispetto alla posizione del coimputato XXXXXXXXXXXXXXX, principale ideatore e protagonista delle azioni violente;
la corte di appello avrebbe, inoltre, omesso di considerare elementi positivi riferibili a XXXXXXXXXXXXXXXX, quali l'assenza di un ruolo di primo piano nelle aggressioni e il giudizio positivo espresso dalla stessa persona offesa, XXXXXXXXXXX, circa la professionalità da questi dimostrata all'inizio del rapporto di collaborazione;
si censura altresì l’eccessività della pena irrogata, reputata non proporzionata alla gravità concreta del fatto. XXXXXXXXXXXXXXX 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. Assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione (capo A) e rigettare la richiesta di derubricazione nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen., osservando che la stessa Corte di appello da un lato riconosce che alla base della vicenda si colloca un rapporto commerciale conflittuale tra la Mar.sal s.r.l. gestita dai fratelli XXXXXXX e la Atre Express s.r.l. di XXXXXXXXXXX e che i fratelli XXXXXXX erano convinti di vantare dei crediti nei confronti di XXXXXXXXXXX, e, dall’altro, pur a fronte di tale premessa, sostiene erroneamente che lo scopo degli imputati non sarebbe stato il recupero del credito, ma “il ripristino della partnership con la Atra Express s.r.l.”, qualificando tale obiettivo come “profitto ingiusto” ed operando così una scissione artificiosa tra il recupero del credito e il ripristino del contratto, che nella prospettiva difensiva sarebbe un'unica pretesa creditoria, sicché la condotta violenta sarebbe stata diretta a fare valere da sé una pretesa ritenuta fondata. 3.2. Con il secondomotivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 605 e 629 cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Assume la difesa che la corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi, che aveva assolto gli imputati dal reato di sequestro di persona, ritenendo che la privazione della libertà personale di XXXXXXXXXXXXXXX per circa due ore costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentata estorsione;
tale conclusione violerebbe il principio del concorso apparente di norme e del ne bis in idem sostanziale;
la corte di appello ha giustificato l’autonomia del reato in base a tre elementi: la 4 diversità della persona offesa (UD per il sequestro e XXXXXXXXXXX per l'estorsione), la finalità specifica (ottenere un incontro con XXXXXXXXXXX) e la portata offensiva dell'azione. In realtà, assume la difesa, la condotta posta in essere nei confronti di UD era finalizzata unicamente a realizzare il disegno estorsivo nei confronti del suo datore di lavoro XXXXXXXXXXX;
la limitazione della libertà del corriere UD di cui al capo B), era un mezzo attraverso il quale esercitare la pressione sulla vittima designata dell'estorsione, XXXXXXXXXXX, e quindi una modalità esecutiva dell'unica azione estorsiva, parte integrante della violenza o minaccia che costituisce l'elemento materiale del delitto di tentata estorsione di cui al capo A).
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e artt. 2, 4, 7 L 895/1967 (capo C) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Assume la difesa che la condanna del ricorrente XXXXXXXXXXXXXXX per il concorso, con persone rimaste ignote, nel porto illegale di arma da sparo si fonda soltanto sul fatto di essere mandante e promotore delle condotte, avendo la Corte d'appello - in mancanza di prove che l’utilizzo delle armi sia stato ordinato, concordato o anche solo ratificato - ritenuto inverosimile che gli esecutori materiali abbiano assunto un’iniziativa su un aspetto talmente importante delle modalità dell’azione.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 582 cod. pen. (capo D) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Assume la difesa che l’aggressione fisica ai danni di ET sia stata erroneamente qualificata come lesione, mentre avrebbe dovuto essere ricondotta alla meno grave fattispecie di percosse (art. 581 cod. pen.), tenuto conto della sproporzione tra le lievi lesioni riportate (refertate come “trauma contusivo laterocervicale sn ecchimosi digitale parte addominale sn” con prognosi di tre giorni) e la gravità delle minacce;
ove ove correttamente qualificato come percosse tale reato sarebbe rimasto assorbito nel più grave delitto di tentata estorsione (ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), costituendone l'elemento materiale della violenza.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. La difesa si duole dell’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’irrogazione di una pena sproporzionata, osservando che la Corte territoriale ha giustificato il diniego di dette attenuanti e la severità della pena inflitta in ragione della “efferatezza delle condotte”, della “spregiudicatezza e della tracotanza criminale degli imputati”, del fatto che le azioni sono state perpetrate “in pieno giorno e in luoghi trafficati”, tenuto anche conto dei precedenti a carico degli imputati. Tale motivazione sarebbe meramente assertiva, omettendo di 5 considerare gli elementi di segno positivo ed un reale bilanciamento dei fattori indicati dall'art. 133 cod. pen.: in particolare, si evidenzia che la stessa Corte di merito ha escluso l'aggravante del metodo mafioso, riconoscendo che le condotte, per quanto violente, non evocavano interessi di consorterie criminali, ma erano dettate da interesse personale dei fratelli XXXXXXX;
né sarebbe stato valorizzato il contesto della vicenda, originata da un dissidio di natura commerciale e lavorativa, che ridimensiona il disvalore sociale rispetto a un'azione criminale immotivata;
quanto alla pena finale, sarebbe eccessiva e non proporzionata alla gravità concreta del fatto.
4. Con l’ulteriore ricorso unico per entrami gli imputati, a firma dell’avv. Guido Contestabile, si deducono sei motivi.
4.1. Con il primo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. di cui al capo A) dell’imputazione. Assume la difesa che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto, come anche il giudice di primo grado, l’esistenza di un rapporto commerciale e di un credito degli imputati verso la Atre Express s.r.l., ha ritenuto che le condotte violente e minacciose fossero dirette ad ottenere non le somme vantate, bensì un profitto ingiusto, pur trattandosi in entrambe le ipotesi di diritti azionabili innanzi alla autorità giudiziaria;
inoltre, secondo la difesa, la Corte territoriale omette di considerare che il rapporto di lavoro, di cui si afferma che i ricorrenti intendessero ottenere il ripristino, prevedesse anche un diritto di esclusiva territoriale, rispetto al quale non poteva negarsi l'esistenza di un diritto azionabile giuridicamente per gli imputati, tanto più che l'interruzione unilaterale del rapporto di distribuzione e consegna dei plichi, formalizzato all'interno di un contratto a prestazioni corrispettive, appariva agli occhi dei ricorrenti come illegittima: pertanto, in considerazione dell’elemento psicologico (che differenzia il reato estorsivo da quello di ragion fattasi) sia che si trattasse di agire quali creditori insoddisfatti, sia perché mossi dalla convinzione di ottenere un ripristino (non dovuto) del contratto o comunque un risarcimento determinato dalla violazione del diritto di esclusiva, contrattualmente riconosciuto anche dalla persona offesa, la condotta degli imputati era comunque diretta al soddisfacimento di un diritto giuridicamente tutelabile ed il reato estorsivo avrebbe dovuto essere riqualificato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come già richiesto con l’atto di appello.
4.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla riassunzione della prova dichiarativa della parte offesa, XXXXXXXXXXX, eventualmente estesa ai residui testimoni dai quali si era tratto il convincimento degli imputati dell'esistenza di rapporti di credito e dell'esclusiva intercorrente tra le due compagini societarie;
le dichiarazioni della parte civile, evidenzia la difesa, afferivano proprio al tratto saliente della vicenda ossia vantare o meno un credito nei confronti degli imputati nonché l’avere o meno contrattualizzato un diritto di esclusiva rispetto 6 al quale gli imputati avrebbero potuto agire tutelando il rapporto commerciale.
4.3. Con il terzo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110-112 e 605 cod. pen. (capo B) per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto che la privazione della libertà personale di GI UD per circa due ore costituisse un reato autonomo e non assorbito nella tentata estorsione;
assume la difesa che tale “sequestro” si colloca nel più ampio novero di azioni criminose poste in essere dai due imputati, non a caso tutte eseguite ai danni dei corrieri della società di XXXXXXXXXXX, per costringere costui a ripristinare il rapporto di collaborazione con la loro società; UD, infatti, è stato trattenuto prima allo scopo di fare contattare il datore di lavoro (per fissare un incontro tra lui e i fratelli XXXXXXX) e poi per verificare che tale incontro avesse effettivamente luogo, facendo andare via l’UD subito dopo e, quindi, prima per fargli contattare telefonicamente XXXXXXXXXXX e poi per aspettare che questi si presentasse all'incontro; pertanto, lungi dall'assumere dignità di reato autonomo la condotta in cui si sarebbe sostanziato il sequestro di persona avrebbe dovuto essere letta nel contesto del più ampio disegno estorsivo architettato dagli imputati.
4.4. Con il quartomotivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riforma della sentenza assolutoria per il capo B) - art. 605 cod. pen. limitatamente alla condotta di cui all’art. 2 L. 895/67 - rispetto al quale gli imputati erano stati assolti “per insussistenza del fatto”, senza provvedere preliminarmente alla riapertura istruttoria ex articolo 603 cod. proc. pen.; osserva la difesa, richiamando l'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., che nel caso in esame la Corte di appello ha operato un diverso apprezzamento della prova dichiarativa proveniente dai testimoni escussi, e in particolare dalla persona offesa XXXXXXXXXXX, attribuendo la condotta contestata agli imputati al capo B), piena autonomiaritenendo la contestazione del sequestro di persona concorrente con il reato estorsivo, fondando il proprio ragionamento sull'insussistenza di un nesso di strumentalità alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite;
ne deriva, secondo la difesa, che, trattandosi di prove decisive, se ne imponeva la rinnovazione.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione per illogicità in relazione al capo C) dell’imputazione relativamente agli artt. 4 e 7 L. 895/1967 per mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
lamenta la difesa che la Corte d'appello ha affermato la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo senza argomentare circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, operando un ragionamento in termini di verosimiglianza, laddove ha supposto che gli ignoti autori non avessero alcuna autonomia decisionale circa le modalità esecutive del reato estorsivo;
la motivazione sarebbe anche contraddittoria, tenuto conto che in un’occasione (capo D) gli stessi aggressori erano i due germani XXXXXXX, i quali agirono senza l’utilizzo di armi;
7 pertanto, in mancanza di elementi da cui desumere l'esistenza di direttive fornite dai due imputati, si imponeva di considerare la condotta degli ignoti correi come estemporanea ed avvenuta non solo in assenza dei due ricorrenti ma anche senza la loro consapevolezza.
4.6. Con il sestomotivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 133 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in ragione della gravità delle condotte;
si censura altresì l’eccessività della pena base che secondo la difesa sarebbe stata applicata senza tenere conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. XXXXXXXXXXX.
5. Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., violazione di legge per erronea applicazione del regime di procedibilità in relazione all'art 582, comma 2, cod. pen.; osserva la difesa che il reato di lesioni personali è stato ritenuto procedibile d'ufficio nonostante fosse stata esclusa l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art 61 n. 2 cod. pen.; SA è stato condannato per il reato di lesioni in concorso con la sola aggravante delle più persone riunite (ininfluente ai fini della determinazione del regime di procedibilità); il reato così circostanziato risulta perseguibile a querela.
5.1. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art. 118 cod. pen. per implicita estensione al concorrente ”ignaro” degli effetti sfavorevoli di una circostanza aggravante avente natura soggettiva (l’aggravante teleologica), con conseguente violazione dei principi di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale: la Corte di appello non si sarebbe avveduta della svista in cui è era già incorso il tribunale, il quale avrebbe dovuto ravvisare la procedibilità a querela in ragione dell’esclusione dell'aggravante e pronunciare sentenza di non luogo a procedere (p. 4 ricorso). 5.2. Con il terzo motivo, si deduce ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui afferma la procedibilità d'ufficio del reato di lesioni per tutti gli imputati (per il ricorrente in maniera implicita), pur escludendo per il ricorrente l'aggravante del nesso teologico;
la difesa assume che Corte territoriale ha omesso di considerare che l'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico per il ricorrente comporta necessariamente l'applicazione in suo favore del regime di procedibilità a querela, risultando illegittima l'estensione - peraltro implicita, senza motivazione sul punto -, del diverso regime della procedibilità d'ufficio, applicabile invece ai concorrenti, proprio per effetto del riconoscimento a loro carico della citata circostanza aggravante;
la corte di merito ha applicato al ricorrente le conseguenze processuali (procedibilità d'ufficio) di un'aggravante che ha espressamente escluso rispetto alla sua condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili essendo stati proposti per motivi generici, aspecifici, 8 reiterativi di motivi già sottoposti in sede di appello e già diffusamente affrontati dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, scevra da illogicità e giuridicamente corretta per tutti i ricorrenti.
1. Il primo motivo di ricorso, nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, riferito ai vizi di legge e di motivazione sulla sussistenza del concorso nella fattispecie estorsiva, fondandosi sul dato della “mera presenza” dell’imputato in occasione di alcuni episodi estorsivi e sull’asserita errata interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, si risolve nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. E’ d’uopo ribadire che la Corte di cassazione, in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica dei percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,[...], Rv. 262965); cosa che nel caso di specie nemmeno avviene. Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità, se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: in sede di legittimità, cioè, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, AP e altri, Rv. 259516).
1.1. Nel caso in esame, la Corte d'appello, con motivazione persuasiva, non illogica né apparente (pp. 22-23 sentenza impugnata), conferma la ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale e chiarisce come a nulla rilevi che il ricorrente non abbia esplicitato richieste estorsive dirette nei confronti della p.o. XXXXXXXXXXX, essendo emersa dal compendio probatorio (la pacifica e non contestata presenza agli episodi del 27/09/2017 e il 09/10/2017 consistiti nella minaccia ed aggressione dei corrieri della Atre Express e le conversazioni telefoniche tra i due fratelli XXXXXXX) la partecipazione morale e materiale del ricorrente nell’attività estorsiva gestita dal fratello XXXXXXXX, condividendo con lui l’interesse per le sorti della loro azienda. La Corte di appello ha pertanto fatto buon governo delle indicazioni fornite da questa Corte, nel ritenere la condotta di XXXXXXXXXXXXXXXX pienamente inquadrabile nella fattispecie incriminatrice dell’estorsione, posto che, ai fini del concorso di persone nel reato di estorsione, non si richiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, purché sorretto, come nel caso oggetto di giudizio, dalla consapevole adesione all’azione delittuosa e idonea fornire all'autore materiale del fatto stimolo all'azione delittuosa o maggiore senso di sicurezza nel 9 proprio agire (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, [...], Rv. 279807-01; da ultimo, Sez. 6, n. 3348 del 14/01/2025, [...], non massimata). La replica contenuta nel ricorso si limita a contestare apoditticamente la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di appello, contro l’evidenza della sua correttezza, con conseguente aspecificità della doglianza.
2. Quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo B) – artt. 110, 112, 605, 61 n.2, cod. pen., art. 7 d. l. 152/1991 - oggetto del terzo motivo del ricorso nell’interesse di entrambi i fratelli XXXXXXX e del secondo motivo dei ricorsi nell’interesse di ciascuno di essi, viene trattata congiuntamente con il quarto motivo del comune ricorso, per ragioni di evidente connessione, essendo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria a seguito della riforma della sentenza di primo grado. Infatti, XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, a seguito di appello del P.M., sono stati condannati, in concorso con soggetti rimasti ignoti, per avere privato della libertà personale GI UD, dipendente della ditta della persona offesa XXXXXXXXXXX, al fine di ottenere un incontro con quest’ultimo. La difesa assume che tale condotta sia inquadrabile nel più ampio disegno estorsivo architettato dai fratelli XXXXXXX unicamente al fine di esercitare una pressione maggiore su XXXXXXXXXXX.
2.1. I ricorrenti lamentano il mancato adempimento da parte del giudice di appello dell’obbligo di rinnovazione dell’attività istruttoria. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., in ipotesi di possibile contrasto di giudicati ed in presenza dell'impugnazione del Pubblico Ministero, non impone la rinnovazione integrale delle prove dichiarative ma solo di quella ritenuta decisiva ai fini della valutazione di responsabilità (in tal senso ex ceteris: Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A. Rv. 286266 - 01). In particolare, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, [...], Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, [...], Rv. 276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 02). Nella specie, la difesa, si è limitata a richiamare genericamente la necessità di rinnovazione della “prova dichiarativa proveniente dai testi escussi, uno su tutti la p.o. XXXXXXXXXXX” (così in ricorso p.14), senza chiarire le ragioni che sostanziano la pretesa decisività delle dichiarazioni della persona offesa per dimostrare la strumentalità ovvero il concorso tra i reati di sequestro e si estorsione.
2.1.1.Ebbene, la Corte di appello, a pag. 17 della sentenza impugnata ha congruamente spiegato le ragioni per le quali ha qualificato l’episodio come fattispecie autonoma di sequestro di persona rispetto a quella di estorsione, evidenziando la diversa identità della persona offesa, il corriere GI RC (dipendente di XXXXXXXXXXX), privato per oltre due ore della libertà personale, impedendogli di utilizzare il cellulare e sotto 10 la minaccia dell’uso di un’arma da sparo;
azione – spiega il collegio di merito – che “travalicai confini della violenza e minaccia diretti a ottenere l’ingiusto profitto proseguito con l’estorsione, in quanto rivolta ad un terzo soggetto e solo in via mediata volta all’ottenimento dell’esclusiva per la Mare. Sal. s.r.l.” (p.17 sentenza), ossia solo indirettamente rivolta a XXXXXXXXXXX affinché affidasse in via esclusiva sul territorio di Gioia Tauro i servizi di consegna alla società dei fratelli XXXXXXX. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della conseguenzialità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
2.1.2. Nessun dubbio, poi, che la sentenza impugnata abbia anche rispettato i canoni della cd. "motivazione rafforzata" secondo i quali «In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado) (ex multis: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, [...], Rv. 278056 – 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, [...], Rv. 281404 – 01). Quanto, più in generale, all'operato overturning della sentenza di primo grado non resta che ulteriormente evidenziare che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata e che detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro, deve osservarsi che la difesa dei ricorrenti - ancorché legittimamente sposando le valutazioni favorevoli operate dal tribunale - sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio con particolare riguardo all'attendibilità dei testi escussi, ed in particolare della persona offesa XXXXXXXXXXX, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in relazione a tale prova ritenuta decisiva, trascurando peraltro le altre prove costituite dalla dichiarazioni di UD e dalle intercettazioni telefoniche. Sul punto rimane solo da ricordare che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, [...], Rv. 257241), vizio non riscontrabile nel caso in esame.
3. Quanto all’invocata prospettata riqualificazione del reato di estorsione in quello previsto dall’art. 393 cod. pen,. - oggetto del primo motivo del ricorso nell’interesse dei fratelli 11 XXXXXXX e del primo motivo di quello nell’interesse del solo XXXXXXXXXXXXXXX - va ribadito che integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. A tal proposito le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02) hanno affermato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263589 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, [...], Rv. 268362 – 01). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, [...], Rv. 268362 – 01), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, [...], Rv. 269967 – 02).
3.1. Quanto sopra specificato vale ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso diretto a suggerire una sussunzione della vicenda nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., posto che, sottolinea la Corte di appello (p. 21 sentenza), lo scopo dei XXXXXXX non era il recupero forzoso del credito di cui si ritenevano portatori - che li avrebbe indotti ad indirizzare la propria azione direttamente nei confronti del XXXXXXXXXXX - , quanto piuttosto il profitto ingiusto costituito dal preteso rapporto di collaborazione esclusiva con la società del XXXXXXXXXXX, già interrotto per pregressi contrasti, perseguito mediante minacce e violenze rivolte ai singoli collaboratori della persona offesa, per diffidarli dall’effettuare consegne nel territorio di Gioia Tauro;
del resto, dal momento che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia 12 alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-02), non è revocabile in dubbio, alla luce delle emergenze istruttorie riportate nelle sentenze di merito, la piena consapevolezza in capo ai ricorrenti della natura estorsiva della loro pretesa.
4. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso inerenti ai denunciati vizi di legge e di m o t i v a z i o n e p e r l a r i t e n u t a r e s p o n s a b i l i t à c o n c o r s u a l e d i XXXXXXXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di lesioni e di porto illegale di armi da sparo, contestati ai capi C) e D) ed oggetto del quinto motivo del ricorso comune ai fratelli XXXXXXXXXXXXXXX e OM e del terzo e quarto motivo dei ricorsi nell’interesse di ciascuno di essi. Premesso che non risulta dedotta in appello la invocata riqualificazione del reato di lesioni in quello di percosse e che quindi il motivo, sotto tale profilo, non è consentito, la censura parte dal presupposto che i fratelli XXXXXXX non fossero presenti al momento dell’uso delle armi ovvero non abbiano partecipato alle aggressioni. La Corte di appello, sulla scorta di una lettura aderente ai dati processuali, ha ritenuto, invece, gli imputati autori del progetto delittuoso, materialmente attuato anche da terzi con violenza alla persona e minaccia, compreso il “pestaggio” ai danni del corriere ET (commesso il 09/10/2017 e al quale era presente XXXXXXXXXXXXXXXX) in quanto finalizzati all’estorsione ai danni di XXXXXXXXXXX (p. 25 sentenza). Quanto alla valenza concorsuale di tali condotte, correttamente il collegio di merito ha affermato che nessun rilievo assume a detti fini la circostanza che gli imputati non abbiano direttamente minacciato o aggredito le persone offese, avendo comunque organizzato la spedizione punitiva ai danni di ET - richiamando su tale punto gli esiti delle intercettazioni sulle utenze dei fratelli XXXXXXX - in quanto l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, di talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei ricorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo perseguito in varia e diversa misura dagli imputati ed è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, [...], Rv. 276820; Sez. 2 n. 990 del 13/06/2025, [...], non mass.).
5. Generico è anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. e la eccessività della pena, oggetto del sesto motivo del ricorso comune per i fratelli XXXXXXX e del quinto motivo dei ricorsi di ciascuno di essi. Ad onta di quanto sostenuto dalla difesa, il collegio di merito ha precisamente argomentato in ordine alla congruità del quantum sanzionatorio (pp. 25-26 sentenza impugnata), richiamando espressamente la gravità dei fatti commessi e la negativa personalità degli imputati, così correttamente applicando gli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. Va ricordato il consolidato 13 orientamento di questa Corte per il quale la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione del giudizio di congruità la cui affermazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [...], Rv. 281217). È inoltre principio condiviso quello per cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, [...], Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, [...], Rv. 238851; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [...], Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, [...], Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288). XXXXXXXXXXX 6.Non consentiti e comunque manifestamente infondati, sono i tre motivi di ricorso nell’interesse dell’imputato SA, trattati unitariamente per evidenti ragioni di stretta connessione, relativi agli eccepiti vizi di violazione dilegge e di motivazione in ordine alla procedibilità per il reato di lesioni, a seguito di esclusione dell’aggravante del nesso teleologico. Premesso che il punto relativo alla procedibilità non ha formato oggetto di un correlativo motivo di appello, va in ogni caso rilevato come i giudici di merito (p. 64 sentenza del Tribunale e p. 27 della sentenza della Corte di appello) – in relazione al concorso di SA nel reato di lesioni contestato al capo D) - abbiano specificamente chiarito che la condotta di SA (già presente all’episodio del 26/09/2017 con RC e autista della vettura usata per la spedizione punitiva ai danni di ET, tenendo poi aperto lo sportello dell’auto durante il pestaggio, garantendo il supporto per allontanarsi immediatamente dopo) fosse evidentemente volta a coprire i due germani XXXXXXX, dimostrando piena consapevolezza circa il carattere illecito dell'azione da loro intrapresa e, dunque, la sua piena adesione al proposito criminale degli stessi, ritenendo così pienamente integrata l’aggravante di cui all’art. 585, essendo emerso che il reato in oggetto è stato effettivamente commesso da più persone riunite, con conseguente procedibilità di ufficio. Del resto, non è controverso il fatto che detta aggravante che concerne le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato ed è integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.
7. Per i motivi sopra esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma di 14 euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 15